TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.3962 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. VENTURI DANIELE per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. VENTURI DANIELE per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 14.1.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Roma, via Bergantino n.62, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno, resterà assegnata al marito, essendosene la moglie, già allontanata, prelevando tutti i propri effetti personali, mentre i figli ed , da tempo maggiorenni, Per_1 Per_2 da anni conducono una vita indipendente al di fuori del nucleo familiare originario, provvedendo ciascuno al proprio sostentamento essendo dotati di reddito da lavoro. 3.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento percependo redditi da lavoro;
4. Le parti si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti
e dei documenti validi per l'espatrio”;
ritenute la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando che, in assenza di figli conviventi, l'assegnazione della casa familiare al marito va intesa come mera attribuzione allo stesso del godimento esclusivo dell'immobile e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Monte Compatri il 3.8.1986, alle condizioni congiunte
[...]
riportate in parte motiva, con le specificazioni ivi indicate e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 43,
Parte 2, Serie A, ufficio 1, Anno 1986);
- nulla sulle spese.
Roma, 23.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.3962 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. VENTURI DANIELE per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. VENTURI DANIELE per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 14.1.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Roma, via Bergantino n.62, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno, resterà assegnata al marito, essendosene la moglie, già allontanata, prelevando tutti i propri effetti personali, mentre i figli ed , da tempo maggiorenni, Per_1 Per_2 da anni conducono una vita indipendente al di fuori del nucleo familiare originario, provvedendo ciascuno al proprio sostentamento essendo dotati di reddito da lavoro. 3.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento percependo redditi da lavoro;
4. Le parti si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti
e dei documenti validi per l'espatrio”;
ritenute la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando che, in assenza di figli conviventi, l'assegnazione della casa familiare al marito va intesa come mera attribuzione allo stesso del godimento esclusivo dell'immobile e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Monte Compatri il 3.8.1986, alle condizioni congiunte
[...]
riportate in parte motiva, con le specificazioni ivi indicate e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 43,
Parte 2, Serie A, ufficio 1, Anno 1986);
- nulla sulle spese.
Roma, 23.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi