Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/1999, n. 1789
CASS
Sentenza 3 marzo 1999

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Per l'individuazione delle cause che a norma dell'art. 113 cod. proc. civ. devono essere decise dal giudice di pace secondo equità, il valore della causa deve determinarsi applicando per analogia, le regole formulate nel codice per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza (art. 10, 14, 16,17 cod. proc. civ.).

L'articolo 339 comma terzo cod. proc. civ. deve interpretarsi nel senso che le sentenze che il giudice di pace pronuncia nelle cause che a norma dell'art. 113 cod. proc. civ. debbono essere decise secondo equità, non sono appellabili, ma ricorribili per cassazione anche se siano state definite mediante la decisione non di una questione di merito, ma di una questione pregiudiziale impediente e perciò mediante l'applicazione di norme di diritto processuale.

Ai fini della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto è richiesto dalle parti e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda, con la conseguenza che la sola eccezione del convenuto in ordine all'esistenza o validità del rapporto contrattuale sul quale è basata la domanda, non produce l'effetto che alla causa debba attribuirsi il valore dell'intero rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/1999, n. 1789
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1789
    Data del deposito : 3 marzo 1999

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