Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/10/2002, n. 14523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14523 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DRFACE)BBLICA ITALIANA- IN NOME DEL POPOL ITAI NO145 2 3/0 2 LA CORTE SUPREMA IONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVISU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NEGATUR,Q Dott. Mario - Presidente SPADONE - R.G.N. 6763/00 Consigliere Cron. 33857 Dott. Ugo RIGGIO Dott. Rosario Consigliere- Rep. DE JULIO Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Ud. 03/07/02 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo procuratore dott. IODICE RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato UI MANZI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN UI;
intimato avversO la sentenza n. 344/99 del Giudice di pace di 2002 COSENZA, depositata il 08/10/99; 1055 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato MANZI UI difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 15 aprile 1999 GI OV conveniva 1' ENEL s.p.a. davanti al Giudice di Pace di Cosenza, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che asseriva avere subito per effetto della abusiva installazione di pali per linee elettriche in un fondo di sua proprietà. L'ENEL s.p.a., costituitasi, resisteva alla domanda che veniva accolta dal giudice adito con sentenza in data 8 ottobre 1999. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL s.p.a., con un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Motivi della decisione L'ENEL s.p.a. deduce, innanzitutto, che aveva proposto domanda riconvenzionale di costituzione giudiziale di servitù di elettrodotto (la quale avrebbe comportato la rimessione dell'intera controversia al Tribunale), che non è stata presa in esame. La doglianza è fondata. Il Giudice di pace ha, infatti, violato il disposto dell'art. 36 civ.,proc. il quale stabilisce che ove la domanda cod. riconvenzionale ecceda la competenza del giudice adito questi applica l'art. 34 cod. proc. civ. Ciò significa che il Giudice di rimettere tutta la causa al Tribunale pace avrebbe dovuto competente. L'accoglimento della doglianza in esame comporta l'assorbimento delle altre censure mosse dall'ENEL s.p.a. alla sentenza impugnata, la quale va cassata, con rinvio ad altro Giudice di spese del pace di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro Giudice di pace di Cosenza. Roma, 3 luglio 2002 Plant Tub Грабли IL CANCELLERE C1 Franceat IA : E N E) O DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1-19° ZI C A Roma 11 OTT. 2002. R I FA 1-1 IST 2 G D E L. IL CANCELLIERE C1 R ICE 39 A D IUD E E T 6 N 4 IL CANCEL ERE G ESE T. E T T.N Francesco Calan R A (IS