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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 863/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel. pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 863/2021 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 30.06.2021 da
(C.F. ) nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rapp. to e difeso giusta procura in calce dall'Avv. Stefano DI CARLO (C.F. ) del Foro di Avezzano ed C.F._2
elettivamente domiciliato nello studio sito in Avezzano 67051 (AQ) alla Via Don Minzoni
13/d.;
- ricorrente -
contro
(C.F. ) nata ad [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...] rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Aldo Nardi (C.F. del Foro di Avezzano ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Avezzano, Via Trento 25;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo raggiunto in data 10.02.25)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.06.2021 il signore ha adito Parte_1
l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra chiedendo: “1. l'affido condiviso Controparte_1 dei due figli (allora) minori e con collocazione del figlio presso la Per_1 Per_2 Per_1 madre alla quale, in ragione di detta collocazione, resta affidata la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Avezzano, Via Rosmini 16; 2. Il collocamento del figlio presso il padre nella casa sita in Avezzano, via Monte Nevoso Persona_3
1; 3. Il mantenimento ordinario del figlio collocato presso il singolo genitore;
4. La possibilità per ciascun genitore di richiedere gli assegni nucleo familiare relativi al figlio con lo stesso collocato e la possibilità di procedere alle detrazioni fiscali delle spese secondo il criterio della collocazione.”
Il ricorrente ha evidenziato il peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali, inadeguate a soddisfare le esigenze del figlio (che vive con lui da tempo) senza Per_2
aiuto da parte della madre, la quale, invece, ha visto migliorare le proprie condizioni economico reddituali grazie ad una stabile occupazione che le permette di avere un reddito mensile da lavoro dipendente.
Si è costituita in giudizio la sig.ra , la quale nulla ha opposto sulla domanda Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulla domanda di affido condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso di sé e consequenziale di lei diritto a Per_1
veder confermato il provvedimento di assegnazione della casa coniugale. La resistente però, ha rappresentato la richiesta di veder limitato il diritto di visita paterno nei confronti del figlio non avendo il ricorrente mostrato alcun interesse nella vita del secondogenito. Per_1
La sig.ra pertanto, ha chiesto di confermare la statuizione di un assegno di CP_1 mantenimento in favore del figlio minore da parte del padre, ma incrementando la Per_1
misura economica della stessa ad euro 450,00 mensili e prevedendo, con riferimento alle spese straordinarie, una suddivisione del 90% a carico del padre ed il 10% a carico della madre. La resistente inoltre ha richiesto di vedersi riconosciuto un assegno divorzile nella somma di euro 150,00 mensili a carico del sig. Parte_1
A scioglimento della riserva, il giudice dott. Cervellino, con ordinanza del 23.02.2022 ha revocato l'obbligo di mantenimento del figlio, ora maggiorenne , posto a carico Per_2
del padre in sede di separazione;
ha aumentato il contributo di mantenimento posto a carico del padre in favore del figlio minorenne da euro 300,00 mensili ad euro 500,00 Per_1
mensili; ha disposto a carico della madre un assegno di mantenimento del figlio maggiorenne , ora convivente con il padre, dell'importo di euro 100,00 mensili ed Per_2 ha confermato, nel resto, le condizioni di cui alla separazione.
Nelle more del giudizio, entrambi i figli sono divenuti maggiorenni. All'udienza del 19.09.2024, rilevato come le parti abbiano domandato un rinvio per la formalizzazione di un accordo, il Giudice ha rinviato la causa.
All'udienza del 17.02.2025 i difensori delle parti hanno rappresentato come in data
10.02.2025 sia stato raggiunto un accordo tra le parti in ordine a tutte le vicende del divorzio.
In tal sede, pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, emesso da questo Tribunale in data
14.06.2016, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad
Avezzano il 30.06.2002 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Avezzano al n. 47, p. 2, S. A, Ufficio 1, anno 2002.
3. Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti in quanto corrispondenti all'interesse delle parti.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Avezzano dell'anno 2002, atto n. 47p. 2, S. A, Ufficio 1, anno 2002;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affidamento ed al collocamento dei figli maggiorenni: -al mantenimento dei figli:
-alla casa coniugale:
-al mantenimento per la sig. CP_1
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate, integralmente richiamate in questa sede;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano per l'annotazione prevista dalla legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Avezzano il 17 febbraio 2025 Il Presidente
Dott. Leopoldo SCIARRILLO
Il giudice relatore
Dott.ssa Martina DI FONZO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel. pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 863/2021 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 30.06.2021 da
(C.F. ) nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rapp. to e difeso giusta procura in calce dall'Avv. Stefano DI CARLO (C.F. ) del Foro di Avezzano ed C.F._2
elettivamente domiciliato nello studio sito in Avezzano 67051 (AQ) alla Via Don Minzoni
13/d.;
- ricorrente -
contro
(C.F. ) nata ad [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...] rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Aldo Nardi (C.F. del Foro di Avezzano ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Avezzano, Via Trento 25;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo raggiunto in data 10.02.25)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.06.2021 il signore ha adito Parte_1
l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra chiedendo: “1. l'affido condiviso Controparte_1 dei due figli (allora) minori e con collocazione del figlio presso la Per_1 Per_2 Per_1 madre alla quale, in ragione di detta collocazione, resta affidata la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Avezzano, Via Rosmini 16; 2. Il collocamento del figlio presso il padre nella casa sita in Avezzano, via Monte Nevoso Persona_3
1; 3. Il mantenimento ordinario del figlio collocato presso il singolo genitore;
4. La possibilità per ciascun genitore di richiedere gli assegni nucleo familiare relativi al figlio con lo stesso collocato e la possibilità di procedere alle detrazioni fiscali delle spese secondo il criterio della collocazione.”
Il ricorrente ha evidenziato il peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali, inadeguate a soddisfare le esigenze del figlio (che vive con lui da tempo) senza Per_2
aiuto da parte della madre, la quale, invece, ha visto migliorare le proprie condizioni economico reddituali grazie ad una stabile occupazione che le permette di avere un reddito mensile da lavoro dipendente.
Si è costituita in giudizio la sig.ra , la quale nulla ha opposto sulla domanda Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulla domanda di affido condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso di sé e consequenziale di lei diritto a Per_1
veder confermato il provvedimento di assegnazione della casa coniugale. La resistente però, ha rappresentato la richiesta di veder limitato il diritto di visita paterno nei confronti del figlio non avendo il ricorrente mostrato alcun interesse nella vita del secondogenito. Per_1
La sig.ra pertanto, ha chiesto di confermare la statuizione di un assegno di CP_1 mantenimento in favore del figlio minore da parte del padre, ma incrementando la Per_1
misura economica della stessa ad euro 450,00 mensili e prevedendo, con riferimento alle spese straordinarie, una suddivisione del 90% a carico del padre ed il 10% a carico della madre. La resistente inoltre ha richiesto di vedersi riconosciuto un assegno divorzile nella somma di euro 150,00 mensili a carico del sig. Parte_1
A scioglimento della riserva, il giudice dott. Cervellino, con ordinanza del 23.02.2022 ha revocato l'obbligo di mantenimento del figlio, ora maggiorenne , posto a carico Per_2
del padre in sede di separazione;
ha aumentato il contributo di mantenimento posto a carico del padre in favore del figlio minorenne da euro 300,00 mensili ad euro 500,00 Per_1
mensili; ha disposto a carico della madre un assegno di mantenimento del figlio maggiorenne , ora convivente con il padre, dell'importo di euro 100,00 mensili ed Per_2 ha confermato, nel resto, le condizioni di cui alla separazione.
Nelle more del giudizio, entrambi i figli sono divenuti maggiorenni. All'udienza del 19.09.2024, rilevato come le parti abbiano domandato un rinvio per la formalizzazione di un accordo, il Giudice ha rinviato la causa.
All'udienza del 17.02.2025 i difensori delle parti hanno rappresentato come in data
10.02.2025 sia stato raggiunto un accordo tra le parti in ordine a tutte le vicende del divorzio.
In tal sede, pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, emesso da questo Tribunale in data
14.06.2016, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad
Avezzano il 30.06.2002 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Avezzano al n. 47, p. 2, S. A, Ufficio 1, anno 2002.
3. Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti in quanto corrispondenti all'interesse delle parti.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Avezzano dell'anno 2002, atto n. 47p. 2, S. A, Ufficio 1, anno 2002;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affidamento ed al collocamento dei figli maggiorenni: -al mantenimento dei figli:
-alla casa coniugale:
-al mantenimento per la sig. CP_1
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate, integralmente richiamate in questa sede;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano per l'annotazione prevista dalla legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Avezzano il 17 febbraio 2025 Il Presidente
Dott. Leopoldo SCIARRILLO
Il giudice relatore
Dott.ssa Martina DI FONZO