TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/09/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1943/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1943/2022 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Silvia Angelicchio
ATTRICE
contro
e in persona dei legali rapp.ti p.t., CP_1 Controparte_2 rappresentate e difese dall'avv. Ernesto Caracciolo
CONVENUTE
Oggetto: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria di legge: DICHIARARE che il giorno 26/07/2021 il veicolo AUDI Q2 targa GB 410 JF, immatricolato il 12/10/2020 di proprietà di , residente a [...] riportato danni causati dall'evento naturale grandine documentato mentre si trovava in pagina 1 di 15 Vicomoscano (CR), nei pressi dell'Ospedale Oglio Po (All.2); DICHIARARE che i danni al veicolo AUDI Q2 targa GB 410 JF sono stati regolarmente denunciati alla compagnia assicuratrice convenuta e che, all'epoca dell'occorso, il veicolo era assicurato contro il rischio eventi naturali in forza di polizza e CP_1 Controparte_2 del n.8427290, certificato n.
[...] Controparte_4
00000007351547, gestionaria valida 36 mesi dal 12/10/2020 al 12/10/2023; CP_5
DICHIARARE l'intervenuta cessione del credito da parte dell'assicurato danneggiato, in favore di parte attrice, nonché la tempestiva notifica della cessione del credito al debitore ceduto con contestuale richiesta di indennizzo, in favore della ACCERTARE E Parte_1
DICHIARARE l'avvenuta riparazione e che il danno è fiscalmente documentato ed ammonta ad
Euro 8.153,00; DICHIARARE l'inadempimento contrattuale della convenuta e per l'effetto
DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la compagnia convenuta al pagamento, in favore dell'attrice cessionaria, della somma di € 7.337,70 quale importo della riparazione di € 8.153,00 al netto dello scoperto contrattuale del 10%, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia per i motivi svolti in atti ed alla luce dell'istruttoria di causa. Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino al saldo effettivo;
DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE la compagnia convenuta al pagamento delle spese e competenze di mediazione obbligatoria sostenute dall'attrice pari ad € 757,60, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio per € 237,00; DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE la compagnia convenuta al pagamento delle spese, competenze di causa, oltre accessori di legge, dei costi di
CTU del Dott e dei costi di ctp;
RESPINGERE ogni avversa eccezione e domanda CP_6 siccome infondata per quanto argomentato e documentato.”
Per le convenute:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, così provvedere:
In via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di parte attrice e, per l'effetto, respingere tutte le domande dalla stessa formulate, poiché infondate in fatto e in diritto.
pagina 2 di 15 In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga indennizzabile il sinistro per cui è causa, rideterminare l'importo effettivamente spettante è quello emerso all'esito della CTU, dedotti lo scoperto / franchigia previsti dal contratto di polizza.
Dichiarare che null'altro è dovuto a parte attrice.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che: Parte_1
• la sig.ra è proprietaria dell'autovettura Audi Q2 targa GB410JF immatricolata Controparte_3 il 12/10/2020;
• il 26 luglio 2021 il suddetto veicolo era rimasto danneggiato a causa di una forte grandinata avvenuta a Vimoscano (CR);
• all'epoca dell'evento dannoso, il veicolo in questione risultava assicurato per i danni causati da eventi naturali presso la compagnia e CP_1 Controparte_2 del ) in forza di polizza n.8427290,
[...] Controparte_4 CP_4 certificato n. 00000007351547, gestionaria valida 36 mesi dal 12/10/2020 al CP_5
12/10/2023;
• con contratto di cessione del credito, sottoscritto in data 02/08/2021, la SI.ra aveva CP_3 ceduto in favore di il credito indennizzabile nei termini di polizza, Parte_1 che, con pec del 3/08/2021, l'avv. Silvia Angelicchio aveva notificato alla compagnia, unitamente alla dichiarazione di sinistro e agli allegati attestanti il credito, formulando la richiesta di indennizzo del danno, precisando che la vettura poteva essere ispezionata presso il riparatore;
• il 30/08/2021 la società gestionaria, confermava l'apertura del sinistro, che rubricava CP_5
n. 521/9288 comunicando, in data 14/09/2021, di essere in attesa del preventivo e delle fotografie della vettura in formato jpg con targa visibile;
pagina 3 di 15 • con pec del 15/09/2021, il legale ribadiva alla compagnia che il veicolo danneggiato era disponibile presso la carrozzeria per l'ispezione peritale in loco, non sussistendo vincoli contrattuali che imponessero al riparatore, e nemmeno all'assicurato, di svolgere adempimenti del fiduciario assicurativo;
• in data 20/09/2021, la società comunicava di aver affidato l'incarico peritale alla CP_5
KR Italia spa, ma nessun perito si recava presso il riparatore per l'ispezione;
• in data 04/11/2021, la mandataria dava atto di aver ricevuto perizia negativa e di non CP_7 poter dar seguito alla pratica;
• in data 23/12/2021, la società gestionaria segnalava di essere ancora in attesa di CP_5 riscontro in merito alla messa a disposizione del veicolo;
• in data 04/04/2022 il riparatore comunicava alla compagnia che il veicolo danneggiato era entrato in riparazione e per la terza volta ne chiedeva l'ispezione;
• in data 05/04/2022, la comunicava un nuovo incarico a KR ma, tuttavia, CP_5 CP_8 ancora una volta nessun perito si presentava presso il riparatore;
• in data 15/04/2022, ultimata la riparazione, la cessionaria consegnava il veicolo alla proprietaria ed emetteva la ricevuta fiscale n.77/2022 pari ad € 8.153,00 che veniva trasmesso alla gestionaria unitamente alla richiesta di indennizzo nei limiti delle condizioni di CP_5 polizza;
• in data 19/04/2022, comunicava di essere in attesa dell'esito della perizia in loco CP_5 richiesta;
• solo in data 17/05/2022, lo richiedeva un contatto per prendere visione del mezzo e CP_9 chiedere documentazione;
• in data 24/05/2022, comunicava di aver ricevuto perizia negativa e quindi di non CP_5 poter dare seguito alla richiesta di indennizzo.
• in data 4/7/2022, la compagnia assicuratrice, invitata da parte attrice, previa nota, non si presentava all'incontro di mediazione, che dunque si concludeva con esito negativo.
pagina 4 di 15 Alla stregua di tali deduzioni parte attrice chiedeva la condanna delle convenute al pagamento dell'importo di € 7.337,70 (importo della ricevuta fiscale di € 8.153.00, detratta la franchigia del
10%), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, con condanna della controparte alla rifusione anche delle spese di mediazione, pari a € 757,60.
Si costituivano le società convenute chiedendo in via principale il rigetto della pretesa attorea e in, subordine, in caso di condanna, che il danno venisse liquidato nei limiti di quanto accertato da CTU, con applicazione dello scoperto di polizza.
In particolare le convenute chiedevano il rigetto della pretesa attorea, adducendo la violazione dell'art. 8 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, il quale subordina l'indennizzo all'adempimento da parte dell'assicurato (e in questo caso del cessionario) dell'obbligo di trasmettere il preventivo di riparazione e le foto comprovanti il danno, e allegando altresì che l'attrice si era sottratta all'obbligo di mettere a disposizione il veicolo per consentire i relativi rilievi peritali prima di procedere alla riparazione.
A tale ultimo proposito le convenute affermavano che:
• in data 20/09/2021 era stato incaricato il proprio perito per l'ispezione del mezzo e per il recupero della documentazione, documentazione mai trasmessa;
• nel mese di ottobre il proprio perito aveva cercato infruttuosamente di concordare un appuntamento per ispezionare il mezzo, sicché in data 4/11/2021 la società aveva CP_5 comunicato all'assicurata l'impossibilità di dare seguito alla pratica, incaricandola di sollecitare la carrozzeria incaricata di rendersi disponibile;
• in data 23/12/2021 seguiva un ulteriore sollecito, riscontrato solo in data 4/4/2022, al quale faceva seguito ulteriore missiva della società di che informava il legale di parte CP_5 attrice di aver rinnovato l'incarico al perito, raccomandando di non procedere alle riparazioni prima della perizia, giacché in mancanza di preventivo e foto del danno, la perizia era essenziale ai fini della stima;
pagina 5 di 15 • successivamente il perito prendeva nuovamente contatti con la carrozzeria, la quale Per_1 informava che il veicolo era uscito dalla sua disponibilità, perché la riparazione era già stata effettuata e il mezzo riconsegnato alla proprietaria e, pertanto, lo studio inviava al legale CP_9 richiesta di fissare un appuntamento o, quantomeno, acquisire il preventivo e le fotografie per stimare il danno e che, rimasta inevasa anche tale richiesta, il citato studio rendeva una nuova perizia negativ,a informando il legale della carrozzeria;
Parte_2
• che solo a seguito dell'istaurazione del presente giudizio la convenuta aveva potuto esaminare le fotografie depositate nel fascicolo telematico di parte attrice, stimando il danno nella minor somma di euro € 4,856.00, iva inclusa, detratti € 500.00 di franchigia, trattandosi di danneggiamento in forma lieve della carrozzeria;
• che la quantificazione del danno non poteva in ogni caso essere compiuta sulla base della fattura emessa dalla , cessionaria del credito. Parte_2
Ciò premesso le convenute, contestando di dover rifondere all'attrice le spese di mediazione e comunque la difformità dell'importo richiesto dai parametri ministeriali, concludevano chiedendo, solo in via subordinata, la rideterminazione dell'importo effettivamente spettante all'attrice.
Assunta la prova orale ed esplatata c.t.u., affidata all'ing. la causa veniva rimessa in CP_6 decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
DIRITTO
1. Titolarità del credito della copertura assicurativa ed evento Parte_1
L'attrice agisce in giudizio in forza di contratto di cessione del credito indennitario da parte della
SI.ra proprietaria del veicolo ed assicurata per i danni da eventi naturali con le CP_3 assicuratrici convenute.
In atti è stato versato il contratto di cessione, nonché la notifica via PEC del 3 agosto 2021, con la quale la cessione è stata resa opponibile al debitore ceduto;
pertanto, l'attrice risulta titolare del credito azionato.
pagina 6 di 15 È inoltre pacifico tra le parti che il sinistro del 26 luglio 2021 (evento grandine) rientri nella garanzia contrattuale degli “Eventi naturali” in base alla polizza assicurativa n.8427290, certificato n. 00000007351547, gestionaria valida 36 mesi dal 12/10/2020 al CP_5
12/10/2023.
Il punto controverso riguarda unicamente, il rispetto, da parte dell'assicurato/cessionario del credito, degli obblighi contrattuali di collaborazione e la conseguente debenza dell'indennizzo richiesto.
2. Eccezione di inadempimento: obbligo di denuncia e collaborazione
Le convenute fondano la propria difesa sulla mancata messa a disposizione del veicolo e sul mancato invio delle fotografie e del preventivo richiesti dall'art. 8 delle condizioni di polizza, comportamenti contrari ai doveri di collaborazione gravanti sull'assicurato ex art. 1915 c.c.
Tale eccezione è solo in parte fondata.
Sul punto, giova richiamare il principio affermato da Cass., sez. III, ord. n. 24210/2019, secondo cui “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto.”
Dai documenti prodotti risulta, nel caso, che l'officina cessionaria del credito, con PEC del 3 agosto 2021 (allegato 5 dell'atto di citazione) abbia inoltrato, a mezzo del proprio legale, avv.
Angelicchio, alla gestionaria Match1 s.r.l. denuncia del sinistro, cessione del credito e diffida di pagamento dell'indennizzo, comunicando che il veicolo danneggiato era disponibile presso la propria sede, per essere ispezionato;
che quest'ultima, con PEC del 30.08.2021 abbia richiesto l'invio della “documentazione assicurativa” necessaria, specificando di essere in attesa di pagina 7 di 15 ricevere “Foto con danno e targa visibile in formato Jpg (si consiglia l'utilizzo del foglio millerighe o sotto lampada); - Preventivo di riparazione;
- Iban del riparatore non indicato sulla cessione del credito”, richiesta ribadita con PEC del 14.09.2021, alla quale, in data 15.09.2021,
l'avv. Angelicchio ha risposto: “Come già precisato nella diffida del 03/08 u.s, si comunica che il veicolo danneggiato si trova presso la in Viadana (MN) ( ) per Parte_1 P.IVA_1 poter essere visionato dal perito”; con successiva PEC del 20.09.2021 Mtach1 srl ha comunicato che: “nonostante la specifica richiesta di documentazione mancante, necessaria all'espletamento dell'incarico di un perito in loco, rimasta peraltro senza alcun esito, abbiamo provveduto in data odierna ad incaricare la Spett.le come da comunicazione in allegato. Precisiamo Controparte_10 che, vista la mancanza della documentazione richiesta, il perito è stato incaricato di procedere al recupero di: - foto con danno e targa visibile;
- preventivo dettagliato di riparazione.”; a seguito della comunicazione del perito incaricato di “non essere stato messo nelle condizioni” di visionare il veicolo, la gestionaria con lettera datata 4.11.2021 ha comunicato all'assicurata
[...]
di “non poter dare ulteriore seguito alla pratica” e con PEC del 23.12.2021 comunicato CP_3 all'avv. Angelicchio di essere ancora in attesa di ricevere comunicazione “in merito alla data a partire dalla quale sarà messo nuovamente a disposizione il veicolo per permettere la perizia in loco”; a tale PEC l'avv. Angelicchio ha risposto solo in data 4.04.2022(oltre tre mesi dopo), comunicando che “la vettura è entrata in riparazione” e il numero di telefono della carrozzeria attrice;
in riscontro a quest'ultima, il 5.04.2022, la gestionaria, ha, a propria, volta comunicato
“che abbiamo provveduto ad incaricare nuovamente la Spett.le per la perizia in Controparte_10 loco. Si raccomanda di mettere il veicolo a disposizione e di non iniziare i lavori prima della perizia, dato tra l'altro che ad oggi non ci sono neanche state inviate foto dei danni.” (v. doc. parte convenuta: 2) Pec 30.08.2021 / Avv. Angelicchio;
3) Pec 14.09.2021 / CP_7 CP_7
Avv. Angelicchio;
4) Pec 20.09.2021 / Avv. Angelicchio;
5) 1^ perizia KR CP_7 negativa 6) Comunicazione 04.11.2021 / SI.ra 7) Pec 23.12.2021 CP_7 CP_3 CP_7
/ Avv. Angelicchio;
8) Pec 04.04.2022 Avv. Angelicchio / 9) Pec 05.05.2022
[...] CP_7
/ Avv. Angelicchio); l'incarico ricevuto non è stato evaso da KR, avendo la CP_7 stessa riferito alla mandante che il mezzo era già stato riparato (doc. 10) parte convenuta), motivo pagina 8 di 15 per il quale le convenute hanno negato di corrispondere l'indennizzo di cui alla polizza qui fatta valere.
E' pacifico che parte attrice non abbia mai inviato alla gestionaria né le foto del veicolo danneggiato dalla grandine (prodotte invece in questa sede e nonostante quindi ne avesse la disponibilità), né il preventivo di riparazione, allegando in citazione che “non esistevano vincoli contrattuali che imponessero al riparatore, e nemmeno all'assicurato, di svolgere adempimenti del fiduciario assicurativo” e sostenendo, in memoria conclusiva di replica, che l'art. 8 delle
Condizioni generali di polizza, richiamato dalle convenute, non si applicherebbe ai danni causati da eventi naturali, ma solo i sinistri “incendio furto rapina atti di vandalismo o danneggiamento volontario”.
Tale tesi è infondata, così come le ulteriori allegazioni secondo cui gli adempimenti previsti dalla suddetta clausola integrerebbero “abuso” della posizione contrattuale, da parte dell'assicurazione,
a discapito dell'assicurato.
La polizza assicurativa stipulata dalla cedente il credito è assicurazione “contro i danni” che copre, fra gli altri, i rischi per furto (totale o parziale), incendio, atti vandalici ed eventi naturali.
All'art. 7 (Denuncia del sinistro) è specificato che la stessa può essere effettuata per telefono o per e-mail entro tre giorni e che solo “in caso di incendio, furto sia totale che parziale nonché di atti di vandalismo e di danneggiamento volontario, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.”.
All'art. 8 (Liquidazione del danno) “A) Modalità di liquidazione del danno” è nuovamente specificato che solo “Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, atti di vandalismo o danneggiamento volontario, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'Assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio” ed è quindi di seguito indicata la documentazione che “dovrà fornire l'assicurato” per ogni tipologia di danno, totale o parziale.
Diversamente da quanto allegato dall'attrice, per la liquidazione di “Danno parziale”, e quindi per tutti i rischi coperti dalla polizza, in caso di eventi diversi da quelli di cui sopra (solo per i quali è
pagina 9 di 15 richiesta denuncia all'autorità), la documentazione richiesta è così espressamente indicata. “•
Copia della fattura di acquisto del veicolo, ove richiesta(1) • Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo • Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale) •
Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA • Foto dei danni”; al capo B
(“Determinazione dell'ammontare del danno”) è previsto, in particolare e per quanto qui rileva, al punto E) “Ripristino del veicolo”, che “Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Quest'ultima, in accordo e con il consenso CP_11 dell'Assicurato, può: - far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.
L'Assicurato inoltre, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.”
La comunicazione della documentazione richiesta (foto dei danni e preventivo di riparazione, o, in alternativa, come indicato in polizza, “descrizione dettagliata dei danni subiti”) costituisce quindi specifico obbligo contrattuale a carico dell'assicurato, ai fini della liquidazione del danno, liquidazione che non prevede la necessarietà di una previa “perizia”, prevista anzi come solo
“eventuale”, potendo quindi le assicuratrici, a fronte della documentazione fornita dall'assicurato, liquidare il danno anche solo sulla base della suddetta documentazione (foto e preventivo), o “in accordo con l'assicurato” far eseguire direttamente le riparazioni da officina di sua fiducia o, ancora, anziché procedere al rimborso dell'importo di riparazione, sostituire “le parti danneggiate” del veicolo, ossia procedere direttamente all'eliminazione del danno.
A fronte del mancato invio da parte dell'attrice di tale documentazione, la gestionaria ha quindi comunicato il conferimento dell'incarico a un proprio perito di visionare il mezzo danneggiato e di acquisire direttamente foto e preventivo.
Dalla prima “perizia negativa” inviata da KR emerge che quest'ultima non ha potuto visionare il veicolo, ma le convenute non hanno dimostrato che tale impossibilità sia dipesa dall'attrice,
pagina 10 di 15 ossia che quest'ultima si sia rifiutata di fissare un appuntamento con il perito o che abbia in qualche modo impedito al perito di esaminarlo, né, prima ancora, è emerso che tale società incaricata si sia effettivamente adoperata per ispezionarlo, chiedendo un appuntamento
(risultando che la fissazione di un appuntamento è stata richiesta in data 17/05/2022 dallo studio tecnico (allegato n.17 atto di citazione), ma solo successivamente alla riparazione del CP_9 veicolo, fatto del quale, comunque, la società assicuratrice era stata avvisata dal legale dell'attrice).
Il testimone (perito assicurativo) ha infatti genericamente riferito di avere molti Testimone_1 incarichi, e quindi di non ricordare, mentre il testimone perito ha dato atto di aver Tes_2 provato, nel 2022 (presumibilmente al fine di eseguire il secondo incarico conferito dalle convenute) a fissare un appuntamento con la legale di , ma che tale richiesta era Parte_1 rimasta senza esito.
Ciò accertato, escluso o non dimostrato che la mancata possibilità di ispezionare il veicolo prima della riparazione sia dovuto a dolo dell'assicurata (non risultando peraltro neppure, dalla prima
“perizia negativa”, il motivo per il quale il perito incaricato non abbia potuto esaminare il mezzo), l'inadempimento invece imputabile a quest'ultima (e, rectius, per essa, alla cessionaria del credito) agli obblighi contrattuali a carico dell'assicurato, ai fini di consentire la liquidazione del danno (obblighi che non costituiscono certo “abuso di posizione di contrattuale”, essendo richiesto all'assicurato unicamente l'invio di foto dei danni, a comprova degli stessi, e di preventivo, o, in alternativa, dettagliata descrizione degli stessi), non può comunque comportare, come sostenuto dalle convenute, la perdita del diritto all'indennizzo, non provato che tale inadempimento sia stato doloso e non integrando alcuna delle condotte espressamente previste in polizza a tal fine (vendita o rottamazione del veicolo prima della verifica dei danni), ma, eventualmente, ai sensi dell'art. 1915 u.c. c.c., unicamente il diritto dell'assicuratore di “ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
3. Accertamento e misura del danno
pagina 11 di 15 Essendo mancato sia l'invio da parte dell'assicurato delle foto comprovanti il danno (nonostante l'attrice ne avesse la disponibilità, essendo state qui prodotte) e del preventivo di spesa (per riparazioni che la stessa cessionaria del credito avrebbe eseguito), sia una tempestiva ispezione del veicolo danneggiato da parte dell'assicurazione, in corso di causa è stato necessario disporre
CTU sul seguente quesito “Esaminati gli atti e i documenti di causa, la vettura dedotta in lite ed assunte le necessarie informazioni (di cui vorrà indicare la fonte): a) verifichi la compatibilità dei danni riportati dall'autovettura Audi Q2 targata GB410JF, di cui alle fotografie prodotte da parte attrice quale doc. 28, di proprietà di , con l'evento naturale (grandine) denunciato;
Controparte_3
b) descriva gli interventi idonei a porre adeguato rimedio ai danni riscontrati, in particolare chiarendo se a tal fine potesse essere idonea o meno la c.d. tecnica del levabolli;
c) determini i costi degli interventi idonei e sufficienti alla riparazione dei danni secondo le tariffe di mercato, specificando se il costo orario della manodopera e il costo del materiale di consumo applicati dalla risultino congrui rispetto agli interventi necessari;
d) tenti il CTU Parte_1 la conciliazione fra le parti”.
Il CTU nominato, dott. ha accertato la compatibilità dei danni riportati dal Persona_2 veicolo assicurato con l'evento grandine e che il costo di ripristino congruo è di € 8.012,96.
Non sono state sollevate osservazioni alla quantificazione operata dal CTU (con specifica indicazione delle ore di manodopera necessarie per l'esecuzione dei lavori e dei costi dei materiali impiegati), che deve quindi essere qui recepita.
3.1 Franchigia e scoperto
Detratto dalla somma sopra riconosciuta la franchigia del 10%, come riconosciuto sia dall'attrice che dalle stesse convenute, pari ad € 801,29, l'importo capitale dovuto ammonta ad euro
7.211,66.
4. Interessi e rivalutazione
Trattandosi di debito di valore, che diventa debito di valuta solo dopo a seguito della sua liquidazione, anche contrattuale (assolvendo l'indennizzo assicurativo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato), detto importo dovrebbe essere pagina 12 di 15 annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e sulla somma annualmente rivalutata dovrebbero calcolarsi (ai fini del risarcimento dell'ulteriore pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità per il danneggiato di disporre tempestivamente della somma dovutagli) i c.d. interessi compensativi, per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione.
Essendo stata la tempestiva liquidazione contrattuale impedita dagli inadempimenti, sopra accertati, imputabili alla cessionaria del credito indennitario, e non avendo le convenute allegato o fornito prova di ulteriore pregiudizio sofferto, ex art. 1915 c.c., l'”aggravamento del danno” può ritenersi pari ai suddetti importi, con conseguente relativa diminuzione dell'indennizzo spettante all'attrice in pari misura.
Le convenute devono quindi condannarsi al pagamento, in favore della cessionaria del credito, del solo importo di € 7.211,66, così liquidato alla data odierna l'indennizzo dovuto.
5. Spese di lite
Le spese di lite (comprese le spese del procedimento obbligatorio di mediazione) seguono alla soccombenza sostanziale e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014, con applicazione dei valori minimi della tabella di riferimento, stante la modesta complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
5.1. Spese di CTU
Le spese di CTU vanno invece poste in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, con compensazione delle spese dei relativi CTP, essendosi rese necessarie nell'interesse di entrambe le parti e a causa della mancata liquidazione in sede contrattuale, addebitabile sia all'inadempimento dell'attrice che alla mancata esecuzione da parte delle convenute di perizia in data antecedente la riparazione, imputabile ai periti dalla stessa incaricata.
6. Sanzione ex art. 8 d.lgs. 28/2010 co.
4-bis, vigente ratione temporis.
L'art. 8, co. 4 – bis, secondo cpv, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023, prevedeva che “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5
pagina 13 di 15 (mediazione obbligatoria), non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Il presupposto per l'applicazione di tale sanzione pecuniaria risiede nel comportamento della parte, che, invitata al procedimento di mediazione, rifiuti senza giustificato motivo di prendervi parte, indipendentemente dall'esito della lite.
Sul punto, in estrema sintesi, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la mancata partecipazione della parte invitata in mediazione è giustificata solo ove essa adduca un impedimento avente natura oggettiva e assoluta. Non così nel caso in cui la parte rifiuti di partecipare al procedimento adducendo di nulla dovere alla propria controparte, situazione, questa, che si riscontra nella fattispecie in esame.
Invero, le odierne convenute hanno motivato il rifiuto all'incontro programmato per il 04.07.2021 in ragione della mancata produzione da parte di della documentazione (foto e Parte_1 preventivo), che, a loro dire, ha reso giustificato il rifiuto di liquidare il danno cagionato dall'evento atmosferico.
Queste ragioni, spese poi anche in giudizio, non integrano un legittimo impedimento;
pertanto, ciò implica l'applicazione della sanzione pecuniaria pari al contributo unificato dovuto per la presente lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara tenuta e condanna in solido CP_1 Controparte_2 fra loro, per le causali di cui in motivazione, a pagare alla a Parte_1 somma di euro € 7211, 66, liquidata all'attualità, oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
pagina 14 di 15 2. Pone in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50 % ciascuna, le spese di
CTU, come già liquidate in corso di causa, e compensa le spese sostenute per i rispettivi ctp.
3. Dichiara tenute e condanna le società convenute, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, che si liquidano in € 48,80 per spese e € 661,50 per compensi del procedimento di mediazione;
in € 264,00 per spese del presente giudizio ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, CPA e IVA come per legge.
4. Dichiara tenuta e condanna, le società convenute, in solido, al pagamento di una somma pari ad
€ 237,00 in favore del bilancio dello Stato ex art. 8 co.
4-bis d.lgs. 28/2010, applicabile ratione temporis.
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Grazia Gianneri
Mantova, 26/09/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1943/2022 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Silvia Angelicchio
ATTRICE
contro
e in persona dei legali rapp.ti p.t., CP_1 Controparte_2 rappresentate e difese dall'avv. Ernesto Caracciolo
CONVENUTE
Oggetto: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria di legge: DICHIARARE che il giorno 26/07/2021 il veicolo AUDI Q2 targa GB 410 JF, immatricolato il 12/10/2020 di proprietà di , residente a [...] riportato danni causati dall'evento naturale grandine documentato mentre si trovava in pagina 1 di 15 Vicomoscano (CR), nei pressi dell'Ospedale Oglio Po (All.2); DICHIARARE che i danni al veicolo AUDI Q2 targa GB 410 JF sono stati regolarmente denunciati alla compagnia assicuratrice convenuta e che, all'epoca dell'occorso, il veicolo era assicurato contro il rischio eventi naturali in forza di polizza e CP_1 Controparte_2 del n.8427290, certificato n.
[...] Controparte_4
00000007351547, gestionaria valida 36 mesi dal 12/10/2020 al 12/10/2023; CP_5
DICHIARARE l'intervenuta cessione del credito da parte dell'assicurato danneggiato, in favore di parte attrice, nonché la tempestiva notifica della cessione del credito al debitore ceduto con contestuale richiesta di indennizzo, in favore della ACCERTARE E Parte_1
DICHIARARE l'avvenuta riparazione e che il danno è fiscalmente documentato ed ammonta ad
Euro 8.153,00; DICHIARARE l'inadempimento contrattuale della convenuta e per l'effetto
DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la compagnia convenuta al pagamento, in favore dell'attrice cessionaria, della somma di € 7.337,70 quale importo della riparazione di € 8.153,00 al netto dello scoperto contrattuale del 10%, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia per i motivi svolti in atti ed alla luce dell'istruttoria di causa. Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino al saldo effettivo;
DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE la compagnia convenuta al pagamento delle spese e competenze di mediazione obbligatoria sostenute dall'attrice pari ad € 757,60, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio per € 237,00; DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE la compagnia convenuta al pagamento delle spese, competenze di causa, oltre accessori di legge, dei costi di
CTU del Dott e dei costi di ctp;
RESPINGERE ogni avversa eccezione e domanda CP_6 siccome infondata per quanto argomentato e documentato.”
Per le convenute:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, così provvedere:
In via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di parte attrice e, per l'effetto, respingere tutte le domande dalla stessa formulate, poiché infondate in fatto e in diritto.
pagina 2 di 15 In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga indennizzabile il sinistro per cui è causa, rideterminare l'importo effettivamente spettante è quello emerso all'esito della CTU, dedotti lo scoperto / franchigia previsti dal contratto di polizza.
Dichiarare che null'altro è dovuto a parte attrice.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che: Parte_1
• la sig.ra è proprietaria dell'autovettura Audi Q2 targa GB410JF immatricolata Controparte_3 il 12/10/2020;
• il 26 luglio 2021 il suddetto veicolo era rimasto danneggiato a causa di una forte grandinata avvenuta a Vimoscano (CR);
• all'epoca dell'evento dannoso, il veicolo in questione risultava assicurato per i danni causati da eventi naturali presso la compagnia e CP_1 Controparte_2 del ) in forza di polizza n.8427290,
[...] Controparte_4 CP_4 certificato n. 00000007351547, gestionaria valida 36 mesi dal 12/10/2020 al CP_5
12/10/2023;
• con contratto di cessione del credito, sottoscritto in data 02/08/2021, la SI.ra aveva CP_3 ceduto in favore di il credito indennizzabile nei termini di polizza, Parte_1 che, con pec del 3/08/2021, l'avv. Silvia Angelicchio aveva notificato alla compagnia, unitamente alla dichiarazione di sinistro e agli allegati attestanti il credito, formulando la richiesta di indennizzo del danno, precisando che la vettura poteva essere ispezionata presso il riparatore;
• il 30/08/2021 la società gestionaria, confermava l'apertura del sinistro, che rubricava CP_5
n. 521/9288 comunicando, in data 14/09/2021, di essere in attesa del preventivo e delle fotografie della vettura in formato jpg con targa visibile;
pagina 3 di 15 • con pec del 15/09/2021, il legale ribadiva alla compagnia che il veicolo danneggiato era disponibile presso la carrozzeria per l'ispezione peritale in loco, non sussistendo vincoli contrattuali che imponessero al riparatore, e nemmeno all'assicurato, di svolgere adempimenti del fiduciario assicurativo;
• in data 20/09/2021, la società comunicava di aver affidato l'incarico peritale alla CP_5
KR Italia spa, ma nessun perito si recava presso il riparatore per l'ispezione;
• in data 04/11/2021, la mandataria dava atto di aver ricevuto perizia negativa e di non CP_7 poter dar seguito alla pratica;
• in data 23/12/2021, la società gestionaria segnalava di essere ancora in attesa di CP_5 riscontro in merito alla messa a disposizione del veicolo;
• in data 04/04/2022 il riparatore comunicava alla compagnia che il veicolo danneggiato era entrato in riparazione e per la terza volta ne chiedeva l'ispezione;
• in data 05/04/2022, la comunicava un nuovo incarico a KR ma, tuttavia, CP_5 CP_8 ancora una volta nessun perito si presentava presso il riparatore;
• in data 15/04/2022, ultimata la riparazione, la cessionaria consegnava il veicolo alla proprietaria ed emetteva la ricevuta fiscale n.77/2022 pari ad € 8.153,00 che veniva trasmesso alla gestionaria unitamente alla richiesta di indennizzo nei limiti delle condizioni di CP_5 polizza;
• in data 19/04/2022, comunicava di essere in attesa dell'esito della perizia in loco CP_5 richiesta;
• solo in data 17/05/2022, lo richiedeva un contatto per prendere visione del mezzo e CP_9 chiedere documentazione;
• in data 24/05/2022, comunicava di aver ricevuto perizia negativa e quindi di non CP_5 poter dare seguito alla richiesta di indennizzo.
• in data 4/7/2022, la compagnia assicuratrice, invitata da parte attrice, previa nota, non si presentava all'incontro di mediazione, che dunque si concludeva con esito negativo.
pagina 4 di 15 Alla stregua di tali deduzioni parte attrice chiedeva la condanna delle convenute al pagamento dell'importo di € 7.337,70 (importo della ricevuta fiscale di € 8.153.00, detratta la franchigia del
10%), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, con condanna della controparte alla rifusione anche delle spese di mediazione, pari a € 757,60.
Si costituivano le società convenute chiedendo in via principale il rigetto della pretesa attorea e in, subordine, in caso di condanna, che il danno venisse liquidato nei limiti di quanto accertato da CTU, con applicazione dello scoperto di polizza.
In particolare le convenute chiedevano il rigetto della pretesa attorea, adducendo la violazione dell'art. 8 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, il quale subordina l'indennizzo all'adempimento da parte dell'assicurato (e in questo caso del cessionario) dell'obbligo di trasmettere il preventivo di riparazione e le foto comprovanti il danno, e allegando altresì che l'attrice si era sottratta all'obbligo di mettere a disposizione il veicolo per consentire i relativi rilievi peritali prima di procedere alla riparazione.
A tale ultimo proposito le convenute affermavano che:
• in data 20/09/2021 era stato incaricato il proprio perito per l'ispezione del mezzo e per il recupero della documentazione, documentazione mai trasmessa;
• nel mese di ottobre il proprio perito aveva cercato infruttuosamente di concordare un appuntamento per ispezionare il mezzo, sicché in data 4/11/2021 la società aveva CP_5 comunicato all'assicurata l'impossibilità di dare seguito alla pratica, incaricandola di sollecitare la carrozzeria incaricata di rendersi disponibile;
• in data 23/12/2021 seguiva un ulteriore sollecito, riscontrato solo in data 4/4/2022, al quale faceva seguito ulteriore missiva della società di che informava il legale di parte CP_5 attrice di aver rinnovato l'incarico al perito, raccomandando di non procedere alle riparazioni prima della perizia, giacché in mancanza di preventivo e foto del danno, la perizia era essenziale ai fini della stima;
pagina 5 di 15 • successivamente il perito prendeva nuovamente contatti con la carrozzeria, la quale Per_1 informava che il veicolo era uscito dalla sua disponibilità, perché la riparazione era già stata effettuata e il mezzo riconsegnato alla proprietaria e, pertanto, lo studio inviava al legale CP_9 richiesta di fissare un appuntamento o, quantomeno, acquisire il preventivo e le fotografie per stimare il danno e che, rimasta inevasa anche tale richiesta, il citato studio rendeva una nuova perizia negativ,a informando il legale della carrozzeria;
Parte_2
• che solo a seguito dell'istaurazione del presente giudizio la convenuta aveva potuto esaminare le fotografie depositate nel fascicolo telematico di parte attrice, stimando il danno nella minor somma di euro € 4,856.00, iva inclusa, detratti € 500.00 di franchigia, trattandosi di danneggiamento in forma lieve della carrozzeria;
• che la quantificazione del danno non poteva in ogni caso essere compiuta sulla base della fattura emessa dalla , cessionaria del credito. Parte_2
Ciò premesso le convenute, contestando di dover rifondere all'attrice le spese di mediazione e comunque la difformità dell'importo richiesto dai parametri ministeriali, concludevano chiedendo, solo in via subordinata, la rideterminazione dell'importo effettivamente spettante all'attrice.
Assunta la prova orale ed esplatata c.t.u., affidata all'ing. la causa veniva rimessa in CP_6 decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
DIRITTO
1. Titolarità del credito della copertura assicurativa ed evento Parte_1
L'attrice agisce in giudizio in forza di contratto di cessione del credito indennitario da parte della
SI.ra proprietaria del veicolo ed assicurata per i danni da eventi naturali con le CP_3 assicuratrici convenute.
In atti è stato versato il contratto di cessione, nonché la notifica via PEC del 3 agosto 2021, con la quale la cessione è stata resa opponibile al debitore ceduto;
pertanto, l'attrice risulta titolare del credito azionato.
pagina 6 di 15 È inoltre pacifico tra le parti che il sinistro del 26 luglio 2021 (evento grandine) rientri nella garanzia contrattuale degli “Eventi naturali” in base alla polizza assicurativa n.8427290, certificato n. 00000007351547, gestionaria valida 36 mesi dal 12/10/2020 al CP_5
12/10/2023.
Il punto controverso riguarda unicamente, il rispetto, da parte dell'assicurato/cessionario del credito, degli obblighi contrattuali di collaborazione e la conseguente debenza dell'indennizzo richiesto.
2. Eccezione di inadempimento: obbligo di denuncia e collaborazione
Le convenute fondano la propria difesa sulla mancata messa a disposizione del veicolo e sul mancato invio delle fotografie e del preventivo richiesti dall'art. 8 delle condizioni di polizza, comportamenti contrari ai doveri di collaborazione gravanti sull'assicurato ex art. 1915 c.c.
Tale eccezione è solo in parte fondata.
Sul punto, giova richiamare il principio affermato da Cass., sez. III, ord. n. 24210/2019, secondo cui “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto.”
Dai documenti prodotti risulta, nel caso, che l'officina cessionaria del credito, con PEC del 3 agosto 2021 (allegato 5 dell'atto di citazione) abbia inoltrato, a mezzo del proprio legale, avv.
Angelicchio, alla gestionaria Match1 s.r.l. denuncia del sinistro, cessione del credito e diffida di pagamento dell'indennizzo, comunicando che il veicolo danneggiato era disponibile presso la propria sede, per essere ispezionato;
che quest'ultima, con PEC del 30.08.2021 abbia richiesto l'invio della “documentazione assicurativa” necessaria, specificando di essere in attesa di pagina 7 di 15 ricevere “Foto con danno e targa visibile in formato Jpg (si consiglia l'utilizzo del foglio millerighe o sotto lampada); - Preventivo di riparazione;
- Iban del riparatore non indicato sulla cessione del credito”, richiesta ribadita con PEC del 14.09.2021, alla quale, in data 15.09.2021,
l'avv. Angelicchio ha risposto: “Come già precisato nella diffida del 03/08 u.s, si comunica che il veicolo danneggiato si trova presso la in Viadana (MN) ( ) per Parte_1 P.IVA_1 poter essere visionato dal perito”; con successiva PEC del 20.09.2021 Mtach1 srl ha comunicato che: “nonostante la specifica richiesta di documentazione mancante, necessaria all'espletamento dell'incarico di un perito in loco, rimasta peraltro senza alcun esito, abbiamo provveduto in data odierna ad incaricare la Spett.le come da comunicazione in allegato. Precisiamo Controparte_10 che, vista la mancanza della documentazione richiesta, il perito è stato incaricato di procedere al recupero di: - foto con danno e targa visibile;
- preventivo dettagliato di riparazione.”; a seguito della comunicazione del perito incaricato di “non essere stato messo nelle condizioni” di visionare il veicolo, la gestionaria con lettera datata 4.11.2021 ha comunicato all'assicurata
[...]
di “non poter dare ulteriore seguito alla pratica” e con PEC del 23.12.2021 comunicato CP_3 all'avv. Angelicchio di essere ancora in attesa di ricevere comunicazione “in merito alla data a partire dalla quale sarà messo nuovamente a disposizione il veicolo per permettere la perizia in loco”; a tale PEC l'avv. Angelicchio ha risposto solo in data 4.04.2022(oltre tre mesi dopo), comunicando che “la vettura è entrata in riparazione” e il numero di telefono della carrozzeria attrice;
in riscontro a quest'ultima, il 5.04.2022, la gestionaria, ha, a propria, volta comunicato
“che abbiamo provveduto ad incaricare nuovamente la Spett.le per la perizia in Controparte_10 loco. Si raccomanda di mettere il veicolo a disposizione e di non iniziare i lavori prima della perizia, dato tra l'altro che ad oggi non ci sono neanche state inviate foto dei danni.” (v. doc. parte convenuta: 2) Pec 30.08.2021 / Avv. Angelicchio;
3) Pec 14.09.2021 / CP_7 CP_7
Avv. Angelicchio;
4) Pec 20.09.2021 / Avv. Angelicchio;
5) 1^ perizia KR CP_7 negativa 6) Comunicazione 04.11.2021 / SI.ra 7) Pec 23.12.2021 CP_7 CP_3 CP_7
/ Avv. Angelicchio;
8) Pec 04.04.2022 Avv. Angelicchio / 9) Pec 05.05.2022
[...] CP_7
/ Avv. Angelicchio); l'incarico ricevuto non è stato evaso da KR, avendo la CP_7 stessa riferito alla mandante che il mezzo era già stato riparato (doc. 10) parte convenuta), motivo pagina 8 di 15 per il quale le convenute hanno negato di corrispondere l'indennizzo di cui alla polizza qui fatta valere.
E' pacifico che parte attrice non abbia mai inviato alla gestionaria né le foto del veicolo danneggiato dalla grandine (prodotte invece in questa sede e nonostante quindi ne avesse la disponibilità), né il preventivo di riparazione, allegando in citazione che “non esistevano vincoli contrattuali che imponessero al riparatore, e nemmeno all'assicurato, di svolgere adempimenti del fiduciario assicurativo” e sostenendo, in memoria conclusiva di replica, che l'art. 8 delle
Condizioni generali di polizza, richiamato dalle convenute, non si applicherebbe ai danni causati da eventi naturali, ma solo i sinistri “incendio furto rapina atti di vandalismo o danneggiamento volontario”.
Tale tesi è infondata, così come le ulteriori allegazioni secondo cui gli adempimenti previsti dalla suddetta clausola integrerebbero “abuso” della posizione contrattuale, da parte dell'assicurazione,
a discapito dell'assicurato.
La polizza assicurativa stipulata dalla cedente il credito è assicurazione “contro i danni” che copre, fra gli altri, i rischi per furto (totale o parziale), incendio, atti vandalici ed eventi naturali.
All'art. 7 (Denuncia del sinistro) è specificato che la stessa può essere effettuata per telefono o per e-mail entro tre giorni e che solo “in caso di incendio, furto sia totale che parziale nonché di atti di vandalismo e di danneggiamento volontario, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.”.
All'art. 8 (Liquidazione del danno) “A) Modalità di liquidazione del danno” è nuovamente specificato che solo “Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, atti di vandalismo o danneggiamento volontario, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'Assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio” ed è quindi di seguito indicata la documentazione che “dovrà fornire l'assicurato” per ogni tipologia di danno, totale o parziale.
Diversamente da quanto allegato dall'attrice, per la liquidazione di “Danno parziale”, e quindi per tutti i rischi coperti dalla polizza, in caso di eventi diversi da quelli di cui sopra (solo per i quali è
pagina 9 di 15 richiesta denuncia all'autorità), la documentazione richiesta è così espressamente indicata. “•
Copia della fattura di acquisto del veicolo, ove richiesta(1) • Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo • Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale) •
Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA • Foto dei danni”; al capo B
(“Determinazione dell'ammontare del danno”) è previsto, in particolare e per quanto qui rileva, al punto E) “Ripristino del veicolo”, che “Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Quest'ultima, in accordo e con il consenso CP_11 dell'Assicurato, può: - far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.
L'Assicurato inoltre, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.”
La comunicazione della documentazione richiesta (foto dei danni e preventivo di riparazione, o, in alternativa, come indicato in polizza, “descrizione dettagliata dei danni subiti”) costituisce quindi specifico obbligo contrattuale a carico dell'assicurato, ai fini della liquidazione del danno, liquidazione che non prevede la necessarietà di una previa “perizia”, prevista anzi come solo
“eventuale”, potendo quindi le assicuratrici, a fronte della documentazione fornita dall'assicurato, liquidare il danno anche solo sulla base della suddetta documentazione (foto e preventivo), o “in accordo con l'assicurato” far eseguire direttamente le riparazioni da officina di sua fiducia o, ancora, anziché procedere al rimborso dell'importo di riparazione, sostituire “le parti danneggiate” del veicolo, ossia procedere direttamente all'eliminazione del danno.
A fronte del mancato invio da parte dell'attrice di tale documentazione, la gestionaria ha quindi comunicato il conferimento dell'incarico a un proprio perito di visionare il mezzo danneggiato e di acquisire direttamente foto e preventivo.
Dalla prima “perizia negativa” inviata da KR emerge che quest'ultima non ha potuto visionare il veicolo, ma le convenute non hanno dimostrato che tale impossibilità sia dipesa dall'attrice,
pagina 10 di 15 ossia che quest'ultima si sia rifiutata di fissare un appuntamento con il perito o che abbia in qualche modo impedito al perito di esaminarlo, né, prima ancora, è emerso che tale società incaricata si sia effettivamente adoperata per ispezionarlo, chiedendo un appuntamento
(risultando che la fissazione di un appuntamento è stata richiesta in data 17/05/2022 dallo studio tecnico (allegato n.17 atto di citazione), ma solo successivamente alla riparazione del CP_9 veicolo, fatto del quale, comunque, la società assicuratrice era stata avvisata dal legale dell'attrice).
Il testimone (perito assicurativo) ha infatti genericamente riferito di avere molti Testimone_1 incarichi, e quindi di non ricordare, mentre il testimone perito ha dato atto di aver Tes_2 provato, nel 2022 (presumibilmente al fine di eseguire il secondo incarico conferito dalle convenute) a fissare un appuntamento con la legale di , ma che tale richiesta era Parte_1 rimasta senza esito.
Ciò accertato, escluso o non dimostrato che la mancata possibilità di ispezionare il veicolo prima della riparazione sia dovuto a dolo dell'assicurata (non risultando peraltro neppure, dalla prima
“perizia negativa”, il motivo per il quale il perito incaricato non abbia potuto esaminare il mezzo), l'inadempimento invece imputabile a quest'ultima (e, rectius, per essa, alla cessionaria del credito) agli obblighi contrattuali a carico dell'assicurato, ai fini di consentire la liquidazione del danno (obblighi che non costituiscono certo “abuso di posizione di contrattuale”, essendo richiesto all'assicurato unicamente l'invio di foto dei danni, a comprova degli stessi, e di preventivo, o, in alternativa, dettagliata descrizione degli stessi), non può comunque comportare, come sostenuto dalle convenute, la perdita del diritto all'indennizzo, non provato che tale inadempimento sia stato doloso e non integrando alcuna delle condotte espressamente previste in polizza a tal fine (vendita o rottamazione del veicolo prima della verifica dei danni), ma, eventualmente, ai sensi dell'art. 1915 u.c. c.c., unicamente il diritto dell'assicuratore di “ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
3. Accertamento e misura del danno
pagina 11 di 15 Essendo mancato sia l'invio da parte dell'assicurato delle foto comprovanti il danno (nonostante l'attrice ne avesse la disponibilità, essendo state qui prodotte) e del preventivo di spesa (per riparazioni che la stessa cessionaria del credito avrebbe eseguito), sia una tempestiva ispezione del veicolo danneggiato da parte dell'assicurazione, in corso di causa è stato necessario disporre
CTU sul seguente quesito “Esaminati gli atti e i documenti di causa, la vettura dedotta in lite ed assunte le necessarie informazioni (di cui vorrà indicare la fonte): a) verifichi la compatibilità dei danni riportati dall'autovettura Audi Q2 targata GB410JF, di cui alle fotografie prodotte da parte attrice quale doc. 28, di proprietà di , con l'evento naturale (grandine) denunciato;
Controparte_3
b) descriva gli interventi idonei a porre adeguato rimedio ai danni riscontrati, in particolare chiarendo se a tal fine potesse essere idonea o meno la c.d. tecnica del levabolli;
c) determini i costi degli interventi idonei e sufficienti alla riparazione dei danni secondo le tariffe di mercato, specificando se il costo orario della manodopera e il costo del materiale di consumo applicati dalla risultino congrui rispetto agli interventi necessari;
d) tenti il CTU Parte_1 la conciliazione fra le parti”.
Il CTU nominato, dott. ha accertato la compatibilità dei danni riportati dal Persona_2 veicolo assicurato con l'evento grandine e che il costo di ripristino congruo è di € 8.012,96.
Non sono state sollevate osservazioni alla quantificazione operata dal CTU (con specifica indicazione delle ore di manodopera necessarie per l'esecuzione dei lavori e dei costi dei materiali impiegati), che deve quindi essere qui recepita.
3.1 Franchigia e scoperto
Detratto dalla somma sopra riconosciuta la franchigia del 10%, come riconosciuto sia dall'attrice che dalle stesse convenute, pari ad € 801,29, l'importo capitale dovuto ammonta ad euro
7.211,66.
4. Interessi e rivalutazione
Trattandosi di debito di valore, che diventa debito di valuta solo dopo a seguito della sua liquidazione, anche contrattuale (assolvendo l'indennizzo assicurativo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato), detto importo dovrebbe essere pagina 12 di 15 annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e sulla somma annualmente rivalutata dovrebbero calcolarsi (ai fini del risarcimento dell'ulteriore pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità per il danneggiato di disporre tempestivamente della somma dovutagli) i c.d. interessi compensativi, per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione.
Essendo stata la tempestiva liquidazione contrattuale impedita dagli inadempimenti, sopra accertati, imputabili alla cessionaria del credito indennitario, e non avendo le convenute allegato o fornito prova di ulteriore pregiudizio sofferto, ex art. 1915 c.c., l'”aggravamento del danno” può ritenersi pari ai suddetti importi, con conseguente relativa diminuzione dell'indennizzo spettante all'attrice in pari misura.
Le convenute devono quindi condannarsi al pagamento, in favore della cessionaria del credito, del solo importo di € 7.211,66, così liquidato alla data odierna l'indennizzo dovuto.
5. Spese di lite
Le spese di lite (comprese le spese del procedimento obbligatorio di mediazione) seguono alla soccombenza sostanziale e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014, con applicazione dei valori minimi della tabella di riferimento, stante la modesta complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
5.1. Spese di CTU
Le spese di CTU vanno invece poste in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, con compensazione delle spese dei relativi CTP, essendosi rese necessarie nell'interesse di entrambe le parti e a causa della mancata liquidazione in sede contrattuale, addebitabile sia all'inadempimento dell'attrice che alla mancata esecuzione da parte delle convenute di perizia in data antecedente la riparazione, imputabile ai periti dalla stessa incaricata.
6. Sanzione ex art. 8 d.lgs. 28/2010 co.
4-bis, vigente ratione temporis.
L'art. 8, co. 4 – bis, secondo cpv, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023, prevedeva che “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5
pagina 13 di 15 (mediazione obbligatoria), non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Il presupposto per l'applicazione di tale sanzione pecuniaria risiede nel comportamento della parte, che, invitata al procedimento di mediazione, rifiuti senza giustificato motivo di prendervi parte, indipendentemente dall'esito della lite.
Sul punto, in estrema sintesi, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la mancata partecipazione della parte invitata in mediazione è giustificata solo ove essa adduca un impedimento avente natura oggettiva e assoluta. Non così nel caso in cui la parte rifiuti di partecipare al procedimento adducendo di nulla dovere alla propria controparte, situazione, questa, che si riscontra nella fattispecie in esame.
Invero, le odierne convenute hanno motivato il rifiuto all'incontro programmato per il 04.07.2021 in ragione della mancata produzione da parte di della documentazione (foto e Parte_1 preventivo), che, a loro dire, ha reso giustificato il rifiuto di liquidare il danno cagionato dall'evento atmosferico.
Queste ragioni, spese poi anche in giudizio, non integrano un legittimo impedimento;
pertanto, ciò implica l'applicazione della sanzione pecuniaria pari al contributo unificato dovuto per la presente lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara tenuta e condanna in solido CP_1 Controparte_2 fra loro, per le causali di cui in motivazione, a pagare alla a Parte_1 somma di euro € 7211, 66, liquidata all'attualità, oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
pagina 14 di 15 2. Pone in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50 % ciascuna, le spese di
CTU, come già liquidate in corso di causa, e compensa le spese sostenute per i rispettivi ctp.
3. Dichiara tenute e condanna le società convenute, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, che si liquidano in € 48,80 per spese e € 661,50 per compensi del procedimento di mediazione;
in € 264,00 per spese del presente giudizio ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, CPA e IVA come per legge.
4. Dichiara tenuta e condanna, le società convenute, in solido, al pagamento di una somma pari ad
€ 237,00 in favore del bilancio dello Stato ex art. 8 co.
4-bis d.lgs. 28/2010, applicabile ratione temporis.
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Grazia Gianneri
Mantova, 26/09/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 15 di 15