Sentenza 14 luglio 2009
Massime • 1
Integra il reato di contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti (art. 468, comma secondo, cod. pen.) - e non quello di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione (art. 469 cod. pen.) - l'uso di sigillo contraffatto riproducente la dicitura 'regolare revisionè apposta sulle carte di circolazione di determinati automezzi, in quanto mentre nella fattispecie di cui all'art. 468 cod. pen. l'impronta del sigillo viene apposta mediante idoneo strumento utilizzabile per la riproduzione di un numero indefinito di impronte contraffatte, la fattispecie di cui all'art. 469 cod. pen. postula che, per la creazione delle dette impronte, siano adottati altri mezzi, quali incisioni, disegni ecc., tali da richiedere, di volta in volta, un'applicazione particolare e non già l'uso meccanico di un unico strumento precedentemente predisposto.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2009, n. 42621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42621 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2009 |
Testo completo
42621/09
M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione V Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
dr. Mario ROTELLA Presidente Udienza pubblica BEVERE Consigliere in data 14 luglio 2009dr. Antonio
dr. Silvana DE BERARDINIS Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere dr. Maria VESSICHELLI Consigliere
SENTENZA n. 1511
REGISTRO GENERALE
N. 13744/2009
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto il 17.5.2008 dall'avv. Giorgio Assenza, difensore di
IL OV, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte
di Appello di Catania del 17 marzo 2008.
Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dr. Francesco
Mauro Iacoviello, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 maggio 2006, il Tribunale di Ragusa dichiarava VI
OV colpevole del reato continuato di uso di sigillo contraffatto destinato a pubblica certificazione (ai sensi degli artt. 110, 81 cpv e 468, comma 2, c.p.) e del
476 e 482 c.p.) e, per l'effetto, unificati i reati con il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di mesi nove di reclusione ed euro
450 di multa, oltre consequenziali statuizioni. Il fatto consisteva nella falsificazione delle attestazioni di revisione regolare per l'anno 1999 apposte alle carte di circolazione relative a semirimorchi di proprietà dell'imputato.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore la Corte di Appello di
Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione impugnata, con ulteriori statuizioni di legge.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo d'impugnazione parte ricorrente denuncia la mancanza di motivazione in ordine al ribadito giudizio di colpevolezza, lamentando, in particolare, che i giudici di merito abbiano ritenuto di non poter qualificare i fatti in contestazione come violazione del diverso (unico) reato di cui all'art. 469 c.p. e non abbiano ravvisato la grossolanità del falso e, dunque, la non punibilità ai sensi dell'art. 49 c.p. B Il difetto di motivazione sussisteva anche in ordine al motivo di gravame relativo alla determinazione della pena, che era stata inflitta in primo grado in maniera eccessiva ed ingiusta.
- La censura relativa al nomen iuris della fattispecie in esame è palesemente 2. infondata, a parte l'ulteriore profilo d'inammissibilità connesso alla mera riproposizione di questione già agitata in sede di gravame. La risposta motivazionale resa in proposito dal giudice di appello è giuridicamente ineccepibile, avendo correttamente qualificato il fatto-reato, consistente nell'uso di sigillo contraffatto riproducente la dicitura regolare revisione poi apposta sulle carte di circolazione di determinati automezzi. Esattamente, il proprium della contestazione ai sensi dell'art. 468 c.p., rapportata alla diversa ipotesi dell'art. 469 c.p. (reclamata dal ricorrente), è stato individuato nel rilievo che, mentre nella fattispecie prevista dall'art. 468 c.p.
l'impronta del sigillo viene apposta mediante idoneo strumento utilizzabile per la riproduzione di un numero indefinito di impronte contraffatte, la fattispecie dell'art. 469 postula, invece, che per la creazione delle dette impronte
- siano adottati altri
-
mezzi (incisioni, disegni e quant'altro), tali da richiedere, di volta in volta,
2 un'applicazione particolare e non già l'uso meccanico di un unico strumento precedentemente predisposto (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 27.3.1985, n. 5254, rv.
169454). L'elemento differenziale risiede, dunque, nella diversa capacità lesiva delle due fattispecie, in quanto in quella di cui all'art. 469 c.p. viene in evidenza l'impossibilità di una facile riproduzione seriale dell'impronta contraffatta, mentre la creazione di un falso strumento, che qualifica l'ipotesi dell'art. 468 c.p., consente la riproduzione indefinita di atti falsi.
Inammissibile, infine, è la censura relativa al trattamento sanzionatorio, posto che la Corte distrettuale ha dato ampio conto del giudizio di piena adeguatezza del quantum di pena irrogata, in esito ad una procedura di determinazione che aveva applicato il massimo della riduzione di pena per le attenuanti generiche ed un aumento estremamente contenuto per la continuazione.
3. Il ricorso è, dunque, inammissibile ed alla declaratoria conseguono le statuizioni di legge, nei termini espressi in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.7.2009.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Бо ровоB Manis liber
Depositata in Cancelleria Roma, li -9 NOV. 2009 DICAS
CANCELLIERE
Carmela Lanzuise or jun
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