Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
Luca Perilli Presidente
Rosario Maria Annibale Cupri Giudice rel.-est.
Rossella Vittorini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9710 /2024 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. PERRI Parte_1
INES
- Attore -
CONTRO
, rappresentata dal Controparte_1
Comm. Capo Dott. Controparte_2
-Convenuto -
Oggetto: Permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni: come da verbali di causa
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/04/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/09/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il
Decreto Div. P.A.S.I. Cat. A. 11 Prot. n. 282/2023 emesso dal Questore della Provincia di su parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della CP_1
Protezione Internazionale di Siracusa, il 16.10.2023, notificato a mani il 19.08.2024, con il quale è stata respinta la richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno per protezione speciale
fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
____________________________
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 c. 3 del D.lgs. 25/2008.
Ai sensi dell'art. 19 ter del D.Lgs. 150/2011: “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d -bis ), del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito semplificato di cognizione. 2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.
4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi alla autorità consolare”.
Ora, nel caso di specie il decreto impugnato è stato notificato il 19/08/2024 e il ricorso è stato depositato il 24/09/2024 cioè oltre il termine di 30 giorni che scadeva il
18/09/2024 in quanto nel nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 14, non opera più la sospensione feriale dei termini (“Tale disciplina, come rilevato pure dal giudice a quo, si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del nuovo modello processuale introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, vale a dire dal 17.08.2017 (ex D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, che dispone il differimento dell'entrata in vigore della nuova disciplina normativa processuale anche in ordine all'art. 6 lett. g) con il quale è stato introdotto il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, nel quale si stabilisce il nuovo principio dell'inapplicabilità della sospensione dei termini feriali” Cass. sez. VI - 21/06/2018, n.
16420)
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto. Con riguardo alle spese di lite, nulla va disposto, in quanto la Commissione territoriale si è costituita in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato e, pertanto, non può ottenere la condanna del ricorrente soccombente al pagamento dei compensi d'avvocato, in difetto della relativa qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9710 /2024.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, all'esito della camera di consiglio del 28/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rosario Maria Annibale Cupri Luca Perilli