Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/10/2002, n. 14685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14685 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) 74 685 / 02 REPUBBLICA POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU NEGR TO AIDComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 11022/00 Dott. Mario SPADONE Consigliere Cron. 34241 Dott. Ugo RIGGIO Dott. Rosario Consigliere Rep. DE JULIO Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere Ud. 03/07/02 - Consigliere- Dott. Carlo CIOFFI bridTM ConsIsigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del procuratore dott. IODICE RENATO elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende +unitamente all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LL MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBALONGA 30, presso lo studio dell'avvocato 2002 CONCETTA PALMA, difeso dall'avvocato EUGENIO CONFORTI, 1073 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 388/99 del Giudice di pace di COSENZA, depositata il 29/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato MANZI LUIGI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 4 marzo 1999 DI EL conveniva l'ENEL s.p.a. davanti al Giudice di Pace di Cosenza, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che asseriva avere subito per effetto della abusiva installazione di pali per linee elettriche in un fondo di sua proprietà. L'ENEL s.p.a., costituitasi, resisteva alla domanda che veniva accolta dal giudice adito con sentenza in data 29 ottobre 1999. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL s.p.a., con un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso DI EL. Motivi della decisione L'ENEL s.p.a. deduce, innanzitutto, che aveva proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di elettrodotto la quale è stata rigettata con la una servitù di seguente motivazione: ..la stessa viene dichiarata inammissibile, emergendo nel corso dell'istruttoria che l'installazione dei pali è avvenuta da meno di 20 anni. Né la società convenuta ha esibito documentazioni in grado di verificare con certezza il momento preciso dell'installazione. Lo stesso teste della convenuta dichiara con non vi è alcuna documentazione in proposito in possesso dell'Enel. Dunque nella fattispecie la suddetta domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento. L'ENEL s.p.a. sostiene che il Giudice di pace non avrebbe potuto rigettare una domanda riconvenzionale che esulava dalla sua competenza. La doglianza è fondata. Il Giudice di pace ha, infatti, violato il disposto dell'art. 36 cod. proc. civ., il quale stabilisce che ove la domanda riconvenzionale ecceda la competenza del giudice adito questi applica l'art. 34 cod. proc. civ. Ciò significa che il Giudice di rimettere tutta la causa al Tribunale pace avrebbe dovuto competente. L'accoglimento della doglianza in esame comporta l'assorbimento delle altre censure mosse dall'ENEL s.p.a. alla sentenza impugnata, la quale va cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del جي. giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro Giudice di pace di Cosenza. Roma, 3 luglio 2002 Palet Jul Пив ESENTE DA RICISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) Spound she IL CANCELLIERE CT Francesco CataniaFrang DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma ROIL IL CANCELLJERË IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania