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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2025, n. 9967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9967 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: eredi di: NT AS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/11/2024 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 febbraio 2024, il Tribunale di Bari ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di AN TO essendo i reati estinti per morte dell'imputato. AN TO era stato sottoposto a giudizio, unitamente ad altri imputati, in ordine ai delitti di usura, trasferimento fraudolento di valori e ricettazione. Con la stessa sentenza è stata disposta "la restituzione in favore degli aventi diritto dei beni e dei rapporti patrimoniali e bancari riferibili all'imputato quali sottoposti a sequestro". 2. Con incidente di esecuzione datato 29 ottobre 2024, l'originario difensore di AN TO ha richiesto, nell'interesse degli eredi di questi, il dissequestro 172- Penale Sent. Sez. 2 Num. 9967 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 28/01/2025 e la restituzione dei beni sequestrati nel corso del procedimento a ZA IA IS e LD AT, in quanto reputati di proprietà di AN TO, come risulta dai provvedimenti di sequestro allegati alla richiesta. Nell'incidente di esecuzione, tali beni, costituiti da denaro e monili, anche contenuti in cassette di sicurezza fittiziamente intestate ai terzi, sono stati elencati. 3. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale ha rigettato l'istanza difensiva ritenendo che dalla stessa non potesse ritenersi "dimostrata la titolarità dei beni di cui si chiede il dissequestro, sui quali il Tribunale si pronuncerà all'esito del processo, unitamente al dispositivo, alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria svolta nei confronti degli imputati superstiti". 4. Ricorre per cassazione il difensore degli eredi di AN TO, deducendo, con unico ed articolato motivo, in primo luogo, violazione di legge per avere il Tribunale deciso sull'incidente di esecuzione senza contraddittorio, limitandosi ad acquisire il parere del Pubblico ministero. In secondo luogo, si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha ritenuto provata la titolarità dei beni dei quali è stato chiesto il dissequestro in capo agli eredi del AN TO, pur a fronte di quanto documentato dalla difesa e risultante dai provvedimenti di sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO li ricorso , ye inammissibik perché proposti da soggetti+ non legittimati. I ricorrenti ha proposto incidente di esecuzione e ricorso per cassazione per conto di soggetti che assumono la veste di terzi interessati;
si tratta degli eredi di AN TO, imputato deceduto e nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere. In tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086 - 01). Dal controllo degli atti non risulta la presenza della procura speciale. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 28.01.2025.
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 febbraio 2024, il Tribunale di Bari ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di AN TO essendo i reati estinti per morte dell'imputato. AN TO era stato sottoposto a giudizio, unitamente ad altri imputati, in ordine ai delitti di usura, trasferimento fraudolento di valori e ricettazione. Con la stessa sentenza è stata disposta "la restituzione in favore degli aventi diritto dei beni e dei rapporti patrimoniali e bancari riferibili all'imputato quali sottoposti a sequestro". 2. Con incidente di esecuzione datato 29 ottobre 2024, l'originario difensore di AN TO ha richiesto, nell'interesse degli eredi di questi, il dissequestro 172- Penale Sent. Sez. 2 Num. 9967 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 28/01/2025 e la restituzione dei beni sequestrati nel corso del procedimento a ZA IA IS e LD AT, in quanto reputati di proprietà di AN TO, come risulta dai provvedimenti di sequestro allegati alla richiesta. Nell'incidente di esecuzione, tali beni, costituiti da denaro e monili, anche contenuti in cassette di sicurezza fittiziamente intestate ai terzi, sono stati elencati. 3. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale ha rigettato l'istanza difensiva ritenendo che dalla stessa non potesse ritenersi "dimostrata la titolarità dei beni di cui si chiede il dissequestro, sui quali il Tribunale si pronuncerà all'esito del processo, unitamente al dispositivo, alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria svolta nei confronti degli imputati superstiti". 4. Ricorre per cassazione il difensore degli eredi di AN TO, deducendo, con unico ed articolato motivo, in primo luogo, violazione di legge per avere il Tribunale deciso sull'incidente di esecuzione senza contraddittorio, limitandosi ad acquisire il parere del Pubblico ministero. In secondo luogo, si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha ritenuto provata la titolarità dei beni dei quali è stato chiesto il dissequestro in capo agli eredi del AN TO, pur a fronte di quanto documentato dalla difesa e risultante dai provvedimenti di sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO li ricorso , ye inammissibik perché proposti da soggetti+ non legittimati. I ricorrenti ha proposto incidente di esecuzione e ricorso per cassazione per conto di soggetti che assumono la veste di terzi interessati;
si tratta degli eredi di AN TO, imputato deceduto e nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere. In tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086 - 01). Dal controllo degli atti non risulta la presenza della procura speciale. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 28.01.2025.