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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/07/2025, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 02 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9401 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
n. 3, ed elettivamente domiciliato in Bronte, Corso Umberto n. 495, presso lo studio dell'avv. Nunzio Pinzone, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Roma, via
[...]
Luigi Giuseppe Faravelli n. 22, presso lo studio degli avv.ti Arturo Maresca e Monica Grassi, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e separatamente, per mandato allegato alla memoria di costituzione.
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Siracusa,
Viale Teracati n. 158/C, presso lo studio dell'avv. Antonio Mirone, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistenti
OGGETTO: Intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 13.09.2023, il ricorrente premetteva che in data 13.06.2023 aveva ricevuto la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
n. 293 2022 90176682 68 000, con la quale si richiedeva il pagamento della somma di € 26.304,51, concernente l'omesso versamento dei contributi previdenziali richiesti dalla a titolo di IRPEF, cui limitava CP_1
l'opposizione, e precisamente:
A. Cartella n. 293 2015 00158749 23 000, notificata il 13.05.2015 per la per l'anno Controparte_1
2012 per € 5.359,72.
B. Cartella n. 293 2017 00135712 16 000, notificata il 06.03.2017 per la per l'anno Controparte_1
2014 per € 5.503,83.
C. Cartella n. 293 2018 00053277 55 000, notificata il 16.04.2018 per IRPEF, relativa all'anno 2014 per €
5.999,75.
D. Cartella n. 293 2018 00103587 52 000, notificata il 13.07.2018 per IRPEF, relativa agli anni 2013 e 2014 per € 1.907,56.
E. Cartella n. 293 2018 00169204 11 000, notificata il 09.01.2019 per IRPEF, relativa all'anno 2015 per €
885,51.
F. Cartella n. 293 2019 00051980 43 000, notificata il 13.03.2020 per la per l'anno Controparte_1
2016 per € 6.648,14.
Il ricorrente eccepiva la maturata prescrizione quinquennale, “considerato che le violazioni contestate riguardano il presunto omesso pagamento di contributi relativi agli anni 2012, 2014, 2016”; eccepiva a tal proposito che si era “visto costretto ad agire nei confronti della propria cassa di appartenenza, concluso con la sentenza n. 3377/2020 (All. 2) in quanto la stessa non gli aveva voluto riconoscere la pensione adducendo che, il Geom. non aveva raggiunto la regolarità contributiva in quanto vi erano presunte irregolarità Pt_1 contributive riguardanti gli anni 1982/1983, 1998, 2001, 2004, 2007, 2011/2012, 2014 e dal 2016 al 2018.”.
Precisava, inoltre, che “con la sentenza n. 3377/2020 il Tribunale di Catania, Sezione lavoro ha rilevato che il
Geom. ha documentato di avere avuto accesso alla definizione agevolata, nonché di avere effettuato il Pt_1 pagamento di quanto riportato nella definizione agevolata con riferimento alla contribuzione degli anni 2001,
2004, 2007, 2011, 2012, 2014 (rispettivamente ruoli 2003, 2005, 2014, 2015, 2017), riconoscendogli, quindi la pensione di anzianità con decorrenza dal mese di febbraio del 2018.”.
Eccepiva, altresì, l'“Omessa notifica dell'avviso di addebito e di Atti di Accertamento”, e che aveva “appreso la circostanza solo dall'intimazione di pagamento, notificata in data 13/06/2023 …”; la “Nullità dell'avviso di addebito perché emesso senza la preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, richiesto a pena di nullità dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del contribuente)” e la “Nullità dell'avviso di addebito per indeterminatezza delle sanzioni.”. Sulla mancata notifica dell'atto di accertamento richiamava l'
2 “art. 16, comma 2, del D.l.g.s. n. 472 del 18 dicembre 1997” nonché l'assenza della motivazione. Affermava la competenza del giudice adito, ed a tal fine precisava “che la cognizione del presente procedimento rientra senz'altro nella sua giurisdizione non essendo stata eccepita la pretesa tributaria, ma essendo stati eccepiti solo fatti estintivi del diritto di credito successivi alla notifica dell'intimazione di pagamento. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 34447/2019 statuendo che: “…ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, come sostituito dalla L. n. 448/2001, art. 12 co. 2, restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento…” Pertanto, con tale pronuncia la Suprema Corte ha attribuito la giurisdizione al
Giudice ordinario ogniqualvolta vengono eccepiti fatti estintivi successivi alla notifica della cartella. Inoltre, le
Sezioni Unite richiamano la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018 nella quale si individua il discrimine tra la giurisdizione del giudice tributario e quella del giudice ordinario: fino alla cartella di pagamento ed all'eventuale avviso di intimazione, che esprimono il potere di imposizione fiscale, la giurisdizione è tributaria;
mentre a valle della notifica della cartella la giurisdizione è del giudice dell'esecuzione. Ne consegue che competente a giudicare dei fatti successivi, estintivi delle pretese tributarie divenute definitive nel merito, è il
Giudice ordinario, al quale spetta verificare se sussiste il diritto dell'ente creditore a procedere ad esecuzione forzata.”.
Alla luce di quanto eccepito chiedeva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- in via preliminare,
SOSPENDERE l'esecuzione del provvedimento impugnato, intimazione di pagamento n. 293202290176682
68/000 notificata in data 13/06/2023, stante il fumus boni iuris della presente opposizione, nonché il periculum in mora conseguente all'entità della somma intimata (ed attese le notorie difficoltà di ripetere l'eventuale pagamento) per il pericolo grave che deriverebbe al ricorrente da un'eventuale esecuzione e, comunque, stante che ricorrono i presupposti di legge;
- accertare e dichiarare la prescrizione di quanto richiesto in pagamento al
Sig. con l'intimazione di pagamento n. 293202290176682 68/000 notificata in data 13/06/2023 a titolo Pt_1 di IRPEF e a titolo di - dichiarare che le somme accertate e richieste con i ruoli e Controparte_1
l'intimazione di pagamento impugnata sono prescritte e, pertanto, non dovute dall'odierno ricorrente;
- accertare
e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto della P.A., e per essa del concessionario Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, di riscuotere la somma di €. 26.304,51; -
[...] accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione del ruolo, dell'avviso di addebito ivi indicato
e dell'intimazione di pagamento impugnata per l'omessa notifica degli atti di accertamento e/o dell'avviso di addebito e/o di qualsiasi altro atto presupposto, e, conseguentemente, dichiarare la nullità dei ruoli, dell'avviso di addebito ivi indicato, dell'intimazione di pagamento impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierno ricorrente;
- annullare e privare di ogni effetto, l'intimazione di pagamento n. 293202290176682 68/000 notificata in data 13/06/2023,
3 oggi impugnata e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014 oltre spese generali, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , Controparte_2 la quale eccepiva la parziale carenza di giurisdizione poiché le cartelle di pagamento indicate con le lettere C),
D) ed E) attengono a crediti tributari, richiedendo somme a titolo di IRPEF, in relazione ai quali la giurisdizione appartiene alla Corte di Giustizia Tributaria;
la tardività del ricorso, essendo stato iscritto a ruolo in 13.09.2023 quando ormai era spirato il termine di legge per impugnare l'intimazione notificata il 13.06.2023; l'inammissibilità del ricorso, che avrebbe dovuto essere proposto nei confronti dell'ente impositore, la Controparte_1 unico soggetto legittimato passivo secondo i principi affermati da Cass. SS. UU. 7514/22. Contestava
[...]
l'eccezione di prescrizione, sia perché tutte le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate e per quanto riguardava la n. 293 2015 00158749 23 000, in data 15.01.2019, a mezzo p.e.c., era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293 2018 90208106 33 000, ed ancora con riferimento alle cartelle di pagamento n. 293 2015 00158749 23 000 e n. 293 2017 00135712 16 000, in data 24.04.2019, il ricorrente aveva proposto istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione), protocollata al n. 303875 del 24/04/2019, e riscontrata favorevolmente dall'Agente della Riscossione, come da documentazione allegata, con effetto interruttivo del termine di prescrizione, in merito al cui decorso doveva anche tenersi conto della sospensione dettata dalla normativa Covid-19. Contestava, infine, anche le altre censure sollevate in ricorso, perché inammissibili e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Con provvedimento del 14.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con ordinanza del 14.01.2025 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
quale ente impositore, la produzione dell'intimazione impugnata e Controparte_1 copia conforme all'originale del ricorso presentato al Giudice di Pace di Bronte ed iscritto al n. 177/2023 R.G., avendo dichiarato il ricorrente che il medesimo atto era stato impugnato presso tale Autorità Giudiziaria.
Integrato il contraddittorio, si costituiva la la quale Controparte_1 eccepiva la tardività dell'opposizione. Rilevava che il precedente giudizio intercorso tra le parti ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica e definito favorevolmente nei confronti del ricorrente con la sentenza n. 3377 del 13.10.2020, era stata riformata nel giudizio di appello iscritto al n. 400/2021, con la sentenza n. 114 dell'11.02.2024, depositata il 20.2.2024 e non notificata, rigettando le domande del ricorrente accolte in primo grado;
che avverso tale decisione pendeva ricorso per Cassazione. La inoltre, in CP_1 memoria incentrava le sue difese - quasi esclusivamente - sull'applicabilità o meno della definizione agevolata nei suoi confronti, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi.
4 Disposto il differimento dell'udienza come da provvedimento in atti, la causa veniva differita per la decisione.
Con decreto del 15.06.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 02.07.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice adito, in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado, con riguardo alle cartelle di pagamento n. 293 2018 00053277 55 000, n. 293 2018
00103587 52 000 e n. 293 2018 00169204 11 000, poiché sono state emesse nell'interesse dell'
[...]
, per il recupero di somme dovute a titolo di IRPEF per l'anno 2013, 2014 e 2015. Controparte_4
Tali somme, in quanto tributi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, “(
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.)”, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.
Ne consegue che, non essendo l'intimazione di pagamento un atto dell'esecuzione forzata (la quale – anche quella esattoriale - inizia con il pignoramento), va dichiarata la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario competente per territorio.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento
5 successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Ciò premesso occorre, verificare la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
La Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito il principio secondo cui “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24
Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma,
Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore.”
(Cfr.: Cass. Ordinanza n. 14990 del 20.07.2016; Cass. Ordinanza n. 8931 del 19.04.2011).
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto
6 si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore
è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005,
n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre
2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione - sotto il profilo dell'omessa notifica dell'avviso di addebito (?), dell'atto di accertamento, dell'avviso bonario, indeterminatezza della sanzione, omessa motivazione, ecc. - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano fatti estintivi della pretesa contributiva (prescrizione ex art. 3 L 335/95) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo ex art. 24 della L 4671999 ovvero fatti successivi alla formazione del titolo (prescrizione) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
Preliminarmente va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi, risultano inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., infatti l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 13.06.2023 (non contestata) e l'opposizione depositata in data 13.09.2023.
7 Quanto all'omessa notificazione delle cartelle di pagamento n. 293 2015 00158749 23 000, n. 293 2017
00135712 16 000 e n. 293 2019 00051980 43 000 (e non degli avvisi di addebito) sottesi all'intimazione qui opposta, da esaminarsi al solo scopo di verificare una tutela recuperatoria, si evidenzia che dall'esame della documentazione prodotta dall' – contrariamente a quanto sostenuto dal Controparte_2 ricorrente – risulta sconfessata l'eccezione della loro mancata notificazione.
Infatti:
a) la cartella di pagamento n. 293 2015 00158749 23 000, risulta notificata in data 13.05.2015 personalmente al ricorrente (v. avviso di ricevimento in atti).
b) la cartella di pagamento n. 293 2017 00135712 16 000, risulta notificata in data 06.03.2017 a mezzo p.e.c., regolarmente ricevuta nella casella di destinazione (v. file eml, in atti).
f) la cartella di pagamento n. 293 2019 00051980 43 000, risulta notificata mediante raccomandata a/r n.
93002294136922, in data 13.03.2020, secondo le modalità previste a causa della pandemia (v. avviso di ricevimento in atti).
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del
18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art.
14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass.
n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo
26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n.
14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma
8 unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n. 17723 del 2006; n. 17598 del
2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la
CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.
2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”.
Ne consegue che la notificazione della cartella di pagamento n. 293 2019 00051980 43 000 eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare.
9 Ebbene, tenuto conto della data di notificazione delle cartelle di pagamento, il merito della pretesa contributiva
– e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della loro notifica – non
è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
10 Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione delle cartelle di pagamento, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo.
Con riguardo all'eccepita prescrizione, tuttavia, occorre evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
11 L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n.
335/1995.
In proposito va ancora evidenziato che la Cassazione afferma che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) opera di diritto, è rilevabile
d'ufficio e, pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti
(Cassazione, sentenza del 7 novembre 2007, n. 23164; n. 23116/2004).
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli atti impositivi, va rilevato che la notificazione delle cartelle di pagamento n. 293 2015 00158749 23 000, n. 293 2017 00135712 16 000 e n. 293 2019 00051980 43 000, rispettivamente, in data 13.05.2015, 06.03.2017 e 13.03.2020, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente.
Orbene, l' , con riguardo alla cartella di pagamento n. 293 2015 00158749 23 Controparte_2
000, ha documentato la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2018 90208106 33 000 in data 15.01.2019,
a mezzo p.e.c. regolarmente ricevuta nella casella di destinazione (v. file eml, in atti), smentendo sul punto le contestazioni svolte in corso di causa.
Ed ancora, con riguardo alle cartelle di pagamento n. 293 2015 00158749 23 000 e n. 293 2017 00135712 16
000, sottesi all'intimazione qui opposta, l ha prodotto atto di accoglimento da Controparte_2 parte della stessa di istanza di adesione alla definizione agevolata prot. n. 303875 del 28.04.2019, Documento rif.AT-29390201900035729131, presentata dal ricorrente, con pedissequo piano di ammortamento in 18 rate da pagarsi con decorrenza dal 31.07.2019 e di cui l'ultima con scadenza 30.11.2023, documentazione non contestata dal ricorrente.
12 Sulla valenza dell'istanza di rateizzazione in relazione alla prescrizione, pare sufficiente richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, anche in recente arresto (Cfr.: Cassazione civile, sez. I., Ord.
08/04/2024, n. 9221) dal quale non v'è motivo di discostarsi, secondo cui “… il contenuto delle istanze non è rilevante al fine di riconoscerne, o escluderne, la valenza di atto interruttivo. 2.1.- Quel che conta è che le istanze sono state presentate;
la ricorrente riferisce anche che esse sono state seguite da parziali pagamenti.
Questa Corte è difatti ferma nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega
l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n.
37389/22). … 3.1.- È, invece, irrilevante, … che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria. E ciò perché l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22).”
Giurisprudenza di legittimità, allo stato pacifica, poiché conferma quanto statuito in precedenti pronunciamenti,
(Cfr.: Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, n. 10327 che richiama Cass. 24555/2010) nelle quali ha statuito che “La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l.
n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”. Inoltre, la medesima Corte si è espressa nel senso che "il datore di lavoro che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi
e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l'intera sorte, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti” (Cfr.: Cass., Sez.
6 - L, ordinanza 29/12/2015 n. 26013).
Invero, il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente
13 diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro,
l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'art. 2944 c.c., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1).
Orbene, la proposizione da parte del debitore di una istanza di rateizzazione per lo stesso debito, non può non ritenersi come un comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva, essendo la presentazione della predetta istanza una libera manifestazione di volontà del debitore non indotta nel momento in cui è stata presentata da alcun provvedimento coercitivo da parte del creditore.
Infine, va rammentato come la Corte di Cassazione ha stabilito (Sez. VI, Ordinanza n. 16098/2018) che, sia pure non costituendo riconoscimento del debito, la richiesta di rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento equivale a conoscenza del ruolo e comporta l'interruzione del termine di prescrizione e si pone come incompatibile con la successiva eccezione di non aver ricevuto la notifica della relativa cartella e/o avvisi di addebito, rendendo, così, tardivo, il ricorso presentato successivamente contro l'estratto di ruolo.
Per cui, nel caso di specie, non appare dubbio (né contestato sotto alcun profilo) che il ricorrente, edotto della sussistenza del debito a proprio carico abbia presentato istanza di adesione alla definizione agevolata in data
28.04.2019 prot. n. 303875, con ciò adottando un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Dalla data di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata decorre un nuovo termine quinquennale di prescrizione ed esso non risulta interrotto dal pagamento delle rate così determinate fino al
30.11.2023, così posticipando il termine di decorrenza della prescrizione a tale scadenza (la giurisprudenza richiamata ritiene la natura di riconoscimento del debito dei singoli pagamenti connettendo a ciascuno di essi il valore di atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione;
invero la prescrizione del diritto alle relative rate non avrebbe potuto decorrere prima della scadenza di ciascuna di esse, non essendo in precedenza esigibile il relativo credito a seguito dell'accordo di rateizzazione).
Infatti, va precisato come l'accesa diatriba in corso tra il ricorrente e la che risulta – a dire CP_1 dell'ente previdenziale - approdata in Cassazione e relativa all'applicazione di tale rimedio agevolativo per il pagamento dei contributi anche nei confronti della risulta estraneo all'oggetto di questo giudizio, poiché CP_1
l'adesione alla definizione agevolata controversa tra le parti, riguarda altri atti impositivi relativi a periodi contributivi diversi ed altra istanza presentata dal ricorrente. Più precisamente riguarda l'istanza di definizione agevolata presentata il 22.02.2017, prot. n. 59148, Documento rif. AT-29390201700279271101, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.L. 193/2016, convertito con mod. in Legge 225/2016, e le cui rate del piano di ammortamento riconducibili al predetto Documento, risultano regolarmente pagate (v. ricevute in atti).
14 Pertanto, con riguardo alla cartella di pagamento n. 293 2015 00158749 23 000, notificata il 13.05.2015, il termine di prescrizione risulta dapprima interrotto in data 15.01.2019 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2018 90208106 33 000 e successivamente dall'istanza di definizione agevolata prot. n. 303875 del
28.04.2019; con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2017 00135712 16 000, notificata il 06.03.2017, il termine di prescrizione risulta interrotto dall'istanza di definizione agevolata prot. n. 303875 del 28.04.2019.
Da tale data (28.04.2019), e per entrambi tali atti, è quindi iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale, che alla data di notifica dell'intimazione impugnata (13.06.2023), non era ancora e per intero decorso.
Del pari il termine di prescrizione non era nuovamente decorso tra la data di notifica della cartella di pagamento n. 293 2019 000051980 43 000, il 13.03.2020, e la data di notifica dell'intimazione impugnata (13.06.2023), andando a scadere il 13.03.2025.
Ciò senza considerare che nei periodi indicati si è verificata anche la sospensione del termine di prescrizione dettato dalla legislazione emergenziale per Covid-19, che dalle date suindicate lo ha fatto ulteriormente posticipare in avanti.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente in relazione ai crediti portati dalle cartelle di pagamento, di competenza di questo Tribunale, e sottesi all'intimazione oggetto di questo giudizio, non può essere accolta ed il ricorso va rigettato.
Infine, non può accogliersi la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., perché sfornita di prova, non potendosi individuare nella mera proposizione dell'opposizione i presupposti per la sua applicazione.
3. Spese.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e, trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 13.09.2023 da nei confronti della Parte_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario adito e la giurisdizione del Giudice Tributario relativamente alle cartelle di pagamento n. 293 2018 00053277 55 000, n. 293 2018 00103587 52 000 e n. 293
2018 00169204 11 000.
2. Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. ed art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
3. Rigetta l'opposizione all'esecuzione avverso le cartelle di pagamento n. 293 2015 00158749 23 000, n.
293 2017 00135712 16 000 e n. 293 2019 000051980 43 000, e per l'effetto dichiara dovuti i contributi dalle stesse portate, perché non prescritte.
4. Rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
15 5. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dei resistenti, come in epigrafe indicati, che liquida, pro capite, in complessivi € 2.609,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute, distraendo quelle liquidate in favore dell' , Controparte_2 nei confronti dell'avv. Antonio Mirone.
Così deciso in Catania, 02.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 02 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9401 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
n. 3, ed elettivamente domiciliato in Bronte, Corso Umberto n. 495, presso lo studio dell'avv. Nunzio Pinzone, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Roma, via
[...]
Luigi Giuseppe Faravelli n. 22, presso lo studio degli avv.ti Arturo Maresca e Monica Grassi, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e separatamente, per mandato allegato alla memoria di costituzione.
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Siracusa,
Viale Teracati n. 158/C, presso lo studio dell'avv. Antonio Mirone, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistenti
OGGETTO: Intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 13.09.2023, il ricorrente premetteva che in data 13.06.2023 aveva ricevuto la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
n. 293 2022 90176682 68 000, con la quale si richiedeva il pagamento della somma di € 26.304,51, concernente l'omesso versamento dei contributi previdenziali richiesti dalla a titolo di IRPEF, cui limitava CP_1
l'opposizione, e precisamente:
A. Cartella n. 293 2015 00158749 23 000, notificata il 13.05.2015 per la per l'anno Controparte_1
2012 per € 5.359,72.
B. Cartella n. 293 2017 00135712 16 000, notificata il 06.03.2017 per la per l'anno Controparte_1
2014 per € 5.503,83.
C. Cartella n. 293 2018 00053277 55 000, notificata il 16.04.2018 per IRPEF, relativa all'anno 2014 per €
5.999,75.
D. Cartella n. 293 2018 00103587 52 000, notificata il 13.07.2018 per IRPEF, relativa agli anni 2013 e 2014 per € 1.907,56.
E. Cartella n. 293 2018 00169204 11 000, notificata il 09.01.2019 per IRPEF, relativa all'anno 2015 per €
885,51.
F. Cartella n. 293 2019 00051980 43 000, notificata il 13.03.2020 per la per l'anno Controparte_1
2016 per € 6.648,14.
Il ricorrente eccepiva la maturata prescrizione quinquennale, “considerato che le violazioni contestate riguardano il presunto omesso pagamento di contributi relativi agli anni 2012, 2014, 2016”; eccepiva a tal proposito che si era “visto costretto ad agire nei confronti della propria cassa di appartenenza, concluso con la sentenza n. 3377/2020 (All. 2) in quanto la stessa non gli aveva voluto riconoscere la pensione adducendo che, il Geom. non aveva raggiunto la regolarità contributiva in quanto vi erano presunte irregolarità Pt_1 contributive riguardanti gli anni 1982/1983, 1998, 2001, 2004, 2007, 2011/2012, 2014 e dal 2016 al 2018.”.
Precisava, inoltre, che “con la sentenza n. 3377/2020 il Tribunale di Catania, Sezione lavoro ha rilevato che il
Geom. ha documentato di avere avuto accesso alla definizione agevolata, nonché di avere effettuato il Pt_1 pagamento di quanto riportato nella definizione agevolata con riferimento alla contribuzione degli anni 2001,
2004, 2007, 2011, 2012, 2014 (rispettivamente ruoli 2003, 2005, 2014, 2015, 2017), riconoscendogli, quindi la pensione di anzianità con decorrenza dal mese di febbraio del 2018.”.
Eccepiva, altresì, l'“Omessa notifica dell'avviso di addebito e di Atti di Accertamento”, e che aveva “appreso la circostanza solo dall'intimazione di pagamento, notificata in data 13/06/2023 …”; la “Nullità dell'avviso di addebito perché emesso senza la preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, richiesto a pena di nullità dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del contribuente)” e la “Nullità dell'avviso di addebito per indeterminatezza delle sanzioni.”. Sulla mancata notifica dell'atto di accertamento richiamava l'
2 “art. 16, comma 2, del D.l.g.s. n. 472 del 18 dicembre 1997” nonché l'assenza della motivazione. Affermava la competenza del giudice adito, ed a tal fine precisava “che la cognizione del presente procedimento rientra senz'altro nella sua giurisdizione non essendo stata eccepita la pretesa tributaria, ma essendo stati eccepiti solo fatti estintivi del diritto di credito successivi alla notifica dell'intimazione di pagamento. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 34447/2019 statuendo che: “…ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, come sostituito dalla L. n. 448/2001, art. 12 co. 2, restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento…” Pertanto, con tale pronuncia la Suprema Corte ha attribuito la giurisdizione al
Giudice ordinario ogniqualvolta vengono eccepiti fatti estintivi successivi alla notifica della cartella. Inoltre, le
Sezioni Unite richiamano la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018 nella quale si individua il discrimine tra la giurisdizione del giudice tributario e quella del giudice ordinario: fino alla cartella di pagamento ed all'eventuale avviso di intimazione, che esprimono il potere di imposizione fiscale, la giurisdizione è tributaria;
mentre a valle della notifica della cartella la giurisdizione è del giudice dell'esecuzione. Ne consegue che competente a giudicare dei fatti successivi, estintivi delle pretese tributarie divenute definitive nel merito, è il
Giudice ordinario, al quale spetta verificare se sussiste il diritto dell'ente creditore a procedere ad esecuzione forzata.”.
Alla luce di quanto eccepito chiedeva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- in via preliminare,
SOSPENDERE l'esecuzione del provvedimento impugnato, intimazione di pagamento n. 293202290176682
68/000 notificata in data 13/06/2023, stante il fumus boni iuris della presente opposizione, nonché il periculum in mora conseguente all'entità della somma intimata (ed attese le notorie difficoltà di ripetere l'eventuale pagamento) per il pericolo grave che deriverebbe al ricorrente da un'eventuale esecuzione e, comunque, stante che ricorrono i presupposti di legge;
- accertare e dichiarare la prescrizione di quanto richiesto in pagamento al
Sig. con l'intimazione di pagamento n. 293202290176682 68/000 notificata in data 13/06/2023 a titolo Pt_1 di IRPEF e a titolo di - dichiarare che le somme accertate e richieste con i ruoli e Controparte_1
l'intimazione di pagamento impugnata sono prescritte e, pertanto, non dovute dall'odierno ricorrente;
- accertare
e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto della P.A., e per essa del concessionario Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, di riscuotere la somma di €. 26.304,51; -
[...] accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione del ruolo, dell'avviso di addebito ivi indicato
e dell'intimazione di pagamento impugnata per l'omessa notifica degli atti di accertamento e/o dell'avviso di addebito e/o di qualsiasi altro atto presupposto, e, conseguentemente, dichiarare la nullità dei ruoli, dell'avviso di addebito ivi indicato, dell'intimazione di pagamento impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierno ricorrente;
- annullare e privare di ogni effetto, l'intimazione di pagamento n. 293202290176682 68/000 notificata in data 13/06/2023,
3 oggi impugnata e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014 oltre spese generali, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , Controparte_2 la quale eccepiva la parziale carenza di giurisdizione poiché le cartelle di pagamento indicate con le lettere C),
D) ed E) attengono a crediti tributari, richiedendo somme a titolo di IRPEF, in relazione ai quali la giurisdizione appartiene alla Corte di Giustizia Tributaria;
la tardività del ricorso, essendo stato iscritto a ruolo in 13.09.2023 quando ormai era spirato il termine di legge per impugnare l'intimazione notificata il 13.06.2023; l'inammissibilità del ricorso, che avrebbe dovuto essere proposto nei confronti dell'ente impositore, la Controparte_1 unico soggetto legittimato passivo secondo i principi affermati da Cass. SS. UU. 7514/22. Contestava
[...]
l'eccezione di prescrizione, sia perché tutte le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate e per quanto riguardava la n. 293 2015 00158749 23 000, in data 15.01.2019, a mezzo p.e.c., era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293 2018 90208106 33 000, ed ancora con riferimento alle cartelle di pagamento n. 293 2015 00158749 23 000 e n. 293 2017 00135712 16 000, in data 24.04.2019, il ricorrente aveva proposto istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione), protocollata al n. 303875 del 24/04/2019, e riscontrata favorevolmente dall'Agente della Riscossione, come da documentazione allegata, con effetto interruttivo del termine di prescrizione, in merito al cui decorso doveva anche tenersi conto della sospensione dettata dalla normativa Covid-19. Contestava, infine, anche le altre censure sollevate in ricorso, perché inammissibili e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Con provvedimento del 14.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con ordinanza del 14.01.2025 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
quale ente impositore, la produzione dell'intimazione impugnata e Controparte_1 copia conforme all'originale del ricorso presentato al Giudice di Pace di Bronte ed iscritto al n. 177/2023 R.G., avendo dichiarato il ricorrente che il medesimo atto era stato impugnato presso tale Autorità Giudiziaria.
Integrato il contraddittorio, si costituiva la la quale Controparte_1 eccepiva la tardività dell'opposizione. Rilevava che il precedente giudizio intercorso tra le parti ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica e definito favorevolmente nei confronti del ricorrente con la sentenza n. 3377 del 13.10.2020, era stata riformata nel giudizio di appello iscritto al n. 400/2021, con la sentenza n. 114 dell'11.02.2024, depositata il 20.2.2024 e non notificata, rigettando le domande del ricorrente accolte in primo grado;
che avverso tale decisione pendeva ricorso per Cassazione. La inoltre, in CP_1 memoria incentrava le sue difese - quasi esclusivamente - sull'applicabilità o meno della definizione agevolata nei suoi confronti, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi.
4 Disposto il differimento dell'udienza come da provvedimento in atti, la causa veniva differita per la decisione.
Con decreto del 15.06.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 02.07.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice adito, in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado, con riguardo alle cartelle di pagamento n. 293 2018 00053277 55 000, n. 293 2018
00103587 52 000 e n. 293 2018 00169204 11 000, poiché sono state emesse nell'interesse dell'
[...]
, per il recupero di somme dovute a titolo di IRPEF per l'anno 2013, 2014 e 2015. Controparte_4
Tali somme, in quanto tributi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, “(
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.)”, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.
Ne consegue che, non essendo l'intimazione di pagamento un atto dell'esecuzione forzata (la quale – anche quella esattoriale - inizia con il pignoramento), va dichiarata la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario competente per territorio.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento
5 successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Ciò premesso occorre, verificare la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
La Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito il principio secondo cui “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24
Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma,
Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore.”
(Cfr.: Cass. Ordinanza n. 14990 del 20.07.2016; Cass. Ordinanza n. 8931 del 19.04.2011).
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto
6 si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore
è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005,
n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre
2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione - sotto il profilo dell'omessa notifica dell'avviso di addebito (?), dell'atto di accertamento, dell'avviso bonario, indeterminatezza della sanzione, omessa motivazione, ecc. - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano fatti estintivi della pretesa contributiva (prescrizione ex art. 3 L 335/95) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo ex art. 24 della L 4671999 ovvero fatti successivi alla formazione del titolo (prescrizione) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
Preliminarmente va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi, risultano inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., infatti l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 13.06.2023 (non contestata) e l'opposizione depositata in data 13.09.2023.
7 Quanto all'omessa notificazione delle cartelle di pagamento n. 293 2015 00158749 23 000, n. 293 2017
00135712 16 000 e n. 293 2019 00051980 43 000 (e non degli avvisi di addebito) sottesi all'intimazione qui opposta, da esaminarsi al solo scopo di verificare una tutela recuperatoria, si evidenzia che dall'esame della documentazione prodotta dall' – contrariamente a quanto sostenuto dal Controparte_2 ricorrente – risulta sconfessata l'eccezione della loro mancata notificazione.
Infatti:
a) la cartella di pagamento n. 293 2015 00158749 23 000, risulta notificata in data 13.05.2015 personalmente al ricorrente (v. avviso di ricevimento in atti).
b) la cartella di pagamento n. 293 2017 00135712 16 000, risulta notificata in data 06.03.2017 a mezzo p.e.c., regolarmente ricevuta nella casella di destinazione (v. file eml, in atti).
f) la cartella di pagamento n. 293 2019 00051980 43 000, risulta notificata mediante raccomandata a/r n.
93002294136922, in data 13.03.2020, secondo le modalità previste a causa della pandemia (v. avviso di ricevimento in atti).
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del
18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art.
14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass.
n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo
26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n.
14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma
8 unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n. 17723 del 2006; n. 17598 del
2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la
CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.
2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”.
Ne consegue che la notificazione della cartella di pagamento n. 293 2019 00051980 43 000 eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare.
9 Ebbene, tenuto conto della data di notificazione delle cartelle di pagamento, il merito della pretesa contributiva
– e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della loro notifica – non
è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
10 Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione delle cartelle di pagamento, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo.
Con riguardo all'eccepita prescrizione, tuttavia, occorre evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
11 L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n.
335/1995.
In proposito va ancora evidenziato che la Cassazione afferma che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) opera di diritto, è rilevabile
d'ufficio e, pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti
(Cassazione, sentenza del 7 novembre 2007, n. 23164; n. 23116/2004).
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli atti impositivi, va rilevato che la notificazione delle cartelle di pagamento n. 293 2015 00158749 23 000, n. 293 2017 00135712 16 000 e n. 293 2019 00051980 43 000, rispettivamente, in data 13.05.2015, 06.03.2017 e 13.03.2020, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente.
Orbene, l' , con riguardo alla cartella di pagamento n. 293 2015 00158749 23 Controparte_2
000, ha documentato la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2018 90208106 33 000 in data 15.01.2019,
a mezzo p.e.c. regolarmente ricevuta nella casella di destinazione (v. file eml, in atti), smentendo sul punto le contestazioni svolte in corso di causa.
Ed ancora, con riguardo alle cartelle di pagamento n. 293 2015 00158749 23 000 e n. 293 2017 00135712 16
000, sottesi all'intimazione qui opposta, l ha prodotto atto di accoglimento da Controparte_2 parte della stessa di istanza di adesione alla definizione agevolata prot. n. 303875 del 28.04.2019, Documento rif.AT-29390201900035729131, presentata dal ricorrente, con pedissequo piano di ammortamento in 18 rate da pagarsi con decorrenza dal 31.07.2019 e di cui l'ultima con scadenza 30.11.2023, documentazione non contestata dal ricorrente.
12 Sulla valenza dell'istanza di rateizzazione in relazione alla prescrizione, pare sufficiente richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, anche in recente arresto (Cfr.: Cassazione civile, sez. I., Ord.
08/04/2024, n. 9221) dal quale non v'è motivo di discostarsi, secondo cui “… il contenuto delle istanze non è rilevante al fine di riconoscerne, o escluderne, la valenza di atto interruttivo. 2.1.- Quel che conta è che le istanze sono state presentate;
la ricorrente riferisce anche che esse sono state seguite da parziali pagamenti.
Questa Corte è difatti ferma nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega
l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n.
37389/22). … 3.1.- È, invece, irrilevante, … che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria. E ciò perché l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22).”
Giurisprudenza di legittimità, allo stato pacifica, poiché conferma quanto statuito in precedenti pronunciamenti,
(Cfr.: Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, n. 10327 che richiama Cass. 24555/2010) nelle quali ha statuito che “La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l.
n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”. Inoltre, la medesima Corte si è espressa nel senso che "il datore di lavoro che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi
e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l'intera sorte, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti” (Cfr.: Cass., Sez.
6 - L, ordinanza 29/12/2015 n. 26013).
Invero, il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente
13 diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro,
l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'art. 2944 c.c., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1).
Orbene, la proposizione da parte del debitore di una istanza di rateizzazione per lo stesso debito, non può non ritenersi come un comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva, essendo la presentazione della predetta istanza una libera manifestazione di volontà del debitore non indotta nel momento in cui è stata presentata da alcun provvedimento coercitivo da parte del creditore.
Infine, va rammentato come la Corte di Cassazione ha stabilito (Sez. VI, Ordinanza n. 16098/2018) che, sia pure non costituendo riconoscimento del debito, la richiesta di rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento equivale a conoscenza del ruolo e comporta l'interruzione del termine di prescrizione e si pone come incompatibile con la successiva eccezione di non aver ricevuto la notifica della relativa cartella e/o avvisi di addebito, rendendo, così, tardivo, il ricorso presentato successivamente contro l'estratto di ruolo.
Per cui, nel caso di specie, non appare dubbio (né contestato sotto alcun profilo) che il ricorrente, edotto della sussistenza del debito a proprio carico abbia presentato istanza di adesione alla definizione agevolata in data
28.04.2019 prot. n. 303875, con ciò adottando un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Dalla data di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata decorre un nuovo termine quinquennale di prescrizione ed esso non risulta interrotto dal pagamento delle rate così determinate fino al
30.11.2023, così posticipando il termine di decorrenza della prescrizione a tale scadenza (la giurisprudenza richiamata ritiene la natura di riconoscimento del debito dei singoli pagamenti connettendo a ciascuno di essi il valore di atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione;
invero la prescrizione del diritto alle relative rate non avrebbe potuto decorrere prima della scadenza di ciascuna di esse, non essendo in precedenza esigibile il relativo credito a seguito dell'accordo di rateizzazione).
Infatti, va precisato come l'accesa diatriba in corso tra il ricorrente e la che risulta – a dire CP_1 dell'ente previdenziale - approdata in Cassazione e relativa all'applicazione di tale rimedio agevolativo per il pagamento dei contributi anche nei confronti della risulta estraneo all'oggetto di questo giudizio, poiché CP_1
l'adesione alla definizione agevolata controversa tra le parti, riguarda altri atti impositivi relativi a periodi contributivi diversi ed altra istanza presentata dal ricorrente. Più precisamente riguarda l'istanza di definizione agevolata presentata il 22.02.2017, prot. n. 59148, Documento rif. AT-29390201700279271101, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.L. 193/2016, convertito con mod. in Legge 225/2016, e le cui rate del piano di ammortamento riconducibili al predetto Documento, risultano regolarmente pagate (v. ricevute in atti).
14 Pertanto, con riguardo alla cartella di pagamento n. 293 2015 00158749 23 000, notificata il 13.05.2015, il termine di prescrizione risulta dapprima interrotto in data 15.01.2019 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2018 90208106 33 000 e successivamente dall'istanza di definizione agevolata prot. n. 303875 del
28.04.2019; con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2017 00135712 16 000, notificata il 06.03.2017, il termine di prescrizione risulta interrotto dall'istanza di definizione agevolata prot. n. 303875 del 28.04.2019.
Da tale data (28.04.2019), e per entrambi tali atti, è quindi iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale, che alla data di notifica dell'intimazione impugnata (13.06.2023), non era ancora e per intero decorso.
Del pari il termine di prescrizione non era nuovamente decorso tra la data di notifica della cartella di pagamento n. 293 2019 000051980 43 000, il 13.03.2020, e la data di notifica dell'intimazione impugnata (13.06.2023), andando a scadere il 13.03.2025.
Ciò senza considerare che nei periodi indicati si è verificata anche la sospensione del termine di prescrizione dettato dalla legislazione emergenziale per Covid-19, che dalle date suindicate lo ha fatto ulteriormente posticipare in avanti.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente in relazione ai crediti portati dalle cartelle di pagamento, di competenza di questo Tribunale, e sottesi all'intimazione oggetto di questo giudizio, non può essere accolta ed il ricorso va rigettato.
Infine, non può accogliersi la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., perché sfornita di prova, non potendosi individuare nella mera proposizione dell'opposizione i presupposti per la sua applicazione.
3. Spese.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e, trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 13.09.2023 da nei confronti della Parte_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario adito e la giurisdizione del Giudice Tributario relativamente alle cartelle di pagamento n. 293 2018 00053277 55 000, n. 293 2018 00103587 52 000 e n. 293
2018 00169204 11 000.
2. Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. ed art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
3. Rigetta l'opposizione all'esecuzione avverso le cartelle di pagamento n. 293 2015 00158749 23 000, n.
293 2017 00135712 16 000 e n. 293 2019 000051980 43 000, e per l'effetto dichiara dovuti i contributi dalle stesse portate, perché non prescritte.
4. Rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
15 5. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dei resistenti, come in epigrafe indicati, che liquida, pro capite, in complessivi € 2.609,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute, distraendo quelle liquidate in favore dell' , Controparte_2 nei confronti dell'avv. Antonio Mirone.
Così deciso in Catania, 02.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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