Art. 74. (Fondo di rotazione) 1. Il conto corrente infruttifero di Tesoreria del Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , assume la seguente denominazione: "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali".
2. Il Fondo di rotazione si avvale di altro conto corrente infruttifero, anch'esso aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE", al quale affluiscono per la successiva erogazione agli interessati:
a) il controvalore in lire delle somme versate in ECU dalle istituzioni delle Comunita' europee a favore dell'Italia, per il tramite della Banca d'Italia e secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro;
b) le restituzioni delle somme non utilizzate dagli assegnatari; c) i finanziamenti in lire disposti dalle istituzioni delle Comunita' europee a favore dell'Italia.
3. Il Fondo di rotazione per i pagamenti puo' avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dei servizi di istituti di credito di diritto pubblico.
2. Il Fondo di rotazione si avvale di altro conto corrente infruttifero, anch'esso aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE", al quale affluiscono per la successiva erogazione agli interessati:
a) il controvalore in lire delle somme versate in ECU dalle istituzioni delle Comunita' europee a favore dell'Italia, per il tramite della Banca d'Italia e secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro;
b) le restituzioni delle somme non utilizzate dagli assegnatari; c) i finanziamenti in lire disposti dalle istituzioni delle Comunita' europee a favore dell'Italia.
3. Il Fondo di rotazione per i pagamenti puo' avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dei servizi di istituti di credito di diritto pubblico.