Sentenza 26 maggio 2000
Massime • 1
È manifestamente infondata, in relazione al principio del rispetto della persona umana discendente dall'art. 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4.bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), nella parte in cui preclude la fruizione delle misure alternative alla detenzione ai condannati per alcuni gravi reati, dovendosi escludere che l'interdizione per essi dell'accesso a detti benefici penitenziario comporti un'ingiustificata compressione del rispetto della persona umana, tenuto conto che, con la condizione della collaborazione, si è mantenuta aperta la possibilità, per tutti i detenuti, di avvalersi di uno degli istituti volti al perseguimento della rieducazione sociale del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2000, n. 3818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3818 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 26/05/2000
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere N. 3818
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere N. 32323/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) LA AR n. il 17.07.1953, avverso ordinanza del 10.06.1999, TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MESSINA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MARCELLO MATERA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATT0 E DIRITTO
Con ordinanza del 10/06/1999 il Tribunale di Sorveglianza di Messina dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare presentate da LA AR, osservando che il titolo in esecuzione riguardava reati ostativi alla concessione dei benefici ai sensi dell'art.
4-bis della legge 26/07/1975 n. 354 (associazione finalizzata allo spaccio e traffico aggravato di stupefacenti), e quindi, non risultando che la stessa avesse prestato attività di collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter della citata legge, le sue domande non potevano trovare ingresso.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Villani, osservando che, nonostante fosse stata avanzata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis della legge n. 354 del 1975, il tribunale aveva omesso qualsiasi pronuncia in proposito.
Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Vero è infatti che il tribunale di sorveglianza ha omesso di prendere in esame la eccezione di incostituzionalità proposta nel corso dell'udienza. Ma è da escludere che ciò comporti nullità dell'ordinanza impugnata, in quanto tale eccezione può ben essere esaminata da questa Corte, senza che ciò costituisca violazione delle norme sul rispetto dei gradi di giudizio, in quanto, come è noto, le eccezioni di incostituzionalità possono essere sollevate anche d'ufficio, oltre che proposte in qualsiasi stato e grado, ed anche se non previamente proposte nei gradi inferiori. Quanto al contenuto della proposta eccezione di incostituzionalità, va rilevato che sulla stessa questa Corte si è già pronunciata negativamente.
A tal proposito si è infatti statuito che "È manifestamente infondata, in relazione al giudizio del rispetto della persona umana discendente dall'art. 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.
4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) come innovato dall'art. 15 del D.L. n. 306 del 1992, nella parte in cui preclude la fruizione delle misure alternative alla detenzione ai condannati per alcuni gravi reati, dovendosi escludere che inibire loro l'accesso a detti benefici penitenziari comporti un'ingiustificata compressione del rispetto della persona umana, giacché, a prescindere da ogni altra considerazione, è uguale rilevare che, con la condizione della collaborazione, si è mantenuta aperta la possibilità per tutti i detenuti di avvalersi di uno degli istituti volti al perseguimento della rieducazione sociale del condannato". (Cass., Sez. II, set. N. 2111 del 30/06/1994, Marcenò). Tali principi sono pienamente condivisi da questo Collegio. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso, conformemente al parere espresso dal P.G., va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2000