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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/07/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 28 dicembre 2022 al n. 2410 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza n.
1689/2022 (RG 8348/2016) del Tribunale di Firenze pubblicata in data 3 giugno 2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
Parte_1 corrente in Massa Marittima (GR), e Parte_1 anche in proprio e quali soci Parte_1 illimitatamente responsabili di
[...]
e tutti Parte_1 Controparte_1 elettivamente domiciliati in Brescia presso e nello studio dell'avv. Michele Rondinelli che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-Appellanti-
Contro
corrente in Conegliano (TV), Controparte_2 rappresentata come da procura speciale in atti da
[...]
[...] corrente in Milano, elettivamente CP_3 domiciliata in Firenze, presso lo studio dell'avv.
Stefano Carli che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su documento informatico separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-Appellata-
, corrente in Torino Controparte_4
- Appellata contumace -
All'udienza del 12-14.11.2024 celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
, e e
[...] Parte_1 Parte_1 CP_1
[...]
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, per le ragioni indicate in narrativa, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare: nel merito:
1. Accertare e dichiarare la nullità/annullabilità totale e/o parziale del rapporto per cui è causa per i motivi di cui in narrativa;
2. Pronunciarsi sulla illegittimità dell'applicata capitalizzazione degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
3. Accertare la mancata pattuizione dell'anatocismo trimestrale al rapporto di cui in narrativa e per
l'effetto dichiarare non dovuta alcuna
2 capitalizzazione ex S.U. n. 24418/2010; in subordine dichiarare applicabile la capitalizzazione annuale per l'intero periodo contrattuale;
4. Rideterminare il “dare ed avere” tra le parti in relazione al rapporto dedotto in narrativa, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, delle commissioni, della valuta, delle condizioni come in narrativa;
5. col favore delle spese e degli emolumenti di causa di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO:
- rigettare, in quanto inammissibili e, comunque, infondati, tutti i motivi di appello proposti dagli appellanti, e per l'effetto
- respingere tutte le domande svolte dagli stessi e confermare la sentenza n. 1689/2022 del Tribunale di Firenze del 03.06.2022;
IN OGNI CASO condannare gli appellanti in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi professionali anche del secondo grado ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm., maggiorati del 30%, avendo redatto gli atti con le tecniche informatiche di cui all'art.
4, comma 1 bis dello stesso D.M. n. 55/2014 ess.mm., il tutto oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, Iva e Cpa”.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria (RG 8348/2016), la
[...]
(di seguito Parte_1 anche solo “ o “ ) in persona dei Pt_1 Pt_2 rappresentanti legali e Parte_1 Parte_1 anche in proprio e in qualità di terza Controparte_1 datrice di ipoteca insieme a convenivano in Parte_1 giudizio successivamente Controparte_5 incorporata in che, in pendenza di Controparte_4 causa, cedeva pro-soluto una serie di crediti (vd. doc. F
e G dell'appellata) fra cui quello oggetto di lite a
[...]
(di seguito anche solo “ ” o “ ”) CP_2 CP_2 CP_2 la quale a sua volta, rappresentata da CP_3
con apposito atto di intervento ai sensi e per
[...] gli effetti dell'art. 111 c.p.c., previa richiesta di estromissione della , partecipava al giudizio CP_5 instaurato. Gli attori agivano per ottenere, allegata l'inesistenza in forma scritta del contratto di conto corrente n. 1848 stipulato fra la Società e la , la CP_5 rideterminazione del corretto saldo di dare/avere con esclusione di ogni voce richiesta a titolo di interessi, commissioni e spese, nonché la declaratoria di illegittimità di ogni forma di capitalizzazione e di anatocismo, dei giorni valuta, degli interessi ultralegali, variazione unilaterale dei tassi e degli interessi usurari applicati dalla banca.
Si costituiva la convenuta CP_2
(successivamente all'intervenuta cessione dei crediti di cui sopra) contestando tutto quanto dedotto dalle parti attrici e concludendo per il rigetto integrale delle domande formulate con vittoria di spese di causa.
La causa istruita documentalmente e mediante c.t.u. contabile, successivamente integrata in data 22.9.2020,
4 veniva decisa dal Tribunale di Firenze con la sentenza n.
1689/2022 del 3.6.2022.
Il Giudice di prime cure, posto che gli attori non avevano provato i fatti costitutivi del diritto fatto valere, non avendo prodotto il contratto di conto corrente di cui affermavano l'insussistenza in forma scritta, viceversa ritenuta dimostrata documentalmente dalla banca convenuta, rigettava le domande di parte attrice rilevando che la consulenza tecnica d'ufficio pure disposta non potesse colmare le lacune probatorie riscontrate e condannava gli attori al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi euro 7.254,00 oltre spese generali, CAP e IVA come per legge e ponendo a carico degli stessi le spese della consulenza tecnica eseguita.
Avverso tale decisione hanno interposto gravame Pt_1
[...
e nella loro qualità Parte_1 Parte_1 ed in proprio nonché terza datrice Controparte_1
d'ipoteca assieme a , al fine di ottenere la Parte_1 riforma totale della sentenza e la rideterminazione del corretto dare/avere fra le parti in ragione del rapporto di conto corrente dedotto in lite e al netto di interessi, commissioni varie e spese, stante l'asserita insussistenza del contratto stipulato in forma scritta fra le parti. Ciò sulla base dei seguenti motivi:
“D.1) errata applicazione degli artt. 2697 e 1321
c.c., 115 e 116 c.p.c. e 117 T.U.B.
D.2) mancata applicazione degli artt. 120 e 117, co.
1 e 3 T.U.B.
Si è costituita per il tramite di Controparte_2 insistendo per il rigetto Controparte_3 dell'appello proposto dalle controparti e la conferma della sentenza di primo grado.
5 All'udienza del 12-14.11.2024 celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di dover esaminare congiuntamente i due motivi di impugnazione formulati dagli appellanti stante il fatto che entrambi sono fondati sull'eccepita carenza di prova scritta del contratto di conto corrente e conseguente applicazione dell'art. 117 T.U.B.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Gli appellanti hanno avanzato richiesta stragiudiziale ai sensi dell'art. 119, comma 4 del D.
Lgs. n. 385/1993 onde ottenere copia della documentazione relativa al rapporto bancario in questione fra cui il contratto di conto corrente (vd. doc. 3 fasc. di parte attrice in primo grado). Istanza cui l'istituto di credito non ha inteso dar seguito non inviando né producendo in giudizio la copia del contratto richiesto.
Anzi, nella comparsa conclusionale e di replica ex art. 190 c.p.c. in primo grado la banca ha ammesso di aver smarrito la documentazione relativa al rapporto contrattuale di conto corrente fra le parti e di non esserne in possesso (vd. comparsa conclusionale del
16.9.2021 a pag. 3), pur ribadendo di averlo certamente consegnato stante la ricevuta in atti firmata dalla correntista (vd. doc. 3 del fascicolo di parte convenuta in primo grado).
Invero, è doveroso precisare che tale ultimo documento non è idoneo a dimostrare nulla in termini di condizioni contrattuali pattuite fra le parti del rapporto di apertura di conto corrente per il quale gli
6 appellanti avevano effettivamente formulato l'istanza ex art. 119 TUB cui la banca non ha adempiuto. Esso, infatti, nulla prova in termini di tassi d'interesse applicati, spese, c.m.s., né in termini di anatocismo pattuito e/o di capitalizzazione concordata.
Detto ciò, è pur vero che correttamente il Giudice di prime cure ha posto in luce che non spetta al consulente tecnico d'ufficio sostituirsi alla parte ricercando aliunde gli elementi fattuali sulla cui base esercitare la propria attività tecnica per la ricostruzione dell'andamento del rapporto di conto corrente nel corso del tempo e ricalcolare in tal modo il rapporto di dare e avere fra le parti: onere di allegazione che incombe sulla parte che agisce e su cui fonda le sue pretese.
Tuttavia, nel caso di specie, parte attrice diligentemente ha avanzato in data 20.5.2016 istanza ex art. 119 T.U.B. volta ad ottenere la copia della documentazione relativa al rapporto di conto corrente n.
1848 radicato presso la filiale di Massa Marittima di fra cui proprio il contratto Controparte_5 medesimo.
Osserva questa Corte come nell'ambito dei rapporti bancari “il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, abbia natura di diritto sostanziale e trovi fondamento negli obblighi di buona fede in executivis. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione
7 rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (così Cass. ord. n.
35039/2022).
Più specificamente, quanto disposto dall'art. 119 citato trova applicazione anche con riferimento al contratto di conto corrente (vd. Cass. 12178/2020) e anche per i contratti successivi all'introduzione della forma scritta.
Pertanto, è solo in caso di rapporti iniziati nel decennio anteriore che il correntista ha certamente diritto ad ottenere copia dei contratti sottoscritti e la mancata consegna, esibizione o produzione in giudizio di documentazione contrattuale riferita a quel periodo sarà di per sé idonea, in via presuntiva, a far ritenere provata l'eventuale allegazione in giudizio del cliente circa il mancato rispetto dell'onere della forma scritta ex art. 117 T.U.B. e, in definitiva, l'inesistenza del contratto di conto corrente medesimo.
Fermo quanto detto, nel caso che ci occupa, è pacifico fra le parti che il rapporto obbligatorio di conto corrente è iniziato il 5.2.2007 ed è stato chiuso il 2.11.2015 e l'istanza stragiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 T.U.B. è stata inviata alla banca il 20.5.2016 (vd. doc. 3 del fascicolo degli appellanti di primo grado), nel rispetto, quindi, del termine decennale richiamato;
inoltre, gli appellanti hanno prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto in discorso (vd. doc. 24 fascicolo di primo grado degli appellanti), allegando per ciò che concerne il contratto di apertura dello stesso l'inesistenza del titolo in forma scritta e tenendo, obiettivamente, un comportamento diligente e rispettoso degli obblighi di buona fede e correttezza che impongono alla parte di attivarsi tempestivamente entro il lasso temporale ex
8 lege concesso;
inoltre, e per altro verso, non può non rilevarsi che è l'appellata stessa ad ammettere di non aver consegnato la copia del contratto richiesto dagli appellanti e di non averlo prodotto in giudizio perché non ne era più in possesso in quanto andato smarrito a seguito dei “passaggi di proprietà dello sportello dell'Agenzia di Massa Marittima tra i vari istituti di credito” (vd. comparsa conclusionale già citata e anche comparsa di replica del 6.10.2021 a pag. 3).
Quindi, al momento della richiesta ex art. 119 T.U.B. avvenuta nel maggio 2016 erano trascorsi appena 9 anni dalla data di stipula del contratto avvenuta a febbraio
2007 e, pertanto, la banca era obbligata a consegnarne copia così come era suo onere produrlo in giudizio (a nulla rilevando la ricevuta di consegna più volte citata da ai fini del giudizio di accertamento e CP_2 rideterminazione del corretto saldo dare/avere fra le parti).
Alla luce di quanto appena detto e considerato che in ogni caso il rapporto di conto corrente è sorto successivamente all'entrata in vigore della legge bancaria (L. 154/1992 recante le norme in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e del successivo D. Lgs. 385/1993 nel quale la prima è stata trasfusa) trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 117, comma 7, T.U.B. in merito ai tassi sostitutivi e ai prezzi e altre condizioni praticati. In sintesi, non si distingue fra le ipotesi di mancata specificazione circa i tassi di interesse e ogni altra condizione praticata e applicata dagli istituti di credito ed i casi di assenza totale del contratto di conto corrente dal momento che le due ipotesi sono equivalenti, nel senso che tutte le voci di spese accessorie, interessi, c.m.s. ecc. che non risultano
9 provate non devono essere addebitate secondo il disposto dell'art. 117, comma 7 T.U.B. per il quale “in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzate per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
Sulla base di quanto sopra, vista la relazione integrativa alla consulenza tecnica disposta dal Giudice di prime cure, va tenuto fermo il ricalcolo del saldo di conto corrente effettuato dal C.T.U. basato sull'applicazione dei tassi sostitutivi degli interessi ex art. 117 T.U.B. per il periodo dal 5.2.2007 di inizio del rapporto di c/c all'estinzione dello stesso avvenuta il 2.11.2015 così come ottenuto, esclusa ogni forma di capitalizzazione degli interessi nel medesimo periodo considerato. Infatti, per quanto riguarda l'anatocismo e, quindi, la verifica della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi in regime di reciprocità, pur essendo sorto il rapporto in questione nel 2007 non può, per ciò solo (stante l'inesistenza del contratto), presumersi la liceità dell'anatocismo dal momento che esso è lecito solo in quanto espressamente pattuito e concordato fra le parti (e ciò sia in relazione ai contratti stipulati anteriormente al febbraio 2000 – periodo ante delibera CICR per cui vigeva la nullità di
10 ogni forma di capitalizzazione nei rapporti bancari – che per quelli stipulati successivamente che necessitano della specifica approvazione per iscritto della relativa clausola).
Non essendovi un contratto stipulato in forma scritta fra le parti nulla deve la correntista a titolo di ulteriori spese e/o commissioni di massimo scoperto o altre voci.
Premesso quanto sopra, per il conto corrente n. 1848 si prende come riferimento il ricalcolo effettuato dal
Consulente nell'integrazione alla c.t.u. (vd. consulenza integrativa del 22.9.2020, pag.7) che evidenzia un debito dell' pari ad euro 27.467,64 alla data del Pt_1
2.11.2015, invece che euro 47.474,00 come risultante dall'ultimo degli estratti conto, per effetto del calcolo e delle rettifiche effettuate.
Per tutto quanto sopra esposto l'appello viene accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata con rideterminazione del saldo a debito della alla data del 2.11.2015 in euro 27.467,64. Pt_1
Le spese di lite del giudizio di primo grado e quelle del presente grado seguono la soccombenza della CP_5 che ha in ogni caso resistito alla avversaria domanda di rideterminazione del saldo, e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia rientrante nello scaglione da euro 26.001,00 ad euro
52.000,00, ai sensi del D.M. 55/2014 quanto al primo grado e del D.M. 147/2022 quanto alla presente impugnazione (valori medi per entrambi i gradi di giudizio, con esclusione della fase istruttoria per il solo grado d'appello) e poste a carico della soccombente con distrazione – come richiesto – in Controparte_2 favore dell'officiato procuratore antistatario.
11 Le spese di c.t.u. contabile espletata in primo grado sono poste a carico dell'appellata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da E Parte_1
e Parte_1 Parte_1 [...]
anche in proprio e quali soci illimitatamente Pt_1 responsabili e avverso la sentenza n. Controparte_1
1689/2022 (RG 8348/2016) del Tribunale di Firenze pubblicata in data 3.6.2022:
1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, ridetermina ai sensi di cui in motivazione l'importo a debito di Parte_1
, e anche in
[...] Parte_1 Parte_1 proprio e quali soci illimitatamente responsabili e in euro 27.467,64 alla data del Controparte_1
2.11.2015;
2) liquida le spese di lite sopportate dagli appellanti
- in euro 7.254,00 per compensi di avvocato ed euro
518,00 per spese, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge quanto al giudizio di primo grado
- in euro 6.946,00 per compensi di avvocato ed euro
777,00 per spese, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge quanto al presente grado di giudizio;
3) condanna a rifondere agli Controparte_2 appellanti Parte_1
, e anche in
[...] Parte_1 Parte_1 proprio e quali soci illimitatamente responsabili e in solido fra loro le suddette spese di Controparte_1 lite, con distrazione in favore dell'officiato procuratore antistatario;
12 4) pone le spese della c.t.u. disposta nel primo grado di giudizio a carico dell'appellata.
Così deciso in Firenze, 10 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 28 dicembre 2022 al n. 2410 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza n.
1689/2022 (RG 8348/2016) del Tribunale di Firenze pubblicata in data 3 giugno 2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
Parte_1 corrente in Massa Marittima (GR), e Parte_1 anche in proprio e quali soci Parte_1 illimitatamente responsabili di
[...]
e tutti Parte_1 Controparte_1 elettivamente domiciliati in Brescia presso e nello studio dell'avv. Michele Rondinelli che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-Appellanti-
Contro
corrente in Conegliano (TV), Controparte_2 rappresentata come da procura speciale in atti da
[...]
[...] corrente in Milano, elettivamente CP_3 domiciliata in Firenze, presso lo studio dell'avv.
Stefano Carli che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su documento informatico separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-Appellata-
, corrente in Torino Controparte_4
- Appellata contumace -
All'udienza del 12-14.11.2024 celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
, e e
[...] Parte_1 Parte_1 CP_1
[...]
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, per le ragioni indicate in narrativa, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare: nel merito:
1. Accertare e dichiarare la nullità/annullabilità totale e/o parziale del rapporto per cui è causa per i motivi di cui in narrativa;
2. Pronunciarsi sulla illegittimità dell'applicata capitalizzazione degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
3. Accertare la mancata pattuizione dell'anatocismo trimestrale al rapporto di cui in narrativa e per
l'effetto dichiarare non dovuta alcuna
2 capitalizzazione ex S.U. n. 24418/2010; in subordine dichiarare applicabile la capitalizzazione annuale per l'intero periodo contrattuale;
4. Rideterminare il “dare ed avere” tra le parti in relazione al rapporto dedotto in narrativa, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, delle commissioni, della valuta, delle condizioni come in narrativa;
5. col favore delle spese e degli emolumenti di causa di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO:
- rigettare, in quanto inammissibili e, comunque, infondati, tutti i motivi di appello proposti dagli appellanti, e per l'effetto
- respingere tutte le domande svolte dagli stessi e confermare la sentenza n. 1689/2022 del Tribunale di Firenze del 03.06.2022;
IN OGNI CASO condannare gli appellanti in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi professionali anche del secondo grado ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm., maggiorati del 30%, avendo redatto gli atti con le tecniche informatiche di cui all'art.
4, comma 1 bis dello stesso D.M. n. 55/2014 ess.mm., il tutto oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, Iva e Cpa”.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria (RG 8348/2016), la
[...]
(di seguito Parte_1 anche solo “ o “ ) in persona dei Pt_1 Pt_2 rappresentanti legali e Parte_1 Parte_1 anche in proprio e in qualità di terza Controparte_1 datrice di ipoteca insieme a convenivano in Parte_1 giudizio successivamente Controparte_5 incorporata in che, in pendenza di Controparte_4 causa, cedeva pro-soluto una serie di crediti (vd. doc. F
e G dell'appellata) fra cui quello oggetto di lite a
[...]
(di seguito anche solo “ ” o “ ”) CP_2 CP_2 CP_2 la quale a sua volta, rappresentata da CP_3
con apposito atto di intervento ai sensi e per
[...] gli effetti dell'art. 111 c.p.c., previa richiesta di estromissione della , partecipava al giudizio CP_5 instaurato. Gli attori agivano per ottenere, allegata l'inesistenza in forma scritta del contratto di conto corrente n. 1848 stipulato fra la Società e la , la CP_5 rideterminazione del corretto saldo di dare/avere con esclusione di ogni voce richiesta a titolo di interessi, commissioni e spese, nonché la declaratoria di illegittimità di ogni forma di capitalizzazione e di anatocismo, dei giorni valuta, degli interessi ultralegali, variazione unilaterale dei tassi e degli interessi usurari applicati dalla banca.
Si costituiva la convenuta CP_2
(successivamente all'intervenuta cessione dei crediti di cui sopra) contestando tutto quanto dedotto dalle parti attrici e concludendo per il rigetto integrale delle domande formulate con vittoria di spese di causa.
La causa istruita documentalmente e mediante c.t.u. contabile, successivamente integrata in data 22.9.2020,
4 veniva decisa dal Tribunale di Firenze con la sentenza n.
1689/2022 del 3.6.2022.
Il Giudice di prime cure, posto che gli attori non avevano provato i fatti costitutivi del diritto fatto valere, non avendo prodotto il contratto di conto corrente di cui affermavano l'insussistenza in forma scritta, viceversa ritenuta dimostrata documentalmente dalla banca convenuta, rigettava le domande di parte attrice rilevando che la consulenza tecnica d'ufficio pure disposta non potesse colmare le lacune probatorie riscontrate e condannava gli attori al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi euro 7.254,00 oltre spese generali, CAP e IVA come per legge e ponendo a carico degli stessi le spese della consulenza tecnica eseguita.
Avverso tale decisione hanno interposto gravame Pt_1
[...
e nella loro qualità Parte_1 Parte_1 ed in proprio nonché terza datrice Controparte_1
d'ipoteca assieme a , al fine di ottenere la Parte_1 riforma totale della sentenza e la rideterminazione del corretto dare/avere fra le parti in ragione del rapporto di conto corrente dedotto in lite e al netto di interessi, commissioni varie e spese, stante l'asserita insussistenza del contratto stipulato in forma scritta fra le parti. Ciò sulla base dei seguenti motivi:
“D.1) errata applicazione degli artt. 2697 e 1321
c.c., 115 e 116 c.p.c. e 117 T.U.B.
D.2) mancata applicazione degli artt. 120 e 117, co.
1 e 3 T.U.B.
Si è costituita per il tramite di Controparte_2 insistendo per il rigetto Controparte_3 dell'appello proposto dalle controparti e la conferma della sentenza di primo grado.
5 All'udienza del 12-14.11.2024 celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di dover esaminare congiuntamente i due motivi di impugnazione formulati dagli appellanti stante il fatto che entrambi sono fondati sull'eccepita carenza di prova scritta del contratto di conto corrente e conseguente applicazione dell'art. 117 T.U.B.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Gli appellanti hanno avanzato richiesta stragiudiziale ai sensi dell'art. 119, comma 4 del D.
Lgs. n. 385/1993 onde ottenere copia della documentazione relativa al rapporto bancario in questione fra cui il contratto di conto corrente (vd. doc. 3 fasc. di parte attrice in primo grado). Istanza cui l'istituto di credito non ha inteso dar seguito non inviando né producendo in giudizio la copia del contratto richiesto.
Anzi, nella comparsa conclusionale e di replica ex art. 190 c.p.c. in primo grado la banca ha ammesso di aver smarrito la documentazione relativa al rapporto contrattuale di conto corrente fra le parti e di non esserne in possesso (vd. comparsa conclusionale del
16.9.2021 a pag. 3), pur ribadendo di averlo certamente consegnato stante la ricevuta in atti firmata dalla correntista (vd. doc. 3 del fascicolo di parte convenuta in primo grado).
Invero, è doveroso precisare che tale ultimo documento non è idoneo a dimostrare nulla in termini di condizioni contrattuali pattuite fra le parti del rapporto di apertura di conto corrente per il quale gli
6 appellanti avevano effettivamente formulato l'istanza ex art. 119 TUB cui la banca non ha adempiuto. Esso, infatti, nulla prova in termini di tassi d'interesse applicati, spese, c.m.s., né in termini di anatocismo pattuito e/o di capitalizzazione concordata.
Detto ciò, è pur vero che correttamente il Giudice di prime cure ha posto in luce che non spetta al consulente tecnico d'ufficio sostituirsi alla parte ricercando aliunde gli elementi fattuali sulla cui base esercitare la propria attività tecnica per la ricostruzione dell'andamento del rapporto di conto corrente nel corso del tempo e ricalcolare in tal modo il rapporto di dare e avere fra le parti: onere di allegazione che incombe sulla parte che agisce e su cui fonda le sue pretese.
Tuttavia, nel caso di specie, parte attrice diligentemente ha avanzato in data 20.5.2016 istanza ex art. 119 T.U.B. volta ad ottenere la copia della documentazione relativa al rapporto di conto corrente n.
1848 radicato presso la filiale di Massa Marittima di fra cui proprio il contratto Controparte_5 medesimo.
Osserva questa Corte come nell'ambito dei rapporti bancari “il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, abbia natura di diritto sostanziale e trovi fondamento negli obblighi di buona fede in executivis. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione
7 rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (così Cass. ord. n.
35039/2022).
Più specificamente, quanto disposto dall'art. 119 citato trova applicazione anche con riferimento al contratto di conto corrente (vd. Cass. 12178/2020) e anche per i contratti successivi all'introduzione della forma scritta.
Pertanto, è solo in caso di rapporti iniziati nel decennio anteriore che il correntista ha certamente diritto ad ottenere copia dei contratti sottoscritti e la mancata consegna, esibizione o produzione in giudizio di documentazione contrattuale riferita a quel periodo sarà di per sé idonea, in via presuntiva, a far ritenere provata l'eventuale allegazione in giudizio del cliente circa il mancato rispetto dell'onere della forma scritta ex art. 117 T.U.B. e, in definitiva, l'inesistenza del contratto di conto corrente medesimo.
Fermo quanto detto, nel caso che ci occupa, è pacifico fra le parti che il rapporto obbligatorio di conto corrente è iniziato il 5.2.2007 ed è stato chiuso il 2.11.2015 e l'istanza stragiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 T.U.B. è stata inviata alla banca il 20.5.2016 (vd. doc. 3 del fascicolo degli appellanti di primo grado), nel rispetto, quindi, del termine decennale richiamato;
inoltre, gli appellanti hanno prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto in discorso (vd. doc. 24 fascicolo di primo grado degli appellanti), allegando per ciò che concerne il contratto di apertura dello stesso l'inesistenza del titolo in forma scritta e tenendo, obiettivamente, un comportamento diligente e rispettoso degli obblighi di buona fede e correttezza che impongono alla parte di attivarsi tempestivamente entro il lasso temporale ex
8 lege concesso;
inoltre, e per altro verso, non può non rilevarsi che è l'appellata stessa ad ammettere di non aver consegnato la copia del contratto richiesto dagli appellanti e di non averlo prodotto in giudizio perché non ne era più in possesso in quanto andato smarrito a seguito dei “passaggi di proprietà dello sportello dell'Agenzia di Massa Marittima tra i vari istituti di credito” (vd. comparsa conclusionale già citata e anche comparsa di replica del 6.10.2021 a pag. 3).
Quindi, al momento della richiesta ex art. 119 T.U.B. avvenuta nel maggio 2016 erano trascorsi appena 9 anni dalla data di stipula del contratto avvenuta a febbraio
2007 e, pertanto, la banca era obbligata a consegnarne copia così come era suo onere produrlo in giudizio (a nulla rilevando la ricevuta di consegna più volte citata da ai fini del giudizio di accertamento e CP_2 rideterminazione del corretto saldo dare/avere fra le parti).
Alla luce di quanto appena detto e considerato che in ogni caso il rapporto di conto corrente è sorto successivamente all'entrata in vigore della legge bancaria (L. 154/1992 recante le norme in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e del successivo D. Lgs. 385/1993 nel quale la prima è stata trasfusa) trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 117, comma 7, T.U.B. in merito ai tassi sostitutivi e ai prezzi e altre condizioni praticati. In sintesi, non si distingue fra le ipotesi di mancata specificazione circa i tassi di interesse e ogni altra condizione praticata e applicata dagli istituti di credito ed i casi di assenza totale del contratto di conto corrente dal momento che le due ipotesi sono equivalenti, nel senso che tutte le voci di spese accessorie, interessi, c.m.s. ecc. che non risultano
9 provate non devono essere addebitate secondo il disposto dell'art. 117, comma 7 T.U.B. per il quale “in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzate per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
Sulla base di quanto sopra, vista la relazione integrativa alla consulenza tecnica disposta dal Giudice di prime cure, va tenuto fermo il ricalcolo del saldo di conto corrente effettuato dal C.T.U. basato sull'applicazione dei tassi sostitutivi degli interessi ex art. 117 T.U.B. per il periodo dal 5.2.2007 di inizio del rapporto di c/c all'estinzione dello stesso avvenuta il 2.11.2015 così come ottenuto, esclusa ogni forma di capitalizzazione degli interessi nel medesimo periodo considerato. Infatti, per quanto riguarda l'anatocismo e, quindi, la verifica della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi in regime di reciprocità, pur essendo sorto il rapporto in questione nel 2007 non può, per ciò solo (stante l'inesistenza del contratto), presumersi la liceità dell'anatocismo dal momento che esso è lecito solo in quanto espressamente pattuito e concordato fra le parti (e ciò sia in relazione ai contratti stipulati anteriormente al febbraio 2000 – periodo ante delibera CICR per cui vigeva la nullità di
10 ogni forma di capitalizzazione nei rapporti bancari – che per quelli stipulati successivamente che necessitano della specifica approvazione per iscritto della relativa clausola).
Non essendovi un contratto stipulato in forma scritta fra le parti nulla deve la correntista a titolo di ulteriori spese e/o commissioni di massimo scoperto o altre voci.
Premesso quanto sopra, per il conto corrente n. 1848 si prende come riferimento il ricalcolo effettuato dal
Consulente nell'integrazione alla c.t.u. (vd. consulenza integrativa del 22.9.2020, pag.7) che evidenzia un debito dell' pari ad euro 27.467,64 alla data del Pt_1
2.11.2015, invece che euro 47.474,00 come risultante dall'ultimo degli estratti conto, per effetto del calcolo e delle rettifiche effettuate.
Per tutto quanto sopra esposto l'appello viene accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata con rideterminazione del saldo a debito della alla data del 2.11.2015 in euro 27.467,64. Pt_1
Le spese di lite del giudizio di primo grado e quelle del presente grado seguono la soccombenza della CP_5 che ha in ogni caso resistito alla avversaria domanda di rideterminazione del saldo, e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia rientrante nello scaglione da euro 26.001,00 ad euro
52.000,00, ai sensi del D.M. 55/2014 quanto al primo grado e del D.M. 147/2022 quanto alla presente impugnazione (valori medi per entrambi i gradi di giudizio, con esclusione della fase istruttoria per il solo grado d'appello) e poste a carico della soccombente con distrazione – come richiesto – in Controparte_2 favore dell'officiato procuratore antistatario.
11 Le spese di c.t.u. contabile espletata in primo grado sono poste a carico dell'appellata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da E Parte_1
e Parte_1 Parte_1 [...]
anche in proprio e quali soci illimitatamente Pt_1 responsabili e avverso la sentenza n. Controparte_1
1689/2022 (RG 8348/2016) del Tribunale di Firenze pubblicata in data 3.6.2022:
1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, ridetermina ai sensi di cui in motivazione l'importo a debito di Parte_1
, e anche in
[...] Parte_1 Parte_1 proprio e quali soci illimitatamente responsabili e in euro 27.467,64 alla data del Controparte_1
2.11.2015;
2) liquida le spese di lite sopportate dagli appellanti
- in euro 7.254,00 per compensi di avvocato ed euro
518,00 per spese, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge quanto al giudizio di primo grado
- in euro 6.946,00 per compensi di avvocato ed euro
777,00 per spese, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge quanto al presente grado di giudizio;
3) condanna a rifondere agli Controparte_2 appellanti Parte_1
, e anche in
[...] Parte_1 Parte_1 proprio e quali soci illimitatamente responsabili e in solido fra loro le suddette spese di Controparte_1 lite, con distrazione in favore dell'officiato procuratore antistatario;
12 4) pone le spese della c.t.u. disposta nel primo grado di giudizio a carico dell'appellata.
Così deciso in Firenze, 10 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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