Sentenza 23 giugno 2004
Massime • 1
Qualora un atto giudiziario a firma del difensore di una parte contenga affermazioni o espressioni diffamatorie, la relativa responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 595 cod. pen. (ove non sussistano le condizioni per l'applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 598 cod. pen,), può estendersi, in applicazione della disciplina generale in materia di concorso di persone nel reato, anche alla parte che abbia riferito al difensore quanto da questi poi trasfuso nell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2004, n. 40427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40427 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 23/06/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1085
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 045630/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE RE IN N. IL 16/05/1947;
2) IC RO parte civile;
avverso SENTENZA del 07/07/2003 TRIB. SEZ. DIST. di FAENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Udito, per la parte civile, l'avv. Giuseppe Lendini;
udito il difensore Avv. Giovanni Fontana.
Il Tribunale di Ravenna, sezione staccata di Faenza, con sentenza del 7-7-2003, in riforma della sentenza emessa dal giudice di pace di Faenza il 15-10-2002, assolveva LE AO e De EN NO, dal reato di cui all'articolo 595 c.p., perché il fatto non è punibile ai sensi dell'articolo 598 c.p.. In primo grado i due imputati erano stati dichiarati responsabili per aver offeso l'onore e la reputazione del geometra ET CH, affermando nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo da loro firmato, che quest'ultimo aveva millantato credito e conoscenze altolocate e millantato influenze, al fine di farsi conferire l'incarico professionale dal De EN.
Ha proposto ricorso la parte civile CH ET censurando la sentenza impugnata, per aver erroneamente interpretato la norma contenuta nell'articolo 598 c.p., e per aver ritenuto che le espressioni contestate erano funzionali per spiegare che il geom. CH si era fatto avanti per inserirsi nell'affare ed aveva svolto nella sostanza funzioni di mediatore.
Ha presentato ricorso anche il De EN censurando la sentenza con il primo motivo per aver applicato l'esimente prevista dall'articolo 598 c.p., mentre avrebbe dovuto ritenere inesistenti le offese e l'intento diffamatorio. Con il secondo motivo ha lamentato che la sentenza non aveva differenziato la posizione del cliente da quella dell'avv. LE autore dell'atto, sostenendo di non aver dato alcun contributo causale al verificarsi dell'evento.
Il ricorso proposto da CH è infondato.
Infatti il Tribunale di Ravenna ha ritenuto esistente la causa di non punibilità prevista dall'articolo 598 c.p. sulla base di una corretta disamina dei fatti, osservando che le offese chiaramente esistenti e dirette al CH, erano contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e trovavano una loro ragion d'essere nel contesto del dibattito giudiziario.
Esse, infatti, avevano una concreta e sostanziale attinenza all'oggetto della causa civile promossa dal CH, e tendevano a togliere validità alla richiesta di compenso, presentando l'attività dell'istante come mediazione, anzicché attività professionale di geometra.
Indipendentemente dalla fondatezza o meno delle tesi contenute nell'atto di opposizione e delle espressioni offensive in esso inserite, appare evidente che esse costituivano un tuttuno con la tesi difensiva, ed avevano quindi funzione strumentale rispetto ad essa.
Opportunamente quindi i giudici di merito hanno ritenuto applicabile l'esimente prevista dall'articolo 598 c.p.. Anche il ricorso proposto dal De EN è infondato. Il primo motivo, avente per oggetto l'offensività delle espressioni usate, contrasta con la congrua motivazione contenuta dalla sentenza impugnata, nella quale le frasi considerate offensive sono state ampiamente esaminate e valutate nella loro idoneità a sminuire la capacità professionale e la correttezza morale del CH. Tale giudizio, essendo assistito da una accurata disamina dei fatti e da logica motivazione, non può essere riproposto in sede di legittimità.
Il secondo motivo è infondato.
L'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, appartiene certamente all'avvocato che lo ha redatto e che risponde del suo contenuto. Deve però osservarsi che le frasi offensive si riferiscono a fatti e comportamenti attribuiti al CH, che l'avvocato LE ha potuto conoscere soltanto perché riferiti dal suo cliente. L'attività diffamatoria non può ritenersi circoscritta al solo difensore che ha redatto l'atto, nel caso in cui le offese si riferiscono a fatti o comportamenti veri o presunti tali, che fanno parte del contenuto della vicenda giudiziaria riferita dal cliente all'avvocato e riportata da quest'ultimo nell'atto di difesa. Vi è in questo caso il concorso del cliente che assume la responsabilità delle modalità con cui ha descritto i fatti al suo difensore e concorre con quella dell'avvocato avendo accettato l'atto difensivo incriminato.
Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati con conseguente condanna di tutti i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2004