Sentenza 20 marzo 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini della configurabilità della condizione ostativa prevista dall'art. 18, lett. e), legge n. 69 del 2005, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", non è sufficiente eccepire genericamente l'assenza di una normativa estera al riguardo, incombendo sul ricorrente l'onere di allegare o, quanto meno, indicare i testi normativi da cui derivi tale mancata previsione nella legislazione dello Stato di emissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2013, n. 13066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13066 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 20/03/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 570
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 10145/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AJ RJ N. IL 12/07/1976;
avverso la sentenza n. 73/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 30/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, rigetto. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso il 16 novembre 2012, nei confronti di ON BR dal Procuratore della Repubblica di Rennes, per sottoporlo a procedimento penale per i reati di importazione ed esportazione di stupefacenti in banda organizzata, di acquisto, detenzione, trasporto, offerta e cessione di stupefacenti, di contrabbando di merci vietate o pericolose per la salute, di associazione per delinquere e riciclaggio del prodotto del traffico di stupefacenti.
La Corte d'appello premette che:
- è stato trasmesso il mandato di arresto e il provvedimento di custodia emesso dal giudice istruttore del Tribunale di Rennes che contengono una compiuta descrizione dei fatti per i quali è stato emesso il provvedimento posto a fondamento della richiesta;
- che l'identità dell'arrestato risulta dal verbale di identificazione effettuata al momento dell'arresto, nonché da specifici elementi trasmessi dall'autorità richiedente;
l'interessato ha dichiarato di non acconsentire alla consegna e in sede di audizione.
Ad avviso della Corte d'appello, la documentazione pervenuta è tale da consentire la verifica dei fatti ascritti a ON BR. La Corte d'appello precisa che, nei limiti della verifica da compiere in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna presentata dall'autorità giudiziaria francese. I gravi indizi di colpevolezza sono stati riassunti in termini coerenti dal provvedimento restrittivo, posto poi a base del mandato d'arresto europeo, nella parte in cui sono evocati gli elementi tratti dalle conversazioni intercettate, dalle dichiarazioni di persone informate dei fatti e dalle operazioni di sorveglianza da parte della polizia;
elementi dai quali sono emerse diverse operazioni di vendita di sostanze. Ulteriori elementi di prova sono emersi da atti acquisite mediante rogatorie internazionali in Italia, Svizzera e nei Paesi Bassi. BR ON è stato fermato in Italia mentre trasportava 7,8 kg di cocaina occultati in un auto. In Francia sono stati poi sequestrati 11 kg di cocaina all'organizzazione alla quale è risultato appartenere BR ed altri complici. Gli elementi esposti nel provvedimento interno di applicazione della custodia costituisce un compendio indiziario tale da giustificare la consegna, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In Italia, sono stati promossi vari procedimenti penali a carico BR il quale risulta essere stato già giudicato dal giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Torino e gli stata applicata il 5 luglio la pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione e ventimila Euro di multa con sentenza ex art. 444 c.p.p. contro la quale è stato proposto ricorso per cassazione.
La Corte d'appello precisa che l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, con nota del 17 gennaio 2013 garantisce che BR non sarà di nuovo giudicato in Francia per i reati per i quali è stato condannato in Italia;
tale impegno esclude la sussistenza della causa di rifiuto della consegna L. n. 69 del 2005, ex art. 18, lett. O). Inoltre, si precisa che i reati commessi in Francia sono previsti anche dall'ordinamento italiano e, in ogni caso, si tratta di crimini compresi tra quelli per i quali non è richiesta la doppia incriminabilità, come previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 8, lett. a), e), i).
Non stata indicato se l'ordinamento francese preveda un termine massimo di custodia cautelar, omissione che non costituisce motivo di rifiuto della consegna., poiché va privilegiata una interpretazione flessibile della disposizione che preveda limiti di durata massima della custodia cautelare in modo che la stessa sia compatibile con quella prevista in altri sistemi processuali. In ogni caso, avrebbe dovuto esserci un onere di allegazione a carico del ricorrente. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità il sistema francese prevede termini di custodia cautelare massimi.
La Corte d'appello ha ritenuto di disporre la consegna temporanea di BR, prima che lo stesso finisca di espiare la pena inflitta in Italia, consegna che dovrà essere eseguita dopo che la sentenza, pronunciata a suo carico dal GIP del Tribunale di Torino sarà divenuta irrevocabile.
È stato disposto altresì che BR dovrà essere restituito al termine della procedura per i reati da lui commessi in Francia per espiare la pena inflittagli in Italia, prima dell'esecuzione della pena che gli sarà eventualmente inflitta in Francia. La Corte d'appello, infine, ha disposto che la custodia in carcere di BR applicata con provvedimento della Corte d'appello di Torino il 5 dicembre 2012 resti sospesa fino a quando perduri l'efficacia della misura cautelare disposta per ragioni di giustizia Italia già in corso o diventi definitiva la predetta sentenza, salvo la ripresa automatica della misura sospesa nel caso in cui cessino le suddette misure cautelari o esecutive.
In conclusione, è stata disposta la Consegna temporanea BR ON alla Autorità giudiziaria dello Stato richiedente immediatamente dopo l'irrevocabilità della sentenza 5 luglio 2012 del gip del Tribunale di Torino e la restituzione al termine della procedura in Francia per l'esecuzione ella pena inflitta in Italia.
2. Il difensore di ON BR deduce:
- violazione di legge e vizio assoluto di motivazione in relazione alla L. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 6, 16 e 18. Per il ricorrente, i fatti enunciati nei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente sono privi delle indicazioni richieste dalla L. n. 69 del 2005, art.
6. Non vi sono elementi di prova che coinvolgano BR ON nell'organizzazione criminale diretta da LU KA e JO IM, condannati per questioni simili e non per gli stessi fatti. Genericamente si indica ON BR quale autore degli stessi crimini in altri Stati. Unica certezza risulta invece la condanna inflitta in Italia, rispetto a tale generiche indicazioni. Gli elementi riportati nella relazione non indicano le fonti. Infine, avrebbe dovuto essere rifiutata la richiesta non prevedendo l'ordinamento francese termini massimi di custodia cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La Corte d'appello ha ricostruito, in base alla documentazione trasmessa in relazione alla richiesta di consegna formulata con il mandato d'arresto, le precise modalità esecutive dei fatti e gli elementi che dalla stessa emergono sulla base dei primi accertamenti di polizia posti a fondamento delle ipotesi di accusa;
accertamenti consistenti, in relazione alla tipologia dei reati contestati, da documentazione relativa alle conversazioni intercettate, alle dichiarazioni di presone informa dei fatti e dalle varie attività di osservazione da parte degli organi di polizia.
Ne discende che la gravità indiziaria non può essere sindacata in applicazione delle regole stabilite dal nostro ordinamento. L'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che siano state esposte le dinamiche dei fatti come emerse dalle prime indagini di polizia e dalle acquisizioni documentali di riferimento in ragione del fatto che la garanzia del controllo giurisdizionale non è finalizzata a decidere della colpevolezza dell'estradando, ma semplicemente in merito alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per affidarlo alla giurisdizione dello Stato richiedente, ove si svolgerà il relativo procedimento cautelare e il processo di cognizione. Tale è la ratio della scelta interpretativa della giurisprudenza di legittimità secondo cui vi deve essere un "compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna".
In conclusione, va riaffermato il principio secondo cui può essere dato corso in ogni caso alla consegna qualora tutte le informazioni in ordine ai fatti addebitati alla persona richiesta - con riferimento al luogo dei commessi reati nonché alla qualificazione giuridica degli stessi - contenute nel mandato d'arresto, nel provvedimento interno adottato dall'autorità richiedente e negli atti allegati diano conto di un quadro indiziario complessivo, anche emerso dalle attività investigativa e dalla documentazione specificamente indicata, tale da giustificare la legalità del provvedimento adottato dalle autorità dello Stato richiedente. Quanto alle questioni poste con il ricorso e riferite alla mancanza di termini di custodia cautelare nell'ordinamento francese, questa Corte si espressa nel senso che non è sufficiente basta che ci si limiti ad eccepire da parte del ricorrente che la legislazione dello Stato di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva (L. n. 69, ex art. 18, comma 1, lett. e); occorre che ne sia data dimostrazione, con allegazione o quanto meno indicazione dei testi normativi da cui tale mancata previsione indiscutibilmente derivi. All'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione non è imposto il dovere di seguire pedissequa mente il ricorrente in ogni sua astratta prospettazione, perché in tal caso la procedura sarebbe ancora più defatigante rispetto a quella da osservarsi in base al regime estradizionale;
e non sono questi lo spirito o la lettera della citata decisione-quadro ne' della L. n. 69 del 2005, dichiaratamente attuativa della prima (v. art. 1, comma 1, di detta legge). Va rilevato peraltro che l'ordinamento processuale francese prevede termini massimi di custodia cautelare (Sez. 6^, 12 luglio 2006, dep. 18 luglio 2006, n. 24705; id 19 dicembre 2006, dep. 20 dicembre 2006, n. 41758). La sentenza di condanna a quattro anni e dieci mesi di reclusione e ventimila Euro di multa pronunciata dal gip del Tribunale di Torino è divenuta irrevocabile il 21 febbraio 2013. Pertanto, ex officio il Collegio, come già statuito dal giudice d'appello all'epoca in cui non vi era ancora giudicato, dispone che la consegna temporanea allo Stato richiedente va eseguita e BR, al termine della procedura pendente in Francia, va restituito per espiare la pena inflittagli in Italia.
2. Il ricorso è, dunque, inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannata, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata nel senso che va disposta immediatamente la consegna temporanea allo Stato richiedente di BR ON che, al termine della procedura pendente in Francia, dovrà essere restituito per espiare la pena inflittagli in Italia. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013