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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 7577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7577 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 19305/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.05.2025
da
Parte_1 nata a [...] il [...] Residente N. 2 SORDIO (LO) CP_1 titolo di studio: licenza media professione: responsabile di sala codice fiscale: C.F._1 con l'avv. TIZIANA PERROTTA presso il quale ha eletto domicili telematico nei confronti di
CP_2
Nato a MONOPOLI (BA) il 14/06/1987 Residente VIA MASSIMO D'ANTONA N. 4/I ARLUNO (MI) Titolo di studio: perito chimico Professione: assistant manager codice fiscale: C.F._2 con l'avv. ALBERTO GIUSEPPE BALDINI presso il quale ha eletto domicilio telematico.
Con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] Persona_1
FATTO pagina 1 di 5 Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. e 473 bis e ss. c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 21.05.2025, , premesso di aver instaurato una relazione more uxorio con Parte_1
dal 2017 al 2023, dalla quale il 25.11.2017 è nata (riconosciuta da entrambi i CP_2 Per_1 genitori), ha chiesto a questo Tribunale di disporre l'affido della figlia minore in via condivisa ad entrambi i coniugi, il collocamento della minore presso la madre (autorizzandone il trasferimento della residenza anagrafica) e la regolamentazione della frequentazione paterna a fine settimana alternati oltre a due pomeriggi infrasettimanali, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia versando alla madre una somma mensile non inferiore ad euro 500 oltre al 70% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.07.2025, si è CP_2 costituito in giudizio e ha chiesto disporsi, aderendo alla domanda di affido condiviso della figlia minore, il collocamento della stessa presso il padre e la regolamentazione della frequentazione materna a fine settimana alternati oltre a un giorno infrasettimanale, ponendo altresì a carico della madre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia versando al padre la somma mensile di euro 250 oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza dell'11.09.2025 le parti, dopo ampia discussione, hanno raggiunto il seguente accordo nell'interesse della figlia minore:
1) verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1
2) continuerà ad essere residente in [...]i. Per_1
3) ogni diverso e migliore accordo tra i genitori: CP_3
a. in continuità con quanto fino ad ora avvenuto, continuerà a trascorrere le Per_1 giornate del lunedì e del martedì con la mamma, e del mercoledì e del giovedì con il papà trascorrendo con i genitori i fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. b. Nei giorni di sua spettanza la madre continuerà a farsi carico degli accompagnamenti e prelievi della minore a scuola, con impegno del padre, compatibilmente con i propri turni lavorativi, ad accompagnare la bambina (o ad andarla a prendere) a Corsico due volte al mese per agevolare la madre negli spostamenti. c. In caso di impedimento paterno nei giorni di sua spettanza, il signor , prima di CP_2 delegare terzi all'accudimento di si dichiara disponibile ad interpellare la Per_1 madre al fine di verificare la sua disponibilità ad occuparsi della bambina in Arluno, senza che ciò comporti ulteriori spostamenti di Per_1
d. Durante le vacanze estive trascorrerà quattro settimane con ciascun genitore, da Per_1 concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e da dividersi in periodi di non più di due settimane consecutive. In una o più delle settimane di vacanza di rispettiva spettanza i genitori potranno autonomamente decidere di far frequentare a un centro estivo Per_1 nel comune di residenza di ciascuno di loro. e. Le vacanze scolastiche natalizie verranno divise in due periodi, dall'inizio della sospensione dell'attività scolastica sino al 30 dicembre ore 17 e dal 30 dicembre ore 17 sino alla ripresa dell'attività scolastica, che alternerà di anno in anno con Per_1
pagina 2 di 5 ciascun genitore. I genitori concordano che il primo periodo nell'anno 2025 spetterà alla mamma. f. I genitori alterneranno tra loro di anno in anno le vacanze scolastiche di Pasqua. g. Le altre festività ed i ponti infrannuali saranno trascorsi in via alternata tra i genitori. h. AF trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore, il compleanno dei genitori e la festa del papà e della mamma con ciascuno di loro rispettivamente.
4) I genitori si impegnano a rivolgersi ad un professionista che possa supportarli nella gestione della minore qualora ciò si rendesse necessario per la bambina.
5) I genitori si impegnano a farsi carico in via diretta del mantenimento della bambina nei periodi in cui l'hanno con sé.
6) L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito per intero dalla madre.
7) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno, come individuate dalle linee guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte: i. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. ii. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
iii. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica iv. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. v. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. vi. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per pagina 3 di 5 attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). vii. Modalità di rimborso: avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
8) I genitori indicheranno nella dichiarazione dei redditi la figlia a carico nella misura del 50% ciascuno e in tale misura decurteranno le spese a lei relative.
9) Autorizzare sin d'ora l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per la figlia.
10) Disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio, e dare atto che i procuratori delle stesse rinunciano alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
Le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., chiedendo altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, impegnandosi al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c. e rinunciando all'impugnazione della sentenza. Quindi il Giudice delegato, ritenuto che, come correttamente affermato dai curatori e sostenuto dai genitori, gli episodi oggetto di denuncia da parte della madre non hanno inciso né incidono oggi sulla capacità di entrambi i genitori di esercitare, insieme, l'esercizio della responsabilità genitoriale, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte con cui confermare la volontà di non volersi riconciliare. Con successive note scritte ritualmente depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di voler ottenere la pronuncia del Tribunale alle condizioni concordate e di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 4 di 5 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 1 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.05.2025
da
Parte_1 nata a [...] il [...] Residente N. 2 SORDIO (LO) CP_1 titolo di studio: licenza media professione: responsabile di sala codice fiscale: C.F._1 con l'avv. TIZIANA PERROTTA presso il quale ha eletto domicili telematico nei confronti di
CP_2
Nato a MONOPOLI (BA) il 14/06/1987 Residente VIA MASSIMO D'ANTONA N. 4/I ARLUNO (MI) Titolo di studio: perito chimico Professione: assistant manager codice fiscale: C.F._2 con l'avv. ALBERTO GIUSEPPE BALDINI presso il quale ha eletto domicilio telematico.
Con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] Persona_1
FATTO pagina 1 di 5 Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. e 473 bis e ss. c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 21.05.2025, , premesso di aver instaurato una relazione more uxorio con Parte_1
dal 2017 al 2023, dalla quale il 25.11.2017 è nata (riconosciuta da entrambi i CP_2 Per_1 genitori), ha chiesto a questo Tribunale di disporre l'affido della figlia minore in via condivisa ad entrambi i coniugi, il collocamento della minore presso la madre (autorizzandone il trasferimento della residenza anagrafica) e la regolamentazione della frequentazione paterna a fine settimana alternati oltre a due pomeriggi infrasettimanali, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia versando alla madre una somma mensile non inferiore ad euro 500 oltre al 70% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.07.2025, si è CP_2 costituito in giudizio e ha chiesto disporsi, aderendo alla domanda di affido condiviso della figlia minore, il collocamento della stessa presso il padre e la regolamentazione della frequentazione materna a fine settimana alternati oltre a un giorno infrasettimanale, ponendo altresì a carico della madre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia versando al padre la somma mensile di euro 250 oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza dell'11.09.2025 le parti, dopo ampia discussione, hanno raggiunto il seguente accordo nell'interesse della figlia minore:
1) verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1
2) continuerà ad essere residente in [...]i. Per_1
3) ogni diverso e migliore accordo tra i genitori: CP_3
a. in continuità con quanto fino ad ora avvenuto, continuerà a trascorrere le Per_1 giornate del lunedì e del martedì con la mamma, e del mercoledì e del giovedì con il papà trascorrendo con i genitori i fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. b. Nei giorni di sua spettanza la madre continuerà a farsi carico degli accompagnamenti e prelievi della minore a scuola, con impegno del padre, compatibilmente con i propri turni lavorativi, ad accompagnare la bambina (o ad andarla a prendere) a Corsico due volte al mese per agevolare la madre negli spostamenti. c. In caso di impedimento paterno nei giorni di sua spettanza, il signor , prima di CP_2 delegare terzi all'accudimento di si dichiara disponibile ad interpellare la Per_1 madre al fine di verificare la sua disponibilità ad occuparsi della bambina in Arluno, senza che ciò comporti ulteriori spostamenti di Per_1
d. Durante le vacanze estive trascorrerà quattro settimane con ciascun genitore, da Per_1 concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e da dividersi in periodi di non più di due settimane consecutive. In una o più delle settimane di vacanza di rispettiva spettanza i genitori potranno autonomamente decidere di far frequentare a un centro estivo Per_1 nel comune di residenza di ciascuno di loro. e. Le vacanze scolastiche natalizie verranno divise in due periodi, dall'inizio della sospensione dell'attività scolastica sino al 30 dicembre ore 17 e dal 30 dicembre ore 17 sino alla ripresa dell'attività scolastica, che alternerà di anno in anno con Per_1
pagina 2 di 5 ciascun genitore. I genitori concordano che il primo periodo nell'anno 2025 spetterà alla mamma. f. I genitori alterneranno tra loro di anno in anno le vacanze scolastiche di Pasqua. g. Le altre festività ed i ponti infrannuali saranno trascorsi in via alternata tra i genitori. h. AF trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore, il compleanno dei genitori e la festa del papà e della mamma con ciascuno di loro rispettivamente.
4) I genitori si impegnano a rivolgersi ad un professionista che possa supportarli nella gestione della minore qualora ciò si rendesse necessario per la bambina.
5) I genitori si impegnano a farsi carico in via diretta del mantenimento della bambina nei periodi in cui l'hanno con sé.
6) L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito per intero dalla madre.
7) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno, come individuate dalle linee guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte: i. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. ii. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
iii. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica iv. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. v. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. vi. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per pagina 3 di 5 attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). vii. Modalità di rimborso: avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
8) I genitori indicheranno nella dichiarazione dei redditi la figlia a carico nella misura del 50% ciascuno e in tale misura decurteranno le spese a lei relative.
9) Autorizzare sin d'ora l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per la figlia.
10) Disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio, e dare atto che i procuratori delle stesse rinunciano alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
Le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., chiedendo altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, impegnandosi al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c. e rinunciando all'impugnazione della sentenza. Quindi il Giudice delegato, ritenuto che, come correttamente affermato dai curatori e sostenuto dai genitori, gli episodi oggetto di denuncia da parte della madre non hanno inciso né incidono oggi sulla capacità di entrambi i genitori di esercitare, insieme, l'esercizio della responsabilità genitoriale, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte con cui confermare la volontà di non volersi riconciliare. Con successive note scritte ritualmente depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di voler ottenere la pronuncia del Tribunale alle condizioni concordate e di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 4 di 5 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 1 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
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