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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 1908/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della Giudice dott.ssa
Veronica Vernetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1908 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione il 20 marzo 2025, avente ad oggetto: altri rapporti condominiali e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
20/6/1982 C.F.: , entrambi elettivamente C.F._2
domiciliati in Castellammare di Stabia alla Via Cosenza, presso lo studio dell'Avv. Federico Cammarota che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
E
“ ”, C.F.: Controparte_1
, sito in Casavatore (NA) al Viale Michelangelo n.1, in P.IVA_1
persona dell'Amministratore pt. Avv. Danilo Manzi con studio in
Casoria alla via Carducci n.3, procuratore di se stesso
CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note di trattazione scritta per l'udienza del 3 marzo 2025, i difensori hanno concluso riportandosi agli atti difensivi e hanno chiesto la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli istanti , premesso di essere comproprietari dell'appartamento sito nel Comune di
Casavatore (NA) al Viale Michelangelo n.1, nonché del box auto di pertinenza, hanno esposto che in data 3 febbraio 2022 il predetto box risultava allagato e presentava visibili macchie nella parte inferiore della muratura confinante con il locale tecnico, oltre a grosse macchie sui pilastri e danni agli arredi e suppellettili e che la causa di tali infiltrazioni è scaturita da una copiosa fuoriuscita di acqua dai serbatoi presenti nel locale autoclave confinante con il box che ha provocato pesanti allagamenti imputabili al mancato funzionamento della pompa dell'autoclave.
Gli istanti hanno dedotto di aver denunciato con pec del 4/2/2022 i danni all'amministratore di condominio e che la compagnia assicurativa del fabbricato, ha redatto verbale di Controparte_2
sopralluogo per il sinistro n. 00041022000032 del 03/02/22 n. polizza 00041023002346.
Gli istanti hanno esposto, altresì, che la presenza di acqua maleodorante, muffe e condense ha comportato l'impossibile prosecuzione del regolare godimento del bene in quanto l'automobile
è stata posteggiata all'esterno del box, oltre alla perdita ed al deperimento di materiale e provviste di beni alimentari: una stufa, alcuni capi di abbigliamento ed altri beni personali degli odierni attori situati all'interno del box oltre a quanto verbalizzato nel sopralluogo del 18/02/22 da parte della Controparte_3
L'istante Avv. avrebbe subito l'ulteriore perdita di Parte_1 diversi faldoni di cartone contenenti il suo archivio professionale.
Gli attori, sulla scorta del mancato riscontro da parte del CP_1
sia della richiesta di provvedere alla risoluzione definitiva della problematica sia della richiesta di risarcimento dei danni patiti, hanno incaricato l'Ing. per la stima dei danni Persona_1
quantificati in € 8.048,97, oltre ai danni arrecati all'archivio e ai beni presenti nel box quantificati in € 5000,00.
Per tali motivi gli istanti hanno citato in giudizio il
[...]
innanzi all'adito Tribunale per ivi sentirlo Controparte_1
condannare, in favore degli attori: 1) al pagamento di € 8.048,97 come da computo metrico per i lavori di ripristino, oltre interessi e rivalutazione monetaria o alla somma maggiore o minore che riterrà di giustizia;
2) al pagamento di € 5.000,00, quantificata ex art. 1226 cod. civ., al risarcimento del danno per la perdita del materiale presente nel box al momento dell'allagamento, 3) al pagamento delle spese processuali e compenso professionale, oltre accessori di legge.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma, la precedente
Giudice assegnataria della causa ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio per accertare le cause delle infiltrazioni e le opere necessarie per eliminarle, nominando l'Arch. Controparte_4
[...]
Nelle more del giudizio si è costituito un nuovo difensore per gli attori in sostituzione del precedente.
Dopo il conferimento incarico al CTU nominato, le operazioni peritali sono state sospese per il vaglio preliminare delle richieste di prova articolate dagli attori le quali sono state dichiarate inammissibili con ordinanza del 10/9/2024.
Disposta la ripresa delle operazioni peritali con integrazione di nuovi quesiti, si è costituito il con comparsa di risposta del CP_1 14/10/2024 il quale ha contestato gli assunti di parte attrice, ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e ha chiesto di chiamare in causa la Nel merito, il Controparte_5
convenuto ha chiesto il rigetto della domanda infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, la condanna della a Controparte_5
tenere indenne il Condominio.
La Giudice, con ordinanza del 15/10/2024, stante la tardività della domanda, ha rigettato la chiamata in causa della compagnia assicurativa chiesta dal e ha concesso una proroga delle CP_1
operazioni peritali su istanza del CTU.
In seguito al deposito dell'elaborato peritale, disattesa la richiesta a chiarimenti del CTU avanzata dagli attori, la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il 20/3/2025 la Giudice ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va esaminata l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto in ragione della dedotta indeterminatezza della domanda. È noto che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
Ebbene, considerato che gli attori nell'atto di citazione hanno compiutamente indicato le ragioni della domanda avendo analiticamente esposto sia i motivi di doglianza che le norme di legge violate, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'eccezione di nullità va rigettata.
In punto di diritto, le doglianze degli istanti s i inquadrano nella fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c., a mente del quale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, il condominio in quanto proprietario delle parti comuni, secondo quanto disposto dall'art. 1117 c.c. è responsabile, quale custode dei beni e dei servizi comuni, ex art. 2051 c.c., dei danni cagionati dalle cose comuni alle cose di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non si fonda su una presunzione di colpa, ma contempla un'ipotesi di responsabilità oggettiva che in concreto ricorre quando sia individuabile un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Negli edifici in condominio, custode dei beni e dei servizi comuni, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché gli stessi non rechino pregiudizio ad alcuno è lo stesso che, ai sensi dell'art. 2051 c.c. rispon de dei danni da CP_1
quei beni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano imputabili ai vizi edificatori dello stabile riconducibili ad attività od omissioni del costruttore. Si ritiene infatti che tali vizi non possano essere equiparati al caso fortuito quale unica causa idonea ad interrompere il nesso eziologico fra custode e danno e quindi la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Gli attori, nella qualità documentata e non contestata dal convenuto, hanno fornito prova adeguata dell'esistenza delle infiltrazioni e della riconducibilità a un difetto dell'impianto di autoclave del
. CP_1
Il fenomeno infiltrativo è stato anche confermato dalla CTU espletata le cui conclusioni possono recepirsi stante la correttezza dei criteri logici e tecnici eseguiti, non oggetto di significativi rilievi di segno contrario.
Il consulente d'ufficio ha constatato la presenza di acqua sul pavimento del locale autoclave e del box auto in questione proveniente dal serbatoio adiacente alla pompa dove il galleggiante era bloccato, nonché un potenziale aggravamento della situazione rinvenuta sui luoghi di causa. Il consulente ha riferito che: “l'acqua infiltratasi in pochi giorni si asciugherà, ma su questo tipo di pavimentazioni potrebbe provocare macchie scure sulla superficie e favorire l'insorgenza di efflorescenze, fenomeni esteticamente sgradevoli”
In merito alle cause delle infiltrazioni, il tecnico ha riferito che: “i riscontrati fenomeni, sono imputabili al cattivo funzionamento di impianti comuni del fabbricato ed a difetti edificatori dello stabile.
In ordine alla tipologia di intervento da eseguire, al fine di consentire agli attori di poter godere del proprio bene e preservarlo dalle persistenti infiltrazioni d'acqua, il consulente ha indicato come soluzione l'impermeabilizzazione dell'intera pavimentazione del box auto, attraverso cui l'umidità si diffonde, mediante l'utilizzo di un protettivo idrorepellente.
La soluzione prospettata dal consulente, che si ritiene condivisibile in quanto logicamente coerente, scientificamente argomentata e priv a di aporie, ha tenuto conto del fatto che il locale tecnico ad esso adiacente è privo dei necessari accorgimenti strutturali atti a contenere gli effetti negativi di un accidentale spargimento d'acqua.
Il costo dei lavori prospettati dal consulente, come da computo metrico estimativo, ammonta ad € 1.092,12 + I.V.A. 10 % di €
109,21, per un totale di € 1.201,00.
Inoltre, con riferimento alla valutazione dei danni lamentati dagli attori, il consulente non ha rilevato danni strutturali stante la portata limitata del fenomeno infiltrativo alla sola zona di fondo del medesimo box.
In specie, riguardo ai beni indicati dagli attori come danneggiati, il consulente ha allegato all'elaborato peritale i rilievi fotografici di fascicoli di causa danneggiati dall'acqua, riferendo che il mobile bianco, ritratto nelle foto agli atti, è ancora presente nel box auto e che non è stato possibile accertare il dedotto deterioramento del ferro da stiro con caldaia e dell'amplificatore JBL atteso che questi beni non sono stati esibiti al consulente durante i tre sopralluoghi.
Invero, gli attori si sono limitati a documentare la foto che ritrae un ferro da stiro del quale non è stato possibile accertare il mancato funzionamento e uno scatolone tutto bagnato il cui contenuto non si conosce.
Orbene, con riferimento ai fascicoli di causa chiaramente danneggiati dall'acqua e visionati dal consulente, il risarcimento può essere determinato in via equitativa in € 200,00.
La valutazione equitativa soccorre quando il danno , soprattutto se materiale (come il deterioramento dei documenti), è difficile da quantificare precisamente.
La stessa, pertanto, è subordinata, da un lato, alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza del danno e non esonera la parte di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (Cass. civ. 29330/2019).
In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza del convenuto, quest'ultimo va condannato alla refusione delle spese in favore degli attori che si liquidano come da dispositivo.
Le spese della consulenza sono poste a carico del convenuto e s ono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così così provvede:
- dichiara la responsabilità del “ Controparte_1
” in persona dell'amministratore p.t, nella causazione
[...]
dei fenomeni per cui è causa;
-condanna, per l'effetto, il “ ” Controparte_1
in persona dell'amministratore p.t, al pagamento in favore degli attori della somma di € 1.201,00 per i lavori di impermealizzazione come individuati dal consulente tecnico d'ufficio nell'elaborato peritale;
- condanna il “ in persona Controparte_1
del legale amministratore p.t, a risarcire l'Avv. Parte_1
della somma di € 200,00 liquidata in via equitativa;
- condanna il “ in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite per complessivi di € 2.804,00 di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre il rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- rigetta la domanda di risarcimento danni come in parte motiva;
- pone le spese di CTU interamente a carico del “
[...]
” come da separato decreto. Controparte_1
Così deciso, 3/7/2025
La Giudice
Veronica Vernetti