Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2013, n. 49881
CASS
Sentenza 6 dicembre 2013

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In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali, non rilevando quelle situazioni rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il divieto potesse operare nei confronti della Repubblica ucraina, sia per le ampie assicurazioni fornite dall'autorità dello Stato richiedente circa il rispetto dei diritti umani, sia perché le violazioni documentate nel rapporto di "Amnesty International", prodotto dal ricorrente, si erano verificate in occasione della detenzione seguita ad arresti, e dunque di una forma di reclusione diversa da quella cui sarebbe stato sottoposto l'estradando).

Commentario1

  • 1Tortura e divieto di estradizione: basta lo sforzo del governo brasiliano (cass. pen., 30087/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2013, n. 49881
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49881
Data del deposito : 6 dicembre 2013

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