Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5000 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
5 0 00/02 Aula 'B' 0/02 REPUBR ICA TA IN NOME E POP ITAL NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 16507/99 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Cron.131P Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Ud. 23/01/02 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NINO MARTOGLIO 43, presso lo studio dell'avvocato ROSARIA CIPULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ROMANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CONDOMINIO "COOPERATIVA SAN MARCO"; - intimato avverso la sentenza n. 703/99 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 11/05/99 R.G.N. - 2002 1199/97; 338 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- ☐ SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 18 dicembre 1997, ES AL chiedeva al Pretore di Piedimonte Matese che il Condominio "Cooperativa di San Marco", presso il quale aveva svolto attività di lavoro subordinato, fosse condannato al pagamento di spettanze lavorative nonchè al risarcimento danni derivanti dal mancato versamento dei contributi. Il Pretore con sentenza del 29 ottobre 1997 rigettava la domanda. A seguito di gravame della lavoratrice, il Tribunale dell'll di Santa Maria Capua Vetere con sentenza колиGui to Kolen maggio 1999 rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che andava condivisa la sentenza del primo giudice secondo il quale sulle questioni prospettate dalla lavoratrice (relative al conseguimento della 13 mensilità, indennità di liquidazione, risarcimento dei danni per mancato versamento dei contributi, corrispettivo per straordinario, compenso per custodia ascensore, spettanze arretrate di contingenza, scatti di anzianità in ordine al rapporto svolto sino al 15 maggio 1981) si era formato il giudicato, essendo intervenuta una decisione della Corte di Cassazione 1 del 7 febbraio 1995 su altre voci creditorie relative allo stesso rapporto di lavoro. Ribadiva, quindi, il Tribunale che su tale punto della decisione non era stato proposto gravame sicchè il relativo capo era divenuto inoppugnabile essendosi l'appellante limitato ad affermare che il primo giudice aveva errato nel ritenere prescritti i diritti azionati perchè le domande proposte in data 28 agosto 1986 con atto di appello avverso la sentenza del Pretore di Piedimonte Matese del 18 giugno 1986, benchè dichiarate inammissibili, erano idonee ad interrompere il termine Gunsho Violan di prescrizione. Avverso tale sentenza ES AL propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. Il Condominio "Cooperativa San Marco" non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso ES AL deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. deducendo che il Tribunale aveva violato le norme sulla prescrizione ed aveva stravolto anche la motivazione della sentenza del giudice di primo grado per avere ritenuto che questo giudice non avesse considerato decisiva la questione della prescrizione ma 2 determinante invece la circostanza che tutto fosse già coperto da giudicato sulla base della sentenza del Pretore di Piedimonte Matese avverso la quale non era stato proposto appello da essa AL. Aggiunge ancora la ricorrente che per le voci di cui alla presente vertenza non era stata avanzata nessuna richiesta in relazione alla quale fosse configurabile la formazione del giudicato. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. Come si evince dagli atti di causa e dalla stessa sentenza impugnata il primo giudice ha ritenuto che le pretese retributive fatte valere nella presente Juusto Volu controversia alla lavoratrice fossero ormai coperte con precedenteda giudicato in quanto decisione, divenuta ormai definitiva, si era statuito su altre voci creditorie relative allo stesso rapporto di lavoro subordinato instauratosi tra le medesime parti in causa, e cioè tra la AL ed il Condominio. Questo punto della controversia non è stato oggetto di specifico motivo di gravame da parte della AL per cui, in ragione della definitività della statuizione del primo giudice, è stato rigettato A l'appello e si è evidenziato come fosse ultroneo qualsiasi esame dei motivi di gravame relativi alla 3 intervenuta prescrizione. Consegue da quanto sinora detto, l'irrilevanza ai fini decisori della circostanza dedotta dalla ricorrente, e cioè che la controversia nel primo giudizio riguardava voci retributive diverse da quelle ora azionate. Ed invero, una volta che il Pretore aveva ritenuto intervenuto il giudicato, era necessario, al fine di rendere possibile l'esame del merito delle pretese creditorie fatte valere dalla AL ( ed al fine di decidere sulla loro fondatezza), che tale statuizione fosse specificamente impugnata. Per concludere il ricorso va rigettato. Nessuna statuizione può essere emessa sulle spese del presente giudizio di cassazione stante la mancata costituzione del Condominio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE шов Violini Dhill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 8 APR. 2002 oggi, E R E T IL CANCELLIERE 4