TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/12/2025, n. 4445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4445 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 12/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12069/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 della , rappresentato e difeso, giusta Parte_2 procura speciale in atti, dall'avv. Cosimo Ferro;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Raimund Bauer;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note autorizzate in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000737161, notificata in data 13.12.2024 l' CP_2
1
[...] Sede di Catania ha ingiunto a in proprio e quale titolare della Parte_1
, quale obbligata solidale, di pagare la sanzione Parte_2 amministrativa di € 5.427,50.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che la sanzione amministrativa irrogata, come risulta dalla stessa Ordinanza opposta, trae origine dal CP_ richiamato Atto di accertamento n. 2100.27/05/2022.0344046 del 27.5.2022
(genericamente) riferito all'anno 2019, con il quale l' ha ritenuto accertata la CP_1 violazione contestata ed ha determinato la sanzione amministrativa irrogata, del quale non viene neppure indicata la data di notifica e che è sconosciuto alla Società; che l'art. 14 L. 689/1981, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie in quanto riguarda omissioni contributive dell'anno 2019, prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa;
che nella fattispecie, come risulta dalla stessa Ordinanza Ingiunzione opposta, il pagamento è stato ingiunto “…quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2019”, in esito alla (asserita) notifica dell'Atto di
Accertamento del 27.5.2022, cioè tre anni dopo;
che emerge così evidente l'abnorme ed ingiustificato sforamento del termine di 90 giorni per la contestazione decorrente dalla violazione afferente al 2019, che comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, giusta la disposizione dell'art. 14 L. 689/1981 richiamato;
che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione afferente al (presunto) omesso versamento di ritenute nell'anno 2019 si è comunque estinta per mancata notificazione della relativa contestazione agli interessati (odierni opponenti) nel termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981, ratione temporis applicabile;
che si eccepisce, comunque, la prescrizione quinquennale per essere decorsi, alla data di notifica della Ordinanza
Ingiunzione opposta, più di cinque anni dal giorno della ritenuta violazione.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse nel merito, in ogni caso, pronunciare l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione opposta.
CP_ La resistente nel costituirsi in giudizio deduceva che il ricorso in opposizione all'ordinanza – ingiunzione OI-000737161 emessa in danno al sig.
[...]
è stato promosso anche dalla società Parte_1 Parte_2
, motivo per cui l'ente convenuto eccepisce la carenza di
[...] legittimazione ad agire della predetta società, nonché aggiungeva nel merito che
2 considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dalla ricorrente, visto il messaggio n. 4144 del 6.12.24 DCE, alla luce delle indicazioni di cui alla PEI della Direzione regionale della Direzione regionale Sicilia 5580. CP_1
27/01/2025.0001499 e del parere sugli adempimenti legali reso dal Coordinatore dell'Ufficio legale di Catania, posto che la contestazione dell'illecito risulta consegnata oltre i termini di legge ex art.14 l. 689/1981, si è provveduto in autotutela all'annullamento della Ordinanza Ingiunzione opposta.
CP_ L' concludeva quindi chiedendo che il Tribunale volesse -dichiarare il difetto di legittimazione e di interesse ad agire in capo alla società Parte_2
; nel merito, in via principale accertare e dichiarare la cessazione
[...] della materia del contendere e respingere ogni altra richiesta avversaria;
Il tutto con compensazione delle spese di lite.
Nelle note depositate in data 3.12.2025 parte ricorrente dichiarava di associarsi alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla
Ordinanza – Ingiunzione opposta, chiedendo che il Giudice disponesse in ordine alle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 12.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
CP_ Osserva, poi, il decidente l' nel costituirsi in giudizio ha dedotto che considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dalla ricorrente, visto il messaggio n. 4144 del 6.12.24 DCE, alla luce delle indicazioni di cui alla PEI della Direzione regionale della Direzione regionale Sicilia 5580. CP_1
27/01/2025.0001499 e del parere sugli adempimenti legali reso dal Coordinatore dell'Ufficio legale di Catania, ha annullato in autotutela l'Ordinanza Ingiunzione opposta, nonché ha richiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese e delle competenze di lite stante l'adesione dell' CP_1 all'avverso motivo di opposizione.
Osserva, altresì, il decidente che nelle note depositate in data 3.12.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dedotto di non opporsi alla dichiarazione di cessazione della
3 materia del contendere, chiedendo tuttavia che venisse pronunciata condanna alle spese in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Orbene, sulla base di quanto allegato e richiesto da entrambe le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Orbene, qualora si pervenga ad una declaratoria di cessata materia del contendere ma le parti non si trovino d'accordo sul governo delle spese è necessario operare una valutazione prognostica di come si sarebbe chiuso il processo se non si fosse verificata la causa di cessata materia del contendere ovvero valutare la c.d. “soccombenza virtuale” delle parti al fine di decidere su chi debbano gravare le spese del processo.
Nel caso di specie, operata la predetta valutazione prognostica relativamente ai motivi di ricorso deve ritenersi che il ricorso sarebbe stato accolto, infatti non v'è dubbio che le eccezioni sollevate dal ricorrente fossero fondate, come peraltro riconosciuto dallo stesso che ha dichiarato di provvedere all'annullamento delle Controparte_3 ordinanze ingiunzioni impugnate.
CP_ Tuttavia, in considerazione del comportamento processuale tenuto dall' che ha prontamente dedotto di provvedere all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ritiene il decidente essere sussistenti validi motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di lite che nella residua metà, liquidate come da CP_ dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell'
PQM
4 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ compensa per metà le spese di lite condannando l' alla rifusione della residua metà in favore della ricorrente che liquida in € 2.738,50 di cui € 2.695,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, se dovute, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Catania, 13 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 12/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12069/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 della , rappresentato e difeso, giusta Parte_2 procura speciale in atti, dall'avv. Cosimo Ferro;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Raimund Bauer;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note autorizzate in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000737161, notificata in data 13.12.2024 l' CP_2
1
[...] Sede di Catania ha ingiunto a in proprio e quale titolare della Parte_1
, quale obbligata solidale, di pagare la sanzione Parte_2 amministrativa di € 5.427,50.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che la sanzione amministrativa irrogata, come risulta dalla stessa Ordinanza opposta, trae origine dal CP_ richiamato Atto di accertamento n. 2100.27/05/2022.0344046 del 27.5.2022
(genericamente) riferito all'anno 2019, con il quale l' ha ritenuto accertata la CP_1 violazione contestata ed ha determinato la sanzione amministrativa irrogata, del quale non viene neppure indicata la data di notifica e che è sconosciuto alla Società; che l'art. 14 L. 689/1981, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie in quanto riguarda omissioni contributive dell'anno 2019, prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa;
che nella fattispecie, come risulta dalla stessa Ordinanza Ingiunzione opposta, il pagamento è stato ingiunto “…quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2019”, in esito alla (asserita) notifica dell'Atto di
Accertamento del 27.5.2022, cioè tre anni dopo;
che emerge così evidente l'abnorme ed ingiustificato sforamento del termine di 90 giorni per la contestazione decorrente dalla violazione afferente al 2019, che comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, giusta la disposizione dell'art. 14 L. 689/1981 richiamato;
che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione afferente al (presunto) omesso versamento di ritenute nell'anno 2019 si è comunque estinta per mancata notificazione della relativa contestazione agli interessati (odierni opponenti) nel termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981, ratione temporis applicabile;
che si eccepisce, comunque, la prescrizione quinquennale per essere decorsi, alla data di notifica della Ordinanza
Ingiunzione opposta, più di cinque anni dal giorno della ritenuta violazione.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse nel merito, in ogni caso, pronunciare l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione opposta.
CP_ La resistente nel costituirsi in giudizio deduceva che il ricorso in opposizione all'ordinanza – ingiunzione OI-000737161 emessa in danno al sig.
[...]
è stato promosso anche dalla società Parte_1 Parte_2
, motivo per cui l'ente convenuto eccepisce la carenza di
[...] legittimazione ad agire della predetta società, nonché aggiungeva nel merito che
2 considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dalla ricorrente, visto il messaggio n. 4144 del 6.12.24 DCE, alla luce delle indicazioni di cui alla PEI della Direzione regionale della Direzione regionale Sicilia 5580. CP_1
27/01/2025.0001499 e del parere sugli adempimenti legali reso dal Coordinatore dell'Ufficio legale di Catania, posto che la contestazione dell'illecito risulta consegnata oltre i termini di legge ex art.14 l. 689/1981, si è provveduto in autotutela all'annullamento della Ordinanza Ingiunzione opposta.
CP_ L' concludeva quindi chiedendo che il Tribunale volesse -dichiarare il difetto di legittimazione e di interesse ad agire in capo alla società Parte_2
; nel merito, in via principale accertare e dichiarare la cessazione
[...] della materia del contendere e respingere ogni altra richiesta avversaria;
Il tutto con compensazione delle spese di lite.
Nelle note depositate in data 3.12.2025 parte ricorrente dichiarava di associarsi alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla
Ordinanza – Ingiunzione opposta, chiedendo che il Giudice disponesse in ordine alle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 12.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
CP_ Osserva, poi, il decidente l' nel costituirsi in giudizio ha dedotto che considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dalla ricorrente, visto il messaggio n. 4144 del 6.12.24 DCE, alla luce delle indicazioni di cui alla PEI della Direzione regionale della Direzione regionale Sicilia 5580. CP_1
27/01/2025.0001499 e del parere sugli adempimenti legali reso dal Coordinatore dell'Ufficio legale di Catania, ha annullato in autotutela l'Ordinanza Ingiunzione opposta, nonché ha richiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese e delle competenze di lite stante l'adesione dell' CP_1 all'avverso motivo di opposizione.
Osserva, altresì, il decidente che nelle note depositate in data 3.12.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dedotto di non opporsi alla dichiarazione di cessazione della
3 materia del contendere, chiedendo tuttavia che venisse pronunciata condanna alle spese in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Orbene, sulla base di quanto allegato e richiesto da entrambe le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Orbene, qualora si pervenga ad una declaratoria di cessata materia del contendere ma le parti non si trovino d'accordo sul governo delle spese è necessario operare una valutazione prognostica di come si sarebbe chiuso il processo se non si fosse verificata la causa di cessata materia del contendere ovvero valutare la c.d. “soccombenza virtuale” delle parti al fine di decidere su chi debbano gravare le spese del processo.
Nel caso di specie, operata la predetta valutazione prognostica relativamente ai motivi di ricorso deve ritenersi che il ricorso sarebbe stato accolto, infatti non v'è dubbio che le eccezioni sollevate dal ricorrente fossero fondate, come peraltro riconosciuto dallo stesso che ha dichiarato di provvedere all'annullamento delle Controparte_3 ordinanze ingiunzioni impugnate.
CP_ Tuttavia, in considerazione del comportamento processuale tenuto dall' che ha prontamente dedotto di provvedere all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ritiene il decidente essere sussistenti validi motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di lite che nella residua metà, liquidate come da CP_ dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell'
PQM
4 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ compensa per metà le spese di lite condannando l' alla rifusione della residua metà in favore della ricorrente che liquida in € 2.738,50 di cui € 2.695,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, se dovute, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Catania, 13 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
5