Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00926/2026REG.PROV.COLL.
N. 02321/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2321 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Gianni Zgagliardich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Comando Regionale della Guardia di Finanza del Trentino Alto Adige, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trento ed il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Trento, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Trento, n. -OMISSIS- resa inter partes , concernente un trasferimento d’autorità.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il consigliere OV AT e uditi per le parti l’avvocato Andrea Reggio D’Aci per l’avvocato Gianni Zgagliardich e l’avvocato dello Stato Emma Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 145/2022, proposto innanzi al T.a.r. Trento, il signor-OMISSIS-aveva chiesto l’annullamento:
a ) del trasferimento d’autorità disposto con la determinazione n. 57258 dd. 25.2.2022;
b ) della determinazione n. 182326/2022 dd. 21.6.2022 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il predetto provvedimento;
c ) nonché ogni altro atto e/o provvedimento diverso da quelli sopra citati e/o comunque presupposto, successivo, conseguente e, comunque, connesso a quelli impugnati, anche non noto;
con richiesta in via istruttoria di:
- ordinare, ex art. 63, co. 2, c.p.a., all’Amministrazione resistente di esibire in giudizio i documenti o quanto altro necessario, secondo il disposto degli artt. 210 e segg., c.p.c., a cui si riferisce il rigetto del ricorso gerarchico e, in particolare, l’istruttoria svolta a monte del provvedimento di trasferimento;
- in ogni caso, ex art. 64, co. 3, c.p.a., disporre l’acquisizione di ogni informazione e/o documento utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità dell’Amministrazione resistente.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto, nel contesto di un unico articolato motivo, l’illegittimità del disposto trasferimento adottato non per effettive esigenze di “ incompatibilità ” ambientale e di tutela del “ buon andamento dell’azione amministrativa ”, come si legge nel provvedimento gravato, bensì con finalità sanzionatorie dell’attività svolta dal ricorrente e dei dissapori insorti con i superiori in relazione alle vicende all’origine di due procedimenti disciplinari precedentemente attivati. Il trasferimento avrebbe pertanto una non esplicita finalità disciplinare. Ha quindi concluso per l’annullamento dell’atto anche previa istruttoria.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento fosse ampiamente giustificato “ dalla sussistenza di una situazione impeditiva del sereno svolgimento dei compiti istituzionali da parte del Reparto di appartenenza e del ricorrente medesimo, caratterizzata da plurime criticità comportamentali di quest’ultimo ”. Il Collegio ha altresì escluso il difetto di motivazione, la manifesta irragionevolezza e non proporzionalità nonché l’eccesso di potere per sviamento senza che possa ravvisarsi alcuna finalità sanzionatoria sottesa all’atto impugnato.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 2 marzo 2023 e depositato il 10 marzo 2023, lamentando, attraverso n. 2 motivi di gravame (pagine 5-12), quanto di seguito sintetizzato:
I) avrebbe errato il Tribunale nel non aver preso in considerazione la circostanza, valorizzata col ricorso introduttivo del giudizio, che “ proprio la sede de L’Aquila ospita il carcere di massima sicurezza dove sono detenuti soprattutto esponenti di detta criminalità organizzata ”. La scelta della sede avrebbe quindi un intento “ punitivo ... tant’è che tra tutte le possibili sedi di destinazione, è stata scelta quella in assoluto più distante da Trento ”. Rimarca i disagi personali e familiari che derivano da tale trasferimento, tra l’altro, anche per la recente nascita del secondo figlio e per l’impossibilità della moglie di trasferirsi a L’Aquila. Il provvedimento impugnato non sarebbe, quindi, compatibile con le esigenze di ragionevolezza e proporzionalità imposte dalla disciplina di riferimento;
II) nemmeno il T.a.r. si sarebbe avveduto del fatto la sentenza impugnata è affetta da travisamento dei fatti e difetto di istruttoria essendo ben nota all’Ufficio la necessità di assistere la moglie, in gravidanza a rischio, tanto più che non può reputarsi in alcun modo scontato l’accoglimento di successive istanze di avvicinamento in altra sede.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. In data 5 aprile 2023 il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito in giudizio.
8. In data 13 ottobre 2022 parte appellata ha depositato memoria al fine di argomentare per l’infondatezza dell’avverso gravame di cui, pertanto, si invoca il rigetto.
9. In data 5 gennaio 2023 parte appellante ha depositato memoria di replica insistendo per l’accoglimento del gravame.
10. In data 19 dicembre 2025 parte appellante ha depositato articolata memoria al fine di insistere per l’accoglimento del gravame.
11. In data 29 dicembre 2025 parte appellata ha depositato a sua volta memoria di replica al fine di argomentare nel senso della possibile sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame e comunque per l’infondatezza, con conseguente istanza di rigetto.
12. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 20 gennaio 2026, è stata trattenuta in decisione.
13. Occorre premettere che, come esposto in narrativa, parte appellante, con la memoria di replica, ha formulato istanza di declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, testualmente evidenziando che “ in data successiva rispetto alla adozione del trasferimento per incompatibilità ambientale (del 25.2.2022) e precisamente in data 19.3.2024 il Sig. -OMISSIS- risulta essere stato trasferito a domanda alla sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste. Questo in disparte il provvedimento disciplinare in data 30.1.2024 di perdita del grado per rimozione, tuttora sub iudice (cfr. procedimento R.G.n. 5666/25 Consiglio di Stato sez. II) ”.
Occorre tuttavia prendere atto che parte appellante non aderisce a tali prospettazioni insistendo per la disamina nel merito del gravame.
E’ pur vero, peraltro, che quest’ultima ha depositato articolata memoria (25 pagine) in data 19 dicembre 2025, con la quale insiste per l’accoglimento del gravame. Evidenzia, in particolare, che avverso la seconda sanzione di otto giorni di “consegna di rigore” pende appello sub R.G. 2834/2023 e che andrà in decisione all’udienza pubblica già fissata per la data del 28 aprile 2026 presso questo Consiglio di Stato.
Vista l’opposizione di parte appellante e le considerazioni poste a fondamento di tale iniziativa il gravame è da esaminare nel merito.
14. L’appello, per le ragioni di seguito illustrate, risulta infondato.
15. I due motivi sollevati, stante il loro tenore, sono suscettibili di essere esaminati congiuntamente. In particolare parte appellante, come esposto in narrativa, lamenta che il provvedimento impugnato rifletterebbe un intento punitivo nei suoi confronti e sarebbe anche incurante delle esigenze di assistenza familiare per la recente nascita del secondo figlio.
Ebbene, quanto dedotto non risulta in grado di inficiare la determinazione oggetto di gravame.
Va infatti preso atto della più ampia discrezionalità che compete all’Amministrazione militare, fermo restando che le ragioni sottese all’atto impugnato sono state dettagliate nel corso del giudizio di prime cure in maniera da consentire di percepire le obiettive esigenze ad esso sottese.
In particolare, premesso che con il provvedimento, oggetto di gravame, del 25 febbraio 2022, si sottolineano i profili di “ incompatibilità ambientale ” in modo da dover “ essere destinato allo svolgimento di ordinari compiti d’istituto ovvero a mansioni d’ufficio ” (argomentazioni ribadite con il provvedimento di diniego di autotutela del 21 giugno 2022 con il richiamo della normativa di riferimento) con la nota n. 59/INCC dell’8 febbraio 2022 (allegata al foglio n. 30/INCC dell’11 febbraio 2022 del Comando Interregionale dell’Italia Nord – Orientale), il Comandante Provinciale di Trento ha compiutamente indicato tutte le specifiche circostanze che hanno determinato una evidente situazione di disagio sia per il ricorrente che per l’Amministrazione (cit. all. 1 e 2).
In sintesi, dalla proposta di avvicendamento è emerso che:
- per circa 6 anni continuativi, il V.B. -OMISSIS- è stato “impiegato in diverse operazioni speciali quale militare “undercover”, con conseguente necessità di << un periodo di “inerzia operativa”, come previsto dalla circolare n. 335160/2013, in data 20 novembre 2013, di codesto Comando Generale avente ad oggetto “Manuale operativo in materia di criminalità organizzata” >>;
- in particolare è stata rimarcata l’utilizzazione dello “ stesso nominativo di copertura ... con il correlato rischio ... di una discovery dello stesso negli ambienti criminali, pericolosa anche se fosse solo parziale ”;
- veniva quindi messo in evidenza “ il rischio d’impiego ”, con conseguente necessità di escludere i contesti territoriali evidenziati dal Comandante Provinciale di Trento nelle “Conclusioni” della nota di cui al punto 1;
- venivano poi evidenziati “ alcuni segnali potenzialmente significativi di un cedimento – da parte del menzionato vice brigadiere – nella gestione del ruolo assegnato quale agente undercover e nel controllo della situazione in cui si trova ad operare ”;
- venivano anche dettagliatamente descritte le “ reiterate condotte poste in essere dal V.B. -OMISSIS- che hanno destato preoccupazione ”.
Osserva poi correttamente parte appellata che “ non si vede come la legittimità del gravato trasferimento possa essere valutata alla luce di circostanze sopravvenute e successive anche di anni; sicché si contesta innanzitutto l’irrilevanza della copiosa documentazione riversata nell’odierno giudizio evidentemente estranea all’oggetto dello stesso e certamente inidonea a suffragare la (infondata) censura di illegittimità di un provvedimento di gran lunga antecedente ”.
Occorre, infatti, prendere atto che parte appellante, con l’articolata memoria del 19 dicembre 2025, evidenzia profili fattuali non pertinenti con la vicenda di causa siccome afferenti ad una fascia temporale successiva alla data cui risale l’emissione dell’atto impugnato o financo inerenti a diverse determinazioni dell’Ufficio.
Parte appellante contesta, altresì, di avere tempestivamente rappresentato le circostanze, relative alla gravidanza in corso, che avrebbero giustificato l’individuazione di una sede meno lontana.
In effetti la delicata condizione in cui versava la moglie dell’odierno appellante è comprovata in atti, ma rimane il dato di fondo, ovverosia l’ampia discrezionalità che compete all’Amministrazione e la rappresentata obiettiva necessità di allontanarlo dalla sede di servizio.
Circa la ampia latitudine del diaframma di discrezionalità che compete all’Amministrazione militare si registra, infatti, un preciso e consolidato orientamento di questa Sezione, secondo cui “ I trasferimenti per incompatibilità ambientale sono considerati "ordini" e solitamente non richiedono una motivazione particolare, in quanto l'interesse pubblico al corretto funzionamento dell'ufficio prevale sui diritti personali del dipendente. L'obiettivo del trasferimento è risolvere situazioni di incompatibilità senza valutare la condotta colpevole del militare. Il giudice deve verificare l'esistenza della situazione di incompatibilità creata e la proporzionalità del provvedimento adottato. La discrezionalità nei trasferimenti è finalizzata a garantire il corretto funzionamento dell'ufficio e il prestigio dell'Amministrazione, piuttosto che ad essere punitivo nei confronti del dipendente ” (sentenza, sez. II, 6 novembre 2023, n. 9563).
Occorre, inoltre, evidenziare che se è vero che “ la scelta in merito ai provvedimenti di trasferimento d'autorità è adottata dall'Amministrazione in maniera discrezionale, tenuto conto delle esigenze di servizio e della migliore organizzazione degli uffici ” ne consegue che “ l’adozione di tali provvedimenti è qualificabile come ordine, rispetto al quale assume una rilevanza meramente fattuale l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2018, n. 3118).
La circostanza, peraltro non comprovata, relativa alla presenza in carcere di malavitosi provenienti dall’area geografica di partenza non può reputarsi significativa non potendosi da questa evincere, secondo margini di verosimiglianza, un intento punitivo sotteso all’atto impugnato in prime cure.
Del resto, la notevole distanza tra le due sedi, di partenza e destinazione, risulta coerente con le esigenze rappresentate dall’Ufficio, come sopra evidenziate, di escludere le, peraltro, numerose aree interessate dal delicato servizio precedentemente espletato (servizio di grande importanza, peraltro, mai disconosciuto dall’Amministrazione: e se è umanamente certamente comprensibile che l’appellante si possa dolere di una determinazione che ha cagionato qualche inconveniente nella sua vita familiare, è del pari rispettabile la determinazione dell’Amministrazione che si è posta il problema – sovraordinato, in un’ottica di bilanciamento- di assicurare la sicurezza dell’appellante e in ordine alla quale non emerge alcuna abnormità).
16. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
17. Le spese del presente grado di giudizio, stante l’assoluta particolarità della vicenda, sono suscettibili di compensazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2321/2023), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA NA, Presidente
OV AT, Consigliere, Estensore
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV AT | FA NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.