Legge 23 aprile 1976, n. 136

Commentari14

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  • 1La rieducazione dimenticata dietro le sbarre: negato il diritto di voto ad ex detenuto
    https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/

    *** La nostra Carta Costituzionale pone tra i principi fondamentali il diritto-dovere di voto all'art. 48 Cost., soggetto alle esclusive limitazioni di cui al II comma. Nel caso di sentenza penale irrevocabile, e nelle sole ipotesi di cui agli artt. 28 e 29 c.p., il condannato viene privato del diritto all'elettorato attivo e passivo. Ma come si concilia simile restrizione con il principio della rieducazione della pena? E, una volta espiata la condanna, si torna a godere pienamente dei diritti fondamentali o lo stigma del precedente del carcere continua a prevalere? *** La garanzia dei diritti fondamentali sanciti in Costituzione è, per l'ordinamento italiano, prerogativa assoluta, così …

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  • 2Riparto contributo per le spese elettorali
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 23 giugno 2025

  • 3Referendum 2026: nuove regole e onorari
    Redazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 29 dicembre 2025

  • 4Riparto del fondo spese elezioni 8 e 9 giugno
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 28 giugno 2024

    ANCHE SE IL SITO DEL MINISTERO E' BLOCCATO, Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali comunica che, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n.136, è stato adottato il decreto del Ministero dell'interno del 27 giugno 2024, di determinazione dei distinti parametri, per sezione elettorale e per elettore, relativi alla ripartizione del fondo da destinare al rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione delle consultazioni europee dell'8 e 9 giugno 2024 abbinate alle consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte e per …

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  • 5Rimborso eccedenze spese elettorali
    https://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025
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Giurisprudenza59

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  • 1TAR Torino, sez. II, sentenza 22/05/2025, n. 853
    Provvedimento: Pubblicato il 22/05/2025 N. 00853/2025 REG.PROV.COLL. N. 00097/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 97 del 2021, proposto da Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno – Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura …
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    • principio di eguaglianza·
    • rimborso spese elettorali·
    • principio di ragionevolezza·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 119 Cost.·
    • partecipazione procedimentale·
    • eccesso di potere·
    • art. 17 L. 136/1976·
    • principio di sussidiarietà verticale·
    • difetto di motivazione

  • 2Trib. Ragusa, sentenza 23/10/2024, n. 1060
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI RAGUSA GIUDICE DEL LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella; esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'11.09.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 256/2018 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo"; promossa da: '( C . F . P . I V A 1 in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte 1 difeso dall'Avv. Davide Distefano del Foro di Ragusa, giusta procura in atti; OPPONENTE …
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    • art. 17 L. n. 136/1976·
    • diritto alla retribuzione integrale·
    • rimborso spese elettorali·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • controllo amministrativo Ministero dell'Interno·
    • art. 15 D.L. n. 8/1993·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • lavoro straordinario

  • 3Trib. Locri, sentenza 03/10/2024, n. 1032
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Locri Sezione civile Controversie in materia di Lavoro e Previdenza N. R.G. 422/2021 (cui sono stati riuniti i giudizi nn. R.G. 424/2021, 425/2021, 426/2021, 427/2021, 429/2021, 453/2021, 455/2021 465/2021, 466/2021 e 467/2021) Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, all'udienza del 3.10.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ), ( ), C.F._2 Controparte_1 C.F._3 ( , Parte_3 C.F._4 Parte_4 ( ), ( ), C.F._5 Controparte_2 C.F._6 ( ), Controparte_3 C.F._7 Controparte_4 ( ), ( ), C.F._8 CP_5 C.F._9 ( , nonché CP_6 C.F._10 Controparte_7 ( ), ( ), …
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    • art. 15 d.l. n. 8/93·
    • autorizzazione datore di lavoro·
    • art. 2126 c.c.·
    • straordinario elettorale·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • pubblico impiego·
    • diritto al compenso·
    • lavoro straordinario·
    • limiti di spesa·
    • art. 17 legge n. 136/1976

  • 4Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/02/2024, n. 1368
    Provvedimento: Pubblicato il 12/02/2024 N. 01368/2024REG.PROV.COLL. N. 08164/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8164 del 2023, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro il Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Gianotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di …
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    • usucapione·
    • decreto prefettizio·
    • rimborso spese elettorali·
    • circolari ministeriali·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • integrazione postuma della motivazione·
    • art. 119 Cost.·
    • programmazione della spesa·
    • riparto delle spese elettorali·
    • contenimento della spesa pubblica·
    • autonomia finanziaria degli enti locali

  • 5Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/01/2024, n. 951
    Provvedimento: Pubblicato il 31/01/2024 N. 00951/2024REG.PROV.COLL. N. 04966/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4966 del 2023, proposto dal Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro il Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri …
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    • diritti partecipativi·
    • art. 7 e ss. L. n. 241/1990·
    • rimborso spese elettorali·
    • garanzia delle funzioni pubbliche·
    • art. 119 Cost.·
    • principio del giusto procedimento·
    • annullamento nota prefettizia·
    • referendum costituzionale·
    • contenimento della spesa pubblica·
    • autonomia finanziaria degli enti locali
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Versioni del testo

  • Titolo I : Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale preparatorio
  • Art. 1.

    Al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il terzo comma dell'articolo 11 e' sostituito con il seguente: "Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione";
    b) all'articolo 13 le parole "entro dieci giorni" sono sostituite con le altre "entro tre giorni";
    c) al primo comma dell'articolo 15 le parole "non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno" sono sostituite con le altre "non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno";
    d) al primo comma dell'articolo 16 le parole "nei tre giorni" sono sostituite con le altre "nei due giorni";
    e) al primo comma dell'articolo 17 le parole "entro il 56° giorno" sono sostituite con le altre "entro il 36° giorno";
    f) al secondo comma dell'articolo 17 le parole "entro il 46° giorno" sono sostituite con le altre "entro il 33° giorno";
    g) il primo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
    "Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere sottoscritte da non meno di 350 e non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere";
    h) al primo comma dell'articolo 20 le parole "dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno" sono sostituite con le altre "dalle ore 8 de 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno";
    i) al primo comma dell'articolo 22 le parole "entro cinque giorni dalla scadenza" sono sostituite con le altre "entro il giorno successivo alla scadenza";
    l) all'articolo 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
    L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito";
    m) al penultimo comma dell'articolo 23 le parole "nei tre giorni" sono sostituite con le altre "nei due giorni";
    n) al n. 5) dell'articolo 24 le parole "entro il ventesimo giorno" sono sostituite con le altre "entro il quindicesimo giorno";
    o) al primo comma dell'articolo 25, le parole da "L'atto di designazione" fino a "delle elezioni" sono sostituite dalle seguenti: "L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato entro il venerdi precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o e' presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio della votazione".
    Il secondo comma dell'articolo 25 e' abrogato;
    p) al primo comma dell'articolo 27 le parole "entro il quarantacinquesimo giorno" sono sostituite con le altre "entro il trentaseiesimo giorno";
    q) al primo comma dell'articolo 28 le parole "dal quindicesimo giorno" sono sostituite con le altre "dall'ottavo giorno";
    r) al primo comma dell'articolo 33 le parole "Entro trenta giorni" sono sostituite con le seguenti "Entro quindici giorni";
    s) al primo comma, n. 3), dell'articolo 92 le parole "dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno" sono sostituite con le altre "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno".
  • Art. 2.

    Alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 7 le parole "entro dieci giorni" sono sostitute con le altre "entro tre giorni";
    b) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
    "I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14 , 15 , 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ";
    c) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
    "La presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.
    Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di una regione e per piu' di tre collegi. La candidatura della stessa persona in piu' di una regione importa nullita' della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in piu' di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo.
    Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in piu' di due collegi.
    Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.
    E' consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di piu' gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.
    La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
    Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 350 e non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 .
    L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.
    I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.
    La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralita' di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ";
    d) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
    "L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.
    I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.
    L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito.
    Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi.
    Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati o delle candidature, i delegati di cui al precedente comma possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 .
    Per le modalita' ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonche' per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto decreto del Presidente della Repubblica";
    e) gli articoli 11 e 12 sono abrogati;
    f) il primo comma dell'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
    "L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
    1) assegna a ciascun gruppo di candidati che sia stato ammesso un numero secondo l'ordine di presentazione;
    2) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;
    3) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;
    4) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: a) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione; b) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalita' dei candidati ed i relativi contrassegni.
    I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al n. 2)";
    g) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
    "La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni e' effettuata dai delegati di gruppo dei candidati con le modalita' e nei termini previsti dall' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 .
    I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio";
    h) all'articolo 22 le parole "non piu' tardi delle ore sedici del 45° giorno antecedente" sono sostituite con le altre "dalle ore otto del 35° giorno alle ore venti del 32° giorno antecedenti";
    i) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
    "Il decreto di convocazione dei comizi per la elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione";
    l) al sesto comma dell'articolo 26 le parole "dell'articolo 48" sono sostituite con le altre "dell'articolo 64";
    m) all'ottavo comma dell'articolo 26 le parole "all'articolo 47" sono sostituite con le altre "all'articolo 67";
    n) al nono comma dell'articolo 26 le parole "dell'articolo 52" sono sostituite con le altre "dell'articolo 73";
    o) all'undicesimo comma dell'articolo 26 le parole "all'articolo 48" sono sostituite con le altre "all'articolo 64".