Sentenza 22 giugno 2004
Massime • 1
L'omessa annotazione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il P.M. avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del P.M. ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinare o addirittura penale nei confronti del P.M. negligente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/06/2004, n. 39511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39511 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 22/06/2004
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1235
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 13322/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TA FA, n.
4.4.83 a Skoder - Albania;
avverso ORDINANZA del 29/12/2003 del Tribunale di Messina. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;
Sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. CESQUI Elisabetta per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 29.10.2003 il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame presentata da AJ AT nei confronti del provvedimento con cui il Gip gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui ai capi a), partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, d) ed e) concorso nella vendita di marijuana e cocaina. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 268, co. 4 e 271 c.p.p. in quanto le intercettazioni telefoniche sono state compiute per mezzo di impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica senza motivazioni sulle ragioni di eccezionale urgenza;
2) violazione dell'art. 268 comma 2 e degli artt. 3 e 24 della Costituzione per mancata trascrizione in lingua originale delle intercettazioni telefoniche;
3) violazione degli artt. 267 e 268, co. 4, c.p.p. e della art. 24 Cost. per mancata disponibilità della richiesta di intercettazione da parte del P.M. e dei relativi decreti autorizzativi e di proroga emessi dal Gip;
4) violazione dell'art. 335 c.p.p. per il ritardo nella iscrizione nel registro degli indagati, avvenuto solo il 18.12.2003 a seguito del fermo eseguito in pari data, pur essendo in corso intercettazioni telefoniche (sotto il nome di UR FA) fin da epoca molto precedente e pur risultando fin dal febbraio 2002 i primi riferimenti al AJ, cittadino albanese peraltro in possesso di passaporto albanese e di regolare permesso di soggiorno in Italia;
il ritardo nella iscrizione sarebbe causa di inaccettabile carenza investigativa;
la incertezza circa la identità anagrafica del AJ non poteva costituire elemento ostativo alla mancata iscrizione, soprattutto nel momento in cui si è avuta certezza circa la identità fisica dello stesso;
5) violazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione ai gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti della quale mancano i presupposti atteso che nel comportamento dell'indagato sono anche a volere accettare l'interpretazione in suo danno delle conversazioni intercettate, che comunque vengono contestate, ravvisabili tutto al più, occasionali e sporadici con tattiche non possono far ritenere la volontà di perseguire uno scopo comune due episodi nei quali egli avrebbe eseguito in maniera assolutamente inconsapevole gli ordini di Gulaj;
6) violazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione alla contestazione di cui al capo d), di detenzione, unitamente a Guraj Gezim e Doraj Luan, di marijuana, del tutto priva di supporti indizianti ed anche di quella di cui al capo e);
7) violazione dell'art. 291 per omessa valutazione degli elementi favorevoli (mai stato trovato in possesso di stupefacenti, tenore di vita estremamente modesto, indolenza e mitezza del carattere, assolutamente incompatibile con le condotte contestate);
8) omessa valutazione del pericolo di fuga, nonostante il richiamo che il difensore aveva fatto a quella giurisprudenza secondo la quale tale pericolo può sussistere per lo straniero irregolare e di difficile identificazione, ma non per il AJ in possesso di passaporto e permesso di soggiorno;
la nazionalità non può costituire di per sè sola indice di un pericolo di fuga;
9) pericolo di reiterazione di reati non valutato con specifico riferimento alla posizione dell'indagato;
10) violazione dell'art. 272, co. 2, per mancata indicazione delle ragioni per le quali non era possibile una misura meno grave, peraltro concessa ad altri coindagati anche in situazioni più gravi. Il ricorso deve essere rigettato per la infondatezza dei motivi addotti che si pongono spesso al limite della stessa ammissibilità. Inammissibili sono infatti quelle censure che hanno già trovato risposta nella argomentata ordinanza del Tribunale del riesame che ha evidenziato, con osservazioni che il Collegio pienamente condivide, che: 1) le intercettazioni sono avvenute mediante l'uso di impianti ubicati presso una sede giudiziaria, trattandosi della sala d'ascolto presso il Tribunale di Barcellona P.G.; 2) esistono in atti le bobine relative a tutte le conversazioni intercettate, disponibili alla difesa, che possono consentire la verifica di cui sopra;
3) data la mole della documentazione, tutti gli atti erano "a parte", non inseriti nei fascicoli relativi alle singole posizioni, ma comunque pienamente disponibili alle difese interessate alla consultazione. Il quarto motivo, con il quale in sostanza si deduce che il nome dell'indagato sarebbe stato tardivamente iscritto nel registro degli indagati, è infondato. Le sezioni unite di questa Corte (30 giugno 2000 n. 16, Tammarom. u. 216248) hanno infatti definitivamente precisato che "L'omessa annotazione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità' disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente".
Dunque, anche ammesso che ritardo vi sia stato, non vi sono conseguenze apprezzabili in questa sede.
Con i motivi 5, 6 e 7 vengono contestati i gravi indizi di colpevolezza;
al riguardo deve osservarsi che pur essendo la prospettazione svolta sotto il profilo della violazione di legge, si tratta in realtà di censure che possono rilevare solo sotto il profilo dell'eventuale vizio di motivazione, non essendo consentito in questa sede nessuna incursione nell'accertamento del fatto. Neppure in questi limiti l'ordinanza risulta viziata, risultando il provvedimento sufficientemente motivato sia in ordine alla partecipazione del AJ al reato associativo che ai singoli reati, chiare essendo l'interpretazione delle telefonate intercettate dalle quale risulta appieno la partecipazione dell'odierno ricorrente all'illecito traffico;
peraltro, e ciò vale in particolare per il reato associativo, in questa fase non è richiesta la prova definitiva ma solo gravi indizi, che nella specie sono stati adeguatamente valutati risultando, dal complesso delle telefonate intercettate il perfetto inserimento del AJ negli illeciti commerci che la associazione portava avanti. Quanto poi alle esigenze cautelari, correttamente il pericolo di fuga è stato ritenuta in base alla considerazione della qualità, rivestita da tutti gli indagati, di cittadini albanesi che dispongono di solide relazioni nel paese di origine e che dunque facilmente possono sottrarsi alla giustizia. Peraltro, quand'anche tale motivazione volesse ritenersi generica, soccorre pur sempre l'altra, ugualmente ritenuta, esigenza cautelare, del pericolo di reiterazione dei reati, sulla quale vi è adeguata motivazione a pag. 21 dell'ordinanza impugnata. Nella medesima pagina è contenuta la valutazione della adeguatezza della sola custodia in carcere, valutazione che logicamente scaturisce dalle connotazioni dei fatti rappresentati nella ordinanza. Anche sotto questo profilo il ricorso è pertanto infondato.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94 disp. att. al c.p.p..
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2004