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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
06/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3407/2020 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] (cod. Fisc. ) ivi residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Francesco Trassari n. 6, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello (Me) Via Medici
n. 252, presso lo studio dell'Avv. Teresa Notaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 11/11/2020, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo:
-che, la sig.ra , come si evince dalle buste paga prodotte (all. 2), dal CUD 2015 (All. 3), Parte_1 dalla comunicazione del 16.09.2014 (all. 4) nonché dalle ricevute di denuncia AG Pt_2
(All. 5), ha prestato, nel periodo 17.09.2014 – 31.12.2014, attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze della Ditta LE D'RO di per un totale di 52 giornate Controparte_2 lavorative;
- che, la ricorrente, come si evince dalle buste paga prodotte (all. 6), dal CUD 2016 (All.7), dalla comunicazione del 18.09.2015 (all. 8) nonché dalle ricevute di denuncia AG (All. 9), Pt_2 ha prestato, nel periodo 19.09.2015 – 31.12.2015, attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze della Ditta LE D'RO di MÀ CI Rosario per un totale di 52 giornate lavorative;
- che, la ricorrente, come si evince dalle buste paga prodotte (all. 10), dal CUD 2016 (All. 11), dalla comunicazione del 03.10.2016 (all. 12) nonché dalle ricevute di denuncia AG (All. Pt_2
13), ha prestato, nel periodo 04.10.2016 – 31.12.2016, attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze della Ditta LE D'RO di MÀ CI Rosario per un totale di 52 giornate lavorative;
- che, la ricorrente, come si evince dalle buste paga prodotte (all. 14), CUD 2017 (All. 15), dalla comunicazione del 06.03.2017 (all. 16) nonché dalle ricevute di denuncia AG (All. Pt_2
17), ha prestato, nel periodo 07.03.2017 – 30.07.2017, attività di bracciante agricolo alle dipendenze della Ditta LE D'RO di MÀ CI Rosario per un totale di 52 giornate lavorative;
- che, da ultimo, la ricorrente come si evince dalle buste paga prodotte (all. 18), dal CUD 2018 (All.
19), dalla comunicazione del 04.09.2018 (all. 20) nonché dalle ricevute di denuncia Pt_2
AG (All. 21), ha prestato, nel periodo 05.09.2018 – 31.12.2018, attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze della Ditta LE D'RO di MÀ CI Rosario per un totale di 52 giornate lavorative;
- che, l'attività lavorativa espletata dalla ricorrente nei periodi sopra indicati consisteva: A) nella raccolta di agrumi (arance, limoni e mandarini) e, occasionalmente, nella raccolta di ortaggi da campo (pomodori e melenzane, etc.); B) nella cernita e distinzione di tali prodotti tra prodotti di 1° scelta e prodotti di scarto da destinare per l'industria di trasformazione;
C) nel carico, nell'imballaggio in cassette di legno o sacchi di yuta o di nylon, nello scarico e trasporto dei prodotti raccolti;
D) nella pulitura dei terreni da erbe e sterpaglie, nella irrigazione e potatura delle colture;
- che detta attività lavorativa veniva svolta, in terreni aziendali della Ditta LE D'RO di
[...]
siti nei Comuni di Brolo, Naso, Sant'Angelo di Brolo, Piraino e Ficarra;
Controparte_2
- che tale attività lavorativa veniva svolta sotto il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, più precisamente dei sigg.ri Magistro e che Parte_3 Parte_4 emanavano ordini specifici per l'esecuzione delle prestazioni lavorative, esercitando, altresì, attività di controllo e di vigilanza;
- che l'attività lavorativa veniva espletata per 7 ore giornaliere, nel periodo invernale (settembre- maggio), dalle ore 7.00 alle ore 15.00 mentre nel periodo estivo (giugno-settembre) dalle ore 06.00 alle ore 13.00 intervallate da un'ora di pausa pranzo dalle ore 11.00 alle ore 12.00;
- che per l'attività lavorativa espletata, la ricorrente percepiva la retribuzione indicata nelle buste paga prodotte che veniva corrisposta, con frequenza settimanale, in contanti dal sig.
[...]
; Controparte_2
- che la ricorrente, al termine dei diversi rapporti di lavoro, presentava domanda di disoccupazione CP_ agricola che venivano regolarmente accolte dall' CP_
- che, con nota del 10.05.2020 (All. 22), la sede di Messina informava la ricorrente che era “
…stato accertato nei suoi confronti un indebito sulla prestazione Disoccupazione Agricola n.
201566317397 ” per i seguenti motivi “ revoca dis- agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 4 elenco var 10.03.2020. interessi legali” e che “ l'indebito accertato ammonta a € 1.079,62 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal
01.01.2014 al 31.12.2014”; CP_
- che, con nota del 10.05.2020 (All. 23), la sede di Messina informava la ricorrente che era “
…stato accertato nei suoi confronti un indebito sulla prestazione Disoccupazione Agricola n.
20167017105011 ” per i seguenti motivi “ revoca dis- agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 1 elenco var 15.06.2020. interessi legali” e che “ l'indebito accertato ammonta a € 1.528,95 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal
01.01.2015 al 31.12.2015”; CP_
- che, con nota del 10.05.2020 (All. 24), la sede di Messina informava la ricorrente che era “
…stato accertato nei suoi confronti un indebito sulla prestazione Disoccupazione Agricola n.
2017738606926 ” per i seguenti motivi “ revoca dis- agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito in agricoltura notificata con elenco di variazione 1 elenco var 15.06.2020. interessi legali” e che “ l'indebito accertato ammonta a € 1.527,64 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016”; CP_
- che, con nota del 10.05.2020 (All. 25), la sede di Messina informava la ricorrente che era “
…stato accertato nei suoi confronti un indebito sulla prestazione Disoccupazione Agricola n.
2018774470319 ” per i seguenti motivi “ revoca dis- agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 1 elenco var 15.06.2020. interessi legali” e che “ l'indebito accertato ammonta a € 1.524,57 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal
01.01.2017 al 31.12.2017”; CP_
- che, con nota del 10.05.2020 (All. 26), la sede di Messina informava la ricorrente che era “
…stato accertato nei suoi confronti un indebito sulla prestazione Disoccupazione Agricola n.
2019810211621 ” per i seguenti motivi “ revoca dis- agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 1 elenco var 15.062020. interessi legali” e che “ l'indebito accertato ammonta a € 1.515,51 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal
01.01.2018 al 31.12.2018”;
- che, la ricorrente, come si evince dalla documentazione prodotta (all. 27), presentava, in data CP_ 20.06.2020, n. 5 ricorsi amministrativi dinanzi al Comitato Provinciale contestando la legittimità degli indebiti contestati e n. 2 ricorsi amministrativi dinanzi al CISOA (All. 28) avverso i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli (in seguito al disconoscimento e alla cancellazione delle giornate agricole per gli anni 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018); CP_
- che nei ricorsi proposti veniva rilevata l'illegittimità dei provvedimenti avendo la ricorrente, così come sopra indicato, nei periodi in contestazione, svolto attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze presso la Ditta LE D'RO di;
Controparte_2
- che la Commissione CISOA rigettava i ricorsi inoltrati.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' e non eccepiva alcuna decadenza, ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in l. n.
83/1970, ma nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, ed all'esito dell'udienza del
06/06/2025, così come sostituita ex art. 127ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato. CP_ Non sussistono problemi di decadenza, non avendo l' effettuato sul punto alcuna contestazione,
e peraltro il ricorso, dalla documentazione in atti, risulta tempestivamente proposto.
Passando a scrutinare il merito, parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento, necessari ai fini dell'ottenimento CP_ dell'indennità di disoccupazione cui l' chiede la restituzione.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la corresponsione del pagamento, le direttive impartite dal datore di lavoro o dal suo delegato.
Ha prodotto pure le buste paga, le comunicazioni , le ricevute di denuncia, i modelli CUD. Pt_2
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della ditta “ LE D'RO di MÀ CI Rosario”.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta LE D'RO di , peraltro specificando quali fossero le mansioni di Controparte_2 fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, o a volte un suo delegato, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va evidenziato che solo il teste , nulla ha riferito per l'anno 2014. Pt_4
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, e, 2018, e rispettivamente per n.52 giornate annue, con conseguente condanna CP_ dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Ne consegue che, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, alla stessa spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per gli anni in contestazione.
Conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto della ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alle comunicazioni del 10/05/2020, con annullamento delle richieste di restituzione somme per disoccupazione agricola per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, e, 2018, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, e l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tali anni;
CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, in Euro 1.800,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Teresa Notaro, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , contro Parte_1
l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla gli avviso di indebito del 10/05/2020 con annullamento delle richieste di restituzione somme per disoccupazione agricola per gli anni 2014, 2015, 2016,
2017, e, 2018, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale CP_ periodo, nonché condanna l' all'iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni e per le giornate oggetto di causa;
CP_ 2)Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Teresa Notaro;
Così deciso in Patti, 06/06/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
06/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3407/2020 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] (cod. Fisc. ) ivi residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Francesco Trassari n. 6, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello (Me) Via Medici
n. 252, presso lo studio dell'Avv. Teresa Notaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 11/11/2020, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo:
-che, la sig.ra , come si evince dalle buste paga prodotte (all. 2), dal CUD 2015 (All. 3), Parte_1 dalla comunicazione del 16.09.2014 (all. 4) nonché dalle ricevute di denuncia AG Pt_2
(All. 5), ha prestato, nel periodo 17.09.2014 – 31.12.2014, attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze della Ditta LE D'RO di per un totale di 52 giornate Controparte_2 lavorative;
- che, la ricorrente, come si evince dalle buste paga prodotte (all. 6), dal CUD 2016 (All.7), dalla comunicazione del 18.09.2015 (all. 8) nonché dalle ricevute di denuncia AG (All. 9), Pt_2 ha prestato, nel periodo 19.09.2015 – 31.12.2015, attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze della Ditta LE D'RO di MÀ CI Rosario per un totale di 52 giornate lavorative;
- che, la ricorrente, come si evince dalle buste paga prodotte (all. 10), dal CUD 2016 (All. 11), dalla comunicazione del 03.10.2016 (all. 12) nonché dalle ricevute di denuncia AG (All. Pt_2
13), ha prestato, nel periodo 04.10.2016 – 31.12.2016, attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze della Ditta LE D'RO di MÀ CI Rosario per un totale di 52 giornate lavorative;
- che, la ricorrente, come si evince dalle buste paga prodotte (all. 14), CUD 2017 (All. 15), dalla comunicazione del 06.03.2017 (all. 16) nonché dalle ricevute di denuncia AG (All. Pt_2
17), ha prestato, nel periodo 07.03.2017 – 30.07.2017, attività di bracciante agricolo alle dipendenze della Ditta LE D'RO di MÀ CI Rosario per un totale di 52 giornate lavorative;
- che, da ultimo, la ricorrente come si evince dalle buste paga prodotte (all. 18), dal CUD 2018 (All.
19), dalla comunicazione del 04.09.2018 (all. 20) nonché dalle ricevute di denuncia Pt_2
AG (All. 21), ha prestato, nel periodo 05.09.2018 – 31.12.2018, attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze della Ditta LE D'RO di MÀ CI Rosario per un totale di 52 giornate lavorative;
- che, l'attività lavorativa espletata dalla ricorrente nei periodi sopra indicati consisteva: A) nella raccolta di agrumi (arance, limoni e mandarini) e, occasionalmente, nella raccolta di ortaggi da campo (pomodori e melenzane, etc.); B) nella cernita e distinzione di tali prodotti tra prodotti di 1° scelta e prodotti di scarto da destinare per l'industria di trasformazione;
C) nel carico, nell'imballaggio in cassette di legno o sacchi di yuta o di nylon, nello scarico e trasporto dei prodotti raccolti;
D) nella pulitura dei terreni da erbe e sterpaglie, nella irrigazione e potatura delle colture;
- che detta attività lavorativa veniva svolta, in terreni aziendali della Ditta LE D'RO di
[...]
siti nei Comuni di Brolo, Naso, Sant'Angelo di Brolo, Piraino e Ficarra;
Controparte_2
- che tale attività lavorativa veniva svolta sotto il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, più precisamente dei sigg.ri Magistro e che Parte_3 Parte_4 emanavano ordini specifici per l'esecuzione delle prestazioni lavorative, esercitando, altresì, attività di controllo e di vigilanza;
- che l'attività lavorativa veniva espletata per 7 ore giornaliere, nel periodo invernale (settembre- maggio), dalle ore 7.00 alle ore 15.00 mentre nel periodo estivo (giugno-settembre) dalle ore 06.00 alle ore 13.00 intervallate da un'ora di pausa pranzo dalle ore 11.00 alle ore 12.00;
- che per l'attività lavorativa espletata, la ricorrente percepiva la retribuzione indicata nelle buste paga prodotte che veniva corrisposta, con frequenza settimanale, in contanti dal sig.
[...]
; Controparte_2
- che la ricorrente, al termine dei diversi rapporti di lavoro, presentava domanda di disoccupazione CP_ agricola che venivano regolarmente accolte dall' CP_
- che, con nota del 10.05.2020 (All. 22), la sede di Messina informava la ricorrente che era “
…stato accertato nei suoi confronti un indebito sulla prestazione Disoccupazione Agricola n.
201566317397 ” per i seguenti motivi “ revoca dis- agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 4 elenco var 10.03.2020. interessi legali” e che “ l'indebito accertato ammonta a € 1.079,62 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal
01.01.2014 al 31.12.2014”; CP_
- che, con nota del 10.05.2020 (All. 23), la sede di Messina informava la ricorrente che era “
…stato accertato nei suoi confronti un indebito sulla prestazione Disoccupazione Agricola n.
20167017105011 ” per i seguenti motivi “ revoca dis- agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 1 elenco var 15.06.2020. interessi legali” e che “ l'indebito accertato ammonta a € 1.528,95 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal
01.01.2015 al 31.12.2015”; CP_
- che, con nota del 10.05.2020 (All. 24), la sede di Messina informava la ricorrente che era “
…stato accertato nei suoi confronti un indebito sulla prestazione Disoccupazione Agricola n.
2017738606926 ” per i seguenti motivi “ revoca dis- agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito in agricoltura notificata con elenco di variazione 1 elenco var 15.06.2020. interessi legali” e che “ l'indebito accertato ammonta a € 1.527,64 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016”; CP_
- che, con nota del 10.05.2020 (All. 25), la sede di Messina informava la ricorrente che era “
…stato accertato nei suoi confronti un indebito sulla prestazione Disoccupazione Agricola n.
2018774470319 ” per i seguenti motivi “ revoca dis- agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 1 elenco var 15.06.2020. interessi legali” e che “ l'indebito accertato ammonta a € 1.524,57 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal
01.01.2017 al 31.12.2017”; CP_
- che, con nota del 10.05.2020 (All. 26), la sede di Messina informava la ricorrente che era “
…stato accertato nei suoi confronti un indebito sulla prestazione Disoccupazione Agricola n.
2019810211621 ” per i seguenti motivi “ revoca dis- agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 1 elenco var 15.062020. interessi legali” e che “ l'indebito accertato ammonta a € 1.515,51 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal
01.01.2018 al 31.12.2018”;
- che, la ricorrente, come si evince dalla documentazione prodotta (all. 27), presentava, in data CP_ 20.06.2020, n. 5 ricorsi amministrativi dinanzi al Comitato Provinciale contestando la legittimità degli indebiti contestati e n. 2 ricorsi amministrativi dinanzi al CISOA (All. 28) avverso i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli (in seguito al disconoscimento e alla cancellazione delle giornate agricole per gli anni 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018); CP_
- che nei ricorsi proposti veniva rilevata l'illegittimità dei provvedimenti avendo la ricorrente, così come sopra indicato, nei periodi in contestazione, svolto attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze presso la Ditta LE D'RO di;
Controparte_2
- che la Commissione CISOA rigettava i ricorsi inoltrati.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' e non eccepiva alcuna decadenza, ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in l. n.
83/1970, ma nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, ed all'esito dell'udienza del
06/06/2025, così come sostituita ex art. 127ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato. CP_ Non sussistono problemi di decadenza, non avendo l' effettuato sul punto alcuna contestazione,
e peraltro il ricorso, dalla documentazione in atti, risulta tempestivamente proposto.
Passando a scrutinare il merito, parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento, necessari ai fini dell'ottenimento CP_ dell'indennità di disoccupazione cui l' chiede la restituzione.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la corresponsione del pagamento, le direttive impartite dal datore di lavoro o dal suo delegato.
Ha prodotto pure le buste paga, le comunicazioni , le ricevute di denuncia, i modelli CUD. Pt_2
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della ditta “ LE D'RO di MÀ CI Rosario”.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta LE D'RO di , peraltro specificando quali fossero le mansioni di Controparte_2 fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, o a volte un suo delegato, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va evidenziato che solo il teste , nulla ha riferito per l'anno 2014. Pt_4
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, e, 2018, e rispettivamente per n.52 giornate annue, con conseguente condanna CP_ dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Ne consegue che, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, alla stessa spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per gli anni in contestazione.
Conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto della ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alle comunicazioni del 10/05/2020, con annullamento delle richieste di restituzione somme per disoccupazione agricola per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, e, 2018, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, e l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tali anni;
CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, in Euro 1.800,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Teresa Notaro, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , contro Parte_1
l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla gli avviso di indebito del 10/05/2020 con annullamento delle richieste di restituzione somme per disoccupazione agricola per gli anni 2014, 2015, 2016,
2017, e, 2018, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale CP_ periodo, nonché condanna l' all'iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni e per le giornate oggetto di causa;
CP_ 2)Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Teresa Notaro;
Così deciso in Patti, 06/06/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia