Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 7657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7657 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Numero registro generale 30468/2022 Numero sezionale 228/2026 Numero di raccolta generale 7657/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Lina RUBINO
Francesco Maria CIRILLO
Presidente Pres. di Sez.
Oggetto Responsabilità civile -
Circolazione stradale.
FA SI
Consigliere
AO ZI
Rel. Consigliere
Ud. 21/01/2026 PU
AL SA
Consigliere Cron.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
R.G.N. 30468/2022
Sul ricorso iscritto al n. 30468/2022 R.G.,
proposto da
GE GA;
rappresentata e difesa dall'Avv. Silva Casarin, in virtù di procura in calce al ricorso;
con domiciliazione digitale ex lege;
-ricorrente-
nei confronti di
Generali Italia s.p.a., in persona del procuratore speciale;
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vecchioni, in virtù di procura allegata al controricorso;
con domiciliazione digitale ex lege;
-controricorrente-
per la cassazione della SENTENZA della CORTE d'APPELLO di VENEZIA n.1099/2022, depositata il 9 maggio 2022;
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Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PAOLO ZI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 152023720ad8abbe
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nonché sul ricorso iscritto al n.24300/2023 R.G.,
proposto da
GE GA;
rappresentata e difesa dall'Avv. Silva Casarin, in virtù di procura in calce al ricorso;
con domiciliazione digitale ex lege;
-ricorrente-
nei confronti di
Generali Italia s.p.a., in persona del procuratore speciale;
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vecchioni, in virtù di procura allegata al controricorso;
con domiciliazione digitale ex lege;
-controricorrente- per la cassazione della SENTENZA della CORTE d'APPELLO di VENEZIA n.1099/2022, depositata il 9 maggio 2022, <<relativamente all'annotazione apposta alla stessa... a seguito di ordinanza di data 06 marzo 2023, depositata in cancelleria in data 17 marzo 2023»; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 gennaio 2026 dal Consigliere AO Spaziani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi <<nei termini di cui in motivazione»; udito l'Avv. Silvia Casarin per parte ricorrente;
udito l'Avv. Roberto Orti, con delega dell'Avv. Luca Vecchioni, per parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. Con citazione dell'ottobre 1999, GE GA - premesso che in data 10 febbraio 1996, mentre conduceva la sua bicicletta, tenendo regolarmente la propria destra, sulla Via Colleoni di Molina di Malo, era stata investita da tergo, riportando gravi lesioni, da un autocarro in fase di sorpasso, rimasto non identificato - convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza, Sezione distaccata di Schio, Generali Italia s.p.a., quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per
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le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguiti al detto sinistro. Dopo aver concesso con ordinanza del 2 settembre 2000 - una provvisionale di 100 milioni di Lire, il Tribunale, espletata una prova per testimoni ed esperita una CTU dinamico-ricostruttiva, con sentenza non definitiva n. 269/2009, accertò l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro e il conseguente obbligo risarcitorio della compagnia assicurativa e, con separata ordinanza, rimise la causa in istruttoria per il quantum. Indi, con sentenza definitiva n. 252/2011, espletata una CTU medico-legale, condannò Generali Italia s.p.a., quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a pagare ad GE GA, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 734.073,53, oltre ad un ulteriore somma a titolo di lucro cessante e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, con limitazione, tuttavia, della responsabilità del Fondo all'importo massimale di Euro 774.685,35.
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2. Con sentenza n. 20/2015, la Corte d'appello di Venezia - adita dalla compagnia assicurativa dapprima con citazione del 5 novembre 2009 (avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza non definiva n. 269/2009) e successivamente con citazione dell'8 luglio 2011 (avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza definiva n. 252/2011), riuniti i gravami e ritenuto che le prove fornite dalla dameggiata non consentissero di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. -, dichiarò che l'evento dannoso era imputabile, in via concorrente, all'ignoto danneggiante e alla danneggiata, ognuno responsabile nella misura del 50%, e rideterminò proporzionalmente la somma dovuta a titolo risarcitorio da Generali Italia s.p.a.. 3. La decisione d'appello fu cassata da questa Corte di legittimità con sentenza n. 31009/2018, sul rilievo dell'indebita applicazione, nella fattispecie, della regola sussidiaria di cui all'art. 2054, secondo comma,
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cod. civ., avuto riguardo alla specifica disciplina dettata dall'art.148, comma 3, del codice della strada, nonché alle circostanze del caso concreto.
4. Rinviata la causa per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia, questa, con sentenza 9 maggio 2022, n. 1009, rinnovato il giudizio di merito, ha accertato il carattere esclusivo della responsabilità dell'ignoto danneggiante e ha liquidato il danno nell'importo di Euro 550.000, oltre la somma dovuta a titolo di lucro cessante, come determinata dal giudice di primo grado. Ha dunque statuito che «la somma dovuta da Generali, così calcolata, comprensiva di somma a titolo capitale e relativa al lucro cessante dovrà ad ogni modo essere contenuta entro il massimale previsto dalla legge pari ad Euro 774.685,35» (pag.16 della sentenza impugnata). La medesima sentenza ha inoltre ritenuto che, in relazione agli interessi, non vi fosse «stato alcun rilievo e motivo di impugnazione con riguardo alla sentenza della Corte di Appello in sede di legittimità, dovendosi dunque liquidare anche gli interessi come già nella sentenza di appello, ovvero dalla data della sentenza al saldo» (pag.17 della sentenza), e ha conseguenzialmente condannato Generali Italia s.p.a. alla relativa corresponsione, in aggiunta alla somma capitale e al lucro cessante, operate le dovute compensazioni in ordine a questi ultimi importi (Punto 3 del dispositivo). La Corte d'appello ha, poi, rigettato le domande di accertamento della "mala gestio" impropria dell'assicuratore e di condanna dello stesso ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., osservando, quanto alla prima, che Generali Italia s.p.a. aveva medio tempore effettuato i pagamenti a cui era stata condannata, non essendole imputabile il ritardo <<dovuto alla necessità della decisione sui punti oggetto della lite in merito sia all'an che al quantum»; ed evidenziando, quanto alla
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seconda, che le difese della compagnia in merito al quantum erano risultate fondate. La Corte territoriale ha infine regolato le spese dei vari gradi di giudizio, tra l'altro liquidando un unico compenso per le attività compiute nell'ambito del giudizio d'appello esitato nella sentenza n.20 del 2015. 5. La sentenza 9 maggio 2022, n.1009 della Corte lagunare è stata impugnata per cassazione da GE GA, sulla base di tre motivi, con ricorso notificato il 9 dicembre 2022, ed iscritto al n. 30468/2022 R.G.; a tale impugnazione ha resistito Generali Italia s.p.a. con controricorso.
6. In pendenza di questa impugnazione, con ordinanza depositata il 17 marzo 2023, la Corte d'appello di Venezia, in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale formulata dalla compagnia assicurativa, ha disposto l'inserimento, a chiosa del Punto 3 del dispositivo della sentenza (concernente la condanna di Generali Italia s.p.a. al pagamento della somma determinata dagli importi del capitale e del lucro cessante, detratti quelli relativi ad un accertato controcredito dell'assicurazione nonché alla provvisionale pagata e agli acconti versati, <<oltre agli interessi dalla data della sentenza di primo grado al saldo>>), dell'espressione «il tutto nei limiti del massimale previsto dalla legge pari ad Euro 774.685,35».
7. Avverso la sentenza n.1009 del 2022, relativamente alla parte corretta con l'ordinanza del 17 marzo 2023, GE Vigato, con distinto e successivo atto, notificato il 17 ottobre 2023, ha proposto nuovo ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, il quale è stato iscritto al n. 24300/2023 R.G.; anche a questo ulteriore ricorso ha resistito Generali Italia s.p.a. con controricorso.
8. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in pubblica udienza.
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Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato memorie con conclusioni scritte, chiedendone l'accoglimento «nei termini di cui in motivazione». La sola parte ricorrente ha depositato distinte memorie in funzione illustrativa dei motivi di ciascun ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che, con separata ordinanza, pronunciata all'esito della camera di consiglio seguita all'odierna udienza, è stata disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 24300/2023 R.G. a quello iscritto al n. 30468/2022 R.G.. Le censure condensate nei tre motivi del ricorso iscritto al n. 30468/2022 R.G. criticano le statuizioni già contenute nella sentenza n. 1009/2022 prima del provvedimento di correzione;
quelle condensate nei due motivi del ricorso iscritto al n. 24300/2023 R.G. criticano la medesima sentenza relativamente alla parte corretta, ai sensi dell'art. 288, ultimo comma, cod. proc. civ.. A.
1. Con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 30468/2022 R.G. viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., <<violazione dell'art. 4 D.M. 55/2014 e successive modifiche e/o integrazioni, art. 92 e art. 274 cod. proc. civ. per avere la Corte veneta liquidato un unico onorario al difensore della signora GA-parte vittoriosa nonostante il giudizio di appello si sia svolto con due cause separate e riunite solo al momento dell'emissione della sentenza». La ricorrente pone in evidenza che il giudizio d'appello introdotto dalla compagnia assicurativa si era articolato in due distinte cause, l'una introdotta con l'impugnazione della sentenza parziale n. 261/2009, emessa dal giudice di primo grado, l'altra con l'impugnazione della sentenza definitiva n. 252/2011, emessa dal medesimo giudice;
soggiunge che queste due cause si erano svolte in maniera distinta e separata, con predisposizione degli atti pertinenti a
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ciascuna delle stesse (comparsa di costituzione in partecipazione alle udienze relative, predisposizione del foglio di precisazione delle conclusioni, predisposizione e deposito delle comparse conclusionali e di replica, nonché relativa nota spese) - per essere riunite, dalla Corte lagunare, soltanto con l'emissione della sentenza n. 20 del 2015. Ciò evidenziato in fatto, la ricorrente sostiene, in diritto, che alla propria difesa avrebbe dovuto essere liquidato un onorario distinto per ciascuna delle due cause, con riferimento agli atti compiuti prima della riunione.
A.
1.1. Il motivo è fondato.
Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale, in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3/09/2013, n. 20147; Cass. 10/11/2015, n. 22883; Cass. 28/05/2018, n. 13276). A.
2. Con il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 30468/2022 R.G. viene denunciata, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., <<violazione dell'art. 1224 cod. civ. secondo comma, per avere la Corte veneta rigettato la domanda per mala gestio "impropria" omettendo di considerare gli elementi fattuali - lettera iniziale di messa in mora di data primo ottobre 1996, documento numero quattro di parte, relazione peritale di parte dr. Alessio, documento numero tre, allegati alla citazione di prime cure, certificato della Commissione medica di prima istanza, del 5 aprile 2001 che richiama quello del 5 ottobre 1996, documento numero uno, allegato alla memoria autorizzata del 27 luglio 2001, verbale di causa di prime cure riportante le dichiarazioni testimoniali dei testimoni assunti, copia del rapporto della Polizia stradale di Vicenza relativo al sinistro, sentenza di prime cure, atto di appello della compagnia assicurativa Generali Italia S.p.A.».
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La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui, nel rigettare la domanda per risarcimento a titolo di mala gestio, non avrebbe considerato la ratio dell'istituto della mala gestio impropria, né avrebbe valutato la domanda alla luce della vicenda fattuale e processuale emersa dall'istruttoria documentale e testimoniale.
A.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Premesse le nozioni di "mala gestio" dell'assicuratore c.d. impropria (che deriva dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato e comporta come conseguenza l'obbligo di corrispondere gli interessi ed eventualmente il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., anche in eccedenza rispetto al massimale) e di mala gestio c.d. propria (che consegue al ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'assicurato per violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto, ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., e comporta il diritto dell'assicurato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi oltre il massimale di polizza), deve rilevarsi che il giudizio circa la sussistenza di tale responsabilità costituisce pur sempre oggetto di un accertamento di merito, il cui esito negativo è stato, nella fattispecie, debitamente motivato ed è pertanto incensurabile in sede di legittimità. La critica in esame, dunque, al di là della sua formale intestazione con cui si deduce violazione di legge, è inammissibile perché attinge un giudizio di fatto, né è possibile procedere ad una sua riqualificazione in termini di denuncia di omesso esame, poiché la ricorrente deduce l'omessa considerazione, non già di fatti storici controversi e decisivi, bensì di risultanze istruttorie e deduzioni difensive, le quali restano estranee al paradigma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (cfr., ex multis, Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass. 25/11/2025, n. 30837).
B
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A.
3. Con il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 30468/2022 R.G. viene denunciata, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., <<violazione dell'art. 96 cod. proc. civ. per avere la Corte veneta ritenuto non temeraria l'azione di Generali Italia S.p.A.». La ricorrente deduce, in diritto, che la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, primo e secondo comma, cod. proc. civ. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
afferma che, pertanto, la sua applicazione non richiederebbe, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione;
sostiene che, nel caso specifico, tale condotta sarebbe stata dimostrata, poiché l'istruttoria avrebbe confermato il comportamento ostativo della compagnia assicurativa. A.
3.1. Anche questo motivo è inammissibile. In conformità con quanto questa Corte ha tradizionalmente affermato in relazione alla domanda risarcitoria di cui ai primi due commi dell'art.96 cod. proc. civ. (cfr., ad es., Cass. 12/01/2010, n.327; Cass. 29/09/2016, n. 12298), anche con riguardo alla domanda di pagamento di una somma equitativamente determinata, contemplata dal terzo comma della stessa disposizione, deve ritenersi che l'accertamento dei presupposti della condanna (nella specie, consistenti nell'uso abusivo e distorto del mezzo processuale: Cass.30/09/2021, n. 26545), implichi un apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione risponde ad esatti criteri logico-giuridici.
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Numero di raccolta generale 7657/2026
Nel caso di specie, la Corte d'appello ha debitamente motivation 30/03/2026 proprio apprezzamento, argomentando, in particolare, dalla rilevata fondatezza delle difese della compagnia assicurativa in relazione al quantum debeatur. B.
1. Passando al ricorso iscritto al n. 24300/2023 R.G., con il primo motivo viene denunciata, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., <<violazione e falsa applicazione di norma di diritto: violazione del giudicato essendo la correzione stata utilizzata per incidere su errori di giudizio». La sentenza n. 1009/2022 della Corte lagunare viene impugnata relativamente alla parte corretta con l'ordinanza del 17 marzo 2023, ovverosia nella parte in cui, a chiosa del Punto 3 del dispositivo, dopo la condanna al pagamento della somma complessiva (risultante dalla detrazione del controcredito e degli importi già corrisposti da quelli liquidati a titolo di risarcimento quale somma capitale e quale ristoro del lucro cessante), «oltre agli interessi dalla data della sentenza di primo grado al saldo»>, è stata aggiunta l'espressione: «il tutto nei limiti del massimale previsto dalla legge pari ad Euro 774.685,35». La ricorrente contesta l'avvenuto utilizzo di un mezzo processuale - l'istanza di correzione di errore materiale in funzione del rimedio ad un errore di giudizio, in spregio al principio per cui il procedimento di correzione di errori materiali, disciplinato dagli artt. 287 ss. cod. proc. civ., è funzionale unicamente alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione. B.
2. Con il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 24300/2023 R.G., viene denunciata, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., *violazione degli artt. 1176 e 1224 cod. civ. per avere statuito la Corte veneta al capo 3 della statuizione di condanna la limitazione della somma di condanna al limite del massimale».
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La ricorrente censura l'error in iudicando contenuto nella statuizione riportata al Punto 3 del dispositivo della sentenza n.1009/2022, come corretto dall'ordinanza del 17 marzo 2023, consistente nella limitazione, entro i confini del massimale, oltre alla sorte capitale, anche della somma dovuta a titolo di interessi, i quali, invece, avrebbero dovuto essere corrisposti anche in misura eccedente il massimale, dal momento della costituzione in mora della compagnia assicurativa debitrice (identificabile nell'originario atto sollecitatorio o, al limite, nella sentenza di primo grado) sino al saldo effettivo. B.
2.1. I due motivi del ricorso iscritto n. 24300/2023 R.G. - da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione - sono fondati, nei sensi di cui in motivazione. La sentenza di primo grado, nel condannare la società assicuratrice al pagamento della somma capitale, del lucro cessante (recte: interessi compensativi, dovuti dalla data dell'illecito alla data della pubblicazione della sentenza: momento di conversione dell'obbligazione risarcitoria da debito di valore a debito di valuta) e degli interessi moratori (dovuti dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.), aveva statuito che la responsabilità del Fondo di Garanzia, per tutte queste obbligazioni, avrebbe dovuto essere circoscritta nei limiti del massimale. Poiché la sentenza era stata appellata soltanto da Generali Italia, questa limitazione era passata in giudicato, perché non avrebbe potuto essere modificata, in melius per la danneggiata, dal giudice d'appello. Peraltro, in violazione del giudicato interno, la Corte d'appello, con la sentenza n. 1009/2022, aveva statuito che la somma dovuta a titolo di lucro cessante (ovverosia gli interessi compensativi), unitamente a quella costituente il capitale avrebbe dovuto essere contenuta entro i limii del massimale (Punto 1 del dispositivo), mentre gli interessi moratori, dovuti dalla sentenza di primo grado al saldo, non erano soggetti a tale limitazione (Punto 3 del dispositivo).
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Tale ultima statuizione, lungi dal costituire effetto di un errore materiale, rappresentava la coerente proiezione, nel dispositivo della sentenza, delle argomentazioni sviluppate nella parte motivazionale, ove, appunto, l'operatività del limite del massimale era stato individuato con riguardo alla somma capitale e agli intessi compensativi (pag. 16) ma non anche in ordine agli interessi moratori (pag.17). La statuizione in parola, inoltre, sebbene illegittima, per violazione del giudicato interno costituito dalla sentenza di primo grado, in questa parte non impugnata, non è stata censurata dalla compagnia assicurativa con ricorso per cassazione, avendo essa preferito utilizzare il diverso rimedio della correzione dell'errore materiale, ovverosia un rimedio non esperibile per la rimozione di errores in iudicando o in procedendo, essendo destinato unicamente alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, costituente il supporto materiale della decisione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia assicurativa in controricorso, pertanto, il giudicato formatosi in ordine al perimetro (asseritamente circoscritto al massimale) dell'obbligazione gravante su di essa era limitato alla somma capitale e agli interessi compensativi ma non si estendeva agli interessi moratori. Questi ultimi sono rimasti dunque dovuti, oltre il massimale, con decorrenza dalla sentenza definitiva di primo grado n. 252/2011 sino al saldo effettivo, in conformità al principio per cui l'obbligazione dell'assicuratore della r.c.a., fino a quando non supera il massimale, "si comporta" come una obbligazione di valore, con conseguente obbligo per l'assicuratore in mora di versare gli stessi interessi dovuti dall'assicurato, e cioè gli interessi compensativi;
mentre, quando il danno causato dall'assicurato eccede il massimale, l'obbligazione dell'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato ha per oggetto l'intero massimale (ovverosia una somma di denaro certa, liquida ed esigibile) con conseguente obbligo del debitore (in quanto tenuto
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Numero di raccolta generale 7657/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
all'adempimento di una obbligazione di valuta) di pagare gli interessi legali dal giorno della mora, ed eventualmente di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. (Cass. 14/02/2022, n. 4868; v. anche Cass. 08/11/2019, n.28811, nonché in termini generali, Cass., Sez. Un., n.1712/1995). C. In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso iscritto al n. 30468/2022, nonché, per quanto di ragione, il ricorso iscritto al n.24300/2023 RG;
vanno dichiarati inammissibili gli altri motivi posti a fondamento del primo ricorso. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che liquiderà il quantum debeatur spettante ad GE GA e regolerà le spese dei diversi gradi di giudizio (ed in particolare del grado d'appello), attenendosi agli enunciati principi, provvedendo, all'esito, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, previa riunione dei ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso iscritto al n. 30468/2022 R.G., nonché, per quanto di ragione, il ricorso iscritto al n. 24300/2023 R.G.; rigetta gli altri motivi del primo ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo e al ricorso accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 21 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore AO Spaziani
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Il Presidente Lina Rubino
Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PAOLO ZI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 152023720ad8abbe