Sentenza 30 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il divieto di consegna previsto dall'art. 18, lett. s), della L. n. 69 del 2005 riguardante la madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente - non previsto come tale dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, ma ritenuto dal nostro ordinamento espressione di un principio generale informato alla primaria esigenza di tutela dell'interesse del bambino - opera avendo riguardo all'età del minore al momento in cui viene eseguito l'arresto della persona ricercata nel territorio dello Stato richiesto, perché è solo a partire da quella fase temporale che il contenuto e i fini sottesi alla previsione della citata norma di garanzia prendono corpo e possono essere specificamente attivati e soddisfatti nell'ambito della procedura di consegna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2014, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 30/12/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 2147
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 23480/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
K.M. N. IL (IS) ;
avverso la sentenza n. 36/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del 19/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 19 novembre 2014 la Corte d'appello di Catania ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna avanzata dallo Stato di Cipro nei confronti di K.M. , in esecuzione di un m.a.e. emesso dalla Corte provinciale di Larnaca in data 9 maggio 2013, in quanto indiziata del reato di sottrazione di minore commesso ai danni del marito.
Sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere giusta ordinanza emessa in data 29 agosto 2014, poi sostituita in data 1 settembre 2014 con la diversa misura dell'obbligo di firma, la predetta veniva sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari il successivo 3 ottobre 2014, per aver tentato di imbarcarsi su un volo diretto ad Istanbul.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della persona richiesta in consegna, deducendo al riguardo quattro motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. t), in relazione alla lett. e), stante il difetto di reciprocità legato al divieto di misure custodiali previsto in Italia per il delitto di cui all'art. 574 c.p., ed avuto altresì riguardo alla mancata verifica dell'esistenza, nel sistema processuale greco-cipriota, di regole paragonabili a quelle italiane in materia di termini massimi di custodia cautelare.
2.2. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. b), per non avere la Corte d'appello correttamente considerato che in data 28 febbraio 2011 il marito di K.M. le aveva rilasciato il permesso di portare con sè il minore al di fuori dei confini nazionali, senza scadenza e senza limiti di tempo, ma alla sola condizione del ritorno a Cipro sine die. Di tale permesso, del resto, la ricorrente si è servita varie volte per uscire legittimamente dal Paese, ad es. nel 2012, allorquando si recò assieme al bambino in (IS) , a trovare i suoi genitori, rimanendo all'estero per sei mesi.
Anche il provvedimento di convalida dell'istanza di divorzio presentata dal marito, emesso dai Giudici di Cipro il 16 giugno 2014, nulla sancisce in ordine alla custodia del minore.
Si deduce, pertanto: a) che la ricorrente ha legittimamente lasciato Cipro in compagnia del minore, utilizzando un documento mai invalidato da un Giudice civile;
b) che si è recata in Italia per conoscere la persona che intende sposare;
c) che il permesso turistico di cui godeva, stante la sua qualità di cittadina extracomunitaria, era in scadenza proprio il giorno della sua tentata partenza, poiché se non fosse tornata nel suo Paese avrebbe avuto difficoltà a rivedere il figlio e le sarebbe stato difficile fare ritorno in Italia, dove intende stabilirsi.
2.3. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. a), per non avere la Corte d'appello tenuto conto delle richieste difensive di produrre copia dei messaggi, dei video e delle foto di minaccia trasmessi sulla sua utenza mobile da quella del marito: atti che, se prodotti, avrebbero non solo confermato le percosse subite da parte del marito e le continue proibizioni opposte ai suoi costumi occidentali, ma costituito anche seri indizi di attività giudiziarie strumentali a finalità di discriminazione religiosa.
2.4. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. s), per avere il minore, al momento del fatto, appena tre anni di età (ed oggi quattro), con la conseguente esigenza di considerare, accanto alle finalità cautelari sottese all'applicazione del m.a.e., le necessità affettive ed educative dello stesso, che è attualmente custodito dai genitori della ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni qui di seguito esposte e precisate.
2. Palesemente infondato deve ritenersi il primo motivo di doglianza, ove si consideri che il reato oggetto del m.a.e. è previsto e punito anche nel nostro ordinamento (art. 574 c.p.) e che, in tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (da ultimo, v. Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012, dep. 22/05/2012. Rv. 252723). Sotto altro, ma connesso profilo, giova poi richiamare la chiara formulazione letterale del combinato disposto di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7, commi 3 e 4, che al riguardo individua, quale unica condizione rilevante per la consegna, il limite edittale di pena fissato dalla legge dello Stato richiedente (la cui durata massima, come è noto, non deve essere inferiore a dodici mesi, ovvero a quattro mesi in caso di esecuzione di una sentenza di condanna):
limite che nel caso di specie, secondo quanto attestato nel m.a.e., deve considerarsi ampiamente rispettato, trattandosi di un fatto di reato che l'ordinamento cipriota punisce fino a sette anni di reclusione, mentre è irrilevante la circostanza che l'ordinamento richiesto di provvedere alla consegna, sia essa di tipo processuale o esecutivo, non contempli la possibilità di applicare misure coercitive in relazione alla fattispecie incriminatrice oggetto del m.a.e., avuto riguardo alle finalità di cooperazione giudiziaria che caratterizzano le modalità di svolgimento delle relazioni intergiurisdizionali nell'ambito dello spazio giudiziario europeo. Non accoglibile, inoltre, deve ritenersi il secondo profilo di doglianza racchiuso all'interno della prima censura, attesa la sua generica formulazione, che non tiene conto del principio stabilito da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 13066 del 20/03/2013, dep. 21/03/2013, Rv. 254769), secondo cui, ai fini della configurabilità della condizione ostativa prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e), che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", non è sufficiente eccepire genericamente l'assenza di una normativa estera al riguardo, incombendo sul ricorrente l'onere di allegare o, quanto meno, indicare i testi normativi da cui derivi tale mancata previsione nella legislazione dello Stato di emissione.
3. Parimenti non meritevole di accoglimento deve considerarsi la seconda censura in ricorso prospettata, che si limita a contrapporre una valutazione alternativa di questioni di merito la cui rilevanza è stata già congruamente vagliata dalla Corte d'appello nello specifico apprezzamento del peso indiziario attribuibile al contenuto della su menzionata prova documentale offerta dalla difesa. Sul punto, infatti, la Corte distrettuale ha già fornito una motivata risposta alle obiezioni difensive, osservando, con argomenti in questa Sede non censurabili, in quanto linearmente esposti ed immuni da vizi logico-giuridici ictu oculi percepibili, che il marito della ricorrente aveva prestato il suo consenso in relazione ad un viaggio di andata e ritorno da XXXXX per l'(IS) , irrilevante dovendosi ritenere, per contro, il fatto che non vi sia stata indicata la data di ritorno, poiché il relativo documento era stato sottoscritto in data 28 febbraio 2011, laddove il comportamento sottrattivo sarebbe stato consumato l'(IS) , ossia in una fase temporale chiaramente successiva a quella in cui la ricorrente ebbe a compiere il viaggio autorizzato, dal quale in effetti fece poi ritorno.
Nel caso di specie, dunque, la base indiziaria posta a sostegno del mandato di arresto europeo ha consentito alla Corte d'appello di ritenere ampiamente soddisfatte le finalità proprie del controllo demandato sul punto al giudice nazionale (Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, dep. 07/11/2013, Rv. 257466), dalla cui sfera di poteri, peraltro, esula qualsiasi tipo di valutazione in ordine all'adeguatezza delle risultanze del compendio indiziario o probatorio che sorregge il provvedimento, sia esso definitivo o cautelare, emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione (Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010, dep. 27/08/2010, Rv. 248254; Sez. 6, n. 35832 del 17/09/2008, dep. 18/09/2008, Rv. 240722).
4. Inammissibile, in quanto genericamente prospettato con un vago accenno ad un pericolo di discriminazioni collegate all'andamento dei rapporti in ambito familiare, deve poi ritenersi il terzo motivo di doglianza, che non tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (arg. ex Sez. 6, n. 49881, del 06/12/2013, dep. 11/12/2013, Rv. 258141), secondo cui il pericolo che la persona richiesta in consegna venga sottoposta ad atti persecutori o discriminatori, o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei suoi diritti fondamentali, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali, non rilevando quelle situazioni rispetto alle quali sia comunque possibile attivare una tutela legale.
5. Infondata, infine, deve ritenersi l'ultima censura in ricorso dedotta, poiché il motivo di rifiuto basato sul divieto di consegna previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. s), - non previsto come tale dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, ma ritenuto dal nostro ordinamento l'espressione di un principio generale informato alla primaria esigenza di tutela dell'interesse del bambino - si riferisce evidentemente al momento in cui viene eseguito l'arresto della persona ricercata nel territorio dello Stato richiesto, poiché è solo a partire da quella fase temporale che il contenuto e i fini sottesi alla previsione della su citata norma di garanzia prendono corpo e possono essere specificamente attivati e soddisfatti nell'ambito della procedura di consegna. Siffatta condizione ostativa, peraltro, può essere opposta solo nell'ipotesi in cui la persona richiesta in consegna sia madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, laddove nel caso di specie il minore, nato il (IS) , ha da tempo superato il limite temporale fissato dal legislatore con riferimento alla successione di tutti gli stadi procedimentali evidenziati dalle diverse date sopra indicate in narrativa (v., supra, il par. 1).
6. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 30 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2015