Ordinanza cautelare 26 ottobre 2017
Sentenza 4 luglio 2022
Improcedibile
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/02/2026, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01529/2026REG.PROV.COLL.
N. 02245/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2245 del 2023, proposto da LO CL, in proprio e quale erede di MA OS, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Mazzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mottola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1140/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mottola;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Consigliere NN AN e viste le conclusioni del comune appellato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. OS MA e CL LO proponevano ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia per l’annullamento della nota prot. n. 7659/17, con cui il Comune di Mottola aveva respinto la domanda di sanatoria da loro proposta, in relazione ad alcuni lavori eseguiti e da portare a compimento nell'edificio sito in Mottola, Via Palagianello 66- 68-70, e alla irrogazione della sanzione pecuniaria pari ad € 7.236,22.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti lamentavano, inter alia , l’illegittimità dell’atto impugnato, atteso che l’Amministrazione comunale aveva considerato un intervento di ristrutturazione edilizia dell’immobile, in luogo di un intervento di manutenzione straordinaria, come tale sanabile, ai sensi dell’art. 37 TUE. Inoltre, il Comune aveva commesso un errore nel considerare la misura massima consentita ex art. 34 co. 2-ter TUE (2%), errando in relazione all’altezza dei due locali a deposito, non qualificati come ripostigli, rispetto ai quali il d.m. 5.7.1975 prevedeva un’altezza minima di mt. 2.40. Inoltre, lamentavano la violazione dell’art. 2.16 delle NTA del PRG, il quale, a loro avviso, non vietava la sostituzione delle volte con solai piani.
2. Il T.A.R. per la Puglia, con sentenza n. 1140 del 2022, respingeva il ricorso, assumendo che la circostanza che trattavasi di intervento non sanabile ex art. 37 TUE emergeva dai seguenti rilievi: la relazione di accertamento dava atto dell’insistenza di una sagoma e copertura diversa da quella originaria; nella stessa relazione di parte ricorrente del 23.5.2015 si leggeva della realizzazione di: “ una nuova copertura stabile, in latero – cemento, al di sopra del lastrico solare, più alta di 60 cm dalla sommità della originaria volta a botte: il tutto per una estensione pari a circa 45 m q”. Per tali ragioni, il Collegio di prima istanza reputava corretta l’affermazione contenuta nell’atto impugnato, secondo cui trattavasi, nella specie, di un intervento di ristrutturazione edilizia determinante aumento di sagoma e volumetria, come tale non sanabile ai sensi dell’art. 37 TUE. Secondo il T.A.R. si trattava di intervento che, per caratteristiche e dimensioni, superava la soglia minima ammessa dall’art. 34 co. 2- ter TUE (nella versione applicabile ratione temporis ), talchè, anche per tale ragione, non poteva essere assentito.
3. CL LO, in proprio e quale erede di OS MA, ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma, sulla base delle seguenti censure: “ 1. Insussistenza di alcun incremento volumetrico; 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 2 ter del TUE (nella versione applicabile ratione temporis); 3. Violazione e falsa applicazione del d.m. 5.7.1975; 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2.16, lett. d), delle NTA del PRG del Comune di Mottola; 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001”.
4. Il comune di Mottola si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
5. Con memoria, depositata in data 31.10.2025, l’appellante ha riferito che, nelle more del giudizio, ha presentato una S.C.I.A. a sanatoria relativa ai lavori per cui è causa, che si è favorevolmente conclusa, come da nota trasmessa dal Comune di Mottola. La definizione positiva del procedimento di S.C.I.A. a sanatoria comporta la cessazione della materia del contendere del presente giudizio. La ricorrente ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite.
6. Il Comune di Mottola, con memoria depositata in data 11.11.2025, ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla controparte, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del ricorso e rimettendosi al Collegio per ogni consequenziale pronuncia sulle spese di lite.
7. All’udienza del 3 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione espressa dall’appellante con memoria, la quale ha riferito testualmente che: “ Nelle more del giudizio l'odierna appellante ha presentato SCIA a sanatoria relativa ai lavori per cui è causa effettuati nel predetto immobile in Mottola, Via Palagianello 68, protocollata in data 20-12-2024, pratica [...]-19122024-0916, e che tale SCIA, a seguito di richiesta di integrazione documentale da parte del Responsabile del procedimento, ing. Mariagrazia Perrini, e dell'attuale Responsabile del Settore, Arch. Nicola D'Auria, ritenuta necessaria ai fini del perfezionamento dell'iter istruttorio, integrazione puntualmente fornita dall'odierna appellante e protocollata dal Comune di Mottola in data 6-8- 2025, è stata oggetto di chiusura positiva, come da nota trasmessa dal Comune di Mottola e depositata in atti. La definizione positiva del procedimento di SCIA a sanatoria relativa all'immobile in oggetto comporta inevitabilmente la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, in quanto il provvedimento impugnato ha perso di efficacia ed è da ritenersi comunque revocato a seguito delle nuove determinazioni adottate dal Comune di Mottola in relazione alla SCIA protocollata in data 20-12-2024, pratica [...]-19122024-0916, e sostituito dal provvedimento di chiusura positiva della stessa”.
9. Da siffatti rilievi, consegue che va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a., essendo intervenuta una situazione di diritto e di fatto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per la ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, n. 1218 del 2025; id. n. 5402 del 2009; id. n. 5355 del 2008).
Nella specie, invero, non ricorre la cessazione della materia del contendere, la quale è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione (Cons. Stato, n. 5343 del 2017); tale decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (Cons. Stato, n. 3767 del 2020; id. n. 5533 del 2011).
10. In definitiva, il ricorso è improcedibile per sopraggiunta carenza di interesse alla decisione, anche se originariamente sussistente, atteso che tale situazione è stata formalmente rappresentata dalla ricorrente.
11. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha condivisibilmente ritenuto che: “ In caso di improcedibilità sopravvenuta del giudizio per carenza di interesse, possono sussistere eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio, in deroga al principio della soccombenza”. (Cons. Stato, n. 5598 del 2025). La cessazione sopravvenuta della controversia ha di fatto impedito una valutazione nel merito delle censure, giustificando così un’equa ripartizione dell’onere economico tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
AN Di CA, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
NN AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AN | AN Di CA |
IL SEGRETARIO