Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
La domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, ancorché proposta in via riconvenzionale dal convenuto nella causa di merito, non è idonea a determinare uno spostamento di competenza ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., in quanto deve essere necessariamente proposta davanti allo stesso giudice che decide la causa nel merito, il quale è funzionalmente competente a conoscerla. Inoltre, ove vertasi nell'ipotesi di procedimento pendente innanzi al giudice di pace e questi, per i limiti di valore della controversia debba emettere una pronuncia secondo equità, la domanda riconvenzionale di risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ. non può influire neppure sui criteri della decisione e non può - quindi - finire per imporre al giudice di seguire le norme di diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/1999, n. 4849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4849 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - rel. Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAMARMORA 8, presso il proprio studio, difeso da sè stesso, unitamente all'avvocato IACOPINO GIUSEPPE MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI TO;
e sul 2^ ricorso n. 13245/96 proposto da:
TI TO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ETIOPIA 83, presso lo studio dell'avvocato CARNAZZA M.LUISA, difeso dall'avvocato TO PIZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IC IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAMARMORA 8, presso il proprio studio, difeso da sè stesso, unitamente all'avvocato IACOPINO GIUSEPPE MARIA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 83/96 del Giudice di pace di SIRACUSA, depositata il 20/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato Stefano TRALDI, per delega dell'avvocato E. IC depositata in udienza, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso in via, principale, per l'inammissibilità del ricorso principale;
in subordine, la sua inammissibilità; ne consegue l'inamissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 26-2-1996 il giudice di pace di Siracusa ingiungeva all'avv. Emilio LL di pagare al dott. Proc. OR TI la somma di lire 1.569.260 oltre interessi e spese per prestazioni professionali svolte in suo favore dal TI.
Il LL si opponeva eccependo il difetto di legittimazione attiva e passiva;
deduceva che l'attività del TI era stata solo di domiciliazione in una procedura esecutiva
contro
Di DE DR ad istanza di AT TI;
che per tali prestazioni erano state versate lire 750 mila sufficienti ad estinguere l'obbligazione.
Resisteva il TI chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata dell'opponente nella misura di cinque milioni.
Con sentenza 20-6-1996 il giudice di pace rigettava l'opposizione; riteneva che il conferimento del mandato direttamente dal LL al TI risultava dalla corrispondenza intercorsa fra le parti;
che l'opponente aveva rimesso soltanto due acconti per lire 450 mila complessive;
che anche la domanda riconvenzionale del TI non poteva accogliersi.
Avverso la sentenza, notificata il 3-7-1996, ha proposto ricorso con atto del 30-9-1996 e con quattro motivi di censura il LL;
resiste con controricorso e propone ricorso incidentale in base ad un motivo il TI, vi è controricorso al ricorso incidentale con domanda di condanna del TI al risarcimento dei danni per lite temeraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, relativi alla stessa sentenza, devono in applicazione dell'art. 335 cpc essere riuniti. Il TI ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale perché superando il valore della causa a seguito della riconvenzionale per danni da lite temeraria da lui proposta il limite di due milioni, il giudice di pace non avrebbe potuto decidere secondo equità e la sentenza doveva impugnarsi con appello al tribunale.
L'eccezione è infondata.
La domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, ancorché proposta in via riconvenzionale dal convenuto nella causa di merito, non è idonea a determinare uno spostamento di competenza ai sensi degli artt. 34 e 36 cpc in quanto deve essere necessariamente proposta davanti allo stesso giudice che decide la causa nel merito, il quale è funzionalmente competente a conoscerla (V. Cass. 16-7-1997 n. 53912; Cass. 25-11-1986 n. 6930). Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, ove questi per i limiti di valore della controversia debba emettere una pronuncia secondo equità, non può la domanda riconvenzionale di risarcimento ex art. 96 cpc influire pertanto, per la natura funzionale della sua competenza, sui criteri della decisione imponendogli di seguire le norme del diritto.
I primi due motivi del ricorso principale, fra loro connessi, vengono esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo, denunciando travisamento dei fatti;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cpc), il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto che il mandato del dott. TI AT in calce al precetto lo delegava a rappresentarlo e difenderlo e il TI esclusivamente a fungere da procuratore domiciliatario;
che la sottoscrizione del AT non risultava autenticata dal TI ma solo dal ricorrente;
la sentenza non poteva richiamare quindi una documentazione dalla quale risultava che il ricorrente aveva solo chiesto al NT "di poter poggiare una pratica".
Con il secondo motivo denunciando falsa applicazione dell'art.633 cpc;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cpc) , il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto che cliente del TI e quindi legittimato passivo alla richiesta di pagamento era il AT dal quale il mandato era stato conferito;
che nella richiesta di parere al consiglio dell'ordine allegato al ricorso per decreto ingiuntivo il TI aveva dichiarato che l'attività era stata svolta in favore del AT.
Queste censure, esposte in modo confuso (dalla prima dovrebbe indursi che il mandato dal AT al TI riguardava solo l'attività di domiciliazione;
dalla seconda, che si estendeva anche a quella di esecuzione nei riguardi del Di DE), vanno respinti perché nelle sentenze del giudice di pace, pronunciate per ragioni di valore secondo equità (art. 113 comma 2 cpc), il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione ,ovvero una motivazione apparente o un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tali da precludere l'identificazione della "ratio decidendi", ovvero, ancora, una motivazione perplessa sulla cui base non sia possibile stabilire la giustificazione del rapporto posto a base della decisione (V. Cass.21-4-1998 n. 4033; Cass. 12-2-1998 n. 1470).
La sentenza impugnata ha ritenuto dimostrato dalla corrispondenza intercorsa fra le parti e da ammissioni dell'opponente che il mandato era stato conferito direttamente da quest'ultimo al Leoni e non riguardava soltanto l'attività di domiciliazione. Il denunciato travisamento delle risultanze documentali doveva formare oggetto di ricorso per revocazione ex art. 3954 n. 4 cpc (V. Cass. 15-5-1997 n. 4310). Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata in base al paragrafo VI n. 81 della tabella B allegata al D.M. 5-10-1994 n. 585 non poteva liquidare al TI per le prestazioni di procuratore domiciliatario una somma superiore a lire 70 mila.
Il motivo è infondato perché l'attività professionale dal TI, come evidenziato dall'esame delle precedenti censure, non era stata di sola domiciliazione.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha liquidato una somma eccessiva anche in relazione ad un'attività procuratoria asseritamente svolta dal TI;
la tariffa del 1995 prevede infatti per le cause dinanzi al conciliatore un onorario massimo di lire 600 mila;
essendo il TI procuratore, la somma doveva ridursi a metà.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha ridotto di un terzo gli onorari richiesti dal TI determinandoli in lire 444 mila. La tabella A all. D.M. 5-10-1994 n. 585, dopo avere stabilito nel paragrafo n. 1 che nei giudizi davanti ai giudici conciliatori si applicano per le cause di valore da lire 500.001 a lire 1.000.000 gli onorari da lire 150 mila a lire 300 mila, prevede per le cause di competenza del giudice di pace l'applicazione degli onorari previsti nei corrispettivi scaglioni di valore davanti al conciliatore, al pretore e al tribunale.
Essendo la causa di valore superiore ad un milione, il ricorrente avrebbe dovuto specificare in che modo, con la riduzione degli onorari ex art. 8 del D.M., la somma liquidata eccedeva i massimi tariffari.
La parte che lamenta infatti con ricorso per cassazione l'onerosità della liquidazione delle spese processuali e la violazione della tariffa deve specificare gli errori commessi dal giudice, precisando cioè che ritiene non dovuto o liquidato in eccesso in modo da consentire il controllo di legittimità senza dover svolgere ulteriori indagini (V. Cass. 13-4-1995 n. 4228; Cass.25-1-1989 n. 433). Con l'unico motivo del ricorso incidentale il TI denunciando omessa ed insufficiente motivazione lamenta che la sentenza impugnata ha disatteso la sua domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata senza una motivazione;
si è infatti limitata ad affermare che essa era ingiustificata.
Il ricorso è inammissibile.
La pronunzia, emessa secondo equità, e, con la precisazione "che non sussistono le ragioni che potessero dimostrare una responsabilità del LL ex art. 36 cpc" è incensurabile in mancanza di rilievi al criterio equitativo applicato (V. Cass. 20-2- 1998 n. 1784). Inammissibile è, infine, la domanda di risarcimento danni ex art. 96 cpc proposta dal LL nel controricorso al ricorso incidentale di cui all'art. 371 - comma 3 cpc, data l'assoluta genericità della istanza in ordine ai richiesti presupposti (mala fede o colpa grave e danno), da riconnettere questi ultimi esclusivamente al giudizio di cassazione;
v. Cass.
2.3.1990 n. 1443). Ricorrono giusti motivi (entrambi i ricorsi vengono respinti) per compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile quello incidentale;
compensa le spese. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1999