Sentenza 24 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2002, n. 5994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5994 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA nome del Popolo Italiano0599 4 Italiano Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. R.G.n.15751/1999 Presidente dr. Ettore Mercurio 16918/1999 Consigliere rel. Cron. 17506 dr. Donato Figurelli dr. SC Antonio Maiorano Consigliere Rep. Consigliere Ud. 18.01.2002 dr. Natale Capitanio Consigliere dr. Giovanni Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso (n.15751/1909) proposto da: "C.B.E. Commerciale Edil Elettrica s.r.l.", con sede in Marsala, in persona dell'amministratore unico e legs- le rappresentante pro tempore rag. Valenti Gaetano, elet- tivements domiciliate in Rome nel Piazzale delle Belle Arti n. 3, presso lo studio dell'avv. Ignazio Abrignani, rappresentata e difese dall'avv. G. Bettiste Messina per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente;
CONTRO
SP SC, nato a [...] il [...] ed ivi resi- dente, elettivamente domiciliato in Roma nella piazza Aci- lia n. 4 presso lo studio dell'avv. Antonio Funari, ra p- 7 - 1 - 25 presentato e difeso dall'avv. Lorenzo Carini per procure speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale, controricorrente;
NONCHE' sul ricorso (n. 16918/1999) proposto de: RL SC, elettivamente domiciliato, rappresen- tato e difeso come sopra, ricorrente incidentale;
CONTRO "C.E.E. Commerciale Edil Elettrice s.r.l.", in persona, elettivamente domiciliste e rappresentata e difesa come sopra, intirata e ricorrente principale;
per l'annullamento delle sentenza del Tribunale di Marsala in date 17 egrio - 16 giugno 1999, n. 234/99, n. 68/98 R.G. Lavoro;
udit le relazione della causa svolta del consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 18 gennaio 2002; udito il P.N., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accogli- mento del ricorso principale, essorbito l'incidentale. 2 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 25 giugno 1998 il signor SC RL, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della C.E.E. s.r.l. con la qualifica di impiegato di quarto livello dal 19 febbraio 1992 al 30 giugno 1995, chiedeva al Pretore del lavoro di Marsala la condanna del suo datore di lavoro al pagamento della somma di lire 34.737.561 a titolo di straordinario. Esponeva che l'orario di lavoro osservato dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 20 si dispiegava nella settimana dal lunedì al sabato e che, fittiziamente, nel maggio del 1995 era stato stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale, restando immutata la durata della sua presenza nel posto di lavoro. Aggiungeva, inoltre, che, durante la pendenza del rapporto in occasione delle festibità natalizie, la sua attività la- vorativa era stata espletata anche di domenica (per sei giornate) durante le quali il negozio era rimasto aperto al pubblico: pertanto avendo prestato 16 ore di straordinario ogni settimana e lavoro festivo, chiedeva il pagamento delle differenze retributive sopra precisate, previa declaratoria di nullità del contratto a tempo parziale, oltre a rivaluta- zione ed interessi legali. La società convenuta, ritualmente costituitasi, resisteva in giudizio, contestando le pretese dell'attore e chiedendone - 3. il rigetto, sostenendo che l'attività lavorativa del medesi- mo non aveva superato i limiti delle 40 ore settimanali. Il Pretore, con sentenza del 12 giugno 1998, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava "la mullità del con- tratto di trasformazione del rapporto a part time" e condan- nava la C.E.E. s.r.l. al pagamento della somma di lire 13.181.170 a titolo di differenze retributive, straordinario, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge. Con ricorso depositato il 4 novembre 1998 la C.E.E. s.r.l. proponeva appello, censurando la valutazione di merito opera- ta dal primo giudice: in particolare, si doleva del fatto che прив le testimonianze ritenute determinanti nella decisione oggetto di gravame (testi TI, EL, La CO e AS), concernendo episodi raccontati da soggetti che non erano quotidia- namente nel posto di lavoro, non erano sufficienti a provare lo svolgimento di un monte ore di lavoro superiore alle 40 setti- manali. Inoltre, in merito al lavoro domenicale osservava che le risultan- ze processuali non escludevano la prestazione di attività lavo- rativa in sole due domeniche negli anni 1993 e 1994. Chiedeva quindi la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda, oltre alla condanna di controparte al pagamento delle spese processuali. In data 7 dicembre 1998 lo RL si costituiva, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e dell'appello principale. 4 Inoltre proponeva appello incidentale: in particolare, affermava che le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado provavano compiutamente la fondatezza delle sue pretese e nertanto chiedeva l'accoglimento integrale della domanda. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio. Con sentenza in data 17 maggio 16 giugno 1999 il Tribuna- - le di Marsala, in parziale accoglimento dell'appello princi- pale della C.E.E., dichiarava il diritto di RL SC alla retribuzione di 4,5 ore mensili di straordinario dal 19 febbraio 1992 al 30 giugno 1995 e per l'effetto condanna- va la C.E.E. s.r.l. al pagamento a tale titolo della somma complessiva di lire 14.153.212 comprensiva di tutti gli ac- cessori dovuti;
confermava nel resto l'impugnata sentenza;
rigettava l'appello incidentale%;B dichiarava interamente com- pensate tra le parti le spese del grado di giudizio. Osservava il Tribunale che l'appello principale era parzial- mente fondato%3B che le deposizioni rese in primo grado dai te- stimoni TI, EL, La CO e IN non erano da sole sufficienti a provare lo svolgimento del lavoro straordinario, perchè promananti da soggetti che non erano giornalmente presenti nei locali dell'azienda; che la quantità di lavoro effettivamente svolta dallo RL oltre le ore normali - 5 - di lavoro, poteva invece essere determinata valutando tali affermazioni insieme a quelle rese dai testi Aleo e La Mantia%;B che se ne deduceva la certezza di un'atti- vità lavorativa prestata a titolo di straordinario di 4,5 ore alla settimana;
che, tenuto conto dei calcoli e non contestati correttamente eseguiti dal c.t. dalle parti, l'importo dovuto allo RL a titolo di straordinario per 4,5 ore settimanali ammontava a lire 14.153.212, già comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria;
che, invece, avuto riguardo al lavoro festivo prestato dallo RL durante le domeniche del periodo natalizio, corretto era il ragionamento illustrato nella пр ив motivazione della sentenza impugnata da entrambe le parti%;B che ciò imponeva anche il rigetto dell'appello incidentale. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 6 agosto 1999, la C.E.E. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Con atto notificato il 10 settembre 1999 lo RL ha resi- stito con controricorso ed ha proposto altresì ricorso inci- dentale. Motivi della decisione. La società ricorrente denunzia con il primo motivo contrad- dittoria motivazione su un punto decisivo della causa, pro- spettato dalla società e comunque rilevabile di ufficio;
con il - 6 - secondo motivo nullità del procedimento (ricorso principale). La ricorrente deduce che il Tribunale ha ritenuto provata la misura dello straordinario in 4,5 ore settimanali a mezzo dei testi indicati dalla società, ma che, sommando le ore di lavoro settimanale indicate dal teste Aleo, il totale che ne deriva è esattamente di 40 ore settimanali%;B che da ciò si deduce che l'indicazione di 44,5 ore settimanali è conseguenza di grossolana svista del giudice del merito. Il controricorrente propone ricorso incidentale in rela- zione alla determinazione delle ore di straordinario fatta dal Tribunale, stante che le ore di straordinario settima- nale da considerarsi sono 5, e non 4,5, con la conseguenza che l'importo complessivamente dovuto è di lire 15.725.790, anzichè quello di lire 14.153.212 determinato in sentenza. Lo RL propone altresì ricorso incidentale in ordine alla compensazione delle spese del giudizio di appello, chiedendo la condanna di controparte alle spese del giudizio di appello. Osserva la Corte che i ricorsi devono essere riuniti, trattan- dosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). In ordine al ricorso principale osserva la Corte che esso è inammissibile, in quanto la doglianze proposta non costituisce motivo di ricorso per cassazione, bensì motivo revocatorio. La società ricorrente deduce invero che il Tribunale ha rite- nuto provata la misura dello straordinario in 4,5 ore setti- -7 manali a mezzo dei testi indicati dalla società, ma che, sommando, come si è detto, le ore di lavoro settimanale indi- cate dal teste Aleo, il totale che ne deriva è esattamente di 40 ore settimanali%; l'indicazione pertanto di 44,5 ore setti- menali da parte del Tribunale è conseguenza di grossolana svista del indice di merito, che andava denunziate quale caso di revocesione essendo la sentenze effetto di un errore di fatto risultante darli atti di causa (art. 395 n. 4 c.p.c.). Per quanto concerne il ricorso incidentale, si osserva innan- zi tutto che la determinazione dello straordinario settimanale de parte dello RL in cinque ore settimanali è il risultato della interpretazione probatoria delle risultanze processuali da perte del lavoratore, mentre spetta al Tribunale individuare le fonti del proprio convincimento. E spetta al piudice di le- gittimità la verifica dell'esattezza dell'individuazione delle prove da parte del giudice del merito, che nella specie peraltro ha fornito convincenti giustificazioni delle risultanze testi- moniali, cui fare riferimento a parte l'errore di fatto nella - determinazione dello straordinario settimanale, al quale si è fatto riferimento nell'esame del ricorso principale, ma che non incide nell'esame delle richieste di straordinario del ricor- rente incidentale La doplianza dello RL è quindi infondata. Del pari infondata è la censura dello RL in ordine alla compensezione delle spese del giudizio di appello. - 8 - Le valutazione dei giusti motivi di compensezione delle spese processuali spetta al giudice del merito ed è cens - rabile in sede di legittimità quando i motivi addotti a fondamento della decisione risultano illogici o con- traddittori, il che nelle specie non sussiste, avendo il Tribunale fatto riferimento alla parziale reciproca soccom- benza. In definitiva, riuniti i ricorsi, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso principale e deve essere rigettato quello incident-le. Sussistono giusti motivi per compensare anche le spese di questo ciudizio di cassazione. P.Q. . La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ri- corso principale e rigetta quello incidentele. Compensa le spese del ciudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2002. Il Presidente (dr. Ettore Mercurio) - A Il Consigliere estensore S 0 1 S 3 I . A 3 T T 5 D . R , (dr. Donato Figurelli) . A O A A рибоfanato Find S ' L N T E L L S P L 3 S O E O I 7 R P D - N M 8 I I G - 2 O A 1 A D AL CANCELLIERE S D E I Depositato in Cancelleria E T G A , N G O E O oggi, 24 APR. 2002 E R S T L E T T S I I R A I G L M E D E L R R IL CANCELLIERE E P O - 9 -- D 20