Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " R 9 7 T 1 . S 3 I T . R G FRE339 8 /0 3 N A E ' R 7 L 6 L REPUBBLICA ITALIANA A 9 E 1 D D - 5 I E - 3 S T IN NOME DEL POPOLO ALI N N E E E G S S G LA CORTE E PREM SAZIONE I " E A Oggetto L SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo R.G.N. 5175/99GRIECO Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 7800 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Rep. Ud. 29/10/2002 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA GR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PARIGI 11, presso l'avvocato SOTIS FRANCO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIAZZA GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTO DI CALTANISSETTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - resistente con procura 1955 sentenza n. 314/98 del Pretore di GELA, avverso la 1 : depositata il 18/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de l 29/10/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per i] rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 14.5.1997 IA ER esponeva che in data 27.2.1996 mentre alla guida della propria autovettura stava percorrendo la statale che collega Licata a Caltagirone era venuta a collisio- ne con un autocarro condotto da Paolo IL che, provenendo dal contrario senso di marcia, procedeva ad elevata velocità, nonostante la pioggia avesse reso vi- scido l'asfalto. Dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro era stato elevato nei suoi confronti verbale di contravven- zione per violazione dell'art. 141 comma 2 C.d.S., per non avere mantenuto il controllo del proprio mezzo in occasione del sinistro. Avverso il verbale di contravvenzione IA ER proponeva opposizione al Prefetto di Caltanisetta ed il Prefetto, disattesa l'opposizione, aveva emesso ordi- 2 G nanza ingiunzione di pagamento della prevista sanzione amministrativa. Avverso l'ordinanza ingiunzione la ER proponeva opposizione al Pretore di Gela che, con sentenza in data 18.12.1998 respingeva l'opposizione. Per la cassazione della sentenza del Pretore propo- ne ricorso, fondato su due motivi, IA ER. Non svolge attività difensiva il Prefetto di Calta- nisetta. Con ordinanza in data 18.5.2002 veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso al Prefetto di Gela, presso la sede della prefettura. La ricorrente dava tempestiva esecuzione all'indi- cata ordinanza. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la ricorrente la- menta violazione e falsa applicazione di norme di di- ritto. Assume che erroneamente il pretore ha ritenuto di limitare la sua indagine all'accertamento della legit- timità dell'atto, della competenza dell'organo che 10 ha emesso e dell'esistenza di eventuale eccesso di po- tere, posto che al contrario avrebbe dovuto procedere all'esame del merito dell'ordinanza ingiunzione al fine di accertare la esistenza dei fatti posti a suo fonda- 3 LG mento. Con il secondo motivo censura l'impugnata sentenza per omessa о insufficiente motivazione circa un punto rilevante della controversia. Rileva che erroneamente il Pretore ha ritenuto che dell'infrazione contenesse il verbale di accertamento verificati personalmente dagli agenti operanti, fatti verbalizzanti erano pervenuti all'accertamento mentre della infrazione attraverso una mera ricostruzione dei fatti. I motivi del ricorso tenuto conto della stretta connessione fra gli stessi esistenti possono essere unitariamente valutati. Al riguardo si osserva che se non può dubitarsi che il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione non deve essere limitato al solo esame della legittimi- tà dell'atto, va rilevato che nella specie il Pretore, sia pure contraddicendo a quanto esposto nella parte iniziale della motivazione, è comunque passato all'esa- me del merito dell'ordinanza ingiunzione, pervenendo al convinci mento, di merito, che i verbalizzanti avessero accertato i fatti, non già in base a dichiarazioni di terzi o a ricostruzioni logiche, ma in base a constata- zione diretta dei fatti stessi, talchè il verbale di accertamento dell'infrazione, quanto ai fatti nello 4 на stesso riportati, costituiva fonte di prova, valida fi- no a querela di fatto. Rispetto a tale accertamento in fatto la ricorrente prospetta, con il ricorso, una diversa verità che, at- tenendo al merito del giudizio, non può essere valutata in questa sede. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese non essendosi il Prefetto di Caltanisetta costituito in giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 29 ottobre 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore (Angelo Grieco) Mario Many (Mario Adamo) helo nice 7 CORTE IL CANCELLIERE Andrea Blanchi Depost 11 7 MO 2003 ERE "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" 5