Sentenza 25 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2002, n. 9235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9235 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
09235 /02 REPUBBLICA ITALA LA CORT I SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 12065/99 Dott. Francesco SABATINI - Consigliere Consigliere 24938 Cron.Dott. Michele VARRONE Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Rep.1849 Ud. 21/01/02 Dott. Fabio MAZZA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € зло sul ricorso proposto da: GIOVANNA, 25 GIU 2002 DA ERALDO, DA RA, IN NCELLIERE elettivamente domiciliati in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARSICO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IN ND, nonchè SARA ASSIC SPA, con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dr. Marco ROCCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G G BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato 2002 GAETANO ALESSI, che li difende anche disgiuntamente 87 all'avvocato ALESSANDRO LENOCI, giusta delega in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 1848/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione I I Civile, emessa il 20/05/98 e depositata il 23/06/98 (R.G. 2223/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 2/18 di- cembre 1992, AL AV, LA AV, NN CA e AR NI, rispettivamente marito, fi- glia, madre e fratello di RI SA NI, convenne- ro in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, AN EL e la società RA Assicurazioni S. p. a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da loro subiti in seguito all'incidente stradale avvenuto il 9 gennaio 1990 in Trezzano sul Naviglio, nel quale aveva perso la vita la loro congiunta. Dedussero che la NI stava regolarmente attraversando la via Circon- vallazione, quando veniva investita dalla OR Fiesta di proprietà del EL e dalla stesso condotta, che procedeva ad elevata velocità, diretto verso Milano;
il 2 EL non aveva, inoltre, posto in essere alcuna manovra di emergenza per evitare l'incidente. La NI decedeva due ore dopo, presso l'Ospedale "San Carlo Borromeo" di Milano, dove era stata ricoverata. Si costituirono in giudizio la RA Assicurazioni p. a. ed AN EL, deducendo che la causa S. dell'incidente era da ascrivere al comportamento grave- mente imprudente della NI, che aveva improvvisamen- te attraversato la strada. Esperita la necessaria istruttoria, il tribunale adito, con sentenza depositata in data 30 gennaio 1997, ritenuto che l'incidente era da ascrivere a colpa esclusiva del EL, condannò i convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori. Proposto gravame in via principale dai danneggiati AL AV, LA AV e NN CA ed in via incidentale dal EL e dalla RA Assicurazio- ni, la Corte di appello di Milano, con sentenza deposi- tata in data 23 giugno 1998, accolse per quanto di ra- gione sia l'appello incidentale che quello principale, dichiarando che il sinistro era dovuto a colpa concor- rente del pedone, nella misura di un terzo e dell'auto- mobilista, nella misura di due terzi;
aumentò, inoltre, l'importo delle somme liquidate in prime cure a titolo di danno morale, ma confermò la sentenza impugnata in 3 ordine al diniego del danno biologico. Per la cassazione della suindicata sentenza AL AV, LA AV e NN CA hanno propo- sto ricorso, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui hanno resistito con controricorso il Moli- nelli e la società RA Assicurazioni. Motivi della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando vio- in re-lazione e falsa applicazione dell'art.2054 c.c., lazione all'art.134 del cod. strada 1959, censurano la sentenza impugnata in ordine all'an. Deducono, in par- ticolare, che l'interpretazione del citato art.134 del c.d.s. resa dalla corte distrettuale non era condivisi- bile, così come non appariva esatta la valutazione in ordine alla circostanza che la NI aveva iniziato l'attraversamento proprio nel momento in cui stava So- praggiungendo l'auto. In particolare, era emerso dal- l'istruttoria che il EL aveva avvistato il pedo- ne quando era ad una distanza di circa 30 metri e che l'automobilista viaggiava ad una velocità non inferiore ai 100 - 120 Km. orari, circostanza che di per sé sola aveva provocato l'investimento e la conseguente morte del pedone. Il EL, infatti, era stato contrav- venzionato ai sensi dell'art.102 del C. D. S. poiché viaggiava a velocità elevata ed oltre il limite impo- 4 P sto, in corrispondenza di una curva pericolosa segnala- ta, in presenza di foschia e con il fondo stradale reso viscido dalla pioggia. Inoltre, la sua vettura si era fermata a circa 40 metri dal luogo dell'investimento. Appariva evidente, in tale situazione, che il Molinel- li non era stato in grado di fermare la corsa del pro- prio veicolo solo ed esclusivamente per l'eccessiva ve- locità e che, inoltre, non aveva posto in essere alcuna manovra di emergenza ai fini di evitare l'investimento, oltre che per l'elevata velocità tenuta anche per impe- rizia. Non sussistevano, dunque, gli elementi per sta- tuire il concorso di colpa tra le parti e modificare la corretta decisione della Tribunale di Milano, che, in- vece, aveva attribuito al EL l'esclusiva respon- sabilità del sinistro. Il motivo è infondato. Rileva, in via di principio, la Corte che la rico- struzione degli elementi probatori e la relativa valu- tazione, rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, se immune da vizi di moti- vazione rilevabili in sede di legittimità. L'art.116 - c. p. C., sancendo la fine del sistema primo comma fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, consacra il principio del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove E ' devoluta al secondo il suo prudente apprezzamento. giudice del merito la valutazione globale delle risul- tanze processuali, purché egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, nonché l'iter seguito per addivenire alle proprie conclusioni, ben potendo disattendere taluni elementi ritenuti in- compatibili con la decisione adottata. A norma della menzionata disposizione di legge, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito scegliere tra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute idonee e rilevanti. Inoltre, è pacifico come non possa essere conside- rato vizio logico della motivazione la maggiore o mino- re rispondenza della ricostruzione del fatto, nei suoi vari aspetti, ° un migliore coordinamento dei dati 0, ancora, un loro collegamento più opportuno e più appa- gante, atteso che tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contra- stando con la logica o con le leggi di razionalità, ap- partiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato. In tema, poi, di responsabilità da sinistri deri- vanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle 6 modalità di un incidente ed al comportamento dei sog- getti in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legitti- mità, quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne la sussistenza del concorso di colpa e del nesso di causalità. Nella fattispecie in esame, quindi, ritiene la Cor- te che non sia censurabile l'impugnata sentenza, atteso che, in buona sostanza, il motivo tende ad una valuta- zione del fatto parzialmente diversa da quella operata dal giudice di merito. Invero, la corte territoriale ha posto in luce la condotta gravemente imprudente del pe- done, che, violando un preciso disposto dell'art.134 del codice della strada allora vigente, non aveva con- cesso la dovuta precedenza all'automobilista, attraver- sando la strada in maniera gravemente imprudente, sia per le condizioni atmosferiche, sia perché si trovava in corrispondenza di una curva. Ha valutato, altresì, che tale comportamento colposo aveva concorso, nella misura di un terzo, nella determinazione dell'evento, da ascriversi, peraltro, alla prevalente responsabilità (2/3) dell'automobilista. Trattasi, con ogni evidenza, di valutazione di merito, insindacabile in questa sede, perché la relativa motivazione appare adeguata e priva 7 di errori logici e giuridici. Con il secondo mezzo i ricorrenti deducono il con- trasto della sentenza impugnata con la sentenza, passa- ta in giudicato 1'11 febbraio 1992, con la quale il Pretore di Milano aveva comminato ad AN EL la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione per il rea- in relazioneto di cui all'art.589, I e II comma c.p., all'art. 102, Il comma, C. D. S., per avere cagionato la morte di RI SA NI. Il Pretore, in tale sen- tenza, aveva ritenuto la negligenza, imprudenza, impe- rizia dell'imputato ed, in particolare, aveva sostenuto che il EL viaggiava a velocità non moderata, in prossimità di strada con andamento curvilineo ed in ore notturne. Posto che, con detta sentenza era stata ac- certata l'esclusiva responsabilità del EL nella determinazione del sinistro, tale dato non poteva più essere posto in discussione. La censura è infondata. Invero, è pacifico che la sentenza penale invocata dai ricorrenti è stata emessa dal Pretore di Milano а seguito di patteggiamento. Orbene è noto che la sentenza pronunciata a norma dell'art.444 cod. proc. pen. non è una vera e propria sentenza di condanna, alla quale è, infatti, equiparata solo a determinati fini ed alla stregua del testuale 8 disposto dell'art.445 cod. proc. pen., anche quando sia pronunziata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Del tut- to impropriamente, pertanto, nella specie i ricorrenti invocano il giudicato con riferimento alla menzionata sentenza del giudice penale. Con il terzo mezzo, i ricorrenti lamentando viola- zione e falsa applicazione di norme di diritto e parti- colarmente dell'art. 32 Cost., in relazione all'art.2043 C.C., deducono che la sentenza impugnata non aveva ri- conosciuto la sussistenza del danno biologico trasmis- sibile agli eredi, in considerazione del fatto che la morte di RI SA NI era intervenuta a distanza di due ore dall'investimento. Peraltro, anche se tale dato di fatto era inconfutabile, ciò non escludeva che in quel lasso di tempo fosse ugualmente maturato il di- ritto della NI al risarcimento del danno biologico e che, conseguentemente, il danno medesimo potesse es- sere trasmesso iure hereditatis. In sintesi, doveva considerarsi erronea la tesi secondo cui il danno bio- logico, per essere risarcibile, deve essere "vissuto". Ciò, infatti, emergeva chiaramente dalla motivazione della decisione n.184/1986 della Corte Costituzionale, nella parte in cui (§ 13 ) si afferma non esser vero che la lesione della generale integrità biopsichica 9 possa essere "perseguita, attraverso il risarcimento ex art.2043 C.C., solo se e nei limiti in cui rende, in concreto, il soggetto passivo dell'illecito incapace, in tutto o in parte di produrre o di ricevere le utili- tà derivanti dal mondo esterno o dalla sua attività. E' l'ingiustizia (lesione del diritto alla salute) insita nel fatto menomativo dell'integrità biopsichica, il fondamento giuridico del risarcimento del danno biolo- gico ed eventualmente, ove esistano, anche di altre conseguenze dannose". Dunque il danno nel senso giu- ridico del termine non doveva ritenersi realizzato nel "vissuto", ossia in ciò che la lesione e la menoma- zione sottraggono alla vita della vittima, ma nell'in- giustizia del fatto lesivo, cioè nell'ingiustizia della violazione dell'integrità psicofisica della persona. Ingiustizia che, all'evidenza, si concretizzava nel mo- mento stesso della lesione, senza necessità di accerta- re quante e quali attività vengano poi impedite al sog- getto leso. Infine, alla domanda intesa a stabilire che cosa e per quanto tempo venga sottratto alla vita del danneggiato, la risposta doveva necessariamente essere nel senso che, in caso di lesioni mortali, alla vittima viene sottratto tutto e per sempre. In altri termini, in ipotesi di morte, viene a realizzarsi il danno bio- logico totale, quantificabile nella misura del 100%. 10 La doglianza non può essere accolta. Questa S.C. ha avuto modo di statuire reiteratamen- (sent.n.1704/97; n.3592/97; n.4991/96; n. 10628/95) te che la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente о a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venire meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarci- mento, trasferibile agli eredi, non rilevando in con- trario la denunciata mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con 10 stru- mento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria, ma di reintegrazione e di riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla perso- na del suo titolare e da questo fruibile solo in natu- ra, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere. Al riguardo non è sufficiente invocare, come fanno i ricorrenti, il principio affermato dalla Corte costi- 11 tuzionale con la nota sentenza n..184/86, secondo il quale il danno biologico è insito nella lesione all'in- tegrità psicofisica, quale danno evento, ricompreso nel fatto illecito come tale. Invero, lo stesso giudice delle leggi, con la successiva sentenza 372/1994, ha precisato che "diversamente dalla lesione del diritto alla salute, la lesione immediata del diritto alla vita (senza una fase intermedia di malattia) non può confi- - e, cioè, una diminuzione o priva- gurare una perdita zione di un valore personale - a carico della vittima ormai non più in vita, onde è da escludere che un di- ritto al risarcimento del cd. "danno biologico da mor- te" entri nel patrimonio dell'offeso deceduto e sia, quindi, trasmissibile ai congiunti in qualità di eredi. Ma ciò non dipende dal carattere non patrimoniale del danno suddetto, bensì da un limite strutturale della responsabilità civile, nella quale sia l'oggetto del risarcimento che la liquidazione del danno devono rife- rirsi non alla lesione per se stessa, ma alle conse- guenti perdite a carico della persona offesa". Dopo tale pronunzia, la giurisprudenza di questa fermamente orientata, e da tale indirizzo non S.C. v'è ragione di discostarsi, nel senso di ritenere che occorre tenere ben distinti il diritto alla salute ed diritto alla vita, correlandosi il danno biologico solo 12 alla lesione del primo dei due diritti. Inoltre, si de- ve escludere il riconoscimento della risarcibilità iure hereditario del danno biologico nel caso di lesioni mortali, in quanto il danno biologico, quale lesione al diritto alla salute, postula necessariamente la perma- nenza in vita del soggetto leso, in condizioni di meno- mata integrità psicofisica, tali da non consentirgli la piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, per cui la configurabilità del detto danno e la conseguente trasmissibilità agli eredi del relativo diritto di credito risarcitorio non possono essere riconosciuti quando la morte segua l'evento le- sivo a distanza di tempo talmente ravvicinata da rende- re inapprezzabile l'incisione del bene salute (in tal Cass.6404/1998, 491/1999, senso, ex plurimis, 1633/2000). Va, infine, richiamata la sentenza n.2134/2000, con la quale questa corte regolatrice, ribadendo ancora una volta il suindicato indirizzo, ha disatteso, siccome manifestamente infondata, alla luce della richiamata sentenza n.372 del 27 ottobre 1994 della Corte costitu- zionale, l'eccezione di illegittimità costituzionale, in relazione all'art.3 Cost., degli artt.2043 e 1223 e seguenti C.C., nella parte in cui tali norme non con- sentono il risarcimento del danno biologico jure here- 13 ditatis anche nell'ipotesi in cui, in caso di lesioni mortali, l'evento morte sia di poco susseguente alle lesioni stesse. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, non merita censura l'impugnata sentenza, la quale non ha riconosciuto il danno biologico agli eredi della EL, il cui decesso è intervenuto quasi nell'immediatezza dell'investimento. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 109T 129.11 la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- 456T 41,32 ne, il 21 gennaio 2002. TOT 170,431 gliere relatore ed estensoreConsigliereepolatore Il выбило Шайсы Il Presidente IL CANCELLIERE C1 1 Dott.ssa RI Alello Depositata in Cancelleria AGENZIA DELLE ENVIATE ROMOġġi, 25.06.02 6.0.0.0.2003rię IL CANCELLIERE C1 Registra 17528824 Dott.ssa RI Aiello alm CENROSETTANTA 143 14 (Dr. M. RACCON -