Sentenza 10 marzo 2001
Massime • 1
In tema di assegno per il nucleo familiare, ai fini della verifica del requisito della distribuzione percentuale del reddito, di cui all'art. 2, decimo comma, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69 (conv. in l. 13 maggio 1988, n. 153), occorre far riferimento - analogamente a quanto previsto dal nono comma dello stesso art. 2 per la determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare - all'insieme dei redditi assoggettabili all'IRPEF, comunque percepiti nell'anno precedente, ivi compresi gli arretrati, secondo un criterio di cassa e non di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2001, n. 3552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3552 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 138/97 del Tribunale di PESCARA, depositata il 01/07/97 R.G.N. 53/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 17 dicembre 1996 il Pretore di Pescara, accogliendo la domanda proposta da TA OP nei confronti dell'INPS, dichiarava il diritto dell'attore ad ottenere gli assegni per il nucleo familiare per gli anni 1988 e 1989.
Il primo giudice riteneva che la corresponsione dei ratei di pensione relativi a tali anni, avvenuta solo nel 1989 (sotto forma di arretrati), non impedisse di considerarli, per gli anni di competenza, ai fini del calcolo della incidenza percentuale del reddito da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente rispetto al reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, comma 10 del d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv., con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988 n. 153).
La decisione di primo grado veniva confermata dal Tribunale di Pescara con sentenza del 12 giugno/1^ luglio 1997. I giudici di secondo grado non ritenevano corretta la subordinazione del diritto dell'assicurato al godimento degli assegni per il nucleo familiare alla tempestività con la quale l'Istituto previdenziale corrisponde i ratei di pensione dovuti. Ritenevano poi non pertinente, rispetto alla questione da decidere, la sentenza di questa Corte n. 3918/96, invocata dall'Istituto appellante. Osservavano che tale decisione aveva precisato che, per valutare lo stato di bisogno dell'assicurato, occorre far riferimento a tutti i redditi dallo stesso percepiti, ivi compresi gli arretrati;
mentre nella fattispecie in esame non si trattava di accertare lo stato di bisogno dell'TA bensì la percentuale del suo reddito riferibile, direttamente o indirettamente (tramite pensione o altri trattamenti previdenziali), al lavoro dipendente.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Il pensionato non si è costituito.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso, notificato il 30 giugno 1998.
La sentenza impugnata, infatti, è stata depositata il 1^ luglio 1997 e successivamente notificata, unitamente al precetto, all'INPS, in persona del suo presidente, presso la sede provinciale di Pescara, il 19 dicembre 1997.
La notificazione non è avvenuta a norma dell'art. 170, primo e terzo comma, c.p.c., per cui la stessa non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (artt. 285 e 326 c.p.c.). Con l'unico motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 9 e 10, del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, C.P.C.).
Rileva che il comma 9 dell'art. 2 del citato decreto prevede che, ai fini della fruizione dell'assegno, il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1^ luglio di ciascun anno.
Sostiene che la lettera della legge lascia intendere che è stato preferito il c.d. criterio di cassa a quello c.d. di competenza, come già ritenuto anche da questa Corte con le sentenze n. 3918/96 e n. 12886/97; e che il fatto che nella fattispecie in esame non si trattasse di accertare l'eventuale superamento del tetto di reddito (oltre il quale l'assegno non spetta), ma la percentuale del reddito da lavoro dipendente (o da pensione o da altra prestazione previdenziale da esso derivante) rispetto al reddito complessivo, non sposta i termini della questione.
Il ricorso è fondato.
L'art. 2 del d.l. 13 marzo 1988, n. 89, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, ha stabilito, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e per i titolari di pensioni o altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, che dal periodo di paga in corso al 1^ gennaio 1988 gli assegni familiari e gli altri trattamenti di famiglia, comunque denominati, fossero sostituiti dall'assegno per il nucleo familiare (comma I); l'assegno spetta, in misura differenziata, in relazione al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto (comma 2).
Il comma 9 statuisce, nella prima parte:
"Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettati all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1^ luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo".
Il successivo comma 10 dispone:
"L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare".
Dall'analisi della norma risulta che il reddito del nucleo familiare ha una duplice rilevanza: nel suo ammontare complessivo (comma 9) e nella sua distribuzione percentuale (comma 10). L'ammontare complessivo del reddito rileva sia per stabilire, unitamente alla distribuzione percentuale prevista dal comma 10, la sussistenza stessa del diritto (superato un certo reddito, l'assegno comunque non spetta), sia la misura dell'assegno (che varia a seconda delle fasce di reddito).
La distribuzione percentuale del reddito costituisce, poi, il secondo requisito per l'insorgenza del diritto: non è sufficiente, come si è veduto, che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi una certa misura, ma occorre che almeno il settanta per cento di esso derivi da lavoro dipendente o da prestazioni previdenziali che trovino causa nel lavoro dipendente. Il riferimento ai redditi "conseguiti" dai componenti del nucleo familiare, contenuto nel comma 9, ha indotto la giurisprudenza di questa Corte a ritenere che, per accertare la sussistenza del requisito reddituale, occorre fare riferimento al complesso dei redditi assoggettabili all'IRPEF, comunque percepiti nell'anno precedente, compresi gli arretrati, secondo un criterio di cassa e non di competenza (cfr. Cass., 9 novembre 1994 n. 9335; 27 aprile 1996 n. 3918; 19 dicembre 1997 n. 12886). Ritiene il Collegio che lo stesso criterio di "cassa" vada applicato ai fini della verifica della distribuzione percentuale del reddito, richiesta dal comma 10; risultando disarmonico ed incongruente un sistema che preveda il criterio di "cassa" per la determinazione del reddito complessivo del nucleo e il criterio di "competenza" per l'accertamento della distribuzione percentuale di tale reddito.
È sufficiente, al riguardo, un esempio.
Si ipotizzi che un assicurato percepisca nel 1990 la somma di 5 milioni di lire a titolo di arretrati, derivanti da lavoro subordinato (o da prestazioni previdenziali derivanti da lavoro subordinato); o, anche, che percepisca la stessa cifra a titolo di arretrati da lavoro autonomo (o da prestazioni previdenziali derivanti da lavoro autonomo).
Secondo il criterio di cassa, tale somma va calcolata nell'ammontare dei redditi dell'anno, con tutte le relative conseguenze, in ordine al superamento o meno del tetto e alla fascia di reddito che determina, in caso di mancato superamento del tetto, la misura dell'assegno; la stessa somma non andrebbe però calcolata, secondo la tesi seguita dal Tribunale e criticata dall'INPS, nella distribuzione percentuale del reddito, andando, invece, riferita agli anni di competenza.
Il che rappresenta un assurdo.
Non è vero, poi, che tale sistema di calcolo si risolva sempre in un danno per il lavoratore.
Si ha un danno quando la mancata percezione, nell'anno di competenza, di redditi, direttamente o indirettamente derivanti da lavoro subordinato, impedisce a tali redditi di raggiungere la percentuale del 70 per cento sul reddito complessivo del nucleo familiare, mentre il loro tempestivo pagamento avrebbe consentito il raggiungimento di tale percentuale, senza che fosse superato il tetto;
si ha, invece, un vantaggio quando il reddito non tempestivamente corrisposto è un reddito derivante, direttamente o indirettamente, da lavoro autonomo, e la sua mancata percezione consentè alla quota del reddito da lavoro subordinato di mantenere la percentuale sufficiente alla fruizione dell'assegno. Da tali considerazioni si ricava che il criterio di cassa, adottato dal legislatore nell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. nella legge n. 153 del 1988, costituisce un sistema di per sè neutro, che non favorisce o danneggia l'assicurato, dipendendo, volta per volta, l'eventuale danno o vantaggio da circostanze concrete estranee alla norma;
il che esclude ogni sospetto di illegittimità costituzionale.
Per tutto quanto esposto il ricorso dell'INPS va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda proposta da TA OP al Pretore di Pescara va rigettata, così riformandosi la sentenza di primo grado.
L'assicurato non è tenuto al rimborso delle spese dell'intero giudizio nei confronti dell'INPS, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria (art. 152, disp. att., c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da TA OP al Pretore di Pescara, così riformando la decisione di primo grado;
nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2001