Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00537/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00710/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 710 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del Decreto Prot. -OMISSIS- del 19.02.2022, notificato il 01.03.2022, con cui il Questore di Cosenza ha disposto il rigetto della istanza avanzata da -OMISSIS- intesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, impugna il decreto n. -OMISSIS- del 19.02.2022, con cui il Questore di Cosenza ha respinto l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, deducendo la carenza dei presupposti di legge.
Resiste il Ministero dell’interno.
Il ricorso è infondato.
L’art. 43, comma 2, del T.U.L.P.S. prevede che la licenza di porto d’armi può essere ricusata “a chi non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Detto pericolo di abusi va valutato anche nei riguardi dei soggetti conviventi appartenenti alla famiglia del soggetto o con cui egli intrattiene rapporti personali (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19/09/2013, n. 4666).
Costituiscono, infatti, idonee ragioni per il divieto di detenzione di armi e munizioni le situazioni esistenti in ambito familiare o di vicinato, in quanto il possesso delle armi potrebbe agevolare la commissione di comportamenti gravi ed imprevedibili (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14/04/2025, n. 3213).
Orbene, dal provvedimento impugnato risulta che la figlia convivente del ricorrente vanta pregiudizi penali per furto, evasione, guida senza patente, truffa e detenzione di stupefacente.
Un siffatto apprezzamento rientra nell’ampia discrezionalità di cui gode l’autorità di pubblica sicurezza in materia di licenze e che consiste nel valutare la situazione complessiva del richiedente, verificando se la stessa dia sicura affidabilità nell’attività autorizzata, in relazione ai riflessi che tale attività viene ad avere ai fini di un’efficace protezione dei due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27/07/2012, n. 4278).
La particolarità della vicenda consente di compensare le spese del giudizio.
Segue, in dispositivo, la liquidazione delle competenze del gratuito patrocinio, tenuto conto del dimezzamento previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Liquida, in favore del difensore del ricorrente ed a titolo di competenze per il gratuito patrocinio prestato, la somma di euro 900,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Katiuscia Papi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.