CASS
Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2023, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 29644/2015 e 29872/2015 R.G. proposti da: - n. 29644/2015 R.G.: ITALCABLES S.P.A. in liquidazione in Concordato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Brescia, via G. Oberdan n. 7, elettivamente domiciliata in Roma, via M. Prestinari n. 13, presso lo studio dell’avv. Paola Ramadori, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico D’Arrigo in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, – controricorrente – ACCERTAMENTO – ELUSIONE EX ART. 37-BIS D.P.R. N. 600/1973 - PRESUPPOSTI Civile Sent. Sez. 5 Num. 1217 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 17/01/2023 R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 2 AN S.R.L. in liquidazione (già AN S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Lonato del Garda (BS), via Malocco n. 30, - intimata - - n. 29872/2015 R.G.: AN S.R.L. in liquidazione (già AN S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Lonato del Garda (BS), via Malocco n. 30, elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 20, presso lo studio dell’avv. Nicola Domenico Petracca, rappresentata e difesa dagli avv.ri Stefano Mendoli e Nicola Domenico Petracca in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, – controricorrente – ITALCABLES S.P.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Brescia, via G. Oberdan n. 7, - intimata - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA – sezione staccata di BRESCIA n. 2219/67/2015, depositata il 18 maggio 2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere relatore dott. NT LE;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso per l’accoglimento del R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 3 primo motivo del ricorso proposto dalla Italcables s.p.a., con assorbimento degli altri motivi, e per l’accoglimento integrale del ricorso proposto dalla NI s.r.l. in liquidazione (già NI s.p.a.); FATTI DI CAUSA 1. - A seguito di verifica condotta nei confronti della società Italcables s.p.a. relativamente all’anno d’imposta 2005, l’Agenzia delle entrate notificava, in data 30 settembre 2010, a quest’ultima società, questionario n. Q00154/2010, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, invitandola a fornire gli opportuni chiarimenti e ad indicare l’eventuale presenza di valide ragioni economiche in relazione ad una serie di operazioni ritenute elusive ex art. 37-bis, quarto comma, dello stesso d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente pro- tempore). 1.1. - In data 1° dicembre 2010 la Italcables s.p.a. presentava memoria in risposta alle richieste formulate con il predetto questionario;
l’Agenzia delle entrate, non ritenendo valide le ragioni ivi esposti, notificava alla citata società l’avviso di accertamento n. T9H03A101970/2010. Con tale avviso di accertamento l’Ufficio riteneva che la società Italcables s.p.a. avesse posto in essere una complessa attività elusiva d’imposta, nei seguenti termini: 1) in data 31 maggio 2005 la Italcables s.p.a., di cui la NI s.p.a. era socia al 99,90%, depositava presso la Camera di Commercio un progetto di scissione parziale, e proporzionale, in favore di una società di nuova costituzione, la Italcables s.r.l.; 2) in data 17 settembre 2005 veniva stipulato un contratto di compravendita, attraverso il quale la NI s.p.a. cedeva alla società di diritto portoghese Companhia Previdente S.A. le azioni in sua proprietà del capitale sociale della Italcables s.p.a., unitamente alla famiglia NI, che possedeva il restante 0,10%, di R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 4 talché la società portoghese diveniva titolare del 100% delle azioni della Italcables s.p.a.; contestualmente, veniva stipulata una scrittura privata con la quale la società portoghese si impegnava a vendere alla NI s.p.a. il 100% delle quote possedute nella Italcables s.r.l. (società che avrebbe dovuto formarsi successivamente all’indicata scissione); 3) in data 10 ottobre 2005 la NI s.p.a. emetteva a favore della società portoghese la fattura n. 19 per un importo di € 20.654.639,33, concernente la compravendita delle azioni suaccennata;
4) la NI s.p.a. valutava la partecipazione detenuta nella Italcables s.p.a. al costo storico di € 8.151.859,00, per cui dalla cessione de qua emergeva una plusvalenza di € 12.502.780,00; poiché l’art. 87, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) considera esenti le plusvalenze nella misura del 95%, ne derivava che la NI s.p.a. aveva realizzato una plusvalenza esente di € 11.877.640,00 (95% di € 12.502.780,00); 5) in data 3 novembre 2005 la Itacables s.p.a. (ormai posseduta al 100% dalla Companhia Previdente S.A.), dava esecuzione al progetto di scissione, trasferendo, a tal fine, una parte del proprio patrimonio alla nuova società Italcables s.r.l., il cui capitale apparteneva all’unico socio Companhia Previdente S.A.; in virtù di tale scissione venivano trasferiti alla Italcables s.r.l. i seguenti beni;
i) complesso immobiliare sito in Sarezzo (BS), via F.lli Capponi n. 62; ii) partecipazione detenuta nella Italcables Due s.r.l., con sede in Sarezzo (BS); iii) partecipazione detenuta nella Omnia Cavi s.r.l., con sede in Colonnella (TE); la società Italcables s.p.a. continuava la propria attività, in quanto il valore dei beni da trasferire, pari ad € 1.529.763,22 veniva imputato alla “riserva avanzo di fusione” che, conseguentemente, si riduceva da € 1.958.969,20 ad € 429.205,98; 6) in data 10 novembre 2005 veniva data esecuzione alla scrittura privata stipulata il 17 settembre 2005 tra la NI s.p.a. e la Companhia Previdente S.A.; quest’ultima cedeva, pertanto, alla R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 5 prima l’intera quota di partecipazione detenuta nella Italcables s.r.l. (per un importo di € 5.008,073,75), la cui denominazione sociale veniva modificata in NI s.r.l. Al termine di tali operazioni, dunque, la NI s.p.a. possedeva il 100% della NI s.r.l. (già Italcables s.r.l.), proprietaria del complesso immobiliare sito in Sarezzo (BS), a seguito della scissione da parte della Italcables s.p.a.; la Companhia Previdente S.A. possedeva il 100% della Italcables s.p.a., rimasta proprietaria, a seguito della scissione, del solo “comparto industriale”. Tali operazioni, ad avviso dell’Agenzia delle entrate, avevano la finalità di trasferire il “comparto industriale” della Italcables s.p.a. alla Companhia Previdente S.A., e di trasferire alla NI s.p.a. l’immobile della Italcables s.p.a.; tali obiettivi sarebbero stati raggiunti aggirando le norme di cui all’art. 86, commi 1 e 2, T.U.I.R., che sottopone a tassazione la plusvalenza realizzata per effetto della cessione di azienda e di immobile.
Per questi motivi
, veniva notificato alla Italcables s.p.a. l’avviso di accertamento suindicato, con cui veniva rideterminato il reddito d’impresa per l’anno 2005 in € 9.382.180,00, a fronte di quello dichiarato in € 4.374.106,00, in seguito alla ripresa a tassazione, ex art. 86, commi 1 e 2, T.U.I.R., della somma di € 5.008.073,75 operata applicando le disposizioni del citato articolo. 2. - In forza della medesima verifica fiscale, in data 22 dicembre 2010 veniva notificato alla NI s.p.a. avviso di accertamento n. T9H03A101930 con il quale, sempre in applicazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, veniva ripresa a tassazione una plusvalenza di € 6.964.567,00 ai sensi dell’art. 86, comma 2, T.U.I.R., individuando quale “operazione lineare” la vendita da Italcables s.p.a. (detenuta al 100% dalla NI s.p.a.) alla Companhia Previdente S.A. di un ramo aziendale in luogo della vendita di azioni, ed individuando quindi una R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 6 plusvalenza pari ad € 7.594.706,25, dalla quale detrarre la somma di € 630.139,00 quale 5% della plusvalenza derivante dalla cessione di azioni già tassato ex art. 87, comma 1, T.U.I.R. 3. - Avverso tali avvisi di accertamento la Italcables s.p.a. e la NI s.p.a. proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia la quale, previa riunione dei predetti ricorsi, con sentenza n. 38/12/2012, pronunciata il 10 novembre 2011, li accoglieva, annullando i predetti avvisi e condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese legali. 4. - Interposto gravame da parte dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 2219/67/2015, pronunciata il 19 gennaio 2015 e depositata in segreteria il 18 maggio 2015, accoglieva l’appello e rigettava i ricorsi proposti in primo grado dalla Italcables s.p.a. e dalla NI s.p.a., compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio. 5. - Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la Italcables s.p.a., sulla base di cinque motivi, nonché la NI s.r.l. in liquidazione (già NI s.p.a.) sulla base anch’essa di cinque motivi. Resiste avverso i ricorsi con controricorso l’Agenzia delle entrate. 6. - All’udienza pubblica del 20 settembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. La ricorrente Italcables s.p.a. in liquidazione ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei due ricorsi n. 29644/2015 R.G. e n. 29872/2015 R.G., essendo stati proposti avverso la medesima sentenza. R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 7 8. – Si procede quindi alla sommaria descrizione dei motivi del ricorso n. 29644/2015 R.G. 8.1. - Con il primo motivo la Italcables s.p.a. deduce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., e dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., in considerazione della contraddittorietà ed illogicità della motivazione, o comunque vertendosi in ipotesi di motivazione apparente, non avendo la C.T.R. esaminato le ragioni della contribuente. 8.2. - Con il secondo motivo la società contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 86, commi 1 e 2, T.U.I.R., 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto, nel caso di specie, l’operazione di scissione attuata dalla Italcables s.p.a. e la successiva cessione delle partecipazioni non avevano lo scopo predominante di eludere il fisco, sussistendo invece una valida ragione economica, e cioè, da una parte, la volontà della Companhia Previdente S.A. di acquisire il comparto industriale, e, dall’altro, quello dei soci della stessa Italcables s.p.a. di restare proprietari del solo comparso immobiliare e delle partecipazioni societarie. 8.3. - Con il terzo motivo di ricorso la Italcables s.p.a. eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla circostanza se la scissione proporzionale attuata fosse una valida ragione extra-fiscale per consentire a terzi l’acquisizione del solo comparto industriale, ovvero se sussistesse un indebito risparmio d’imposta. 8.4. - Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e quindi la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in relazione all’art. 360, R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 8 primo comma, num. 4), dello stesso codice, per non avere la C.T.R. esaminato il motivo di ricorso in primo grado (ritenuto assorbito dalla C.T.P.) relativo alla errata determinazione della plusvalenza oggetto di recupero a tassazione. 8.5. - Con il quinto motivo di ricorso, infine, la Italcables s.p.a. denuncia nuovamente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice, per non avere la C.T.R. esaminato il motivo di ricorso in primo grado, riguardante l’illegittimità dell’applicazione delle sanzioni irrogate. 9. - Con rifermento, invece, al ricorso n. 29872/2015 R.G., si rileva quanto segue. 9.1. - Con il primo motivo la NI s.r.l. in liquidazione (già NI s.p.a.) eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 53 e 41 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto, nel presente giudizio, non si verteva in tema di imposta di registro, e sussistendo, in ogni caso, valide ragioni economiche per l’operazione societaria effettuata, tenuto conto delle “finalità imprenditoriali” che le parti avevano voluto realizzare, che escludevano la natura abusiva dell’operazione. 9.2. - Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione alla natura dell’operazione, e quindi violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata si limiterebbe ad accogliere la tesi dell’Ufficio, senza alcuna valutazione in merito alla affermata natura elusiva dell’operazione, se non il riferimento all’unitarietà dell’operazione, che peraltro è elemento mai contestato. R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 9 9.3. - Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione al rigetto dei motivi di ricorso proposti in primo grado ed inerenti alle conseguenze impositive e sanzionatorie dell’elusione contestata, con violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, 132, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per non avere, la C.T.R., esaminato i motivi di ricorso proposti in primo grado (e ritenuti assorbiti dalla C.T.P., a seguito dell’esclusione della natura elusiva dell’operazione), con riferimento alla erronea individuazione delle conseguenze tributarie in relazione all’operazione lineare ipotizzata, ed all’illegittimità delle sanzioni irrogate nell’an e nel quantum. 9.4. - Con il quarto motivo di ricorso la NI s.r.l. in liquidazione eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., con riferimento alla mancata considerazione e valutazione delle esigenze di riorganizzazione aziendale sottese alla complessiva operazione. 9.5. - Con il quinto motivo di ricorso la società contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 10-bis della legge n. 212/2000, nonché degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 3, 5 e 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., posto che la dichiarazione dei redditi della ricorrente non avrebbe potuto comunque riportare maggiori redditi e maggiori imposte oggetto dell’accertamento, derivanti dalla “cessione di azienda”, che avrebbero dovuto, eventualmente, essere dichiarati dalla società proprietaria di tale azienda, e cioè la Italcables s.p.a., e sussistendo, in ogni caso, ragioni R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 10 di obiettiva incertezza sulla portata e sull’àmbito di applicazione delle disposizioni antielusive, che avrebbero giustificato l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni. 10. - Passando quindi ora ad esaminare partitamente i motivi di ricorso proposti, osserva la Corte quanto segue. 10.1. - Il primo motivo del ricorso proposto dalla Italcables s.p.a. (n. 29644/2015 R.G.) è fondato. Sostiene, in particolare, la ricorrente che sarebbe incomprensibile ed inconferente il richiamo, operato dalla C.T.R., all’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, laddove prevede che l’imposta (di registro) è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, così applicando una norma ed una fattispecie di imposta diversa da quella oggetto dell’accertamento. Sul punto, deve rilevarsi, innanzitutto, che la sentenza impugnata è comunque priva di una vera e propria motivazione in merito all’elusività dell’operazione ed alla sussistenza o insussistenza di valide ragioni economiche in merito, limitandosi, la C.T.R., ad affermare, in maniera del tutto apodittica, che «il complesso delle operazioni messe in atto dalle soc. contribuenti costituiscano, senza ombra di dubbi alcuno, una elusione delle norme fiscali di riferimento ed in tal senso si precisa che l’abuso può ricorrere anche quando lo scopo di conseguire un vantaggio fiscale sia essenziale e non esclusivo, il che non esclude l’esistenza dell’abuso quando concorrono altre ragioni economiche». Peraltro, assolutamente inconferente appare il richiamo all’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, che riguarda l’imposta di registro. La sentenza, quindi, è priva di adeguata motivazione, essendo questa solo apparente e contraddittoria, il che determina la violazione dell’art. 132, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 1, num. 4), d.lgs. n. 546/1992. R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 11 Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. 12 maggio 2022, n. 15135; Cass., sez. U., 5 agosto 2016 n. 16599; Cass., sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). In definitiva, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, come accade, appunto, nel caso di specie, in cui, come detto, non vengono spiegate adeguatamente le ragioni per le quali l’operazione posta in essere dalle società contribuenti sarebbe elusiva, sostanziandosi, invece, la motivazione, nella apodittica affermazione della sussistenza dell’elusione e sul solo riferimento alla vicinanza temporale degli atti compiuti ed all’unitarietà dell’operazione (circostanza, per vero, non contestata), senza alcuna valutazione in merito alla sussistenza (o insussistenza) di valide ragioni economiche, R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 12 che vengono invece escluse, senza alcuna specifica analisi delle operazioni poste in essere dalle parti. 10.2. – L’accoglimento del suddetto motivo di ricorso determina l’assorbimento degli altri motivi proposti dalla Italcables s.p.a. 11. - Venendo ora ad esaminare il ricorso proposto dalla NI s.r.l. in liquidazione (già NI s.p.a.) (ricorso n. 29872/2015 R.G.), appare necessario, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso. 11.1. - Tale secondo motivo è fondato. La motivazione della sentenza impugnata, come già detto, deve ritenersi meramente apparente, posto che questa si sostanzia nella apodittica affermazione della sussistenza dell’elusione e sul solo riferimento alla vicinanza temporale degli atti compiuti ed all’unitarietà dell’operazione (circostanza, per vero, non contestata), mentre non vi alcun riferimento al profilo della sussistenza (o insussistenza) di valide ragioni economiche, che vengono invece escluse, senza alcuna specifica analisi delle operazioni poste in essere dalle parti. 11.2. - All’accoglimento di tale secondo motivo di ricorso consegue l’assorbimento di tutti gli altri motivi. 12. – La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia – sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità
P. Q. M.
La Corte dispone la riunione dei ricorsi nn. 29644/2015 R.G. e 29872/2015 R.G. Accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla Italcables s.p.a. in liquidazione, ed il secondo motivo del ricorso proposto dalla NI s.r.l. in liquidazione;
dichiara assorbiti gli altri motivi. R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 13 Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia – sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2022.
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso per l’accoglimento del R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 3 primo motivo del ricorso proposto dalla Italcables s.p.a., con assorbimento degli altri motivi, e per l’accoglimento integrale del ricorso proposto dalla NI s.r.l. in liquidazione (già NI s.p.a.); FATTI DI CAUSA 1. - A seguito di verifica condotta nei confronti della società Italcables s.p.a. relativamente all’anno d’imposta 2005, l’Agenzia delle entrate notificava, in data 30 settembre 2010, a quest’ultima società, questionario n. Q00154/2010, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, invitandola a fornire gli opportuni chiarimenti e ad indicare l’eventuale presenza di valide ragioni economiche in relazione ad una serie di operazioni ritenute elusive ex art. 37-bis, quarto comma, dello stesso d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente pro- tempore). 1.1. - In data 1° dicembre 2010 la Italcables s.p.a. presentava memoria in risposta alle richieste formulate con il predetto questionario;
l’Agenzia delle entrate, non ritenendo valide le ragioni ivi esposti, notificava alla citata società l’avviso di accertamento n. T9H03A101970/2010. Con tale avviso di accertamento l’Ufficio riteneva che la società Italcables s.p.a. avesse posto in essere una complessa attività elusiva d’imposta, nei seguenti termini: 1) in data 31 maggio 2005 la Italcables s.p.a., di cui la NI s.p.a. era socia al 99,90%, depositava presso la Camera di Commercio un progetto di scissione parziale, e proporzionale, in favore di una società di nuova costituzione, la Italcables s.r.l.; 2) in data 17 settembre 2005 veniva stipulato un contratto di compravendita, attraverso il quale la NI s.p.a. cedeva alla società di diritto portoghese Companhia Previdente S.A. le azioni in sua proprietà del capitale sociale della Italcables s.p.a., unitamente alla famiglia NI, che possedeva il restante 0,10%, di R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 4 talché la società portoghese diveniva titolare del 100% delle azioni della Italcables s.p.a.; contestualmente, veniva stipulata una scrittura privata con la quale la società portoghese si impegnava a vendere alla NI s.p.a. il 100% delle quote possedute nella Italcables s.r.l. (società che avrebbe dovuto formarsi successivamente all’indicata scissione); 3) in data 10 ottobre 2005 la NI s.p.a. emetteva a favore della società portoghese la fattura n. 19 per un importo di € 20.654.639,33, concernente la compravendita delle azioni suaccennata;
4) la NI s.p.a. valutava la partecipazione detenuta nella Italcables s.p.a. al costo storico di € 8.151.859,00, per cui dalla cessione de qua emergeva una plusvalenza di € 12.502.780,00; poiché l’art. 87, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) considera esenti le plusvalenze nella misura del 95%, ne derivava che la NI s.p.a. aveva realizzato una plusvalenza esente di € 11.877.640,00 (95% di € 12.502.780,00); 5) in data 3 novembre 2005 la Itacables s.p.a. (ormai posseduta al 100% dalla Companhia Previdente S.A.), dava esecuzione al progetto di scissione, trasferendo, a tal fine, una parte del proprio patrimonio alla nuova società Italcables s.r.l., il cui capitale apparteneva all’unico socio Companhia Previdente S.A.; in virtù di tale scissione venivano trasferiti alla Italcables s.r.l. i seguenti beni;
i) complesso immobiliare sito in Sarezzo (BS), via F.lli Capponi n. 62; ii) partecipazione detenuta nella Italcables Due s.r.l., con sede in Sarezzo (BS); iii) partecipazione detenuta nella Omnia Cavi s.r.l., con sede in Colonnella (TE); la società Italcables s.p.a. continuava la propria attività, in quanto il valore dei beni da trasferire, pari ad € 1.529.763,22 veniva imputato alla “riserva avanzo di fusione” che, conseguentemente, si riduceva da € 1.958.969,20 ad € 429.205,98; 6) in data 10 novembre 2005 veniva data esecuzione alla scrittura privata stipulata il 17 settembre 2005 tra la NI s.p.a. e la Companhia Previdente S.A.; quest’ultima cedeva, pertanto, alla R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 5 prima l’intera quota di partecipazione detenuta nella Italcables s.r.l. (per un importo di € 5.008,073,75), la cui denominazione sociale veniva modificata in NI s.r.l. Al termine di tali operazioni, dunque, la NI s.p.a. possedeva il 100% della NI s.r.l. (già Italcables s.r.l.), proprietaria del complesso immobiliare sito in Sarezzo (BS), a seguito della scissione da parte della Italcables s.p.a.; la Companhia Previdente S.A. possedeva il 100% della Italcables s.p.a., rimasta proprietaria, a seguito della scissione, del solo “comparto industriale”. Tali operazioni, ad avviso dell’Agenzia delle entrate, avevano la finalità di trasferire il “comparto industriale” della Italcables s.p.a. alla Companhia Previdente S.A., e di trasferire alla NI s.p.a. l’immobile della Italcables s.p.a.; tali obiettivi sarebbero stati raggiunti aggirando le norme di cui all’art. 86, commi 1 e 2, T.U.I.R., che sottopone a tassazione la plusvalenza realizzata per effetto della cessione di azienda e di immobile.
Per questi motivi
, veniva notificato alla Italcables s.p.a. l’avviso di accertamento suindicato, con cui veniva rideterminato il reddito d’impresa per l’anno 2005 in € 9.382.180,00, a fronte di quello dichiarato in € 4.374.106,00, in seguito alla ripresa a tassazione, ex art. 86, commi 1 e 2, T.U.I.R., della somma di € 5.008.073,75 operata applicando le disposizioni del citato articolo. 2. - In forza della medesima verifica fiscale, in data 22 dicembre 2010 veniva notificato alla NI s.p.a. avviso di accertamento n. T9H03A101930 con il quale, sempre in applicazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, veniva ripresa a tassazione una plusvalenza di € 6.964.567,00 ai sensi dell’art. 86, comma 2, T.U.I.R., individuando quale “operazione lineare” la vendita da Italcables s.p.a. (detenuta al 100% dalla NI s.p.a.) alla Companhia Previdente S.A. di un ramo aziendale in luogo della vendita di azioni, ed individuando quindi una R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 6 plusvalenza pari ad € 7.594.706,25, dalla quale detrarre la somma di € 630.139,00 quale 5% della plusvalenza derivante dalla cessione di azioni già tassato ex art. 87, comma 1, T.U.I.R. 3. - Avverso tali avvisi di accertamento la Italcables s.p.a. e la NI s.p.a. proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia la quale, previa riunione dei predetti ricorsi, con sentenza n. 38/12/2012, pronunciata il 10 novembre 2011, li accoglieva, annullando i predetti avvisi e condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese legali. 4. - Interposto gravame da parte dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 2219/67/2015, pronunciata il 19 gennaio 2015 e depositata in segreteria il 18 maggio 2015, accoglieva l’appello e rigettava i ricorsi proposti in primo grado dalla Italcables s.p.a. e dalla NI s.p.a., compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio. 5. - Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la Italcables s.p.a., sulla base di cinque motivi, nonché la NI s.r.l. in liquidazione (già NI s.p.a.) sulla base anch’essa di cinque motivi. Resiste avverso i ricorsi con controricorso l’Agenzia delle entrate. 6. - All’udienza pubblica del 20 settembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. La ricorrente Italcables s.p.a. in liquidazione ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei due ricorsi n. 29644/2015 R.G. e n. 29872/2015 R.G., essendo stati proposti avverso la medesima sentenza. R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 7 8. – Si procede quindi alla sommaria descrizione dei motivi del ricorso n. 29644/2015 R.G. 8.1. - Con il primo motivo la Italcables s.p.a. deduce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., e dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., in considerazione della contraddittorietà ed illogicità della motivazione, o comunque vertendosi in ipotesi di motivazione apparente, non avendo la C.T.R. esaminato le ragioni della contribuente. 8.2. - Con il secondo motivo la società contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 86, commi 1 e 2, T.U.I.R., 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto, nel caso di specie, l’operazione di scissione attuata dalla Italcables s.p.a. e la successiva cessione delle partecipazioni non avevano lo scopo predominante di eludere il fisco, sussistendo invece una valida ragione economica, e cioè, da una parte, la volontà della Companhia Previdente S.A. di acquisire il comparto industriale, e, dall’altro, quello dei soci della stessa Italcables s.p.a. di restare proprietari del solo comparso immobiliare e delle partecipazioni societarie. 8.3. - Con il terzo motivo di ricorso la Italcables s.p.a. eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla circostanza se la scissione proporzionale attuata fosse una valida ragione extra-fiscale per consentire a terzi l’acquisizione del solo comparto industriale, ovvero se sussistesse un indebito risparmio d’imposta. 8.4. - Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e quindi la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in relazione all’art. 360, R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 8 primo comma, num. 4), dello stesso codice, per non avere la C.T.R. esaminato il motivo di ricorso in primo grado (ritenuto assorbito dalla C.T.P.) relativo alla errata determinazione della plusvalenza oggetto di recupero a tassazione. 8.5. - Con il quinto motivo di ricorso, infine, la Italcables s.p.a. denuncia nuovamente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice, per non avere la C.T.R. esaminato il motivo di ricorso in primo grado, riguardante l’illegittimità dell’applicazione delle sanzioni irrogate. 9. - Con rifermento, invece, al ricorso n. 29872/2015 R.G., si rileva quanto segue. 9.1. - Con il primo motivo la NI s.r.l. in liquidazione (già NI s.p.a.) eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 53 e 41 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto, nel presente giudizio, non si verteva in tema di imposta di registro, e sussistendo, in ogni caso, valide ragioni economiche per l’operazione societaria effettuata, tenuto conto delle “finalità imprenditoriali” che le parti avevano voluto realizzare, che escludevano la natura abusiva dell’operazione. 9.2. - Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione alla natura dell’operazione, e quindi violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata si limiterebbe ad accogliere la tesi dell’Ufficio, senza alcuna valutazione in merito alla affermata natura elusiva dell’operazione, se non il riferimento all’unitarietà dell’operazione, che peraltro è elemento mai contestato. R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 9 9.3. - Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione al rigetto dei motivi di ricorso proposti in primo grado ed inerenti alle conseguenze impositive e sanzionatorie dell’elusione contestata, con violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, 132, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per non avere, la C.T.R., esaminato i motivi di ricorso proposti in primo grado (e ritenuti assorbiti dalla C.T.P., a seguito dell’esclusione della natura elusiva dell’operazione), con riferimento alla erronea individuazione delle conseguenze tributarie in relazione all’operazione lineare ipotizzata, ed all’illegittimità delle sanzioni irrogate nell’an e nel quantum. 9.4. - Con il quarto motivo di ricorso la NI s.r.l. in liquidazione eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., con riferimento alla mancata considerazione e valutazione delle esigenze di riorganizzazione aziendale sottese alla complessiva operazione. 9.5. - Con il quinto motivo di ricorso la società contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 10-bis della legge n. 212/2000, nonché degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 3, 5 e 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., posto che la dichiarazione dei redditi della ricorrente non avrebbe potuto comunque riportare maggiori redditi e maggiori imposte oggetto dell’accertamento, derivanti dalla “cessione di azienda”, che avrebbero dovuto, eventualmente, essere dichiarati dalla società proprietaria di tale azienda, e cioè la Italcables s.p.a., e sussistendo, in ogni caso, ragioni R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 10 di obiettiva incertezza sulla portata e sull’àmbito di applicazione delle disposizioni antielusive, che avrebbero giustificato l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni. 10. - Passando quindi ora ad esaminare partitamente i motivi di ricorso proposti, osserva la Corte quanto segue. 10.1. - Il primo motivo del ricorso proposto dalla Italcables s.p.a. (n. 29644/2015 R.G.) è fondato. Sostiene, in particolare, la ricorrente che sarebbe incomprensibile ed inconferente il richiamo, operato dalla C.T.R., all’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, laddove prevede che l’imposta (di registro) è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, così applicando una norma ed una fattispecie di imposta diversa da quella oggetto dell’accertamento. Sul punto, deve rilevarsi, innanzitutto, che la sentenza impugnata è comunque priva di una vera e propria motivazione in merito all’elusività dell’operazione ed alla sussistenza o insussistenza di valide ragioni economiche in merito, limitandosi, la C.T.R., ad affermare, in maniera del tutto apodittica, che «il complesso delle operazioni messe in atto dalle soc. contribuenti costituiscano, senza ombra di dubbi alcuno, una elusione delle norme fiscali di riferimento ed in tal senso si precisa che l’abuso può ricorrere anche quando lo scopo di conseguire un vantaggio fiscale sia essenziale e non esclusivo, il che non esclude l’esistenza dell’abuso quando concorrono altre ragioni economiche». Peraltro, assolutamente inconferente appare il richiamo all’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, che riguarda l’imposta di registro. La sentenza, quindi, è priva di adeguata motivazione, essendo questa solo apparente e contraddittoria, il che determina la violazione dell’art. 132, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 1, num. 4), d.lgs. n. 546/1992. R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 11 Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. 12 maggio 2022, n. 15135; Cass., sez. U., 5 agosto 2016 n. 16599; Cass., sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). In definitiva, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, come accade, appunto, nel caso di specie, in cui, come detto, non vengono spiegate adeguatamente le ragioni per le quali l’operazione posta in essere dalle società contribuenti sarebbe elusiva, sostanziandosi, invece, la motivazione, nella apodittica affermazione della sussistenza dell’elusione e sul solo riferimento alla vicinanza temporale degli atti compiuti ed all’unitarietà dell’operazione (circostanza, per vero, non contestata), senza alcuna valutazione in merito alla sussistenza (o insussistenza) di valide ragioni economiche, R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 12 che vengono invece escluse, senza alcuna specifica analisi delle operazioni poste in essere dalle parti. 10.2. – L’accoglimento del suddetto motivo di ricorso determina l’assorbimento degli altri motivi proposti dalla Italcables s.p.a. 11. - Venendo ora ad esaminare il ricorso proposto dalla NI s.r.l. in liquidazione (già NI s.p.a.) (ricorso n. 29872/2015 R.G.), appare necessario, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso. 11.1. - Tale secondo motivo è fondato. La motivazione della sentenza impugnata, come già detto, deve ritenersi meramente apparente, posto che questa si sostanzia nella apodittica affermazione della sussistenza dell’elusione e sul solo riferimento alla vicinanza temporale degli atti compiuti ed all’unitarietà dell’operazione (circostanza, per vero, non contestata), mentre non vi alcun riferimento al profilo della sussistenza (o insussistenza) di valide ragioni economiche, che vengono invece escluse, senza alcuna specifica analisi delle operazioni poste in essere dalle parti. 11.2. - All’accoglimento di tale secondo motivo di ricorso consegue l’assorbimento di tutti gli altri motivi. 12. – La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia – sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità
P. Q. M.
La Corte dispone la riunione dei ricorsi nn. 29644/2015 R.G. e 29872/2015 R.G. Accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla Italcables s.p.a. in liquidazione, ed il secondo motivo del ricorso proposto dalla NI s.r.l. in liquidazione;
dichiara assorbiti gli altri motivi. R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. NT LE 13 Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia – sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2022.