Sentenza 3 marzo 1999
Massime • 3
Per l'individuazione delle cause che a norma dell'art. 113 cod. proc. civ. devono essere decise dal giudice di pace secondo equità, il valore della causa deve determinarsi applicando per analogia, le regole formulate nel codice per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza (art. 10, 14, 16,17 cod. proc. civ.).
L'articolo 339 comma terzo cod. proc. civ. deve interpretarsi nel senso che le sentenze che il giudice di pace pronuncia nelle cause che a norma dell'art. 113 cod. proc. civ. debbono essere decise secondo equità, non sono appellabili, ma ricorribili per cassazione anche se siano state definite mediante la decisione non di una questione di merito, ma di una questione pregiudiziale impediente e perciò mediante l'applicazione di norme di diritto processuale.
Ai fini della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto è richiesto dalle parti e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda, con la conseguenza che la sola eccezione del convenuto in ordine all'esistenza o validità del rapporto contrattuale sul quale è basata la domanda, non produce l'effetto che alla causa debba attribuirsi il valore dell'intero rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/1999, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LAVORO & SICURTÀ SPA AG GEN RAGUSA, rappr.ta dalla ditta AZ AN & C.s.a.s, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato L ALBERINI, difeso dall'avvocato CASSÌ CRISCIONE PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZI TO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 17/97 del Giudice di pace di RAGUSA, depositata il 08/05/97;
16 RG.251/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/99 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per, il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
l. - La società Lavoro e Sicurtà S.p.A., con ricorso al giudice di pace di Ragusa, presentato il 16.4.1996, chiedeva fosse ingiunto alla signora ON IS di pagare la somma di L. 1.526.000, premio di assicurazione scaduto il 20.1.1996, aumentata degli interessi legali. 2. - ON IS, con la citazione notificata il 3.6.1996, proponeva opposizione e chiedeva che il decreto, emesso e notificatole, fosse dichiarato <inefficace e improduttivo di ogni effetto giuridico>.
Sosteneva d'aver comunicato all'assicuratore che il rischio era cessato: aveva ceduto tutta la merce per la cui responsabilità era stata stipulata l'assicurazione alla società Ultragas di Roma e ne aveva dato comunicazione all'assicuratore con lettera raccomandata del 7.12.1995.
3. - La società Lavoro e Sicurtà si costituiva in giudizio e chiedeva che l'opposizione fosse rigettata.
Obiettava che la dichiarazione di cessazione del rischio non corrispondeva ad una situazione di fatto realmente accaduta, poiché l'assicurato aveva continuato anche successivamente e certo nel periodo di scadenza del premio a svolgere la propria attività di vendita di bombole di gas.
Osservava che il fatto comunicato era consistito in una vendita di bombole ad altra ditta e non in una cessazione dell'esercizio, sicché era assolutamente irrilevante ed inidonea a supportare lo scioglimento del contratto.
4. - Il giudice di pace, con sentenza dell'8.5.1997, ha accolto l'opposizione.
5. - La società Lavoro e Sicurtà S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione.
ON IS non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione.
1.1. - Il ricorso è ammissibile.
1.2. - L'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 21 della L. 21 novembre 1991, n. 374, dispone che <Il giudice di pace decide secondo equità la causa il cui valore non eccede lire due milioni>.
La norma si interpreta nel senso che, quando la causa non eccede tale valore, la regola che il giudice di pace applica ai fatti per risolvere il merito della controversia costituisce espressione del potere di decidere secondo equità, perché l'ordinamento attribuisce ai giudici ed al giudice di pace solo questo potere, quando si tratta di controversie di modesto valore economico (Cass. 25 novembre 1998 n. 11970; 4 novembre 1998 n. 11049; 11 giugno 1998 n. 5794; 20 febbraio 1998 n. 1784). L'art. 339, terzo comma, c.p.c. (nel testo sostituito dall'art.33 della L. 21 novembre 1991, n. 374) dichiara inappellabili <le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità>, le quali, dunque, in quanto pronunciate in unico grado, sono suscettibili di ricorso per cassazione, a norma dell'art. 360, primo comma prima parte, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 59 della L. 26 novembre 1990, n. 353).
Ed a riguardo dell'espressione usata dal terzo comma dell'art. 339 si propone un problema interpretativo analogo a quello posto dal secondo comma dell'art. 113.
Problema che va risolto attribuendo alla disposizione il significato per cui le sentenze che il giudice di pace pronunci . a nelle cause che vanno decise secondo equità non sono mai appellabili e sono sempre solo ricorribili per cassazione, anche se siano state definite in base alla decisione non di una questione di merito, ma di una questione pregiudiziale impediente e perciò in base all'applicazione di norme di diritto processuale (Cass., Sez. Un., 23 settembre 1998 n. 9493). 1.3. - Resta da verificare se la sentenza sia stata pronunciata in causa di valore che non eccedeva i due milioni di lire. L'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il giudice di pace decide secondo equità la causa il cui valore non eccede lire due milioni, non detta a questo fine, come invece fa per la competenza, regole atte a stabilire il valore della causa. Ma, poiché i poteri di cui il giudice può far uso nel decidere una causa rappresentano il modo in cui quel giudice esercita la giurisdizione nei limiti della propria competenza, il valore della causa non può essere individuato avendo riguardo a quanto egli dichiara dovuto se accoglie la domanda, ma appunto in base a quanto con la domanda gli è chiesto.
E siccome a riguardo del problema, che consiste nello stabilire quando la causa deve essere decisa secondo equità, si può presentare lo stesso ordine di questioni che si presenta quando si tratta di stabilire se la causa rientra nella competenza per valore d'uno o di altro giudice, per risolverlo è giustificato applicare, in base all'analogia, le regole formulate nel codice per determinare il valore della causa ai fini della competenza (artt. 10 a 14, 16 e 17, cod. proc. civ.).
Orbene, la società Lavoro e Sicurtà, con il ricorso per decreto d'ingiunzione, presentato il 16.4.1996, ha proposto una domanda di condanna al pagamento della somma di L. 1.526.000, aumentata di interessi legali decorrenti dal 20.1.1996, somma costituente la rata di premio scaduta di un contratto di assicurazione considerato ancora in corso.
Il decreto è stato emesso per la somma domandata e l'ingiunzione è stata pronunciata, oltre che per il capitale e gli interessi (art. 641, primo comma, cod. proc. civ.), per le spese (art. 641, terzo comma), liquidate in L. 500 mila.
La signora IS, opponendosi all'ingiunzione, ha chiesto che il relativo decreto fosse dichiarato inefficace, perché il contratto s'era già sciolto: non ha proposto una domanda riconvenzionale per far accertare tale scioglimento, ma si è limitata ad opporre come eccezione la sopravvenuta inefficacia del fatto costitutivo del diritto dell'attore.
Il valore della causa resta dunque determinato sulla base della domanda proposta dalla società.
Deve allora prima di tutto applicarsi l'art. 10 cod. proc. civ., sì da escludere che assuma rilievo oltre al capitale ed agli interessi l'importo delle spese sopportate per il procedimento di ingiunzione (Cass. 17 giugno 1996 n. 5543 in motivazione). Si deve in secondo luogo applicare l'art. 14, primo comma. cod. proc. civ. ed il principio di diritto che sulla sua base è stato più volte affermato ovverosia che, nelle cause di pagamento di somme di danaro, per determinare il valore della causa, deve aversi riguardo a quanto in concreto è richiesto dalle parti e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere, quale antecedente logico, per decidere del fondamento della domanda, con la conseguenza che la sola eccezione del convenuto in ordine all'esistenza o validità del rapporto contrattuale sul quale è basata la domanda, non produce l'effetto che alla causa debba attribuirsi il valore dell'intero rapporto (Cass. 31 ottobre 1969 n. 3447; 10 aprile 1968 n. 1092; 30 ottobre 1965 n. 2313). La società Lavoro e Sicurtà, in conclusione, ha esattamente sperimentato, per l'impugnazione della sentenza, il ricorso per cassazione.
2. - Il ricorso per cassazione, quando sia impugnata la decisione di questioni pregiudiziali attinenti al processo. è proponibile per i motivi indicati ai nn. 1) , 2) e 4) dell'art. 360 cod. proc. civ., perché, come si è detto, tali questioni vanno decise applicando le pertinenti norme di diritto (Cass. 3 settembre 1998 n. 8762). Quando sia invece impugnata la decisione del merito, il ricorso può essere anzitutto proposto per il motivo di violazione di norme processuali (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.), se la motivazione manchi affatto o si sostanzi di enunciati privi di logica o tra loro contraddittori.
Può essere poi proposto per il motivo di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) : ma, in questo caso, solo per sostenere che il giudice di pace ha superato i limiti che l'ordinamento pone al potere di decisione secondo equità, limiti che vanno rinvenuti nell'ordinamento comunitario, in norme e principi di rango costituzionale, nei principi generali dell'ordinamento (Cass.25 novembre 1998 n. 11970; 4 novembre 1998 n. 11049; 19 ottobre 1998 n. 10342; 17 febbraio 1998 n. 1671). La decisione del merito della causa può essere infine impugnata relativamente all'accertamento dei fatti, per difetto di motivazione su punti da considerare decisivi, perché assunti a base della soluzione della controversia o perché tali in rapporto a vincolanti norme e principi di diritto (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). 3. - La sentenza impugnata è motivata con le considerazioni che seguono.
Era stata stipulata un'assicurazione della responsabilità civile per i danni che l'assicurato avrebbe potuto cagionare nell'esercizio della propria attività di vendita al dettaglio di bombole di gas liquido. La vendita di tutte le bombole aveva determinato la cessazione del rischio e ciò era stato comunicato all'assicuratore prima che fosse dovuta la nuova rata del premio. 4. - Il ricorso contiene due motivi.
Il primo è un motivo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1896, 1917 e 1918 cod. civ.). La ricorrente osserva che il rischio era rappresentato dai danni che l'assicurata avrebbe potuto cagionare nell'esercizio della propria attività commerciale, sicché avrebbe potuto cessare solo se fosse stata smessa ogni attività e perciò non per il solo fatto che l'assicurata si era disfatta di tutte le bombole di gas. Il secondo motivo denunzia un vizio di omessa e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). La ricorrente osserva che il giudice di pace, dopo aver considerato che oggetto dell'assicurazione non erano le bombole, ma la responsabilità civile suscettibile di derivare dall'attività commerciale, avrebbe dovuto considerare che tale responsabilità si sarebbe potuta continuare a determinare, anche perché nulla escludeva che l'assicurata si fosse potuta in seguito di nuovo approvvigionare di bombole di gas.
I motivi sono infondati là dove denunciano vizi nell'accertamento dei fatti e sono inammissibili in quanto rivolti a criticare il contenuto della soluzione equitativa della controversia. 5. - La signora IS aveva sostenuto che il contratto di assicurazione s'era sciolto perché il rischio assicurato era cessato e di ciò aveva dato tempestiva comunicazione all'assicuratore. Il giudice di pace doveva quindi accertare che tipo di contratto di assicurazione fosse intervenuto tra le parti e quale perciò il rischio assicurato;
inoltre, se la vendita delle bombole vi fosse stata.
La sentenza non denuncia per quest'aspetto alcun vizio di motivazione: il giudice di pace, del resto, non ha considerato come accertate cose diverse da quelle sostenute dalla ricorrente, cioè che tra le parti era stato concluso un contratto di assicurazione per la responsabilità civile suscettibile di derivare dall'esercizio di un'attività commerciale, che l'attività commerciale dichiarata ai fini dell'assicurazione era stata la distribuzione al dettaglio di bombole di gas, che ad un certo punto l'assicurata aveva venduto tutte le bombole ad altro commerciante.
La conclusione che da questi fatti ha tratto il giudice di pace rappresenta invece l'applicazione, nella soluzione della controversia, del potere di decidere secondo equità. Egli ha evidentemente ritenuto che, se una parte si assicura contro il rischio di cagionare danni a terzi nell'esercizio di un'attività che presenta una specifica pericolosità, derivante dal tipo delle cose trattate, il rischio cessa, se l'assicurata smette di trattarne. Ed è ciò che ha considerato si fosse nei fatti verificato.
Questa soluzione non può essere sindacata, come s'è detto, sul piano della conformità a puntuali regole di diritto, e non si deve perciò valutare se rappresenti o no una corretta applicazione dell'art. 1896 cod. civ. Ci si deve invece arrestare a considerare che, secondo quanto è del resto attestato dalla stessa presenza della norma appena richiamata, non viola principi generali dell'ordinamento in materia di obbligazioni nascenti da contratto l'attribuire efficacia estintiva a circostanze sopravvenute che incidono sullo svolgimento del rapporto facendo venire meno l'originaria giustificazione causale del contratto medesimo.
6. - Il ricorso è rigettato.
Non deve essere resa pronuncia sul rimborso delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 1999 nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di Cassazione.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999.