Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2002, n. 3530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3530 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GORTE SUPREM ION] Oggetto AVVOCATI: SANZIONE DISCIPLINARE SEZIONI UNITE CIVILI N dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Compost ic o R.G.N. 19487/01 l a MARVULLI Primo Presidente Dott. Alio FINOCCHIARO Presidente di sezione - VELLA Consigliere Cron. 8386 Dott. Antonio Consigliere Rep. Dott. Paolo VITTORIA Ud.07/12/01 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere- Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: IO TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN SABA 7, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MAGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega incalce al ricorso;
- ricorrente -
contro 2001 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, 617 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI 1 CASSAZIONE;
intimati avversO la decisione n. 94/99 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 22/05/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Sergio MAGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha inflitto all'avvocato TO NZ la sanzione ر د disciplinare della cancellazione dell'Albo, per non avere restituito ad una sua cliente la somma di lire 75 milioni, riscossa per la definizione di un contenzioso che ella aveva con istituto di credito.
2. La decisione è stata impugnata dall'avvocato NZ ed il Consiglio Nazionale Forense, con deci- sione resa il 22 maggio 2001, ha sostituito la sanzione disciplinare inflitta con quella della sospensione dal- l'esercizio dell'attività professionale per la durata 2 di un anno. Il Consiglio Nazionale, dopo avere dichiarato che i fatti addebitati risultavano accertati, ha considerato che la sanzione poteva essere ridotta, in quanto l'Av- vocato NZ, in quasi quarant'anni di professione, non era incorso in procedimenti disciplinari e, sia pu- aveva definito i rapporti economici re tardivamente, con la cliente.
3. L'avvocato NZ ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense. Il ricorso è stato notificato al Consiglio dell'Or- dine degli Avvocati di Trani ed al Procuratore generale presso questa Corte. Nessuno di questi si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico complesso motivo è denunciata viola- zione di legge, in relazione all'art. 111 della Costi- tuzione, e difetto di motivazione. L'avvocato NZ addebita alla decisione impu- gnata il difetto о la contraddittorietà della motiva- zione sulla valutazione dei documenti prodotti, sulla mancata ammissione delle prove richieste e, in defini- tiva, sulla ricostruzione dei fatti. 3 2. Il ricorso non è fondato ed è rigettato con le motivazioni di seguito indicate.
3. L'articolo 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novem- bre 1933, n. 1578, come modificato dalla legge 15 no- vembre 1973 n. 304, consente di "proporre ricorso av- verso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense alle sezioni unite della Corte di cassazione [...] per incom- petenza, eccesso di potere e violazione di legge". Nella fattispecie la decisione impugnata non è in- corsa in alcuna di questi vizi.
4. Con il ricorso per cassazione l'avvocato Lattan- zio, sostanzialmente, deduce che dagli atti del proce- dimento si sarebbe potuta ricavare la conclusione che egli era stato autorizzato dalla cliente ad utilizzare le somme riscosse in conto di onorario. In questo modo è proposta un'interpretazione dei fatti diversa da quella adottata nella decisione impu- gnata;
interpretazione che si presenta fondata per il solo fatto di essere conforme agli interessi di chi l'ha proposta ed è quindi infondata.
5. Il Consiglio Nazionale Forense, infatti, dopo 4 avere rilevato che l'avvocato NZ per sua am- missione- aveva ricevuto la somma di lire 75 milioni per addivenire ad una transazione con una banca con la quale la cliente aveva intrattenuto rapporti, ha consi- derato che il professionista avrebbe dovuto restituire la somma una volta che le trattative non si erano con- cluse. D'altra parte, secondo la decisione impugnata, il professionista non era stato in grado di rendere alla cliente il conto delle spese che dichiarava di avere sostenuto.
6. I limiti del giudizio di legittimità non consen- tono di compiere una ennesima ricostruzione dei fatti ora indicati, trattandosi di ricostruzione basata su elementi logici di convincimento del giudice del merito che l'ha formulata.
7. Nessuna pronuncia dev'essere adottata in ordine alle spese di questo giudizio, essendo soccombente l'unica parte che vi ha svolto attività difensiva.
p. q. m.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, riget- ta il ricorso. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2001. 5 Il Primo лиц Presidente Luigi Francesco Di Nanni, Est. hy. IL CANCELLIERE C GR Giambattista Depoortet in Cancelleria 11 MAR 2002 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista [jull 6