Sentenza 10 settembre 1999
Massime • 1
La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale " dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione", comportante, ai sensi dell'art. 36 cod.proc.civ. - purché la riconvenzionale non ecceda la competenza per materia o valore del giudice adito - la trattazione simultanea delle cause, deve essere intesa, non già come identità della "causa petendi" (richiedendo, appunto, la norma un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di una eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o con l'eccezione proposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/1999, n. 9656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9656 |
| Data del deposito : | 10 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORDINI 14, presso l'avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZENO FORLATI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EL BA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 09299/98 proposto da:
EL BA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESI 72, presso l'avvocato TITTA CASTAGNINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI MOLIN, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AN AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORDINI 14, presso l'avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZENO FORLATI, giusta mandato a margine del ricorso principale;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 775/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata l'11/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/99 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Forlati che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale l'Avvocato Molin che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 gennaio - 15 aprile 1996 il Tribunale di Venezia dichiarava la separazione giudiziale tra IA DO e BA BR, con addebito alla moglie, assegnava al marito l'abitazione coniugale, poneva a carico del medesimo un assegno alimentare in favore della moglie pari a L.
3.500.000 mensili, dichiarava inammissibile la domanda del DO diretta all'accertamento che egli era l'unico proprietario dell'appartamento già adibito a casa coniugale, intestato ad entrambi i coniugi, e di revocazione della donazione da lui effettuata in favore della moglie della metà di detto appartamento, condannava la BR al pagamento della metà delle spese di lite, compensando l'altra metà.
Avverso detta sentenza proponevano distinte impugnazioni il DO e la BR e con sentenza del 10 marzo - 11 giugno 1997 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma, rigettava la domanda del primo di assegnazione della casa coniugale e determinava in L.
2.500.000 mensili l'assegno alimentare in favore della seconda, confermando nel resto.
Osservava in motivazione la Corte territoriale, in relazione all'addebito della separazione, che tale statuizione trovava ragione nella circostanza che la BR aveva da alcuni anni una frequentazione molto assidua con un uomo, che per implicare l'assenza della donna dalla propria abitazione anche in ore serali e notturne, per essere nota alla cerchia di amici ed anche ai fornitori e per costituire causa di contrasti tra i coniugi, oltre che con i figli appariva gravemente ingiuriosa nei confronti del marito, a prescindere dall'effettiva natura del rapporto tra la predetta ed il suo amico.
Quanto alla domanda riconvenzionale del DO diretta ad ottenere la revocazione della donazione indiretta della metà dell'immobile già destinato a casa coniugale intestato ad entrambi osservava che doveva essere confermata la decisione di inammissibilità formulata dal Tribunale, atteso che tra tale domanda e quella di addebito, fondate su titoli diversi, non esisteva neppure un collegamento oggettivo per il titolo o per l'oggetto, ma solo una possibile parziale comunanza dei fatti da accertare;
che il processo simultaneo avrebbe determinato un appesantimento del giudizio di separazione, stante la complessità della domanda di revocazione, ed il condizionamento dell'indagine sulla separazione dal contemporaneo svolgimento di quella sull'altra domanda, di natura esclusivamente patrimoniale. Osservava ancora sul punto che le due cause erano soggette, almeno in appello, a riti diversi, e che il rito ordinano da seguire per la causa riconvenzionale avrebbe dovuto prevalere su quello camerale. Affermava quindi che il mero collegamento soggettivo tra le due cause non era sufficiente a rendere consigliabile il simultaneus processus, secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, rilevava che nessuno dei coniugi aveva titolo per detta assegnazione;
in particolare la convivenza del DO con il figlio maggiorenne, avviato - se non gia inserito - alla professione di commercialista, non integrava una ragione sufficiente per sacrificare il diritto della BR al godimento ed alla disponibilità della quota di sua proprietà. Relativamente infine all'assegno alimentare, affermava che la misura fissata dal primo giudice appariva effettivamente eccessiva rispetto al bisogni che esso era destinato a soddisfare : tenuto conto che la BR avrebbe potuto conseguire un canone o un indennizzo per il godimento della casa coniugale da parte dell'altro proprietario, riteneva congruo ridurne la misura nei limiti suindicati. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il DO deducendo tre motivi. La BR ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, cui ha resistito il DO con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il DO ha altresì presentato brevi osservazioni scritte alle conclusioni del pubblico ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, al sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto concernenti la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 36 c.p.c., si deduce l'errore della Corte di Appello per aver confermato la pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale rivolta ad ottenere la revocazione della donazione indiretta asseritamente effettuata dal DO in favore della moglie della metà dell'appartamento intestato ad entrambi. Si osserva al riguardo che tra la domanda di addebito e quella di revocazione esisteva non solo un collegamento obiettivo, ma finanche identità di causa petendi, tale da rendere necessario il simultaneus processus.
Si aggiunge che, anche a voler ritenere nella specie non obbligatoria la trattazione congiunta delle cause, le argomentazioni svolte nel sostenere l'inopportunità di detta trattazione unitaria non sono corrette, ricorrendo identità dei fatti a sostegno delle due domande, non richiedendo la seconda di esse alcuna specifica istruttoria, appartenendo peraltro al giudizio di merito, e non a quello di ammissibilità, valutare se la prova dei fatti acquisita consentiva ad un tempo la loro qualificazione come comportamenti contrari ai doveri del matrimonio e come ingiuria grave ai sensi dell'art. 801 c.c. e se l'intestazione alla moglie della metà del bene costituisse donazione indiretta, non rilevando infine la diversità del rito, atteso che il rito speciale previsto per la causa di separazione doveva considerarsi prevalente su quello ordinario applicabile per l'altra causa.
Si deduce ancora che il giudice di merito, anziché pronunciare l'inammissibilità della seconda domanda, avrebbe dovuto disporre la separazione delle due cause o comunque spiegare perché la separazione non era consentita, previo eventuale mutamento del rito da camerale ad ordinario in relazione alla domanda di revocazione della donazione.
La censura è infondata.
Va innanzitutto rilevato che la deduzione della controricorrente secondo la quale sul punto si sarebbe formato il giudicato per essere stato l'appello proposto con ricorso - e non con citazione - notificato dopo il decorso del termine breve è chiaramente infondata, atteso che la sentenza del Tribunale, in quanto emessa in causa di separazione, non poteva che essere impugnata, in ogni sua statuizione, con ricorso ai sensi degli artt. 23 e 8 comma 12 della legge n. 74 del 1987. Tanto premesso, va osservato che correttamente la Corte di Appello ha escluso che fosse ravvisabile una relazione di dipendenza della domanda di revocazione della donazione dallo stesso titolo dedotto in giudizio con la richiesta di addebito della separazione. Identificato il "titolo" con la causa petendi, questa Suprema Corte ha in più occasioni affermato che la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione" comportante al sensi dell'art. 36 c.p.c. la trattazione simultanea delle cause purché la riconvenzionale non ecceda la competenza per materia o valore del giudice adito, deve essere intesa (non già come identità della causa petendi, richiedendo appunto la norma un rapporto di dipendenza, bensì) come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti ovvero come comunanza della situazione o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale con quello posto a base di una eccezione (così Cass. 1987 n. 2547; 1983 n. 1905; 1980 n. 3405; 1977 n. 2166) così da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o con l'eccezione proposta.
Siffatta relazione di dipendenza deve considerarsi insussistente nella fattispecie in esame, atteso che mentre la domanda di addebito si risolve in una richiesta accessoria rispetto alla pronuncia di accertamento dell'improseguibilità della convivenza, proponibile solo in sede di giudizio di separazione (v. per tutte in tal senso Cass. 1997 n. 6566; 1995 n. 3098; 1994 n. 10512) e diretta unicamente ad accertare se la crisi del vincolo coniugale che il giudice è chiamato a sancire trovi ragione nel fatto oggettivo della intollerabilità della ulteriore convivenza o piuttosto in comportamenti specifici dell'altro coniuge, la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 801 c.c. postula l'esistenza di una donazione ed è diretta a conseguire l'inefficacia a causa di un comportamento successivo del beneficiario, assunto dal legislatore come fatto legittimante il pentimento del donante.
Va peraltro considerato che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte la domanda riconvenzionale che non importi spostamento di competenza è ammissibile anche i mancanza del collegamento tipico richiesto dall'art. 36 c.p.c., ritenendosi sufficiente in tale ipotesi qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus (v. Cass. 1997 n. 9313; 1994 n. 8531; S.U. 1994 n. 4837; 1990 n. 1431; 1990 n. 317;
1988 n. 2694; 1986 n. 4428; 1985 n. 1873; 1983 n. 5319; 1983 n. 4245).
La stessa giurisprudenza è costante nell'affermare che la valutazione dell'opportunità di detta trattazione e decisione simultanea, in quanto distinta dalla decisione sulla competenza, è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione.
Nella specie la Corte di Appello ha esposto con motivazione analitica e logicamente articolata le ragioni che inducevano a ritenere inopportuna la cognizione unitaria, richiamando in particolare l'appesantimento che al giudizio di separazione sarebbe derivato dalla trattazione ed istruttoria della domanda riconvenzionale - presupponente l'accertamento che il titolo di acquisto della proprietà della quota della BR si identificava in una donazione indiretta - ed il condizionamento che all'indagine sull'una, influente sullo stato delle persone, sarebbe derivato dal contemporaneo svolgimento dell'altra, di natura esclusivamente patrimoniale.
Non può essere infine esaminato il profilo di censura con il quale si sostiene che avrebbe dovuto in ipotesi disporsi la separazione dei giudizi, trattandosi di questione non proposta in sede di appello. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 156 c.c., illogicità e contraddittorietà della motivazione, si deduce l'errore della sentenza impugnata per aver negato al DO l'assegnazione della casa coniugale: in particolare si osserva che la BR non aveva assolto all'onere della prova del suo assunto che il figlio maggiorenne convivente con il padre era autosufficiente;
che il riferimento all'alto reddito goduto dal DO non era pertinente, trattandosi di elemento non influente ai fini della pronuncia sul punto;
che avrebbe dovuto unicamente aversi riguardo all'interesse del figlio convivente che con l'affermare che l'assegnazione della casa al padre si sarebbe risolta in un ingiustificato vincolo in danno della moglie la Corte di merito non ha tenuto conto della circostanza che il primo aveva espresso la sua disponibilità a corrispondere il giusto canone per tale occupazione. Si deduce infine la non pertinenza ai fini del giudizio del riferimento contenuto in sentenza alla possibilità di una soluzione transattiva tra le parti al riguardo.
Il motivo è infondato. Costituisce giurisprudenza decisamente prevalente di questa Suprema Corte - sin dall'ormai remota sentenza a S.U. n. 2494 del 1982 - che l'art. 155 comma 4 c.c., prevedendo una pronuncia costitutiva derogatrice del principio generale secondo il quale il debitore risponde delle obbligazioni presenti e future con tutti i suoi beni, costituisce norma di carattere eccezionale ed è dettata nell'esclusivo interesse della prole minorenne, o anche della prole maggiorenne e convivente purché tuttora economicamente dipendente, onde non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge che non sia affidatario o che non conviva con figli maggiorenni non autosufficienti, e che d'altro canto l'abitazione non può essere assegnata al coniuge che abbia diritto al mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c., non conferendo tale disposizione il potere al giudice di imporre al coniuge obbligato di provvedervi in forma specifica (Cass. 1997 n. 7770; 1997 n. 6557; 1996 n. 652; 1995 n. 3251; 1994 n. 8426; 1994 n. 2574; 1993 n. 4108; 1990 n. 6774; 1990 n. 5384; 1990 n. 901). Si è al riguardo rilevato che la norma in esame costituisce, nel sistema della legge , una misura di garanzia e di protezione dei figli minori nonché dei figli maggiorenni e tuttora privi non per loro colpa di redditi propri, volta ad evitare l'ulteriore lacerazione di un allontanamento coattivo dal focolare domestico ed a favorire la continuazione della convivenza con il genitore affidatario o con quello con il quale abbiano deciso di continuare a vivere.
L'esposto indirizzo interpretativo ha trovato autorevole conferma nella decisione a S.U. n. 11297 del 1995, che in relazione alla parallela disposizione dettata dall'art. 11 comma 6 della legge n. 74 del 1987 ha ritenuto - nonostante tale norma imponga al giudice un più articolato apprezzamento, disponendo che "in ogni caso" valuti le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorisca il coniuge più debole - che la legge sul divorzio non abbia modificato le condizioni ed i limiti del relativo potere, ne' la natura e la funzione dell'istituto dell'assegnazione della casa coniugale disciplinato dall'art. 155 comma 4 c.c., secondo le elaborazioni offerte nel richiamato orientamento giurisprudenziale, così che l'affidamento di figli minori o la convivenza con figli maggiorenni, ma non autonomi, costituisce elemento necessario, ma non più sufficiente, per ottenere l'assegnazione della casa familiare. Correttamente pertanto la Corte di Appello ha escluso il diritto del DO all'assegnazione della casa coniugale, sulla base della considerazione - non censurabile in questa sede, in quanto implicante un apprezzamento di mero fatto - che il figlio maggiorenne convivente aveva ormai raggiunto per età, qualificazione professionale e relazioni sociali connesse all'ambiente familiare ed alla posizione economica del padre la possibilità di provvedere autonomamente al suo mantenimento. Gli ulteriori riferimenti svolti dalla Corte territoriale - sempre ai fini della negazione del diritto in oggetto - alla possibilità economica del DO di procurarsi altra abitazione per sè e per il figlio, nonché al pregiudizio che sarebbe derivato alla BR dall'assegnazione all'altro coniuge comproprietario, sia in termini di reddito, sia ai fini di un'eventuale divisione o liquidazione della sua quota, pur ultronei in forza dei rilievi innanzi svolti, non incidono sulla correttezza della soluzione accolta in forza della prima assorbente considerazione.
Le censure espresse dal ricorrente a questa seconda parte della motivazione devono considerarsi pertanto non rilevanti. Con il terzo motivo denunciando violazione dell'art. 438 c.p.c., insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si sostiene che la motivazione adottata nella determinazione dell'assegno alimentare è illogica e contraddittoria, sia perché detto assegno, pur ridotto a L. 2.500.000, è pur sempre più elevato dello stipendio di un professore di scuola media - cui la stessa Corte ha fatto riferimento - il quale con tale reddito deve far fronte a tutte le esigenze di vita, e non solo a quelle alimentari, sia perché la medesima Corte, ritenendo che detto assegno dovesse cumularsi con il canone o l'indennizzo traibile dal godimento della casa coniugale da parte dell'altro proprietario, ha finito con il riportare l'assegno stesso alla misura già stabilita dal Tribunale, che pure aveva ritenuto eccessiva , sia infine perché non ha adeguatamente motivato circa la congruità dell'importo stabilito.
Anche tale motivo è infondato.
Ed invero la motivazione adottata dalla Corte di Appello nel determinare l'assegno alimentare in favore della BR in L.
2.500.000 mensili si sottrae alle censure formulate, avendo la stessa Corte dato adeguato conto delle ragioni che inducevano a tale quantificazione, in relazione ai bisogni che era destinato a soddisfare, rapportati alla posizione sociale della predetta. Nè può condividersi la doglianza del ricorrente di contraddittorietà della motivazione per avere la stessa Corte da un lato ritenuto eccessiva rispetto al bisogni della beneficiaria la misura dell'assegno riconosciuta dal Tribunale, dall'altro lato sostanzialmente confermato l'importo liquidato dal primo giudice tenuto conto del canone ritraibile dalla quota di proprietà della casa di abitazione, non più assegnata al marito, non apparendo, nell'economia complessiva della motivazione, la considerevole riduzione dell'assegno operata dalla Corte di Appello sicuramente e totalmente compensata da un reddito siffatto, non determinato nell'importo e a quella data meramente potenziale.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, si deduce che la Corte di Appello non ha enunciato adeguatamente le reciproche posizioni delle parti nel processo ed in particolare ha mancato di riportare nella parte espositiva la circostanza che era stata la BR a proporre la domanda di separazione nel confronti del marito, con addebito a suo carico: si sostiene che tale omissione ha comportato un difetto di motivazione, essendo rimasto non accertato se la voce di infedeltà della moglie diffusa nell'ambiente sociale dei coniugi trovasse giustificazione in un anomalo comportamento della predetta o piuttosto fosse stata artatamente propalata dal DO allo scopo di screditare la sua immagine. Si precisa che detto accertamento rivestiva valore fondamentale proprio per il fatto che la stessa Corte aveva ritenuto non provata la sussistenza di una relazione adulterina.
Si censura altresì la statuizione di rigetto dell'istanza di ulteriore istruttoria sul punto, erroneamente motivata con il rilievo che era stata già acclarata la responsabilità della separazione. La censura è infondata.
Ed invero la Corte di Appello ha con motivazione congrua, logica ed ampiamente argomentata ancorato il proprio convincimento circa la responsabilità della BR nel verificarsi della crisi coniugale non ad una infedeltà della medesima, che anzi ha ritenuto non provata, ma ad una serie di comportamenti specifici, espressi in scelte di vita e frequentazioni così assidue, coinvolgenti ed esibite da determinare il suo allontanamento spirituale e materiale dagli altri componenti la famiglia e la sua indifferenza per le loro comuni esigenze, da essere percepite (non solo dal marito, ma) dai figli , dagli amici e dai conoscenti come violatrici dell'obbligo di fedeltà coniugale e come motivo di disagio, da costituire infine la causa di aspri e continui conflitti nell'ambito domestico. L'attribuzione alla BR di condotte ben determinate e dettagliatamente descritte, sulla base delle dichiarazioni rese dal numerosi testi indicati nella stessa sentenza, tali non soltanto da integrare gli estremi di un adulterio apparente, ma anche da esprimere un radicale distacco dai vincoli del matrimonio, vale chiaramente ad evidenziare la non pertinenza delle deduzioni formulate dalla ricorrente in via incidentale in ordine al mancato esame della circostanza, dedotta sin dall'atto introduttivo del giudizio, che il marito si era dolosamente adoperato a diffondere la voce di una sua inesistente infedeltà.
È ovviamente non censurabile in questa sede l'apprezzamento svolto dalla Corte di merito circa la superfluità, in relazione alle risultanze istruttorie emerse, delle prove orali ancora richieste sul punto dalla BR.
Il ricorso principale e quello incidentale devono essere in conclusione rigettati.
Sussistono giusti motivi, con riferimento alla natura della causa ed all'esito della lite, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 19 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 10 settembre 1999