Sentenza 7 novembre 2000
Massime • 1
Il divieto (previsto dall'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975 n. 354) di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi. (Fattispecie relativa ad affidamento in prova al servizio sociale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2000, n. 3802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3802 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 07/11/2000
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 6325
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 019198/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SORVEGLIANZA DI CAMPOBASSO
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Viglietta per ann. s. rinvio
Motivi della decisione
L'ordinanza in epigrafe ha ammesso RD IC al regime di affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo non operante il divieto di cui all'art. 58 quater, commi 2 e 3, ord. penit. per essere la revoca di precedente analoga misura alternativa intervenuta con riferimento ad un diverso procedimento esecutivo ed osservando che il condannato meritava una "prova di fiducia" non avendo più commesso reati dal 14.4.1995 oltre che per la sua giovane età e per la brevità dell'espianda pena.
Ricorre il P.G. denunziando l'erronea interpretazione delle disposizioni suindicate, sull'assunto dell'estensibilità del predetto divieto anche a procedimenti esecutivi diversi da quello in cui è intervenuta la revoca del beneficio, nonché la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso è fondato con riguardo al primo, assorbente motivo, dovendosi al divieto di cui all'art. 58 quater, co. 2, ord. penit. assegnare validità generale ed incondizionata e non circoscritta al singolo procedimento esecutivo nel cui ambito sia intervenuta la revoca della misura alternativa. In tal senso depone, anzitutto, la lettera della norma, che non contiene limitazioni di sorta ed, al pari dell'omologa previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo, risulta formulata in termini globali, con riferimento "soggettivo" al condannato ed alla sua situazione personale e non, invece, con riguardo "oggettivo" a ciascun singolo procedimento in cui intervenga la revoca.
Soccorre, poi, il disposto dell'art. 58 quater, co. 3, relativo al periodo di operatività del divieto che, stabilito in anni tre dall'adozione del provvedimento di revoca, non avrebbe alcuna ragionevole giustificazione se il divieto stesso fosse circoscritto al procedimento esecutivo singolarmente interessato dalla revoca ove si consideri che l'affidamento in prova ordinario e la detenzione domiciliare nel caso di cui all'art. 47 ter, co. 1 bis, possono concernere solo pene o residui di pene rispettivamente non eccedenti i tre ed i due anni (di tal che il divieto di nuova applicazione di una misura alternativa per il periodo di anni tre si risolverebbe in un divieto definitivo, e non più circoscritto nel tempo, di reiterazione del beneficio).
Si rileva, infine, che l'interpretazione adottata da giudice "a quo" risulterebbe del tutto irrazionale e lesiva dell'art. 3 Cost., determinando incongruamente un trattamento preferenziale per il soggetto interessato da plurime condanne con correlative plurime esecuzioni penali rispetto al condannato assoggettato ad un unico procedimento esecutivo, potendo il primo, e non anche il secondo, fruire di ulteriori applicazioni di misure alternative nonostante il maggior disvalore della propria condotta e la maggior gravità della propria posizione soggettiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2001