Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2000, n. 3818
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Sentenza 26 maggio 2000

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È manifestamente infondata, in relazione al principio del rispetto della persona umana discendente dall'art. 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4.bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), nella parte in cui preclude la fruizione delle misure alternative alla detenzione ai condannati per alcuni gravi reati, dovendosi escludere che l'interdizione per essi dell'accesso a detti benefici penitenziario comporti un'ingiustificata compressione del rispetto della persona umana, tenuto conto che, con la condizione della collaborazione, si è mantenuta aperta la possibilità, per tutti i detenuti, di avvalersi di uno degli istituti volti al perseguimento della rieducazione sociale del condannato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2000, n. 3818
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3818
    Data del deposito : 26 maggio 2000

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