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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8680 /2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti VRICELLA MATTEO, SANCHEZ CODONI JACOBO presso lo studio dei quali in Brescia Via Solferino n. 31 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. FILOSTI VALENTINA presso lo studio della quale in Milano Via Fontana n. 22 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
e contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti MORO CP_2 P.IVA_2
EZIO, TOFFOLETTO FRANCO, DE LUCA TAMAJO RAFFAELE e GIGLIO
SARE MICAELA presso lo studio dei quali in Milano Via Rovello n. 12 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 20.9.2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il datore di lavoro Parte_1 [...]
e la società al fine di ottenere Controparte_3 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5 del
CCNL di settore sin dalla data di inizio del rapporto, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
per l'effetto, condannare al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente della somma di € 8.623,40, oltre € 638,77 per incidenza
TFR, così per € 9.262,17 complessivi a titolo di differenze retributive da sottoinquadramento, o la diversa ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
accertare e dichiarare che il ricorrente prestava attività con orario full-time; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive da lavoro supplementare;
per l'effetto, condannare al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente, a tale titolo, della somma di € 17.643,28, oltre € 1.306,91 per incidenza TFR, così per € 18.950,19, o la diversa ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
in subordine, accertare e dichiarare l'illegittima unilaterale riduzione dell'orario di lavoro del ricorrente al di sotto del monte ore previsto dal CCNL per un lavoratore part-time al 60%; per l'effetto, condannare al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente, a tale titolo, della somma di € 3.521,00, oltre € 260,81 per incidenza TFR, così per € 3.781,82, o la diversa ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o illiceità del contratto a termine intercorso tra le parti e/o delle relative proroghe per le ragioni esposte in narrativa;
2 per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e la convenuta (o comunque dichiarare la conversione del rapporto a termine in) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi di rapporto, in subordine dalla data di stipula della terza proroga, in subordine dalla quarta proroga, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria compresa tra
2,5 e 12 mensilità utili a fini TFR”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La si è costituita in giudizio, contestando in Controparte_3
fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
La ha eccepito, in via preliminare, la totale assenza di domande CP_2
svolte nei suoi confronti da parte ricorrente e, pertanto, la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, espletata attività istruttoria con l'escussione dei testimoni ammessi, ha fissato per la discussione l'udienza dell'11.3.2025, all'esito della quale, la causa è stata decisa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha dedotto:
- di aver prestato attività lavorativa in favore della dal 10.8.21 al CP_1
30.6.23 (23 mesi) in forza di plurimi contratti a tempo determinato e relative proroghe (docc.1-2), segnatamente: con contratto dal 10.8.21 al
31.8.21, acausale;
con proroga al 31.12.21, “per esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria”; con proroga al 28.2.22, acausale;
con proroga al 31.12.22, “per esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria”; e, infine, con proroga al 30.6.23, acausale;
3 - di aver prestato attività con contratto a tempo parziale al 60%, con inquadramento nel livello 6J del CCNL logistica e mansioni formali di
“operaio” ma che, nel corso di tutti i periodi suindicati, prestava attività a tempo pieno, su 6 giorni settimanali, a rotazione dalle 8 alle 16, con mezz'ora di pausa, così per non meno di 45 ore settimanali e 175 ore mensili;
- di aver sempre svolto la propria attività all'interno del magazzino della sito a Turate, via Isonzo 37; CP_2
- di aver prestato attività esclusivamente nell'ambito di attività di scarico, movimentazione, stoccaggio, prelievo e spedizioni merci all'interno del suddetto magazzino, attività che la committente aveva appaltato CP_2
alla CP_1
- che per l'intera durata del rapporto di lavoro ha svolto esclusivamente mansioni di addetto al c.d. picking, mediante guida di carrello elettrico c.d.
“commissionatore” o carrello “uomo a bordo” (doc.3 ric.), quale carrello elettrico, dotato di forche, che consente all'operatore a bordo, che guida il carrello stando in piedi, di prelevare i vari prodotti posti a diversi livelli di altezza grazie alla possibilità di innalzare la propria postazione e di avere un piano di appoggio (pallets) per i prodotti raccolti che è sollevato di qualche centimetro da terra al solo fine di consentirne la movimentazione;
- che, come pickerista, ha eseguito attività consistente nell'effettuare prelievi, relativi agli ordini visibili sul palmare in dotazione al lavoratore, dei prodotti presenti nelle diverse scaffalature presenti presso l'hub
(doc.10 ric.), ricevendo istruzioni sui plichi da prelevare dagli scaffali su un palmare.
Ciò premesso il ricorrente ha lamentato, in via principale, l'erroneo inquadramento ritenendo di aver diritto al 5° livello del CCNL Logistica anziché al livello 6j nel quale era stato inquadrato.
Sul superiore inquadramento.
La domanda attorea volta a ottenere l'inquadramento superiore è fondata per le ragioni di seguito esposte.
4 Come noto, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01). Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass.
Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025). In altre parole, il ricorrente deve allegare e provare quali siano le mansioni concretamente svolte ed indicare i profili di inidoneità dell'attuale livello di inquadramento e le caratteristiche che, individuabili nelle mansioni svolte, siano proprie in via esclusiva del livello richiesto.
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01).
5 Ciò premesso, si riportano di seguito le declaratorie contrattuali che vengono in rilievo nel caso di specie.
Appartengono al 6° livello junior CCNL Logistica “i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi” (v. CCNL in atti).
Appartengono invece al 6° livello CCNL quei “lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici” ed a titolo esemplificativo vi rientrano le “attività manuali di scarico e carico merci – facchino”.
Diversamente, appartengono al 5° livello i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali.
Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” ed a titolo esemplificativo vi rientrano “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”.
Sulle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente sono stati escussi i testimoni, le cui deposizioni vengono di seguito riportate.
Il teste , disinteressato ai fatti di causa e collega del Testimone_1 ricorrente, ha dichiarato: “Quando lo vedevo lavoravamo insieme al reparto e ci occupavamo dello spostamento di merce alimentare deperibile, come frutta e verdura, la merce arrivava dal fornitore e noi preparavamo i bancali con etichette della filiale e negozio dove doveva andare, a mano preparavamo i bancali e poi li spostavamo con traspallet elettrico, non era quello con uomo a bordo, solo a conduzione con la mano, si chiama sempre ma lo conduci Per_1
6 a mano. Nessuno usava il carello con uomo a bordo, solo alcuni possono usarlo e sono certo che non lo usasse, senza patentino non si può usare. Pt_1
…Io picking non l'ho mai fatto perché lo fa la squadra del turno diurno, io facendo la notte non ho mai fatto picking e non so dire se l'abbia fatto Pt_1
Usiamo un carrello elettrico transpallet che conduciamo dopo un corso di sicurezza, facendo attenzione. Noi troviamo già il mezzo pronto da usare, non siamo noi a regolare l'altezza o la distanza delle forche, usiamo solo carrelli a mano, che le forche non le hanno”.
Il teste ha riferito: “Io ricordo di averlo visto dentro il Testimone_2
magazzino insieme a tante altre persone. Lui so che smistava la merce, preparava
i bancali, non ricordo di averlo visto spostare i bancali coi carrelli, anzi preciso che usava i carrelli elettrici per spostare la merce erano carrelli a mano, non ci occupavamo del muletto cioè del carrello con le forche da regolare ma solo del carrello con le forche da mettere sotto il bancale per spostarlo.
Io non ho mai fatto picking non so se lo faceva” Pt_1
Il teste ha riferito: “Lui si occupava di ventilazione, nel Testimone_3
senso che prendeva il pallet e con la lista in mano smistava i colli per i punti vendita. Usava il transpellet elettrico, non uomo a bordo, ma manuale che aveva delle forche non regolabili inteso come frontali come i muletti, potevano solo salire e scendere, era un transpallet semplicemente elettrico, si conduceva a piedi con delle levette di accensione e spegnimento e di movimentazione per andare avanti e indietro, destra e sinistra era l'operatore a farlo, anche le forche si alzavano e abbassavano per agganciare i pallet. non usava alcun Pt_1
palmare per fare attività di picking, era tutto cartaceo, consultava una lista cartacea.
Loro dovevano solo stare attenti a smistare i colli verso i destinatari corretti, non ricordo particolari accortezze nell'uso del carrello elettrico manuale, facevano dei corsi per la sicurezza su come condurli all'interno del magazzino”.
Il teste ha dichiarato: “Lui si occupava di smistare Testimone_4 la merce con il carrello elettrico manuale, non era il muletto, non l'ho mai visto sul muletto o carrello uomo a bordo, usava la navetta che sono dei Pt_1
7 vagoncini che si attaccano al transpallet elettrico, nel reparto fresco stock o reparto ortofrutta, ci si sale sopra e lo si guida. lo usava quando Pt_1
lavorava nel reparto fresco o reparto ortofrutta. Ortuani lo spostavano spesso dove serviva. Quando smistava la merce freschissimi e ortofrutta per i vari destinatari lo faceva con il foglio cartaceo, mentre al fresco stock quando faceva picking lo faceva con la radio, intendo con pistola. Quando si carica la merce sul carrello elettrico poi si gira tra gli scaffali facendo attenzione a seguire le corsie.
Le forche bisogna regolarle e poi il carrello bisogna guidarlo con attenzione”.
Alla luce delle deposizioni testimoniali, deve ritenersi sufficientemente provato che il ricorrente, per il periodo alle dipendenze della fosse addetto al CP_1
picking ovvero alla preparazione degli ordini, cosa che consisteva nel lavorare in corsia prelevando i prodotti e posizionandoli sui mezzi di trasporto.
Questa attività veniva svolta con l'uso di un mezzo elettrico denominato
“commissionatore” (raffigurato anche nelle foto in atti) che, notoriamente, costituisce una particolare tipologia di carrello elevatore, poichè solleva la merce da terra, ma di poco, all'incirca una ventina di centimetri. Tutti i testi escussi hanno confermato che il ricorrente, sin dall'inizio del rapporto, ha svolto la mansione di addetto al picking, utilizzando il commissionatore detto anche
“papalino” (ovvero un mezzo elettrico che solleva la merce da terra, sia pur di poco) e seguendo le indicazioni che riceveva.
La mansione svolta dà certamente diritto all'inquadramento al 5° livello, tenuto conto che sin da subito il ricorrente è stato addetto ad attività di prelievo merci con utilizzo anche di mezzi elettrici seppur di limitata complessità.
Il contratto collettivo, infatti, alla declaratoria del 5° livello include, a titolo esemplificativo, gli operai addetti ad “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”, nonché ad “attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura”.
Riduttivo risulta invece l'inquadramento al 6j livello in cui rientrano, a titolo esemplificativo, le mere “attività manuali di scarico e carico merci – facchino”.
8 Ed i mezzi di sollevamento semplici di cui alla declaratoria del 6° livello CCNL non sono certamente quelli elettrici, espressamente contemplati, invece, nella declaratoria del 5° e del 4° livello Ccnl a seconda della minore o maggiore complessità di uso e funzionamento. In pratica, il lavoro del ricorrente rientrava appieno nella declaratoria del 5° livello CCNL, nell'ambito del quale le parti sociali hanno proceduto ad una ricognizione delle diverse attività tipiche della logistica. Il lavoro di implicava l'uso di mezzi di sollevamento elettrici (di Pt_1
limitata complessità, certo, stante il breve periodo necessario per apprenderne l'utilizzo), nonché lo svolgimento della mansione sulla base di disposizioni o procedure predeterminate, rappresentate dal cd. sistema “voice”, comportanti responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Sussiste quindi il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti allo svolgimento di mansioni ascrivibili al 5° livello
CCNL, con l'effetto che la va condannata al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 9.262,17, di cui €
638,77 per incidenza sul TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, come da conteggi prodotti in atti e non specificamente contestati dalla convenuta.
*
Sull'orario supplementare e straordinario.
La domanda di accertamento dello svolgimento di ore di lavoro supplementare va rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il ricorrente, premesso di essere stato assunto con contratto a tempo parziale al
60%, ha dedotto di aver sempre prestato attività a tempo pieno, su 6 giorni settimanali, a rotazione dalle 8 alle 16, con mezz'ora di pausa, così per non meno di 45 ore settimanali e 175 ore mensili.
Come noto, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro supplementare gravava sul ricorrente, il quale, tuttavia, non l'ha adeguatamente assolto.
È documentale che il ricorrente avesse un part time verticale, con lavoro a tempo pieno per tre giorni a settimana.
9 I testi escussi sugli orari di lavoro del ricorrente hanno reso le seguenti dichiarazioni.
Il teste ha riferito: “Lavoravamo presso il magazzino Testimone_1 di Turate e faceva l'operaio come me, lui non lo vedevo tutti i giorni, non CP_2 ricordo che contratto avesse, ma so che lo vedevo solo quando c'erano i picchi di lavoro magari verso il giovedì o venerdì. Mentre io ci stavo sempre tutti i giorni
6/6 perché io ero su quell'appalto dal 7.1.2008 ed ancora ad oggi con altra società.
Non so dire se la avesse altri appalti… Io faccio sempre turno notturno CP_1
19/2.00 l' alcune volte l'ho visto altre no. Il nostro lavoro non è fisso Pt_1 dipende dalla mole di lavoro”.
Il teste ha dichiarato: “io facevo sia turno diurno Testimone_2
8/15.00 ed anche turno notturno 16/2.00 e non so dire quante volte l'ho Pt_1 visto o se di notte o di giorno. Io lavoravo tutti i giorni e non l'ho visto Pt_1
tutti i giorni, qualche volta vedo che arrivano una decina di persone in più. Io lavoro all'appalto dal 2008 ed ho sempre lavorato solo lì”. CP_2
Solo il teste ha dichiarato: “Ortuani lo ricordo perché Testimone_3 era un collega, non assunto da me, l'ho trovato lì come risorsa e quando io sono andato via lui era ancora lì. Io organizzavo i turni, lui aveva il turno della mattina dalle 8/14 o 8/16 dipendeva dall'esigenza del magazzino, salvo a volte in turno notturno 21/4 di notte. Non ricordo quali fossero i suoi giorni di lavoro, ma lo ricordo come una presenza fissa”.
Alcun teste ha confermato che lavorasse 6 giorni a settimana a tempo Pt_1
pieno e per non meno di 45 ore settimanali.
Due testimoni l'hanno espressamente escluso, il solo teste ha saputo solo Tes_3 riferire di ricordare il ricorrente come una “presenza fissa” presso l'appalto, ma si tratta all'evidenza di una dichiarazione del tutto generica e neppure confortata dalle dichiarazioni degli altri testi della stessa parte ricorrente.
*
10 In via subordinata, il ricorrente lamenta poi l'illegittima unilaterale riduzione dell'orario di lavoro al di sotto del monte ore previsto dal CCNL per un lavoratore part-time al 60%.
Per parte attrice, il lavoratore avrebbe avuto diritto ad essere retribuito per non meno di 168*0,6= 100,8 ore mensili, invece, come risulta da cedolini e dai conteggi, il ricorrente raggiungeva tale monte ore soltanto in 3 mensilità su 23 complessive lavorate, maturando così il diritto al pagamento di € 3.521,00, oltre €
260,81 per incidenza TFR, così per € 3.781,82 complessivi a titolo di differenze retributive da lavoro ordinario.
La domanda è fondata.
È incontestato che il ricorrente sia stato effettivamente retribuito in busta paga per un numero di ore mensili inferiori a quelle contrattualizzate.
La sostiene la legittimità della sospensione del rapporto di lavoro per CP_1
espressa previsione del CCNL – sezione cooperative e del regolamento della cooperativa, il quale ha previsto che le prestazioni lavorative siano rapportate alle occasioni di lavoro, e che quindi -in particolare- l'orario di lavoro dei dipendenti a tempo parziale possa essere variato anche in diminuzione tenendo conto delle richieste di manodopera della committente che in alcuni mesi può richiedere che i lavoratori prestino più ore e in altri mesi che ne prestino di meno.
Tuttavia, la non ha né dedotto né dimostrato che ciò si sia verificato nel CP_1
caso di specie, alcuna allegazione e prova è stata fornita sia in merito al fatto che in determinati periodi il ricorrente avrebbe lavorato più ore di quelle contrattualmente stabilite per poi lavorare meno ore in altri periodi, né che vi siano stati effettivamente ragioni organizzative tali da impedire alla società di far svolgere al dipendente tutte le ore di lavoro contrattualmente previste.
Tanto basta, per poter accogliere la domanda attorea e condannare la
[...]
la pagamento delle relative differenze retributive calcolate nell'importo CP_1
di euro 3.521,00, oltre € 260,81 per incidenza TFR, così per € 3.781,82 complessivi a titolo di lavoro ordinario.
*
Sulle proroghe dei contratti a termine.
11 Il ricorrente ha contestato, infine, la legittimità dei contratti a termine sottoscritti con la Controparte_3
È documentale che ha prestato attività lavorativa in favore della dal Pt_1 CP_1
10.8.2021 al 30.6.2023 (23 mesi) in forza di plurimi contratti a tempo determinato e relative proroghe (docc.
1-2 ric.), segnatamente: con contratto dal 10.8.21 al
31.8.21, acausale;
con proroga al 31.12.21, “per esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria”; con proroga al 28.2.22, acausale;
con proroga al 31.12.22, “per esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria”;
e, infine, con proroga al 30.6.23, acausale;
Era onere del datore di lavoro convenuto in giudizio dimostrare la sussistenza nel caso concreto della causale apposta al contratto a termine.
La non ha affatto adempiuto a tale onere su di lei gravante. CP_1
La cooperativa si è limitata a formulare capitoli di prova del tutto generici, e come tali inammissibili, sulle già poco chiare “esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria” indicate in talune proroghe contrattuali.
La società ha richiamato normativa inconferente, in quanto successiva ai contratti sottoscritti dalle parti, limitandosi poi a dedurre che le esigenze di proroga sarebbero state determinate da “un improvviso, drastico, non prevedibile aumento dell'assenteismo per motivi di carattere sanitario determina, ipso facto, una percezione dell'incremento del lavoro poiché nel campo logistica il carico va rapportato al numero degli operatori presenti giornalmente in magazzino” (p. 14 memoria) riportando nel proprio atto difensivo grafici del non intelleggibili e, in ogni caso, neppure relativi all'appalto specifico ed al magazzino di Turate. CP_2
Per tali ragioni, va dichiarata ai sensi dell'art. 28 e 39 delD. Lgs. n. 81/2015 la illegittimità del contratto a termine intercorso tra le parti a decorrere dall'11.8.2022, con costituzione tra il ricorrente e Controparte_1
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data
[...] dell'11.8.2022 e con condanna della convenuta al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di un'indennità risarcitoria che si ritiene equo quantificare in 3 mensilità
12 utili a fini TFR parametrato al livello 5 del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e
Spedizioni come accertato.
*
Alcuna pronuncia può essere assunta nei confronti della convenuta CP_2
atteso che, come eccepito dalla difesa della convenuta, alcuna domanda è stata formulata nelle conclusioni del ricorso nei confronti di detta società.
Né è ammissibile la richiesta del procuratore di parte ricorrente, effettuata all'udienza del 27.2.2024, di poter integrare la domanda ex art. 164 comma 5
c.p.c. con richiesta di condanna di al pagamento in via solidale delle CP_2
somme richieste a titolo retributivo.
Infatti, la omessa formulazione di domande nelle conclusioni del ricorso nei confronti di non può che ritenersi un vizio insanabile vieppiù se si CP_2
considera che, neppure nel corpo del ricorso, il ricorrente ha argomentato le ragioni giuridiche e fattuali in forza delle quali ha convenuto in giudizio CP_2
[...]
*
Le spese di lite seguono la soccombenza tra e Pt_1 Controparte_3
mentre il ricorrente andrà condannato a rimborsare le spese di lite nei confronti della convenuta CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5 del
CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni dal 10.8.2021 e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di lorda di € 9.262,17, di cui € 638,77 per incidenza TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
accerta e dichiara l'illegittima unilaterale riduzione dell'orario di lavoro del ricorrente al di sotto del monte ore previsto dal CCNL per un lavoratore part-time al 60% e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
13 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.781,82, di cui € 260,81 per incidenza TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
accerta e dichiara la illegittimità del contratto a termine intercorso tra le parti a decorrere dall'11.8.2022, per l'effetto, dichiara costituito tra il ricorrente e
[...]
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla Controparte_1 data dell'11.8.2022 e condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a 3 mensilità utili a fini TFR parametrato al livello
5 del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni come accertato;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore del ricorrente liquidate in euro 4.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2
liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
[...]
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, 11/03/2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti VRICELLA MATTEO, SANCHEZ CODONI JACOBO presso lo studio dei quali in Brescia Via Solferino n. 31 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. FILOSTI VALENTINA presso lo studio della quale in Milano Via Fontana n. 22 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
e contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti MORO CP_2 P.IVA_2
EZIO, TOFFOLETTO FRANCO, DE LUCA TAMAJO RAFFAELE e GIGLIO
SARE MICAELA presso lo studio dei quali in Milano Via Rovello n. 12 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 20.9.2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il datore di lavoro Parte_1 [...]
e la società al fine di ottenere Controparte_3 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5 del
CCNL di settore sin dalla data di inizio del rapporto, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
per l'effetto, condannare al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente della somma di € 8.623,40, oltre € 638,77 per incidenza
TFR, così per € 9.262,17 complessivi a titolo di differenze retributive da sottoinquadramento, o la diversa ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
accertare e dichiarare che il ricorrente prestava attività con orario full-time; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive da lavoro supplementare;
per l'effetto, condannare al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente, a tale titolo, della somma di € 17.643,28, oltre € 1.306,91 per incidenza TFR, così per € 18.950,19, o la diversa ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
in subordine, accertare e dichiarare l'illegittima unilaterale riduzione dell'orario di lavoro del ricorrente al di sotto del monte ore previsto dal CCNL per un lavoratore part-time al 60%; per l'effetto, condannare al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente, a tale titolo, della somma di € 3.521,00, oltre € 260,81 per incidenza TFR, così per € 3.781,82, o la diversa ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o illiceità del contratto a termine intercorso tra le parti e/o delle relative proroghe per le ragioni esposte in narrativa;
2 per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e la convenuta (o comunque dichiarare la conversione del rapporto a termine in) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi di rapporto, in subordine dalla data di stipula della terza proroga, in subordine dalla quarta proroga, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria compresa tra
2,5 e 12 mensilità utili a fini TFR”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La si è costituita in giudizio, contestando in Controparte_3
fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
La ha eccepito, in via preliminare, la totale assenza di domande CP_2
svolte nei suoi confronti da parte ricorrente e, pertanto, la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, espletata attività istruttoria con l'escussione dei testimoni ammessi, ha fissato per la discussione l'udienza dell'11.3.2025, all'esito della quale, la causa è stata decisa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha dedotto:
- di aver prestato attività lavorativa in favore della dal 10.8.21 al CP_1
30.6.23 (23 mesi) in forza di plurimi contratti a tempo determinato e relative proroghe (docc.1-2), segnatamente: con contratto dal 10.8.21 al
31.8.21, acausale;
con proroga al 31.12.21, “per esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria”; con proroga al 28.2.22, acausale;
con proroga al 31.12.22, “per esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria”; e, infine, con proroga al 30.6.23, acausale;
3 - di aver prestato attività con contratto a tempo parziale al 60%, con inquadramento nel livello 6J del CCNL logistica e mansioni formali di
“operaio” ma che, nel corso di tutti i periodi suindicati, prestava attività a tempo pieno, su 6 giorni settimanali, a rotazione dalle 8 alle 16, con mezz'ora di pausa, così per non meno di 45 ore settimanali e 175 ore mensili;
- di aver sempre svolto la propria attività all'interno del magazzino della sito a Turate, via Isonzo 37; CP_2
- di aver prestato attività esclusivamente nell'ambito di attività di scarico, movimentazione, stoccaggio, prelievo e spedizioni merci all'interno del suddetto magazzino, attività che la committente aveva appaltato CP_2
alla CP_1
- che per l'intera durata del rapporto di lavoro ha svolto esclusivamente mansioni di addetto al c.d. picking, mediante guida di carrello elettrico c.d.
“commissionatore” o carrello “uomo a bordo” (doc.3 ric.), quale carrello elettrico, dotato di forche, che consente all'operatore a bordo, che guida il carrello stando in piedi, di prelevare i vari prodotti posti a diversi livelli di altezza grazie alla possibilità di innalzare la propria postazione e di avere un piano di appoggio (pallets) per i prodotti raccolti che è sollevato di qualche centimetro da terra al solo fine di consentirne la movimentazione;
- che, come pickerista, ha eseguito attività consistente nell'effettuare prelievi, relativi agli ordini visibili sul palmare in dotazione al lavoratore, dei prodotti presenti nelle diverse scaffalature presenti presso l'hub
(doc.10 ric.), ricevendo istruzioni sui plichi da prelevare dagli scaffali su un palmare.
Ciò premesso il ricorrente ha lamentato, in via principale, l'erroneo inquadramento ritenendo di aver diritto al 5° livello del CCNL Logistica anziché al livello 6j nel quale era stato inquadrato.
Sul superiore inquadramento.
La domanda attorea volta a ottenere l'inquadramento superiore è fondata per le ragioni di seguito esposte.
4 Come noto, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01). Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass.
Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025). In altre parole, il ricorrente deve allegare e provare quali siano le mansioni concretamente svolte ed indicare i profili di inidoneità dell'attuale livello di inquadramento e le caratteristiche che, individuabili nelle mansioni svolte, siano proprie in via esclusiva del livello richiesto.
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01).
5 Ciò premesso, si riportano di seguito le declaratorie contrattuali che vengono in rilievo nel caso di specie.
Appartengono al 6° livello junior CCNL Logistica “i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi” (v. CCNL in atti).
Appartengono invece al 6° livello CCNL quei “lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici” ed a titolo esemplificativo vi rientrano le “attività manuali di scarico e carico merci – facchino”.
Diversamente, appartengono al 5° livello i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali.
Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” ed a titolo esemplificativo vi rientrano “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”.
Sulle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente sono stati escussi i testimoni, le cui deposizioni vengono di seguito riportate.
Il teste , disinteressato ai fatti di causa e collega del Testimone_1 ricorrente, ha dichiarato: “Quando lo vedevo lavoravamo insieme al reparto e ci occupavamo dello spostamento di merce alimentare deperibile, come frutta e verdura, la merce arrivava dal fornitore e noi preparavamo i bancali con etichette della filiale e negozio dove doveva andare, a mano preparavamo i bancali e poi li spostavamo con traspallet elettrico, non era quello con uomo a bordo, solo a conduzione con la mano, si chiama sempre ma lo conduci Per_1
6 a mano. Nessuno usava il carello con uomo a bordo, solo alcuni possono usarlo e sono certo che non lo usasse, senza patentino non si può usare. Pt_1
…Io picking non l'ho mai fatto perché lo fa la squadra del turno diurno, io facendo la notte non ho mai fatto picking e non so dire se l'abbia fatto Pt_1
Usiamo un carrello elettrico transpallet che conduciamo dopo un corso di sicurezza, facendo attenzione. Noi troviamo già il mezzo pronto da usare, non siamo noi a regolare l'altezza o la distanza delle forche, usiamo solo carrelli a mano, che le forche non le hanno”.
Il teste ha riferito: “Io ricordo di averlo visto dentro il Testimone_2
magazzino insieme a tante altre persone. Lui so che smistava la merce, preparava
i bancali, non ricordo di averlo visto spostare i bancali coi carrelli, anzi preciso che usava i carrelli elettrici per spostare la merce erano carrelli a mano, non ci occupavamo del muletto cioè del carrello con le forche da regolare ma solo del carrello con le forche da mettere sotto il bancale per spostarlo.
Io non ho mai fatto picking non so se lo faceva” Pt_1
Il teste ha riferito: “Lui si occupava di ventilazione, nel Testimone_3
senso che prendeva il pallet e con la lista in mano smistava i colli per i punti vendita. Usava il transpellet elettrico, non uomo a bordo, ma manuale che aveva delle forche non regolabili inteso come frontali come i muletti, potevano solo salire e scendere, era un transpallet semplicemente elettrico, si conduceva a piedi con delle levette di accensione e spegnimento e di movimentazione per andare avanti e indietro, destra e sinistra era l'operatore a farlo, anche le forche si alzavano e abbassavano per agganciare i pallet. non usava alcun Pt_1
palmare per fare attività di picking, era tutto cartaceo, consultava una lista cartacea.
Loro dovevano solo stare attenti a smistare i colli verso i destinatari corretti, non ricordo particolari accortezze nell'uso del carrello elettrico manuale, facevano dei corsi per la sicurezza su come condurli all'interno del magazzino”.
Il teste ha dichiarato: “Lui si occupava di smistare Testimone_4 la merce con il carrello elettrico manuale, non era il muletto, non l'ho mai visto sul muletto o carrello uomo a bordo, usava la navetta che sono dei Pt_1
7 vagoncini che si attaccano al transpallet elettrico, nel reparto fresco stock o reparto ortofrutta, ci si sale sopra e lo si guida. lo usava quando Pt_1
lavorava nel reparto fresco o reparto ortofrutta. Ortuani lo spostavano spesso dove serviva. Quando smistava la merce freschissimi e ortofrutta per i vari destinatari lo faceva con il foglio cartaceo, mentre al fresco stock quando faceva picking lo faceva con la radio, intendo con pistola. Quando si carica la merce sul carrello elettrico poi si gira tra gli scaffali facendo attenzione a seguire le corsie.
Le forche bisogna regolarle e poi il carrello bisogna guidarlo con attenzione”.
Alla luce delle deposizioni testimoniali, deve ritenersi sufficientemente provato che il ricorrente, per il periodo alle dipendenze della fosse addetto al CP_1
picking ovvero alla preparazione degli ordini, cosa che consisteva nel lavorare in corsia prelevando i prodotti e posizionandoli sui mezzi di trasporto.
Questa attività veniva svolta con l'uso di un mezzo elettrico denominato
“commissionatore” (raffigurato anche nelle foto in atti) che, notoriamente, costituisce una particolare tipologia di carrello elevatore, poichè solleva la merce da terra, ma di poco, all'incirca una ventina di centimetri. Tutti i testi escussi hanno confermato che il ricorrente, sin dall'inizio del rapporto, ha svolto la mansione di addetto al picking, utilizzando il commissionatore detto anche
“papalino” (ovvero un mezzo elettrico che solleva la merce da terra, sia pur di poco) e seguendo le indicazioni che riceveva.
La mansione svolta dà certamente diritto all'inquadramento al 5° livello, tenuto conto che sin da subito il ricorrente è stato addetto ad attività di prelievo merci con utilizzo anche di mezzi elettrici seppur di limitata complessità.
Il contratto collettivo, infatti, alla declaratoria del 5° livello include, a titolo esemplificativo, gli operai addetti ad “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”, nonché ad “attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura”.
Riduttivo risulta invece l'inquadramento al 6j livello in cui rientrano, a titolo esemplificativo, le mere “attività manuali di scarico e carico merci – facchino”.
8 Ed i mezzi di sollevamento semplici di cui alla declaratoria del 6° livello CCNL non sono certamente quelli elettrici, espressamente contemplati, invece, nella declaratoria del 5° e del 4° livello Ccnl a seconda della minore o maggiore complessità di uso e funzionamento. In pratica, il lavoro del ricorrente rientrava appieno nella declaratoria del 5° livello CCNL, nell'ambito del quale le parti sociali hanno proceduto ad una ricognizione delle diverse attività tipiche della logistica. Il lavoro di implicava l'uso di mezzi di sollevamento elettrici (di Pt_1
limitata complessità, certo, stante il breve periodo necessario per apprenderne l'utilizzo), nonché lo svolgimento della mansione sulla base di disposizioni o procedure predeterminate, rappresentate dal cd. sistema “voice”, comportanti responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Sussiste quindi il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti allo svolgimento di mansioni ascrivibili al 5° livello
CCNL, con l'effetto che la va condannata al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 9.262,17, di cui €
638,77 per incidenza sul TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, come da conteggi prodotti in atti e non specificamente contestati dalla convenuta.
*
Sull'orario supplementare e straordinario.
La domanda di accertamento dello svolgimento di ore di lavoro supplementare va rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il ricorrente, premesso di essere stato assunto con contratto a tempo parziale al
60%, ha dedotto di aver sempre prestato attività a tempo pieno, su 6 giorni settimanali, a rotazione dalle 8 alle 16, con mezz'ora di pausa, così per non meno di 45 ore settimanali e 175 ore mensili.
Come noto, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro supplementare gravava sul ricorrente, il quale, tuttavia, non l'ha adeguatamente assolto.
È documentale che il ricorrente avesse un part time verticale, con lavoro a tempo pieno per tre giorni a settimana.
9 I testi escussi sugli orari di lavoro del ricorrente hanno reso le seguenti dichiarazioni.
Il teste ha riferito: “Lavoravamo presso il magazzino Testimone_1 di Turate e faceva l'operaio come me, lui non lo vedevo tutti i giorni, non CP_2 ricordo che contratto avesse, ma so che lo vedevo solo quando c'erano i picchi di lavoro magari verso il giovedì o venerdì. Mentre io ci stavo sempre tutti i giorni
6/6 perché io ero su quell'appalto dal 7.1.2008 ed ancora ad oggi con altra società.
Non so dire se la avesse altri appalti… Io faccio sempre turno notturno CP_1
19/2.00 l' alcune volte l'ho visto altre no. Il nostro lavoro non è fisso Pt_1 dipende dalla mole di lavoro”.
Il teste ha dichiarato: “io facevo sia turno diurno Testimone_2
8/15.00 ed anche turno notturno 16/2.00 e non so dire quante volte l'ho Pt_1 visto o se di notte o di giorno. Io lavoravo tutti i giorni e non l'ho visto Pt_1
tutti i giorni, qualche volta vedo che arrivano una decina di persone in più. Io lavoro all'appalto dal 2008 ed ho sempre lavorato solo lì”. CP_2
Solo il teste ha dichiarato: “Ortuani lo ricordo perché Testimone_3 era un collega, non assunto da me, l'ho trovato lì come risorsa e quando io sono andato via lui era ancora lì. Io organizzavo i turni, lui aveva il turno della mattina dalle 8/14 o 8/16 dipendeva dall'esigenza del magazzino, salvo a volte in turno notturno 21/4 di notte. Non ricordo quali fossero i suoi giorni di lavoro, ma lo ricordo come una presenza fissa”.
Alcun teste ha confermato che lavorasse 6 giorni a settimana a tempo Pt_1
pieno e per non meno di 45 ore settimanali.
Due testimoni l'hanno espressamente escluso, il solo teste ha saputo solo Tes_3 riferire di ricordare il ricorrente come una “presenza fissa” presso l'appalto, ma si tratta all'evidenza di una dichiarazione del tutto generica e neppure confortata dalle dichiarazioni degli altri testi della stessa parte ricorrente.
*
10 In via subordinata, il ricorrente lamenta poi l'illegittima unilaterale riduzione dell'orario di lavoro al di sotto del monte ore previsto dal CCNL per un lavoratore part-time al 60%.
Per parte attrice, il lavoratore avrebbe avuto diritto ad essere retribuito per non meno di 168*0,6= 100,8 ore mensili, invece, come risulta da cedolini e dai conteggi, il ricorrente raggiungeva tale monte ore soltanto in 3 mensilità su 23 complessive lavorate, maturando così il diritto al pagamento di € 3.521,00, oltre €
260,81 per incidenza TFR, così per € 3.781,82 complessivi a titolo di differenze retributive da lavoro ordinario.
La domanda è fondata.
È incontestato che il ricorrente sia stato effettivamente retribuito in busta paga per un numero di ore mensili inferiori a quelle contrattualizzate.
La sostiene la legittimità della sospensione del rapporto di lavoro per CP_1
espressa previsione del CCNL – sezione cooperative e del regolamento della cooperativa, il quale ha previsto che le prestazioni lavorative siano rapportate alle occasioni di lavoro, e che quindi -in particolare- l'orario di lavoro dei dipendenti a tempo parziale possa essere variato anche in diminuzione tenendo conto delle richieste di manodopera della committente che in alcuni mesi può richiedere che i lavoratori prestino più ore e in altri mesi che ne prestino di meno.
Tuttavia, la non ha né dedotto né dimostrato che ciò si sia verificato nel CP_1
caso di specie, alcuna allegazione e prova è stata fornita sia in merito al fatto che in determinati periodi il ricorrente avrebbe lavorato più ore di quelle contrattualmente stabilite per poi lavorare meno ore in altri periodi, né che vi siano stati effettivamente ragioni organizzative tali da impedire alla società di far svolgere al dipendente tutte le ore di lavoro contrattualmente previste.
Tanto basta, per poter accogliere la domanda attorea e condannare la
[...]
la pagamento delle relative differenze retributive calcolate nell'importo CP_1
di euro 3.521,00, oltre € 260,81 per incidenza TFR, così per € 3.781,82 complessivi a titolo di lavoro ordinario.
*
Sulle proroghe dei contratti a termine.
11 Il ricorrente ha contestato, infine, la legittimità dei contratti a termine sottoscritti con la Controparte_3
È documentale che ha prestato attività lavorativa in favore della dal Pt_1 CP_1
10.8.2021 al 30.6.2023 (23 mesi) in forza di plurimi contratti a tempo determinato e relative proroghe (docc.
1-2 ric.), segnatamente: con contratto dal 10.8.21 al
31.8.21, acausale;
con proroga al 31.12.21, “per esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria”; con proroga al 28.2.22, acausale;
con proroga al 31.12.22, “per esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria”;
e, infine, con proroga al 30.6.23, acausale;
Era onere del datore di lavoro convenuto in giudizio dimostrare la sussistenza nel caso concreto della causale apposta al contratto a termine.
La non ha affatto adempiuto a tale onere su di lei gravante. CP_1
La cooperativa si è limitata a formulare capitoli di prova del tutto generici, e come tali inammissibili, sulle già poco chiare “esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria” indicate in talune proroghe contrattuali.
La società ha richiamato normativa inconferente, in quanto successiva ai contratti sottoscritti dalle parti, limitandosi poi a dedurre che le esigenze di proroga sarebbero state determinate da “un improvviso, drastico, non prevedibile aumento dell'assenteismo per motivi di carattere sanitario determina, ipso facto, una percezione dell'incremento del lavoro poiché nel campo logistica il carico va rapportato al numero degli operatori presenti giornalmente in magazzino” (p. 14 memoria) riportando nel proprio atto difensivo grafici del non intelleggibili e, in ogni caso, neppure relativi all'appalto specifico ed al magazzino di Turate. CP_2
Per tali ragioni, va dichiarata ai sensi dell'art. 28 e 39 delD. Lgs. n. 81/2015 la illegittimità del contratto a termine intercorso tra le parti a decorrere dall'11.8.2022, con costituzione tra il ricorrente e Controparte_1
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data
[...] dell'11.8.2022 e con condanna della convenuta al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di un'indennità risarcitoria che si ritiene equo quantificare in 3 mensilità
12 utili a fini TFR parametrato al livello 5 del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e
Spedizioni come accertato.
*
Alcuna pronuncia può essere assunta nei confronti della convenuta CP_2
atteso che, come eccepito dalla difesa della convenuta, alcuna domanda è stata formulata nelle conclusioni del ricorso nei confronti di detta società.
Né è ammissibile la richiesta del procuratore di parte ricorrente, effettuata all'udienza del 27.2.2024, di poter integrare la domanda ex art. 164 comma 5
c.p.c. con richiesta di condanna di al pagamento in via solidale delle CP_2
somme richieste a titolo retributivo.
Infatti, la omessa formulazione di domande nelle conclusioni del ricorso nei confronti di non può che ritenersi un vizio insanabile vieppiù se si CP_2
considera che, neppure nel corpo del ricorso, il ricorrente ha argomentato le ragioni giuridiche e fattuali in forza delle quali ha convenuto in giudizio CP_2
[...]
*
Le spese di lite seguono la soccombenza tra e Pt_1 Controparte_3
mentre il ricorrente andrà condannato a rimborsare le spese di lite nei confronti della convenuta CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5 del
CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni dal 10.8.2021 e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di lorda di € 9.262,17, di cui € 638,77 per incidenza TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
accerta e dichiara l'illegittima unilaterale riduzione dell'orario di lavoro del ricorrente al di sotto del monte ore previsto dal CCNL per un lavoratore part-time al 60% e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
13 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.781,82, di cui € 260,81 per incidenza TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
accerta e dichiara la illegittimità del contratto a termine intercorso tra le parti a decorrere dall'11.8.2022, per l'effetto, dichiara costituito tra il ricorrente e
[...]
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla Controparte_1 data dell'11.8.2022 e condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a 3 mensilità utili a fini TFR parametrato al livello
5 del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni come accertato;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore del ricorrente liquidate in euro 4.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2
liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
[...]
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, 11/03/2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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