Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/1999, n. 9656
CASS
Sentenza 10 settembre 1999

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La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale " dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione", comportante, ai sensi dell'art. 36 cod.proc.civ. - purché la riconvenzionale non ecceda la competenza per materia o valore del giudice adito - la trattazione simultanea delle cause, deve essere intesa, non già come identità della "causa petendi" (richiedendo, appunto, la norma un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di una eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o con l'eccezione proposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/1999, n. 9656
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9656
    Data del deposito : 10 settembre 1999

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