Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali, non rilevando quelle situazioni rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il divieto potesse operare nei confronti della Repubblica ucraina, sia per le ampie assicurazioni fornite dall'autorità dello Stato richiedente circa il rispetto dei diritti umani, sia perché le violazioni documentate nel rapporto di "Amnesty International", prodotto dal ricorrente, si erano verificate in occasione della detenzione seguita ad arresti, e dunque di una forma di reclusione diversa da quella cui sarebbe stato sottoposto l'estradando).
Commentario • 1
- 1. Tortura e divieto di estradizione: basta lo sforzo del governo brasiliano (cass. pen., 30087/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2013, n. 49881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49881 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 06/12/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1893
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 34859/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ED YK, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 07/06/2013 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Pratola Gianluigi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione in Ucraina presentata dal Procuratore generale della Repubblica di quel paese nei confronti del cittadino ucraino ED YK, nei riguardi del quale il 06/11/2012 il Tribunale municipale di Ivano-Frankivsk aveva emesso una ordinanza di applicazione della misura della custodia preventiva in relazione al reato di contrabbando attraverso il confine doganale ucraino di un quantitativo ingente di stupefacente, illecito, commesso da più persone in accordo tra loro, previsto dagli artt. 2 e 305 c.p. di quello Stato straniero.
Rilevava la Corte di appello piemontese come sussistessero tutte le condizioni previste tanto dalla Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla L. 30 gennaio 1963, n. 300 (pure vigente nella Repubblica di Ucraina),
quanto dal nostro codice di rito, per accogliere quella richiesta di estradizione passiva. In particolare, osservava come il reato per il quale il Tribunale ucraino aveva disposto la custodia cautelare, riguardasse un reato previsto nell'ordinamento di entrambi i paesi interessati;
come dalla documentazione allegata alla domanda di estradizione fosse risultato che il ED era stato raggiunto da gravi indizi di colpevolezza sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, delle deposizioni di vari testimoni e degli accertamenti chimici eseguiti sulla droga sequestrata, rinvenuta all'interno di scatole di detersivo;
come non vi fossero neppure le condizioni per ritenere che il ED sarebbe stato sottoposto in Ucraina ad atti persecutori o discriminatori, a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o comunque ad atti di violazione dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione delle garanzie che erano state espressamente date dalla Repubblica ucraina;
e come fosse irrilevante che parte della condotta delittuosa fosse stata posta in essere dal prevenuto in Italia.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il ED, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Giuseppe Ruffier, il quale formalmente con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità:
a) per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione benché alla domanda non fossero stati allegati i verbali degli atti di indagini, sicché era stato impedito alla difesa dell'estradando di verificare la presenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli;
b) per non avere la Corte distrettuale valorizzato il fatto che egli ED potesse essere sottoposto in Ucraina, in sede di esecuzione della pena, a forme di "lavoro forzato" ovvero trattamenti crudeli, disumani e degradanti, pratiche di cui pure aveva dato conto, nei propri rapporti annuali, una organizzazione non governativa come "Amnesty International";
c) per avere la Corte torinese ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva finalizzata ad ottenere una decisione di rifiuto della estradizione in ragione del fatto che il reato contestato risultava commesso, almeno in parte nel territorio dello Stato italiano.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
3.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della decisione sull'estradizione richiesta per estero, l'art. 705 c.p.p., comma 1, impone al giudice italiano di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo quando non esista convenzione di estradizione o questa non disponga diversamente: talché, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (in questo senso Sez. 6, n. 16287 del 19/04/2011, Xhatolli, Rv. 249648; Sez. 6, n. 36550 del 01/07/2003, Tumino, Rv. 227043). Nè, a tal fine, è necessario che alla richiesta di estradizione siano allegati tutti gli atti di indagine, tenuto conto che, in generale, l'art. 700 c.p.p., comma 2, lett. a), prescrive che alla domanda sia allegata una relazione sui fatti addebitati alla persona interessata, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione di quei fatti, e che, in particolare, l'art. 12, comma 2, lett. b), prevede una disposizione analoga, parlando di "esposto" dei fatti: relazione che è sufficiente sia contenuta anche nel testo della domanda medesima, purché una descrizione dei fatti in modo da consentire la verifica dell'assenza delle condizioni ostative per l'estradizione (così, tra le altre, Sez. 6, n. 25182 del 16/06/2010, Prusik, Rv. 247778). Di tali principi è stata fatta corretta applicazione dalla Corte di merito che, con motivazione completa e priva di vizi di manifesta illogicità, ha evidenziato come l'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'autorità giudiziaria ucraina nei riguardi dell'odierno ricorrente avesse indicato ben previsi e gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto allo stesso ascritto, considerato che, tra l'altro, l'intercettazione di una conversazione telefonica tra il ED e tal LE aveva dimostrato l'intesa tra i due per il trasporto dall'Italia in Ucraina di scatole di detersivo;
che un teste, tale MB, aveva dichiarato di aver assistito ad incontro tra il ED e tal LE nel corso del quale il primo si era impegnato a recarsi in Italia per acquistare una partita di hashish da inviare al secondo con un pacco;
che altro teste, tale KA, aveva riferito che il ED le aveva chiesto informazioni circa i canali per approvvigionarsi di quello stupefacente in Italia;
e che gli autisti dell'autobus, a bordo del quale era stato trasportato dall'Italia fino all'Ucraina il pacco contenente la droga (poi sequestrata dalla polizia), era stato consegnato loro proprio dal ED ed era destinato al LE (v. pagg.
3-4 sent. impugn.).
3.2. Quanto al secondo motivo articolato con il ricorso, va ricordato come costituisca ius receptum per la giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali, non rilevando quelle situazioni rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale (così, ex plurimis, Sez. 6, n. 10905 del 06/03/2013, RA EG , Rv. 254768; Sez. 2, n. 26588 del 01/04/2011, Nedzelskyy, Rv. 250884, quest'ultima pronunciata con riferimento ad una fattispecie nella quale la Cassazione ha escluso che il divieto di pronuncia favorevole potesse operare nei confronti della Repubblica ucraina, dato che la risoluzione Parlamento Europeo del 25/02/2010, riguardante la situazione dell'Ucraina, non fa alcun riferimento alla violazione dei diritti fondamentali).
Di tale regula iuris la Corte territoriale ha fatto buon governo rilevando, con una motivazione coerente e priva di lacune logiche, come l'autorità ucraina avesse dato ampie garanzie circa il rispetto dei diritti umani nel caso in cui il ED fosse stato condannato ed avesse dovuto scontare una pena detentiva in quel paese;
e come gli elementi di conoscenza forniti dal ricorrente, concernenti in specie i dati risultati dai rapporti informativi di "Amnesty International", avessero solo dimostrato l'esistenza in Ucraina di episodi di violazione dei diritti umani da parte degli organi di polizia in occasione della detenzione seguita ad arresti, dunque di una forma di reclusione diversa da quella alla quale sarebbe stato sottoposto l'estradando.
3.3. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile perché generico. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitata ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale era stata analiticamente indicata la ragione per la quale - anche a voler ritenere una identità di fatti, cosa che i Giudici di merito hanno, comunque, escluso, essendo stato contestato al ED non l'acquisto, ne' la detenzione illegale dello stupefacente, bensì la sua importazione in Ucraina - fosse irrilevante la circostanza che parte della condotta, integrante il reato per il quale stava procedendo l'autorità giudiziaria ucraina, fosse stata commessa dal ricorrente in Italia, considerato che l'art. 8 della Convenzione europea di estradizione, nel prevedere che "una Parte richiesta potrà rifiutare d'estradare un Individuo reclamato, se egli è perseguito da essa per i fatti motivanti la domanda di estradizione", richiede che in Italia sia stato già aperto un procedimento penale a carico dell'interessato per lo stesso fatto di reato. Tanto si desume anche dagli esiti dell'esegesi che è stata fatta dalla giurisprudenza in ordine alla analoga disposizione prevista dal codice di rito, essendo stato affermato che, in tema di estradizione per l'estero, la condizione ostativa della pendenza del procedimento penale per lo stesso fatto, rilevante ai sensi dell'art. 705 c.p.p., comma 1, si realizza solo allorquando il P.M. italiano abbia assunto iniziative investigative potenzialmente finalizzate all'esercizio dell'azione penale in relazione ad un fatto coincidente con quello per il quale è stata presentata domanda di estradizione da parte dell'autorità straniera (così Sez. 6, n. 48496 del 19/12/2008, Lusenti, Rv. 242431).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2013