Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui, nel corso del giudizio d'opposizione all'ordinanza del Prefetto di sospensione della patente, il Prefetto stesso si sia costituito non per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, bensì di un proprio funzionario, la notifica dell'eventuale ricorso per cassazione avverso la sentenza pretorile che veda soccombente l'opponente va effettuata, a pena d'inammissibilità del ricorso, nei confronti del Prefetto e non dell'Avvocatura dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 204, presso l'avvocato ALESSANDRO BOZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI PIACENZA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 135/97 della Pretura di PIACENZA, depositata il 28/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/11/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Bozza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1. Con ordinanza prefettizia notificata all'interessato il 20 settembre 1996 veniva sospesa per 15 giorni la patente di guida di LL UG. Il giorno 4 ottobre 1996 l'LL veniva trovato dai carabinieri di Morfasso alla guida della propria auto, quando il termine di sospensione della patente non era ancora decorso. Il Prefetto di Piacenza, in conseguenza di ciò, in data 19 ottobre 1996, emanava nei suoi confronti ordinanza di sospensione della patente per un anno, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso la Pretura di Piacenza, ravvisando nella condotta dell'LL la contravvenzione di cui all'art. 218, comma 6, del codice della strada. L'LL proponeva opposizione avverso tale seconda ordinanza, deducendo che la sospensione della patente era correlata alla commissine del su detto reato, mentre in effetti il medesimo doveva ritenersi insussistente per difetto dell'elemento soggettivo, avendo egli ripreso a guidare avendo ricevuto assicurazione da un funzionario della Prefettura che poteva farlo dalle ore 11,20 del 4 ottobre 1996, essendogli stata l'ordinanza di sospensione notificata alla medesima ora del 20 settembre 1996.
In subordine chiedeva la riduzione della durata della sospensione. Il Prefetto di Piacenza si costituiva a mezzo di un proprio funzionario, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Pretore, con sentenza depositata il 28 marzo 1997, rigettava l'opposizione. Avverso tale sentenza l'LL ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 19 maggio 1997 al "Ministro dell'Interno- Prefetto di Piacenza, in persona del Ministro pro tempore" presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, formulando cinque motivi di gravame. Il Ministero convenuto non si è costituito. Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si deduce l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per il mancato esame di un documento (la nota prefettizia del 10 ottobre 1996) dal quale si dedurrebbe che il ricorrente, il 4 ottobre 1996, aveva ripreso a guidare l'auto avendo ritenuto, in base a quanto dettogli in Prefettura, che poteva farlo dopo le ore 11,30 di tale giorno, come in effetti era avvenuto, con la conseguente inesistenza della violazione del codice della strada in conseguenza della quale la patente gli era stata nuovamente sospesa con l'ordinanza opposta.
Con il secondo motivo si deduce parimenti, sotto lo stesso aspetto, il difetto di motivazione in ordine alla carenza dell'elemento psicologico richiesto per la commissione dell'illecito in relazione al quale la patente era stata sospesa.
Con il terzo e il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, richiamato dall'art. 194 del codice della strada, nonché la violazione dell'art. 223, comma 3, del codice della strada e dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, per avere il Pretore omesso di considerare che in tema di sanzioni amministrative la buona fede dell'agente, secondo la norma su detta, esclude la illiceità del fatto e quindi la irrogabilità della sospensione della patente.
Con il quarto motivo si deduce un difetto di motivazione e la falsa applicazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, per non avere il Pretore omesso di motivare in ordine alla domanda di riduzione del periodo di sospensione della patente proposta in sede di opposizione.
2. Il ricorso è inammissibile, essendo stato notificato al Ministro dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, nonostante che si trattasse di ricorso avverso una sentenza pronunciata nei confronti del Prefetto di Piacenza, costituitosi a mezzo di un funzionario di prefettura, in un giudizio avente ad oggetto la sospensione della patente di guida, regolato dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981. In proposito va considerato che questa Corte, con decisione a SS.UU. del 14 ottobre 1998, n. 10152, ha affermato che contro il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, ex art. 223 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgsv. 30 aprile 1992, n. 285, è ammissibile l'opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria, secondo il rito di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 689 del 1981, come si deduce dal richiamo fatto dall'art. 223 all'art. 205, che a sua volta richiama espressamente gli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981. Il rinvio a tale disciplina comporta che, in conformità di quanto da questa previsto, nei giudizi di opposizione contro le ordinanze prefettizie irrogative, in via cautelare, della sospensione della patente, ove il Prefetto non si sia costituito per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso per cassazione va notificato al Prefetto stesso presso il suo ufficio e non al medesimo o al Ministro dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato, considerato che l'art. 23, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nello stabilire che detta opposizione debba essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento, assegna a tale autorità, per l'intero arco del procedimento, la legittimazione sostanziale e processuale e, quindi di qualità di destinataria degli atti del procedimento medesimo, in deroga al disposto dell'art. 11 del R. D. n. 1611 del 1933, nel testo di cui all'art. 1 della legge n. 260 del 1958 (Cass. SS.UU. 18 novembre 1988, n. 6254 - 6 luglio 1991, n.
7506 - 10 ottobre 1994, n. 9385 - 5 marzo 1998, n. 2438). Deve pertanto ritenersi che la notifica del ricorso per cassazione, avvenuta nel caso di specie anzicché nei confronti del Prefetto nella sede del suo ufficio, al Ministro dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato, nonostante che nel giudizio di opposizione il Prefetto non si fosse costituito a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, bensì di un funzionario di prefettura, ne comporta la inammissibilità, non essendo applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958. Va considerato al riguardo che la legge 25 marzo 1958, n. 260 - come è detto nella relazione al Senato che accompagnava il disegno di legge - fu emanata per rimuovere le incertezze legislative in ordine alla vocatio in ius delle Amministrazioni statali, affinché tutti i cittadini fossero "posti nella condizione di poter convenire in giudizio lo Stato senza bisogno di particolari ricerche e senza la possibilità che la loro azione fosse frustrata da ostacoli puramente formali", evitando che lo Stato potesse sottrarsi ai giudizi intrapresi nei suoi confronti con eccezioni di natura meramente formale, ritenute "dai non esperti come pretestuose". Per assicurare il raggiungimento del fine su menzionato, il legislatore stabilì due regole generali, rispettivamente all'art. 1 (che ha sostituito il testo del primo comma dell'art. 11 della legge n. 1611 del 1933) e 4 di detta legge.
L'art. 1, sostituendo il testo dell'art. 11 della legge n. 1611 del 1933, stabilisce che "tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni a ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente". L'art. 4 stabilisce a sua volta che "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato". Secondo l'espressa statuizione della norma detto errore non è più eccepibile successivamente, mentre in seguito alla sua tempestiva prospettazione la parte viene rimessa in termini e il giudice le assegna un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. Tali regole, secondo la sistematica della legge nella quale sono inserite, sono fra di loro connesse, nel senso che il presupposto logico-giuridico dell'art.
4 - e conseguentemente il limite alla sua applicazione - è costituito dall'essere l'Avvocatura dello Stato destinataria, quale domiciliataria per legge, dell'atto notificato presso di essa, essendo tale circostanza il fatto giuridico generatore dell'onere previsto dall'art. 4 a suo carico e del correlativo meccanismo di sanatoria per il caso di erronea indicazione della "persona alla quale l'atto doveva essere notificata".
Il menzionato articolo 4 deve essere interpretrato - sempre in correlazione con l'art. 1, secondo il quale le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti ivi indicati si fanno presso l'Avvocatura dello Stato "in persona" del Ministro competente - nel senso che l'errore di indicazione "della persona" al quale l'atto andava notificato, al quale l'articolo ha inteso fare riferimento, è l'errore dell'indicazione dell'"organo" al quale l'atto andava notificato, e cioè tanto l'indicazione di un Ministero diverso da quello che andava indicato (Cass. 29 novembre 1998, n. 10667; 6 dicembre 1996, n. 10890) tanto l'indicazione di un organo periferico statale anzicché quello centrale, effettivamente legittimato (Cass.26 novembre 1996, n. 10457), tanto l'indicazione del Ministro
anzicché dell'organo periferico statale dotato di competenza funzionale. In tutti tali casi, pertanto, l'erronea indicazione dell'organo convenuto in rappresentanza dell'Amministrazione statale, con atto notificato presso l'Avvocatura dello Stato, non dà luogo a difetto di legittimazione rilevabile di ufficio, bensì ad una mera irregolarità, che se eccepita nella prima udienza dall'Avvocatura dello Stato è sanabile con il meccanismo previsto dall'art. 4 medesimo, restando altrimenti priva di conseguenze, dovendosi ritenere che l'atto, con la notifica presso l'Avvocatura dello Stato, abbia comunque raggiunto lo scopo essendo idoneo ad instaurare il contraddittorio nei confronti dello Stato. Deriva peraltro da quanto sopra detto che, pur contenendo gli artt. 1 e 4 della legge n. 260 del 1958 due distinte regolae iuris, ancorché dirette al medesimo fine sopra menzionato, la deroga alla prima introdotta da una lex specialis, quale deve ritenersi, rispetto ad essa, la normativa dettata in tema di vocatio in ius dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981, comporta la deroga anche all'art. 4, essendo il disposto di quest'ultimo collegato in modo conseguenziale al disposto dell'art. 1.
Va considerato in proposito da un lato che la identificazione, compiuta dall'art. 23, di un organo periferico come funzionalmente legittimato, dal punto di vista sostanziale e processuale, al giudizio di opposizione ivi previsto, ha lo scopo di rimettere, in via esclusiva, unicamente a tale organo le decisioni sostanziali e processuali in ordine alla gestione del giudizio di opposizione;
d'altro lato che il presupposto per l'applicabilità dell'art. 4, come si è detto, è proprio l'applicabilità dell'art. 1, avendo il meccanismo di sanatoria previsto dall'art.
4 - attraverso l'imposizione all'Avvocatura dello Stato di eccepire alla prima udienza l'errata indicazione dell'organo al quale l'atto doveva essere notificato e di indicare quello effettivamente legittimato - come imprescindibile presupposto normativo che si tratti di un atto da notificarsi ai sensi dell'art. 1 presso l'Avvocatura dello Stato. Ne deriva che la notifica del ricorso per cassazione, avvenuta nel caso di specie anzicché nei confronti del Prefetto nella sede del suo ufficio, al Ministro dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato, nonostante che nel giudizio di opposizione il Prefetto non si fosse costituito a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, bensì di un funzionario di prefettura, ne comporta la inammissibilità. Nulla va statuito sulle spese di questo grado, non essendosi la parte intimata costituita.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile il giorno 11 novembre 1998. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 FEBBRAIO 1999.