Sentenza 16 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di delitto di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto.
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La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE Sent., (data ud. 30/01/2020) 02/09/2020, n. 24990 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente - Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - rel. …
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Introduzione L'odierno contributo prende le mosse da una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di sostanze stupefacenti, la quale ha avuto il merito di aver risolto il contrasto esistente da anni sulla possibile applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. ai reati disciplinati dal D.P.R. n. 309/1990, cd. “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e sulla sua conseguente compatibilità con il reato di produzione e traffico di stupefacenti di lieve entità, disciplinato dall'art. 73, co. 5, del suddetto decreto. Con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2007, n. 43046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43046 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 16/10/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 971
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 048674/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI OS, N. IL 03/09/1974;
avverso SENTENZA del 30/05/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Il difensore di RR Eros ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di ricettazione di un ciclomotore (art. 648 cod. pen.). Deduce violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. e difetto di motivazione per avere il giudice di merito rigettato la richiesta di escutere quale testimone la persona che il prevenuto ha indicato essere il venditore del ciclomotore. Lamenta inoltre difetto di motivazione con riferimento al diniego di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante il valore del motorino di appena L. 150.000, nonché delle attenuanti generiche per il tempo trascorso dai fatti e per essere il prevenuto privo di pendenze giudiziarie Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. Le Sezioni Unite della Corte affrontando la tematica del potere probatorio delle parti alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. hanno confermato che le condizioni necessarie per l'ammissione di nuove prove sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice da correlare ad una prova avente carattere di decisività, essendo le nuove prove circoscritte nell'ambito della prospettazione delle parti che a loro volta hanno facoltà di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 495 cod. proc. pen., comma 2 (Cass. S.U. 17.10.06 n. 41281 depositata 18.12.06, rv.
234907). La valutazione della necessità di assunzione del mezzo di prova richiesto ex art. 507 cod. proc. pen. impone quindi l'apprezzamento del giudice fondato su tutte le risultanze probatorie (Cass. 2 23.4.94 n. 4702, ud. 14.2.94, Crescente), apprezzamento che ovviamente non costituisce anticipazione di giudizi ma valutazione di pertinenza e rilevanza commisurata alla conoscenza dei fatti di causa già acquisiti (Cass. 6 24.1.94 n. 724, ud. 8.11.93, Capizzi). Il sindacato di legittimità su tale valutazione deve essere effettuato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) (Cass. 5 15.5.98 n. 5806, ud. 16.4.98, rv. 210532), richiedendosi una manifesta assoluta necessità di assunzione emergente dal testo della sentenza impugnata. Analizzando la concreta fattispecie alla luce di questi principi si rileva la logicità della decisione del giudice di merito che ha ritenuto non accedere alla richiesta di nuove prove considerando l'assenza di dichiarazioni al momento dei fatti da parte del prevenuto che si diede alla fuga alla vista dei carabinieri e che non ha, al momento del sequestro, fornito indicazioni circa l'acquisto del ciclomotore, mentre ne' il RR ne' il TA hanno mai denunciato lo smarrimento del certificato di conformità. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto l'elemento del danno è stato già valutato ai fini del riconoscimento del capoverso dell'art. 648 cod. pen.. L'attenuante di avere cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648 cod. pen., comma 2 solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata della ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4 è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen., comma 2 (Cass. 4^ 7.6.04 n. 25321, Cascalisci;
Cass. 2^ 14.1.03 n. 5895, ud. 14.1.03, rv. 223482; Cass. S.U. 11.10.89 n. 13330, ud. 26.4.89, rv. 182221). Il medesimo elemento non può infatti essere tenuto due volte in favorevole considerazione indipendentemente dalla natura delle due attenuanti, una relativa a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto reato e l'altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato.
Infine il giudizio sulla valutazione delle circostanze del reato deve ritenersi esaurientemente compiuto con il porre in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione. Nel caso specifico la motivazione è stata esposta con riguardo ai precedenti del prevenuto, non essendo il giudice comunque tenuto a considerare in maniera analitica i singoli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. esponendo per ciascuno di questi le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il proprio conclusivo giudizio (Cass. 2^ 2.9.00 n. 9387, ud. 15.6.00, rv. 216924). Alla declaratoria di inammissibilità, pronunciata a norma dell'art.606 cod. proc. pen., comma 3 segue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2007