Ordinanza cautelare 2 agosto 2024
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/02/2026, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03381/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07375/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7375 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LE ED, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, FO Pa, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
BR IL, IA OM, LE ER, NE LE, OR IN, AR MA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dei seguenti atti:
- graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LAZIO, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024 e la successiva e rettificata graduatoria di merito ed elenco dei vincitori del 22/05/24, relativi alla “ selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria ” (codice di concorso TRIB) di cui al bando di concorso n.272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024), laddove indica in capo alla parte ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto sulla base dell’esito della prova scritta;
- atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori pubblicati in data 13/05/24 e rettificati in data 22/05/24 relativi alla REGIONE Lazio;
- questionario con l’esito della prova scritta svolta in data 24/11/2023 e conclusa con il punteggio di 22,96 comunicato nell’area “riservata” della parte ricorrente, lesivo laddove reca due quesiti errati, incompleti, ambigui e mal posti nella loro formulazione tanto dall’aver determinato un errore nella risposta e il conseguente punteggio inferiore rispetto a quello spettante sia nel test che in graduatoria finale;
- bando di concorso n.272034 del 24/07/23 (e se lesivi i successivi atti di rettifica dello stesso);
- regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente,
per l’accertamento
dell’interesse, in capo alla parte ricorrente, all’annullamento del quiz contestato con rivalutazione del punteggio complessivo sia nel test che nella graduatoria di merito per la REGIONE LAZIO,
e la conseguente condanna
ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata a provvedere in tal senso con la conseguente aggiunta di +1,02 punti (pari a +0,51 per ciascuno dei due quesiti contestati) e rideterminazione del punteggio finale in graduatoria pari a 23,98 (quindi, di collocarsi a una posizione non inferiore alla n.1.056 rispetto a quella attuale n.1.566).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ED LE il 12\5\2025:
- della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LAZIO nonché del loro atto di approvazione pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate presumibilmente il giorno 9/08/2024 ma recentemente conosciuti a seguito del deposito della memoria dell’avvocatura nel fascicolo telematico del giudizio in data 12/03/2025, inerenti alla “ selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265 ” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando n.272034 del 24/7/23 (come successivamente rettificato), laddove lesivi nei confronti della parte ricorrente (doc.1, 2, 3);
- Per quanto di ragione e se lesivi, dei successivi atti di scorrimento delle graduatorie della selezione (doc.4);
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di FO Pa e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa SC ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 272034 del 24 luglio 2023 è stata indetta una procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria.
Il bando prevedeva un’unica fase selettiva, disciplinata dall’art. 6 del Bando, consistente nella somministrazione di un questionario a risposta multipla composto da 70 quesiti.
Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:
- risposta esatta +0,43 punti;
- risposta mancante 0 punti;
- risposta errata -0,08 punti.
Al fine di superare la prova scritta i candidati dovevano ottenere almeno il punteggio di 21/30.
Le prove si sono svolte dal 22 al 24 novembre 2023 e il successivo 30 novembre è stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia l’elenco nazionale anonimo degli esiti della prova.
In sostanza, per tutti i partecipanti alla prova veniva riportato un codice identificativo, noto solo al singolo candidato, con il relativo punteggio.
Inoltre, tutti i candidati, dalla medesima data, potevano accedere con le proprie credenziali all’area riservata della piattaforma Concorsi Smart del FO PA, al fine di visionare la propria prova e conoscere il punteggio conseguito.
Tenuto conto, poi, che non erano previste ulteriori prove selettive, in data 30 novembre 2023 sono stati pubblicati gli esiti della prova scritta in forma anonima e in data 17 gennaio 2024 l’elenco dei vincitori e degli idonei, distinti per Regione di partecipazione, dei candidati che avevano riportato un punteggio pari o superiore a 21/30.
La sig.ra ED, che ha partecipato al concorso per i posti banditi nella regione Lazio (alla quale erano stati assegnati 922 posizioni), sin da tale momento ha appreso di essere rientrata tra gli idonei non vincitori avendo riportato il punteggio di 22,96.
In data 13 maggio 2024, l’Amministrazione resistente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la graduatoria finale di merito per la Direzione Regionale del Lazio nella quale la ricorrente si è collocata alla posizione 1.566 con 22,96 punti.
Con provvedimento prot. n. 44363 del 24 maggio 2024, è stata rettificata e approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo 5 indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 5 luglio 2024, la sig.ra ED ha impugnato, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, la graduatoria relativa alla regione Lazio deducendo l’ambiguità dei quesiti 17 e 20 (inerenti allo scopo delle società e ai conferimenti nelle SRL) e l’erroneità delle relative risposte considerate esatte ai fini della valutazione.
A sostegno della propria domanda, ha innanzitutto rappresentato che, con la neutralizzazione dei quiz contestati, otterrebbe il punteggio aggiuntivo di +0,51 punti a domanda “utile” e raggiungere il punteggio di 23,98 ed una posizione in graduatoria non inferiore alla n. 1.056.
In relazione al quesito n. 20, ha sostenuto che le risposte alla domanda sarebbero non corrette o comunque fortemente soggette a fraintendimenti per il linguaggio non propriamente tecnico utilizzato sia nella domanda che nelle risposte; in relazione al quesito n. 17, la risposta indicata come corretta sarebbe erronea perché gli scopi che le società possono perseguire sarebbero sostanzialmente tre: scopo di lucro, scopo mutualistico e scopo consortile.
Si è costituita l’Agenzia delle entrate, eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardività e contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto.
In estrema sintesi, ha sostenuto che la formulazione dei quesiti costituisce espressione della discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, trattandosi di valutazione specifica che costituisce espressione della visione culturale, specifica e professionale degli esperti che li hanno elaborati e a ciò sono stati preposti. Qualora venga dedotto l'errore che l'Amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte, come nel caso in esame, si sconfinerebbe nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non potrebbe sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato.
Ad ogni modo, i quesiti sarebbero stati formulati correttamente: con specifico riferimento al quesito n. 17, la candidata avrebbe confuso l’oggetto sociale con lo scopo sociale; in relazione al quesito n. 24, la risposta indicata come corretta dall’Amministrazione sarebbe conforme a quanto previsto dall’art. 2464 c.c.
Alla camera di consiglio del 2 agosto 2024, con ordinanza n. 3563, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio e fissata l’udienza per la discussione nel merito del ricorso.
Successivamente, con memoria ex art. 73 c.p.a. versata in atti in data 12 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha rappresentato che, nelle more del presente giudizio, in considerazione dello scioglimento della riserva relativa alle 13 posizioni accantonate per le candidate che avevano chiesto e ottenuto l’ammissione alla prova asincrona, prevista ai sensi dell’art. 7, co. 7, del DPR 487/1994, si era resa necessaria la rettifica della graduatoria di merito approvata con atto prot. n. 40184 del 13 maggio 2024 e già rettificata con atto prot. n. 44363 del 24 maggio 2024.
Ha quindi eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della nuova graduatoria regionale della selezione pubblicata il 9 agosto 2024.
Con motivi aggiunti, notificati il 27 aprile 2025, la sig.ra ED ha impugnato anche detta graduatoria, sostenendo che, ad ogni modo, si tratterebbe di atto meramente confermativo della precedente graduatoria e dunque non lesiva della propria sfera giuridica. Ha inoltre rilevato come detta impugnazione dovesse ritenersi tempestiva, attesa l’omessa pubblicazione della stessa da parte dell’Amministrazione sul sito INPA come invece previsto dal bando. Ha quindi dedotto l’illegittimità derivata di detta graduatoria, richiamando quanto già affermato nel ricorso introduttivo.
All’udienza del 4 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso ex art. 73 c.p.a della sussistenza di una causa di irricevibilità/improcedibilità.
2. Per ragioni logico sistematiche si procede con lo scrutinio del ricorso per motivi aggiunti che è irricevibile per tardività dell’impugnazione
Invero la graduatoria definitiva di merito, pubblicata in data 9 agosto dall’Agenzia delle Entrate, è stata impugnata solamente con motivi aggiunti notificati in data 27 aprile 2025, quindi ben oltre i 60 giorni di legge.
Non colgono nel segno le censure di parte ricorrente che assume che “ la rettifica della graduatoria non solo non è stata pubblicata sul Portale INPA (come previsto dal Bando) ma è stata addirittura “mascherata” all’interno del sito web istituzionale dell’Agenzia con la diversa denominazione “graduatoria definitiva di merito” ”.
Ciò non le avrebbe permesso di venire a conoscenza del provvedimento in esame e di gravarlo tempestivamente.
Deve innanzitutto essere rilevato la nuova graduatoria regionale è stata pubblicata, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 244/2007, per cui “ Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali, nonché del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati ”.
Pertanto era sufficiente la sua pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, come regolarmente avvenuto per tutte e tre le graduatorie.
Inoltre, tanto nel provvedimento pubblicato in data 13 maggio 2024 recante l’“ Approvazione della graduatoria finale di merito ”, quanto nel provvedimento pubblicato il successivo 24 maggio 2024 recante la “ Rettifica della graduatoria finale ”, si legge che: “ Il presente atto tiene altresì conto della seguente circostanza: n. 13 candidate hanno chiesto l’accesso ad una prova asincrona ai sensi dell’art. 7, co. 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. e, pertanto, non avendo ancora le suddette candidate sostenuto la prova scritta, si dispone l’accantonamento di n. 13 posti in graduatoria e, allo stato attuale, i candidati dichiarati vincitori sono n. 909 ”.
In entrambi gli atti era quindi esplicitato che la graduatoria pubblicata rappresentava un provvedimento provvisorio, che sarebbe stato sostituito dalla graduatoria definitiva una volta sciolta la riserva relativa ai 13 posti accantonati per permettere lo svolgimento delle prove asincrone.
Nè può affermarsi che la graduatoria de qua sia stata “ mascherata ” all’interno del sito web istituzionale dell’Agenzia con la denominazione “ graduatoria definitiva di merito ”, atteso che detta denominazione aveva chiaramente lo scopo di eliminare ogni possibile dubbio circa la definitività dell’atto da ultimo adottato in data 9 agosto 2024.
Pertanto, la graduatoria del 9 agosto 2024 avrebbe dovuto essere impugnata nei termini di legge.
Né può essere considerata la graduatoria in parola, come pure sostiene la ricorrente, come atto non refluente sulla posizione del singolo candidato.
Invero, come già affermato dalla Sezione con riferimento alla medesima procedura e ai candidati inseriti, come la ricorrente, nella graduatoria relativa alla regione Lazio (cfr., in termini, Tar Lazio Roma, 10755/2025):
“ per come si legge nella motivazione in premessa, l’Agenzia delle Entrate ha adottato una nuova graduatoria definitiva di merito in quanto: “Considerate e valutate tutte le istanze pervenute a questa Direzione Regionale fino al giorno 8 agosto 2024 volte ad ottenere il riconoscimento dei titoli di preferenza e di riserva previsti dal bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023 (modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023, dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024 e dall’atto n. 314540 del 29 luglio 2024), e in considerazione dello scioglimento della riserva relativa alle 13 posizioni accantonate per le candidate che avevano chiesto e ottenuto l’ammissione alla prova asincrona, prevista ai sensi dell’art. 7, co. 7, del DPR 487/1994, si è resa necessaria la rettifica della graduatoria di merito approvata con atto prot. n. 40184 del 13 maggio 2024 e già rettificata con atto prot. n. 44363 del 24 maggio 2024. Nella prova asincrona svolta il 19 luglio 2024 una sola candidata ha ottenuto l’idoneità e pertanto è stata inserita nella graduatoria di merito. Il presente atto dispone, quindi, la rettifica della graduatoria di merito e dichiara i vincitori della predetta procedura selettiva, tenendo conto delle riserve e dei titoli di preferenza indicati dai candidati nella domanda di partecipazione e determinati ai sensi della normativa vigente a seguito del riesame effettuato. Con il presente atto viene sciolta la riserva in merito alla 13 posizioni accantonate per le candidate che avevano chiesto l’accesso alla prova asincrona ai sensi dell’art. 7, co. 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. e, pertanto, le 13 posizioni accantonate vengono attribuite ai candidati collocati nelle posizioni successive all’ultimo vincitore già dichiarato”.
Non si è trattato, dunque, della mera correzione di errori materiali, ma di una rinnovata valutazione di carattere sostanziale che ha comportato, tra l’altro, l’inserimento in graduatoria di un candidato precedentemente estromesso dalla procedura ”.
3. In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.
4. Da ciò deriva che il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la graduatoria del 9 agosto 2024 ha sostituito a tutti gli effetti la graduatoria del 13 maggio 2024 rettificata in data 24 maggio 2024, con la conseguenza che nessuna utilità trarrebbe la ricorrente dall’annullamento di quest’ultima.
4. Sussistono, comunque, giusti motivi, atteso il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara il ricorso introduttivo del giudizio improcedibile;
- dichiara il ricorso per motivi aggiunti irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
SC ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC ZO | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO