Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2000, n. 3802
CASS
Sentenza 7 novembre 2000

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Il divieto (previsto dall'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975 n. 354) di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi. (Fattispecie relativa ad affidamento in prova al servizio sociale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2000, n. 3802
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3802
    Data del deposito : 7 novembre 2000

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