CA
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/08/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 922/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 922/2022 promossa da:
, in proprio e n.n. di (C.F. Controparte_1 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI PAOLA e dell'avv. C.F._1
BARTALUCCI EURO;
in proprio e n.n. di (C.F. Controparte_2 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI PAOLA e dell'avv. C.F._2
BARTALUCCI EURO;
APPELLANTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACI FEDERICA Controparte_3 P.IVA_1
e dell'avv. GALIGANI CLAUDIA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
DINI GIOVANNI;
APPELLATI
(C.F. ) CP_5 C.F._3
1 (C.F. CP_6 C.F._4
(C.F. CP_7 C.F._5
APPELLATE CONTUMACI
avverso la sentenza n. 212/2022 del Tribunale di Pistoia, emessa il 2.3.2022 e pubblicata il
3.3.2022;
con ordinanza del 12.5.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 6.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare la corresponsabilità del per i danni lamentati Controparte_3 dagli appellanti;
accertare e dichiarare che, in dipendenza dei maltrattamenti subiti dal figlio , il Sig. ha subito un danno non patrimoniale di entità non Pt_1 Controparte_1 inferiore ad € 10.000,00 e, per l'effetto, condannare, il , in persona Controparte_3 del Sindaco in carica, legale rappresentate p.t., in solido con le Sig.re CP_8
, al risarcimento di tutti i danni subiti dai Sig.ri
[...] CP_6 CP_7
e in proprio e nella qualità di esercenti la Controparte_1 Controparte_2 responsabilità genitoriale sul loro figlio minore , come quantificati nella Parte_1 sentenza di primo grado e, precisamente, al pagamento dei seguenti importi: a) in favore dei Sig.ri e quali esercenti la Controparte_1 Controparte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , € 50.497,00- in moneta attuale, oltre Pt_1 interessi sulla somma devalutata al momento del fatto (02/12/2009) e via via rivalutata sino alla data della sentenza, nonché interessi sulla somma complessiva dalla data della sentenza al saldo, a titolo di danno non patrimoniale subito da;
b) in Parte_1 favore della Sig.ra € 20.863,00- in moneta attuale, oltre interessi Controparte_2 sulla somma devalutata al momento del fatto (02/12/2009) e via via rivalutata sino alla data della sentenza, nonché interessi sulla somma complessiva dalla data della sentenza al saldo, a titolo di danno non patrimoniale dalla stessa subito;
c) in favore del Sig.
€ 3.148,00- in moneta attuale, oltre interessi sulla somma devalutata Controparte_1 al momento del fatto (02/12/2009) e via via rivalutata sino alla data della sentenza, nonché interessi sulla somma complessiva dalla data della sentenza al saldo, a titolo di
2 danno patrimoniale;
d) in favore del Sig. una somma non inferiore ad Controparte_1
€ 10.000,00- in moneta attuale, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del fatto (02/12/2009) e via via rivalutata sino alla data della sentenza, nonché interessi sulla somma complessiva dalla data della sentenza al saldo, a titolo di danno non patrimoniale dallo stesso subito;
condannare il , in persona del Controparte_3
Sindaco in carica, legale rappresentate p.t., in solido con le Sig.re Controparte_8
, al pagamento delle spese di lite del primo grado di CP_6 CP_7 giudizio, nonché, delle spese di C.T.P. e C.T.U., come liquidate nella sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di appello, oneri accessori e fiscali in rivalsa come per legge. I sottoscritti difensori, ai sensi dell'art.
93/1° c.p.c., formulano espressa richiesta di distrazione in loro favore dei compensi professionali, come da nota spese allegata alla memoria di replica depositata in data
15/04/2024, che dichiarano di non aver riscosso”;
Per parte appellata ( “conclude per il rigetto dell'appello Controparte_3 avversario, con conferma della sentenza Tribunale di Pistoia n. 212/2022. Nella denegata e non ritenuta ipotesi di condanna dell'Amministrazione al risarcimento danni in favore degli appellanti , in riforma della sentenza qui impugnata, si insiste per la Cont condanna della Compagnia Unipolsai Assicurazioni a manlevare e tenere indenne il
da ogni pregiudizio dovesse derivare dall'esito dell'appello, Controparte_3 conseguentemente condannando direttamente la Compagnia a pagare alla parte danneggiata quanto eventualmente liquidato a titolo di risarcimento danni, competenze
e spese. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio da liquidarsi con riferimento agli oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, ai sensi dell'art 1, comma 208 della
L. 266 del 2005, essendo la difesa in giudizio svolta da avvocati interni iscritti all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici”;
Per parte appellata ( : “CONCLUDE Per il rigetto dell'appello, con vittoria CP_4 di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in Controparte_1 Controparte_2 proprio e in qualità di genitori, esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore,
, proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte di Appello contro Parte_1 la sentenza n. 212/2022, emessa il 2.3.2022 e pubblicata il 3.3.2022, con cui il
Tribunale di Pistoia, all'esito del giudizio da essi promosso, anche nei nomi del figlio
3 minore, per ottenere il ristoro dei danni patiti a causa dei maltrattamenti subiti da quest'ultimo all'interno dell'asilo “Giardino dell'Infanzia - Cip e Ciop”, gestito dalla ed accreditato dal aveva così statuito: “a) dichiara la responsabilità CP_8 CP_3 delle convenute , e , in concorso tra Controparte_8 CP_6 CP_7 loro, per il fatto illecito indicato in parte motiva e, per l'effetto, b) condanna
[...]
, e al pagamento, in solido tra loro, in favore CP_8 CP_6 CP_7 di e , in qualità di genitori esercenti la Controparte_1 Controparte_2 responsabilità genitoriale sull'attore , della somma di euro 50.497,00 Parte_1 in moneta attuale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto (2.12.2009)
e via via rivalutata in base agli indici ISTAT anno per anno sino all'attualità; oltre gli ulteriori interessi in misura di legge dal dì della sentenza all'effettivo soddisfo;
c) condanna , e , al pagamento, in solido Controparte_8 CP_6 CP_7 tra loro, in favore di , in proprio, della somma di euro 20.863,00 Controparte_2 in moneta attuale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto (2.12.2009) e via via rivalutata in base agli indici ISTAT anno per anno sino all'attualità; oltre gli ulteriori interessi in misura di legge dal dì della sentenza all'effettivo soddisfo;
d) condanna
, e al pagamento, in solido tra loro, in Controparte_8 CP_6 CP_7 favore di , in proprio, della somma di euro 3.148,00 in moneta attuale Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento dell'effettivo esborso (2018) e via via rivalutata in base agli indici ISTAT anno per anno sino all'attualità; oltre gli ulteriori interessi al tasso legale dal dì della sentenza all'effettivo soddisfo;
e) rigetta la domanda di risarcimento proposta dagli attori nei confronti del ; f) Controparte_3 condanna , e al pagamento, in solido Controparte_8 CP_6 CP_7 tra loro, delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano complessivamente in euro 7.795,00 per compensi, oltre euro 786,00 per esborsi, oltre euro oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute g) condanna , Controparte_8 CP_6
e al pagamento, in solido tra loro, delle spese di CTP di parte attrice CP_7 pari ad euro 6.588,00; h) pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle convenute , e Controparte_8 CP_6 CP_7
, in solido tra loro;
i) compensa integralmente le spese di lite quanto al rapporto
[...] processuale intercorso tra attori e;
l) compensa integralmente le Controparte_3
4 spese di lite quanto al rapporto processuale intercorso tra e Controparte_3 CP_4
[...]
All'esito del giudizio - che si svolgeva anche nel contraddittorio di Controparte_4
chiamata in causa dal - il Tribunale adito premetteva che, a
[...] Controparte_3 sostegno della domanda proposta, gli attori avevano dedotto, da un lato, che le convenute e tra il mese di settembre Controparte_8 CP_6 CP_7 ed il 2 dicembre 2009, avevano tenuto nei confronti dei bambini che frequentavano l'asilo, tra cui il proprio figlio, , gravi condotte vessatorie, sostanziatesi Parte_1 in reiterati maltrattamenti fisici e psicologici, anche nella forma della violenza assistita;
dall'altro, che tali condotte erano state rese possibili ed agevolate dalla negligenza e superficialità con la quale, pur in assenza dei requisiti indicati dalla legge,
l'amministrazione comunale aveva, prima, accreditato la struttura e poi omesso qualsivoglia forma di effettivo controllo sulla sua concreta gestione.
Ciò premesso, osservava che doveva ritenersi provata la responsabilità delle convenute e per il reato di maltrattamenti posti Controparte_8 CP_6 CP_7 in essere nei confronti del minore , in quanto detta responsabilità era Parte_1 già stata accertata in sede penale con sentenze coperte da giudicato.
Nello specifico, l'accertamento della responsabilità penale della e della CP_8 CP_6 era avvenuto con la sentenza del Tribunale di Genova n. 1647/2012, con la quale le due imputate erano state dichiarate colpevoli dei reati loro ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, escluse le aggravanti di cui all'art. 61 nn. 11 e 11 ter c.p. e diminuita la pena ai sensi dell'art. 442 c.p.p., e condannate al risarcimento del danno da liquidarsi in via definitiva in separata sede in favore delle parti civili costituite, tra cui gli odierni attori, nonché al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva a favore, tra gli altri, del minore , pari a € 50.000,00, e dei genitori di Parte_1 quest'ultimo, pari a € 20.000,00, ciascuno. Tale pronuncia era stata confermata, per quanto riguardava l'accertamento della responsabilità penale per i reati ascritti alle imputate e e le richiamate statuizioni civili, dalla Corte d'Appello di CP_8 CP_6
Genova con sentenza n. 1208/2014, depositata in data 21.3.2014, passata in giudicato in data 10.6.2015 a seguito di declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti dalle imputate (cfr. documenti 4 e 5 fascicolo attoreo).
5 A sua volta, l'accertamento della responsabilità penale della convenuta CP_7 era avvenuto con la sentenza del Tribunale di Genova n. 3867/2014, con cui la predetta era stata dichiarata colpevole del reato di maltrattamenti a lei era ascritto, anche nei confronti del minore , “esclusa in relazione ai minori , Parte_1 Persona_1
e l'aggravante di cui all'art. 572 co. 3 primo periodo Controparte_9 CP_10
c.p., escluse le aggravanti di cui all'art. 61 nn. 11 e 11 ter c.p., riconosciute le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., equivalenti alle residue aggravanti contestate” e condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alle parti civili costituite, tra cui gli odierni attori, da liquidarsi in separato giudizio, accordando alle stesse, a titolo di provvisionale, la somma di euro 10.000,00 per ciascun minore e di euro 5.000,00 per ciascun genitore in proprio. Tale pronuncia era stata confermata dalla
Corte d'Appello di Genova con sentenza n. 2273/2016 del 7.7.2016, passata in giudicato in data 20.11.2016.
Tanto premesso, richiamato il disposto dell'art. 651 co. 1 c.p.p., quel giudice deduceva che, sulla base della documentazione presente in atti e della consulenza medico-legale esperita nel corso del giudizio, doveva ritenersi provata la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile nei riguardi del minore , da liquidarsi attraverso Parte_1
i parametri delle tabelle milanesi, nella versione aggiornata all'attualità, con applicazione di una personalizzazione massima del danno biologico, pervenendosi all'importo di € 50.497,00.
Con riferimento alla posizione dei genitori, rilevava che - mentre dovevano ritenersi provate le lesioni psicofisiche subite dalla madre, diagnosticate in un “disturbo d'ansia con somatizzazioni di lieve entità”, causalmente ricollegabili alle pesanti vicissitudini occorse al figlio e quantificate in una compromissione della salute pari all'8%, con personalizzazione massima, per un ammontare risarcitorio pari a € 20.863,00, – altrettanto non poteva dirsi per il padre, nei confronti del quale era da escludersi la sussistenza del danno non patrimoniale con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica tutelata dall'art. 32 Cost.
In proposito, sottolineata l'autonomia del giudizio civile da quello penale, evidenziava che il consulente tecnico d'ufficio, avvalendosi degli esiti degli accertamenti specialistici demandati al consulente psichiatrico ausiliario, aveva escluso la sussistenza di psico- patologie invalidanti in rapporto di causalità con i maltrattamenti sofferti dal figlio e conseguentemente, allo stato attuale, qualsivoglia danno biologico Pt_1
6 permanente alla integrità psico fisica del genitore, né tantomeno aveva potuto indicare alcun periodo di inabilità temporanea totale o parziale, attesa la mancanza di adeguata certificazione medica in atti.
L'unica posta risarcibile in favore di era quella di natura patrimoniale, Controparte_1 desumibile dalla documentazione comprovante le spese mediche, sostenute nella misura di € 3.148,00, valutate congrue dal CTU;
per contro, non potevano venire in rilievo gli altri documenti versati in atti nel corso delle operazioni peritali, in quanto tardivamente prodotti.
Quanto alla domanda di risarcimento proposta nei confronti del il Tribunale CP_3 adito respingeva preliminarmente l'eccezione di giudicato sollevata dall'amministrazione comunale con riferimento all'accertamento definitivo compiuto dal Tribunale di Genova che aveva assolto la dipendente comunale, , da tutti i reati a lei Controparte_11 ascritti “perché il fatto non sussiste”, con la sentenza n. 3867/2014 confermata dalla
Corte d'Appello di Genova (sentenza n. 2273/2016).
Di poi, in seguito ad un ampio excursus della normativa regionale, di fonte legislativa e regolamentare applicabile alla materia ratione temporis, nonché di quella contenuta nel
Regolamento Comunale di attuazione approvato dal C.C. con delibera n. 203 del
15.9.2003, rilevava che tale disciplina in alcun modo poneva a carico dei Comuni una posizione di garanzia a presidio della integrità psico-fisica dei minori affidati ai servizi educativi dell'infanzia, sulla cui base poter ritenere gli stessi gravati dall'obbligo giuridico di impedire la verificazione di fatti illeciti nei confronti dei bambini o comunque eventi lesivi di detto bene.
Con particolare riferimento all'accreditamento nella rete pubblica di servizi integrati alle famiglie, osservava che si trattava di un atto amministrativo che i soggetti pubblici o privati, già autorizzati al funzionamento, dovevano richiedere e ottenere per entrare nella rete dei servizi educativi comunali per l'infanzia e dunque poter stipulare una convenzione con il comune. Ai fini del rilascio di tale atto amministrativo, dovevano essere garantiti più elevati standard qualitativi, relativamente sia ai servizi erogati che al personale impiegato, nonché ulteriori caratteristiche di inclusione rispetto a bambini con disabilità e in situazioni di svantaggio sociale ed economico. Tuttavia, mentre i requisiti tecnico-strutturali e di qualità dovevano essere necessariamente posseduti dalle strutture interessate al momento della richiesta di autorizzazione al funzionamento e la loro sussistenza era oggetto di accertamento da parte dei Comuni, la ricorrenza
7 degli ulteriori requisiti per ottenere l'accreditamento doveva essere semplicemente
“assicurata” da parte delle strutture interessate, senza che quindi fosse richiesto agli enti territoriali un suo vaglio preventivo. Né peraltro lo stesso poteva ritenersi concretamente esigibile atteso che l'effettiva rispondenza dei servizi resi dalle strutture accreditate a determinati standard di qualità non poteva che essere accertata “in corso d'opera” nell'ambito dell'esplicazione delle funzioni di vigilanza.
Sotto quest'ultimo profilo – proseguiva - l'art. 26 del Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia approvato dal Comune di con delibera CC n. 203 del CP_3
15.9.2003 prevedeva che la funzione di vigilanza aveva ad oggetto il mero funzionamento delle strutture autorizzate ed accreditate presenti sul territorio comunale e dunque era unicamente finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni che avevano dato luogo all'autorizzazione e l'accreditamento e, in mancanza,
a procedere alla loro revoca. Inoltre, il regolamento in parola si limitava ad individuare nella Direzione Comunale dei Servizi Educativi per la prima Infanzia la struttura comunale all'uopo competente e a prevedere che tale attività fosse esercitata “anche mediante periodiche ispezioni” delle strutture autorizzate ed accreditate, senza però anche disciplinare più nel dettaglio tempi e relative modalità.
Tanto premesso, riteneva che gli attori non avessero assolto all'onere probatorio su di essi gravante in ordine all'esistenza del necessario nesso eziologico tra la verificazione dell'evento dannoso, costituito dal reato di maltrattamenti commesso nel periodo ricompreso tra il settembre 2009 ed il 2 dicembre 2009 presso l'Asilo Nido Cip Ciop dalle convenute e e già accertato in sede penale, ed il CP_8 CP_6 CP_7 comportamento (attivo o omissivo) della amministrazione convenuta.
In particolare, con riferimento alla dedotta condotta di accreditamento dell'Asilo nido
Cip Ciop ed il conseguente inserimento nella rete pubblica di servizi integrati alle famiglie del , non solo era da escludere che l'accreditamento Controparte_3 costituisse una sorta di “certificazione” resa dal circa il possesso dei livelli di CP_3 qualità dei servizi e del personale propri di una struttura pubblica, rappresentando piuttosto l'inizio di un percorso condiviso tra soggetto privato ed ente verso il raggiungimento di tali standard, ma, soprattutto, gli attori non avevano né indicato né provato che la domanda di iscrizione del bambino era avvenuta in seguito e per effetto dell'avvenuto accreditamento comunale, ed anzi erano stati acquisiti al processo elementi che smentivano tale circostanza.
8 Quanto all'omessa effettuazione dei controlli previsti dall'art. 26 del Regolamento dei
Servizi Educativi per la Prima Infanzia, nella fase successiva all'accreditamento, era emersa l'infondatezza dell'assunto attoreo secondo cui l'attività di controllo, asseritamente omessa o carente da parte del avrebbe potuto far emergere CP_3 situazioni “gravemente deficitarie” relativamente ai profili evidenziati da parte attrice;
né vi era prova che gli atti amministrativi di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento fossero stati adottati senza previo accertamento dei requisiti anzidetti;
infine, relativamente all'attività di controllo da parte dell'ente convenuto nella fase successiva al rilascio dell'autorizzazione, erano da condividere le considerazioni del giudice penale circa l'insussistenza di nesso di causalità tra l'omessa attività di controllo e le condotte di maltrattamenti, connotate da aggressività fisica e psicologica e consistite in percosse, strattonamenti, afferramenti per i capelli, minacce e comunque volte a provocare loro spavento e paura;
laddove, per altre condotte pure integranti fatti di maltrattamenti e, segnatamente, la somministrazione dei pasti fuori orario e l'eliminazione di ogni attività ludico-educativa nei confronti di minori, in mancanza di specifiche segnalazioni o richieste di intervento, era da escludere che fosse concretamente esigibile da parte del l'effettuazione di attività Controparte_3 ispettive nel ristretto arco temporale tra la data dell'accreditamento (agosto 2009) e quella degli episodi di maltrattamento denunziati (da settembre a dicembre 2009).
Infine, con riferimento alla dedotta condotta consistita nell'avere il Controparte_3 omesso di vigilare nei confronti del personale operativo, ribadiva che la funzione di vigilanza affidata ai comuni in materia di servizi educativi riguardava il funzionamento dei soggetti autorizzati ed accreditati ed aveva quale scopo la verifica delle condizioni che avevano dato luogo al rilascio di tali titoli abilitativi e non anche la prevenzione di qualsiasi comportamento illecito posto in essere degli operatori di tali strutture private da effettuarsi mediante un generalizzato potere di controllo su di essi. Peraltro, avuto riguardo alla natura e agli effetti dell'accreditamento rilasciato al , Parte_2 era da escludere che lo stesso avesse comportato l'inserimento di tale struttura nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione convenuta con conseguente esercizio di un potere-dovere di vigilanza e di controllo sui suoi dipendenti, presupposto di fatto cui l'ordinamento collegava l'effetto giuridico della responsabilità di cui all'art. 2049 c.c.
9 Contro la suddetta decisione, e anche nei nomi Controparte_1 Controparte_2 del figlio minore , proponevano tempestiva impugnazione, affidata a Parte_1 due motivi di gravame, con i quali gli stessi deducevano che la sentenza di prime cure:
1) appariva illogica e frutto di una non condivisibile interpretazione della normativa che disciplina la materia dell'accreditamento degli asili nido, nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del;
2) appariva priva di coerenza rispetto alla Controparte_3 liquidazione del risarcimento accordato alla madre di , nella parte in cui aveva Pt_1 escluso la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del padre, . Controparte_1
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse, il e contestando in fatto e Controparte_3 Controparte_4 in diritto i motivi di appello e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite. In denegata ipotesi, il reiterava la domanda di manleva nei confronti Controparte_3 della propria compagnia assicuratrice.
Per contro, non si costituivano le convenute/appellate, e CP_8 CP_6
delle quali, previa verifica della rituale citazione in giudizio, veniva CP_7 dichiarata la contumacia con ordinanza in data 23/24.1.2024.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 23/24.1.2024 (a seguito di udienza cartolare del 16 gennaio 2024); quindi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/10 marzo 2025); infine, con ordinanza del 12 maggio 2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta del 6 maggio 2025) e concessione di termini ridotti (50+20) ex art. 190 c.p.c., veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti contestano il ragionamento del giudice di prime cure, proteso alla esclusione di qualsivoglia forma di responsabilità dell'ente comunale convenuto.
Essi deducono di aver lamentato l'avvenuta concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento ad una struttura, quale quella del Giardino dell'Infanzia Cip e Ciop,
10 gravemente carente sotto il profilo strutturale, organizzativo e dei contenuti didattici, nonché, l'assoluta mancanza di efficaci controlli sul funzionamento della struttura.
In particolare, era stata evidenziata da parte loro: a) una notevole sproporzione tra il numero dei bambini e quello degli operatori, alcuni dei quali, come la , neppure CP_6 abilitati all'insegnamento e, comunque, presenti in un numero inferiore rispetto a quello previsto dalla normativa che regolamenta il rapporto tra minori frequentanti e insegnanti;
b) una totale mancanza di progetti educativi e di attività ludiche.
Ciò detto rispetto alla fase di autorizzazione al funzionamento, del tutto discutibile era stata inoltre - a loro modo di vedere - la successiva ricostruzione del giudice di prime cure basata sull'uso, nella norma, del verbo “assicurano” che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, in realtà implicava un'attività di accertamento del CP_3 chiamato a verificare, in questo caso, non la sussistenza dei requisiti tecnici di funzionamento, bensì, la capacità della struttura di raggiungere i livelli di qualità che le consentivano di rientrare nella rete integrata dei servizi comunali;
attività che, nel caso di specie, era del tutto mancata.
Quanto, infine, all'attività di vigilanza, in sede penale era emerso che, a dispetto degli obblighi previsti a carico dell'ente comunale dal Regolamento CC n° 203/2003, il non aveva mai attuato alcuna forma di controllo sulla qualità dei Controparte_3 servizi offerti dall'asilo gestito dalla limitandosi a compiere una sorveglianza CP_8 tollerante sulle attività e sui servizi erogati ai piccoli ospiti ed effettuando visite periodiche precedute da preavvisi;
laddove, se tali controlli fossero stati effettuati e se vi fosse stata una verifica della qualità dei servizi, sicuramente sarebbero emerse quelle gravi carenze, generatrici del clima alienante in cui erano maturate le aberranti condotte della e delle sue collaboratrici. CP_8
Ancora, il Tribunale di Pistoia aveva ritenuto che le condotte di maltrattamenti non fossero causalmente connesse alle carenze della struttura, bensì, alla particolare personalità della non tenendo in alcun conto la tesi del giudice penale, che CP_8 aveva chiaramente evidenziato come l'assenza di controlli avesse favorito l'esplicazione delle condotte anomale e la loro perpetuazione.
Inoltre, il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che essi attori avessero lamentato tardivamente la sottovalutazione da parte del della segnalazione di CP_3
11 comportamenti inadeguati nei confronti dei bambini, proveniente dalla Sorano, benché tale doglianza fosse stata da loro espressa già nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.
In punto di diritto, infine, non si era considerato che la responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni cagionati da una condotta omissiva, sussisteva non soltanto nel caso in cui detta condotta si fosse concretizzata nella violazione di una specifica norma che prescrive l'obbligo rimasto inadempiuto, ma anche quando essa integrasse la violazione del principio generale di prudenza e diligenza di cui è espressione l'art. 2043
c.c., ovvero, si concretizzasse in violazioni delle regole proprie dell'azione amministrativa, desumibili dai principi costituzionali d'imparzialità e buon andamento, nonché, dalle norme di legge ordinaria in materia di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e dai principi generali dell'ordinamento, quali quelli di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.
I rilievi degli appellanti sono destituiti di fondamento, alla luce delle considerazioni che seguono.
Il giudice di prime cure ha correttamente premesso che gli attori avevano invocato la responsabilità extracontrattuale del per avere l'ente comunale Controparte_3 agevolato e reso possibile la verificazione dell'evento lesivo occorso al piccolo
[...]
, materialmente provocato dal comportamento della titolare dell'asilo, Parte_1
e dalle sue collaboratrici, e per effetto delle seguenti condotte: CP_8 CP_6 CP_7
a) per aver accreditato ed inserito l'asilo nido Cip Ciop nella rete pubblica di servizi integrati alle famiglie del Comune di , così certificando la qualità dei servizi da CP_3 esso erogati e con ciò inducendo in inganno la platea dei fruitori, tra cui i genitori del minore , i quali avevano scelto di iscriverlo a tale struttura proprio in ragione CP_1 di tale accreditamento;
b) per aver omesso, nella fase successiva all'accreditamento, di effettuare i controlli sulla qualità previsti dall'art. 26 del Regolamento dei Servizi
Educativi per la Prima Infanzia approvato dal con delibera CC n. 203 Controparte_3 del 15.9.2003, attuativo della L.R. Toscana 32/2002 e del relativo Regolamento di esecuzione n. 47/R, controlli che avrebbero consentito di accertare “una situazione gravemente deficitaria per inadeguatezza degli spazi, esiguità e mancanza di idonea qualificazione del personale addetto alla vigilanza e all'accudimento dei bambini, totale mancanza di progetti ed attività didattiche ed educative”, limitandosi piuttosto “ad effettuare visite occasionali e sempre concordate, come tali, assolutamente inefficaci”;
c) per aver omesso di vigilare nei confronti del personale operativo ivi insediato.
12 Dopodiché, ha sottolineato che, in base alla disciplina legislativa e regolamentare regionale, vigente ratione temporis, in materia di funzionamento del sistema dei servizi educativi, competeva al Comune rilasciare l'autorizzazione all'istituzione e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia da parte di soggetti pubblici e privati, così come era di spettanza comunale anche il successivo eventuale accreditamento, che costituiva il presupposto per entrare nella rete dei servizi educativi comunali per l'infanzia e per poter, quindi, stipulare rapporti convenzionali con il Comune;
infine, la stessa normativa legislativa e regolamentare affidava ai comuni anche compiti di vigilanza sulle strutture pubbliche e private che erogavano quei servizi.
Contemporaneamente, ha dato atto che la disciplina in materia di autorizzazione, di accreditamento e di vigilanza era contenuta negli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento servizi educativi per la Prima Infanzia adottato dal Comune di con la delibera CP_3
C.C. di n. 203/2003. CP_3
Con riferimento alla fase autorizzativa, gli appellanti hanno rimarcato che il CP_3 appellato avrebbero omesso di ponderare, nel caso di specie, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, e, segnatamente, la corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti, il rapporto numerico fra operatori e bambini previsti, la corrispondenza dei titoli di studio degli operatori assegnati al servizio,
l'elaborazione di progetti e di attività didattiche educative.
Tali carenze erano state accertate in sede penale e a loro modo di vedere non potevano non incidere sull'ordinata gestione della quotidianità all'interno del nido, essendo facilmente immaginabile la difficoltà che incontrava la nel gestire, senza CP_8 personale sufficiente (e non qualificato), un numero di bambini che, stando a quanto riferito dalla teste escussa nel corso del procedimento penale, era in media di Tes_1
22 piccoli ospiti;
allo stesso modo, la mancanza di un progetto educativo rappresentava un motivo in più per rendere l'ambiente inospitale, perché senza uno specifico progetto di cura e programmazione delle attività, era chiaramente impossibile organizzare la gestione di così tanti bambini, in tenerissima età.
La prospettazione degli appellanti non coglie nel segno.
Invero, il giudice di prime cure - dopo aver premesso, sotto il profilo del riparto dell'onus probandi, che, in presenza di una fattispecie qualificata come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombeva sugli attori l'onere di dimostrare la ricorrenza dei relativi elementi costitutivi, e, in particolare la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso al
13 comportamento (attivo o omissivo) della amministrazione convenuta – ha osservato in ordine alla dedotta “situazione gravemente deficitaria per inadeguatezza degli spazi” come, al di là della genericità di una simile allegazione, gli attori non avessero documentato, come era loro onere, che l'autorizzazione al funzionamento dell'asilo Nido
Cip Ciop fosse stata rilasciata malgrado l'insussistenza dei requisiti strutturali previsti dalla citata disciplina regolamentare.
Una tale conclusione - peraltro basata su considerazioni del tutto condivisibili, in quanto pienamente congruente con il profilo omissivo allegato e fondata sulla evidente assenza di qualsivoglia elemento idoneo a confermare l'effettiva corrispondenza dell'allegato deficit con la realtà dei fatti – non solo non è stata confutata dagli odierni appellanti ma non è stata neppure attinta dal gravame.
Ne deriva che, sotto tale aspetto, il motivo di gravame non si correla alle ragioni della decisione impugnata, non ponendosi in rapporto di diretta pertinenza rispetto alla soluzione accolta dal primo giudice e non confrontandosi in modo conferente con il contenuto della stessa.
Analoghe considerazioni s'impongono con riferimento al profilo relativo alla dedotta
“mancanza di idonea qualificazione del personale addetto alla vigilanza e all'accudimento dei bambini”, in relazione al quale il giudice di prime cure, senza venire in alcun modo censurato o contraddetto dagli appellanti, ha evidenziato – con particolare riferimento alla affermazione per cui la , in quanto in possesso della CP_6 sola licenza media, fosse persona non qualificata a ricoprire il ruolo delicato di maestra
- come la predetta convenuta avesse la qualifica non di educatrice bensì di operatrice ausiliaria con mansioni di “collaboratrice inserviente per la pulizia e la cura igienica dei bambini” e che, pertanto, per essa era sufficiente il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 12 del Regolamento regionale 47/2003 richiamato dall'art. 24 co.
2.4 del Regolamento Comunale, sostanzialmente consistenti nel non aver riportato condanne definitive per determinati delitti non colposi.
In ordine agli ulteriori profili oggetto di doglianza inerenti alla “esiguità del personale addetto alla vigilanza e all'accudimento dei bambini” nonché alla “totale mancanza di progetti ed attività didattiche ed educative”, il Tribunale ha osservato, quanto al primo, come gli attori avessero inteso lamentare l'insussistenza di un requisito richiesto anche per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento previsto dalla disciplina regolamentare, e, quanto al secondo che, a ben vedere, esso solo nella parte in cui si
14 affermava la mancanza di un progetto educativo, involgesse una implicita censura circa l'insussistenza di un requisito richiesto per il rilascio ab origine dell'autorizzazione al funzionamento, laddove il dedotto mancato svolgimento di attività didattiche ed educative presso l'asilo nido inevitabilmente assumeva rilievo nella fase successiva all'accreditamento e dunque involgeva la sfera del corretto esercizio del potere di vigilanza da parte dell'ente convenuto.
Ciò premesso, ha quindi rilevato come gli attori non avessero in alcun modo provato che i menzionati requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dell'asilo nido fossero mancanti alle date in cui furono rilasciati autorizzazione (aprile 2005) e accreditamento
(agosto 2009) e che, per converso, “risultava per tabulas che, nel corso dell'iter amministrativo, la aveva comunicato al Comune sia i dati inerenti al numero CP_8 dei bambi iscritti che il numero degli adulti presenti nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio (cfr, missiva del 17.3.2005 – doc. 8 fascicolo CP_8 attoreo) nonché fornito un – per vero scarno ma comunque esistente – progetto educativo (cfr. missiva 21.3.2003 – doc. 8 cit.)”. CP_8
Inoltre: era “poi documentale che i sopralluoghi effettuati dalle competenti strutture comunali avevano verificato la rispondenza a quanto presentato con tale documentazione, con ciò determinando l'adozione il parere favorevole dell'Unità
Operativo Educazione all'Infanzia per quanto attiene i profili divisati, e quindi il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento con determinazione del dirigente del Servizio
Educazione per l'infanzia del 6.4.2005 (cfr. doc. 8 cit.)”
Orbene, è agevole rilevare, alla luce di tale iter motivazionale, come il motivo proposto non dialoghi con gli indicati contenuti e si mostri come non concludente laddove si limita a ribadire in questa sede posizioni già espresse in primo grado, senza confrontarsi in modo conferente con la soluzione accolta dal primo giudice.
Con riferimento alle successive fasi dell'accreditamento e della vigilanza, gli appellanti deducono che anche per l'accreditamento era richiesta una verifica comunale (a monte)
e non il semplice impegno della struttura ad adeguarsi a determinati standard, come erroneamente ritenuto dal primo giudice. In altre parole - a loro modo di vedere - era il Comune che doveva verificare se l'asilo era in grado di “assicurare” quegli standard e non semplicemente aspettarsi che li raggiungesse autonomamente, senza necessità di un “vaglio preventivo”, così come sostenuto in sentenza. Tale verifica della “capacità” dell'asilo era indubbiamente di competenza del ed andava espletata con una CP_3
15 attività di controllo che, invece, era mancata del tutto, nonostante il regolamento comunale contemplasse specifici obblighi di vigilanza “sul funzionamento delle strutture autorizzate ed accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse” (cfr. Art. 26 del Regolamento in esame) prescrivendo la necessità di un costante monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalle strutture accreditate e lo svolgimento di specifiche “funzioni di direzione organizzativo-gestionale e di coordinamento tecnico-pedagogico” che si sarebbero dovute sostanziare (tra l'altro) in
“attività di: - elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
- indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
- promozione e monitoraggio della qualità (cfr. art. 19)”.
La sentenza di prime cure sarebbe quindi censurabile laddove, disattendendo quanto emerso in sede penale in ordine al fatto che il non aveva mai Controparte_3 ottemperato agli obblighi previsti dal Regolamento né in materia di direzione e coordinamento, né in materia di vigilanza e controllo sulle strutture accreditate, era giunta ad escludere la responsabilità del senza tenere in alcun conto la tesi CP_3 del giudice penale che aveva chiaramente evidenziato come l'assenza di controlli avesse favorito l'esplicazione delle condotte anomale e la loro perpetuazione.
Anche in questo caso i rilievi degli appellanti non colgono nel segno.
Ed invero, a fronte delle perspicue conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure in ordine all'assenza di nesso di causalità tra le omissioni imputate e l'evento dannoso realizzato attraverso le condotte di maltrattamenti poste in essere ai danni del minore
, le doglianze mosse dagli appellanti non arrivano neppure a lambire il fulcro CP_1 dell'iter motivazionale della sentenza impugnata.
Basti evidenziare al riguardo, che, al di là di quando avrebbero dovuto essere esplicati i compiti di controllo, di direzione e di vigilanza demandati al (se al momento CP_3 del rilascio dell'accreditamento o successivamente), prevale su tutte la considerazione che il giudice di prime cure, non solo, ha ribadito, anche per l'accreditamento, come gli attori non avessero provato che i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dell'asilo nido fossero concretamente mancanti alle date in cui fu rilasciato l'atto di accreditamento (agosto 2009), ma, soprattutto, ha accertato come dovesse escludersi che l'accreditamento dell'asilo nido Cip Ciop avesse rivestito efficienza causale in ordine alla determinazione degli attori di iscrivere il minore presso tale Parte_1 struttura.
16 In proposito, il primo giudice - dopo aver rilevato che l'accreditamento del Servizio
Educativo per l'Infanzia “Giardino d'infanzia” srl, già autorizzato da parte del
[...]
allo svolgimento dei servizi educativi per la prima infanzia a far data dall'aprile CP_3
2005 (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo), era avvenuto con determina dirigenziale n. 1842 del 3.8.2009, comunicata alla legale rappresentante della società, , in Parte_3 data 13.8.2009 - ha opportunamente evidenziato che non vi era prova né del fatto che già prima della approvazione della predetta delibera dirigenziale gli attori avessero ricevuto assicurazioni circa il buon esito della pratica amministrativa avviata dalla né del fatto che la domanda di iscrizione del bambino, , presso CP_8 Parte_1 tale struttura fosse stata successiva alla data dell'accreditamento.
Invero, gli attori non avevano neppure indicato tale data, che presuntivamente doveva collocarsi molti mesi prima dell'apertura delle scuole in settembre;
tanto più che la stessa nel procedimento penale n. 5009/12 a carico di Controparte_2 CP_11
, aveva dichiarato, con effetti confessori, che il trasferimento del minore
[...]
presso la struttura Cip Ciop era avvenuto oltre due anni prima rispetto Parte_1 all'accreditamento e per ragioni che nulla avevano a che vedere con l'asserito affidamento riposto sulla qualità dei servizi garantiti dal . Controparte_3
Orbene è evidente che, gli appellanti, pur concordando con l'esistenza a loro carico dell'onere della prova del nesso causale, assumono una linea difensiva del tutto disancorata dall'iter motivazionale testé descritto e pertanto non “dialogante” con la sentenza gravata in quanto, bypassando le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e non contestando l'accertata assenza di prova circa il fatto, da loro allegato, che l'accreditamento dell'Asilo nido Cip Ciop avesse avuto efficienza causale nella loro decisione di iscrivere il bambino presso tale struttura, chiedono ciò nonostante di sovvertire il decisum, sulla base della inesplicata, quanto apodittica, affermazione che la tesi del giudice penale dovrebbe essere preferita a quella del primo giudice.
Peraltro, nella verifica della sussistenza del nesso di causalità tra l'omessa attività di controllo e le condotte di maltrattamento poste in essere dalla titolare e dalle operatrici dell'Asilo Nido nel periodo dal settembre al 2 dicembre 2009, il giudice di prime cure ha richiamato e fatte proprie “anche tenuto conto della regola processuale del “più probabile che non” che si applica nel giudizio civile” proprio le considerazioni svolte in sede penale nella sentenza n. 2273/2016 della Corte di Appello di Genova (cfr. pag. 32
17 ss. - doc. 4 fascicolo ) nella parte in cui è stato ritenuto insussistente Controparte_3 il nesso causale fra l'omessa attività di controllo e l'evento lesivo.
Ha quindi condivisibilmente osservato, in primo luogo, che, come evidenziato dal giudice penale, era seriamente dubitabile che la norma regolamentare che individua i rapporti numerici fra maestre e bambini fosse stata prevista quale presidio volto ad evitare la commissione del reato di maltrattamenti. Se era vero, infatti, che il numero massimo di bimbi affidabili a ciascuna maestra era finalizzato a garantire che la stessa potesse compiere serenamente e proficuamente la sua attività di accudimento e pedagogica, il superamento di tale rapporto numerico non implicava necessariamente, e neppure secondo la regola del “più probabile che non”, che le educatrici si determinassero a maltrattare i bambini attraverso condotte, connotate da aggressività fisica e psicologica, consistite - come accertato - in percosse, strattonamenti, afferramenti per i capelli, minacce e comunque volte a provocare loro spavento e paura. Un rapporto tra numero di bambini ed operatrici non congruo, secondo l'id quod plerumque accidit, poteva assumere efficienza causale rispetto a situazioni di abbandono dei minori a se stessi, con assenza di organizzazione di attività partecipate, nonché di mancato controllo dei minori con rischi per la loro incolumità derivante dalle loro stesse azioni, ma non certamente a condotte violente da parte delle educatrici.
In secondo luogo – ha proseguito – proprio in sede penale era rimasto appurato che la spinta che aveva determinato la (e le altre operatrici che avevano concorso con CP_8 lei) ad assumere comportamenti maltrattanti doveva essere individuata nella sua personalità fortemente disturbata, di soggetto anaffettivo, ossessionato dall'ordine e dalla pulizia, preoccupata solo di limitare quanto più possibile, sia nel tempo sia nella qualità, le attività dei bimbi (soprattutto mangiare e giocare) foriere della necessità di pulire e riordinare. In particolare, la Corte di Appello di Genova aveva così argomentato:
“(..) Come rilevato coralmente dal perito nominato dal Tribunale e dai consulenti del PM
e della difesa, il rapporto numerico tra maestre e bimbi è stato del tutto irrilevante rispetto agli impulsi che hanno determinato la commissione dei maltrattamenti, condotta lesiva che si sarebbe verificata in ogni caso, indipendentemente dal numero dei bambini presenti;
significativa al riguardo è la circostanza (rilevabile dai filmati) che le condotte più gravi e violente (soprattutto al momento della somministrazione dei pasti) sono inferte ai bimbi in una situazione di assoluta tranquillità da parte di tutti gli altri presenti, e quindi non certo per la necessità di far fronte ad un eccesso di minori
18 da accudire. In tale quadro si inserisce anche la sola modalità maltrattante addebitabile alla e cioè l'assenza di attività motoria e la collocazione dei bimbi seduti CP_11 lungo i muri, “regime” adottato dalla non perché i bimbi fossero troppi ma CP_8 perché il silenzio e l'assenza di attività che creassero disordine, erano le priorità da lei perseguite. E non è emerso che la particolare causa scatenante la condotta illecita della circa la sua personalità fortemente disturbata, fosse nota (nessuna delle più CP_8 volte richiamate situazioni costituenti “presunti segnali di allarme” ha mai avuto ad oggetto la personalità della né che fosse altrimenti conoscibile dalla CP_8 CP_11
(come non lo era stato per i numerosi genitori che frequentavano quotidianamente
l'asilo ove portavano i figli, intrattenendo contatti con la en più assidui di quelli CP_8 sporadici intrattenuti dall'imputata (..)” (cfr. sentenza Corte d'Appello di Genova n.
2273/2016 del 7.7.2016- doc. 4 fascicolo ). Controparte_3
Anche rispetto a tali argomentazioni, si registra una totale assenza di censure da parte degli appellanti nonostante si tratti di passaggi nodali dell'iter motivazionale concernente l'assenza di nesso causale tra la dedotta mancanza di attività di controllo e le condotte di maltrattamento accertate.
Né può attribuirsi efficacia demolitoria del ragionamento adottato dal Tribunale, al rilievo, del tutto marginale, basato sulla considerazione che il primo giudice avrebbe impropriamente valorizzato il fatto che i genitori non avevano mai sospettato dei maltrattamenti.
Quanto alla lamentata mancanza di ispezioni non precedute da preavviso, gli appellanti si dolgono che erroneamente il primo giudice aveva rilevato che essi attori solo in comparsa conclusionale si erano lamentati della sottovalutazione della segnalazione della SO e che, viceversa, tale specifica circostanza, se fosse stata debitamente considerata, avrebbe fatto emergere il negligente e colpevole mancato approfondimento da parte del CP_3
Orbene, premesso che, nel caso di specie, deve convenirsi con gli appellanti quando affermano che la responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni causati da una condotta omissiva sussiste anche quando detta condotta si ponga come violazione del principio generale di prudenza e diligenza (c.d. obbligo del "neminem laedere"), di cui è espressione l'art. 2043 cod. civ., e non solo quando si concretizzi nella violazione di una specifica norma, istitutiva dell'obbligo inadempiuto (cfr. Sez. 3, Sentenza n.
28460 del 19/12/2013), nondimeno, ciò non esime dal dover valutare, sul piano
19 causale, se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto ed in particolare alle specifiche condotte di maltrattamenti che sono state accertate a carico della e CP_8 delle sue collaboratici.
Orbene, sotto questo profilo, e con specifico riferimento alla segnalazione proveniente dalla SO, questa Corte ha già avuto modo di osservare nella precedente sentenza n. 117/2024 del 9/18.1.2024, emessa all'esito del procedimento n. R.G. 294/2023 avente ad oggetto gli stessi fatti di maltrattamenti - che viene richiamata in questa sede ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. – come nella pronuncia di assoluzione della funzionaria comunale responsabile dell'U.O. Asili Nido del Comune di
Pistoia, i comportamenti riprodotti nelle immagini delle Controparte_11 telecamere installate dagli investigatori nel corso delle indagini avviate dalla Procura di nella metà di novembre 2009 fossero descritti, non come rispondenti a CP_3 preordinati modelli di comportamenti vessatori attuati secondo modalità ripetitive, ma piuttosto, in linea con l'accertata personalità “fortemente disturbata”, “aggressiva ed autoritaria” della come “atti di aggressione e di violenza, anche di improvvisa CP_8 insorgenza, e con accanimento su bambini anche fermi e tranquilli, atti del tutto immotivati e senza particolare stimolo derivante dai loro atteggiamenti o dalla loro quantità (…)”: “(…) il sistema maltrattante prevedeva percosse, strattonamenti, approccio aggressivo, mancata igiene, castighi eccessivi e ingiustificabili, somministrazione violenta del cibo (…)” (cfr pag. 70 e 71 della sentenza del Tribunale di Genova n. 3867/2014, confermata dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza n.
2273/2016).
In tali condizioni, è assai improbabile, sul piano causale, che, qualora fosse stata attuata una visita di controllo a sorpresa presso l'asilo nido, si sarebbe potuto assistere a condotte di tal fatta, essendo ben più verosimile che le operatrici non si sarebbero fatte cogliere in flagranza di reato dai funzionari comunali, trattandosi peraltro di un controllo amministrativo e non di una irruzione delle forze dell'ordine. A ciò si aggiunga che “le indagini penali hanno consentito l'accertamento dei fatti grazie all'installazione di videocamere che hanno ripreso per l'intero arco temporale di plurime giornate scolastiche la vita all'interno del nido, elemento ulteriore che sconfessa l'ipotesi che una ispezione a sorpresa, avente necessariamente durata temporale limitata, avrebbe consentito ai funzionari comunali di constatare la veridicità della segnalazione ricevuta
20 e quindi conseguentemente di attivarsi. (…). Si osserva inoltre come non sarebbe stata sufficiente l'osservazione eventuale nel corso di una singola ispezione, della somministrazione di pasti fuori orario e dell'eliminazione di ogni attività ludico-educativa ad impedire l'evento dannoso, il quale al momento in cui l'amministrazione è venuta a conoscenza della segnalazione della SO (3.11.2009) si era già verificato, attesa la natura di reato abituale del delitto di maltrattamenti e l'arco temporale di tre mesi con decorrenza dal settembre del 2009 al 2 dicembre 2009 in cui si è accertato essere stato commesso. Né infine la sospensione dell'attività dell'asilo nido da parte del CP_3 sarebbe verosimilmente potuta avvenire ad horas, sì da interrompere immediatamente
l'esercizio dell'attività della struttura CIP e CIOP e quindi la perpetuazione delle condotte criminose. Sulla scorta delle argomentazioni esposte, deve dunque escludersi la sussistenza del nesso di causalità anche nelle forme di un concorso colposo ex art. 2055
c.c. fra la l'omesso esercizio di attività di vigilanza del e il danno, pertanto in CP_3 riforma della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento proposta dai signori nei confronti dell'amministrazione appellante deve essere respinta, con Parte_4 conseguente caducazione anche della condanna in manleva della ” (cfr. CP_4 sentenza n. 117/2024 cit. pag. 18).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il motivo di appello va pertanto, nel complesso, disatteso.
Fondato è invece il secondo motivo di gravame.
Con esso, gli appellanti deducono che il Tribunale aveva positivamente accertato la sussistenza di notevoli pregiudizi non patrimoniali a carico del piccolo e della di Pt_1 lui madre, escludendo, tuttavia, il diritto al risarcimento delle analoghe sofferenze nei confronti del padre, , soltanto perché il CTU non aveva riscontato a suo Controparte_1 carico postumi invalidanti permanenti.
Una tale conclusione, a detta degli stessi, sarebbe erronea in quanto “la sofferenza psichica e morale, non necessariamente si evolve in un pregiudizio di natura biologica ma non per questo deve essere ignorata”; di talché, la mancata oggettivazione di danni permanenti a carico del genitore non consentirebbe di escludere che lo stesso, a seguito dei fatti accertati, avesse subito intense sofferenze morali e psichiche “per la semplice
e scontata ragione che un genitore non può restare impassibile di fronte ai maltrattamenti inferti ad un proprio figlio non solo molto piccolo ma anche reso fragile dalla malattia”.
21 Quanto alla prova di siffatto pregiudizio, essi affermano che, in base agli arresti della giurisprudenza di legittimità, essa può essere anche di natura presuntiva e fondarsi semplicemente sullo stretto rapporto di parentela intercorrente tra il danneggiato principale ed i suoi familiari.
Le doglianze degli appellanti vanno condivise.
In base ad un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, la cui prova può essere data anche mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 25843 del 13/11/2020; Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 28220 del 04/11/2019).
Nel caso di specie, i genitori del piccolo hanno allegato, a fondamento della loro Pt_1 domanda risarcitoria, che i maltrattamenti subiti da loro figlio avevano “profondamente turbato anche i suoi genitori”, (…) “avendo, tra l'altro, maturato la consapevolezza che il proprio figlio aveva subito pericolosissime oscillazioni della glicemia, che ne avevano posto in pericolo la vita stessa”.
Gli appellanti, pur non contestando l'esclusione del danno biologico di natura psichica a carico di , hanno correttamente evidenziato che “la sofferenza psichica Controparte_1
e morale, non necessariamente si evolve in un pregiudizio di natura biologica ma non per questo deve essere ignorata” e hanno chiesto che, in conformità del surrichiamato indirizzo giurisprudenziale, sia riconosciuto il danno non patrimoniale, sub specie di sofferenza morale soggettiva, subito dal genitore.
La prospettazione è fondata.
Gli accertamenti medico legali compiuti sulla persona di attestano un Parte_1 quadro di assoluta gravità in termini di conseguenze pregiudizievoli di natura permanente subite dal minore, in tenera età.
Più precisamente – come non ha mancato di rilevare il giudice di prime cure – sono emersi a carico del piccolo per effetto dei comportamenti abusivi e maltrattanti Pt_1 subiti, lesioni psico-fisiche diagnosticate in “disturbo d'ansia con somatizzazioni di grado moderato”.
22 Inoltre, dalla CTU esperita in primo grado è risultato che il bambino, già dall'età di due anni, soffriva di “diabete giovanile insulinodipendente” e che a causa delle violenze fisiche e psicologiche subite aveva riportato conseguenze di carattere psichico – affettivo e di carattere fisico, venendo sottoposto a molteplici controlli psicologici e seguito nel tempo da più specialisti.
Queste le conclusioni del perito nominato dall'ufficio: “In sintesi ha Parte_1 vissuto in età infantile un evento altamente traumatizzante e prolungato nel tempo dovendo subire comportamenti abnormi da parte delle insegnanti dell'asilo che frequentava, violenti sia sul piano verbale che su quello comportamentale. Per molto tempo tali episodi hanno determinato l'insorgenza di un DISTURBO POST-TRAUMATICO
DA STRESS, con incubi notturni, difficoltà alla alimentazione, riduzione dell'autostima e seri problemi nelle relazioni interpersonali. Ancora oggi sono visibili gli effetti di tali fatti con evidente atteggiamento di chiusura nel vivere le proprie emozioni, subendo piuttosto che vivendo i rapporti sociali”.
Inoltre, nella relazione depositata dall'ausiliare psichiatra si legge: “ ho preso visione anche di uno scritto dei genitori, datato 22.03.18: " ... in seguito al trauma subito,
ha iniziato a manifestare alcune reazioni ...: • era irrequieto e mostrava Pt_1 agitazione quotidiana e difficoltà a rispettare le regole;
• era terrorizzato dal nuovo asilo
e l'inserimento non è stato facile;
• si irritava facilmente ... anche con comportamenti punitivi verso sè stesso;
• si addormentava con molta difficoltà; aveva il sonno agitato
e incubi notturni;
chiedeva di dormire con noi genitori ...”.
È allora evidente, dinnanzi ad un quadro di tale gravità, come non possa assolutamente condividersi il giudizio espresso dal Tribunale che ha negato la sussistenza di un danno di natura morale-soggettiva a carico del padre del minore, . Controparte_1
Invero, in disparte il fatto che il CTU, nella relazione medico legale depositata all'esito dell'esame sulla persona di , ha evidenziato: “il periziando ha subito Controparte_1 conseguenze psichiche significative in seguito ai fatti conosciuti, che hanno avuto ricaduta sul rapporto di coppia con la moglie, ma che non sembrano aver avuto conseguenze sul lavoro dal medesimo svolto quale Maresciallo del Corpo dei Vigili del
Fuoco, né sono reperibili sostanzialmente reliquati attuali”, ulteriori considerazioni si impongono a sostegno della fondata tesi degli odierni appellanti.
23 In primo luogo, viene in considerazione la giustificata preoccupazione dei genitori per le gravi ripercussioni sulla salute psicofisica del proprio figlio minore, peraltro, già affetto da patologia diabetica e, come tale, maggiormente esposto a pericoli per la sua salute;
inoltre, è del tutto ragionevole presumere, avuto riguardo allo stretto legame tra genitori e figlio in tenera età, come le sofferenze arrecate a quest'ultimo abbiano prodotto un sentimento di angoscia e di patema d'animo nei primi, unito ad un senso di impotenza e di frustrazione per il dover assistere a comportamenti anomali e disturbati del loro bambino, anche dal punto di vista affettivo, indotti dalle violenze subite;
infine, non è da trascurare anche la sofferenza diretta, verosimilmente patita per essere costretti a privarsi di momenti di gioia e di spensieratezza, sostituiti da percorsi di cure e di terapie psicologiche.
Tutte conseguenze, quelle appena descritte, agevolmente riscontrabili nella vicenda che occupa, che fondano pienamente la domanda risarcitoria proposta da . Controparte_1
In ordine al quantum, trattandosi di conseguenze dannose da liquidare attraverso il criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., si ritiene che, avuto riguardo, all'età della vittima, allo stretto rapporto di parentela ed all'entità delle lesioni subite dal piccolo
, il risarcimento dovuto non possa attestarsi al di sotto di € 10.000,00, già Pt_1 rivalutati ad oggi, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata al momento del fatto (2.12.2009) e via via rivalutata anno per anno fino ad oggi.
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, con conseguente parziale riforma della sentenza appellata limitatamente al capo d) della stessa, dovendo alla condanna delle convenute/appellate, e l pagamento, Controparte_8 CP_6 CP_7 in solido tra loro, in favore di della somma di € 3.148,00, a titolo di Controparte_1 danno patrimoniale, essere aggiunta anche la condanna di € 10.000,00 in moneta attuale, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata al momento del fatto (2.12.2009) e via via rivalutata anno per anno fino ad oggi.
In punto di spese di lite, occorre uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché
24 la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del
01/06/2016).
Ciò premesso, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, valgono le seguenti considerazioni.
Nel rapporto processuale tra gli appellanti e le appellate e CP_8 CP_6 CP_7
l'accoglimento parziale dell'appello non ha determinato una modifica dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), con la conseguenza che, per il primo grado, possono trovare applicazione gli stessi valori di liquidazione. Ugualmente, rimangono a carico delle convenute/appellate le spese di CTU.
Quanto al presente grado, devono essere ugualmente poste a carico delle appellate, in solido tra loro, e vanno liquidate - tenuto conto del valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 del DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00: cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 13145 del
17/05/2025) e dell'impegno difensivo prestato, in assenza di attività istruttoria - in complessivi € 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e in € 1.911,00 per la fase decisoria) e in € 1.237,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Nel rapporto processuale tra gli appellanti ed il e tra quest'ultimo e Controparte_3 ritiene il Collegio, invece, che avuto riguardo alla complessità delle Controparte_4 questioni trattate sul piano giuridico e fattuale, alla presenza di più giudicati penali e di una corposa istruttoria dibattimentale confluita nel giudizio civile, sussistano gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
e in proprio e in qualità di genitori, esercenti la CP_1 Controparte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore, , contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pistoia n. 212/2022, emessa il 2.3.2022 e pubblicata il 3.3.2022, in parziale
25 riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) condanna e in solido tra loro, Controparte_8 CP_6 CP_7 al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di € 10.000,00 Controparte_1 in moneta attuale, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata al momento del fatto (2.12.2009) e via via rivalutata anno per anno, fino ad oggi;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna e in solido tra loro, Controparte_8 CP_6 CP_7 al pagamento in favore degli attori/appellanti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, in € 7.795,00 per compensi e in €
786,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge e, quanto al presente grado di appello, in complessivi € 3.966,00 per compensi e in € 1.237,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
4) pone in via definitiva le spese CTU a carico di e Controparte_8 CP_6
CP_7
5) dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra gli attori/appellanti, il e Controparte_3 Controparte_12
, così decisa nella camera di camera di consiglio del 25.7.2025, su relazione della
[...] dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 922/2022 promossa da:
, in proprio e n.n. di (C.F. Controparte_1 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI PAOLA e dell'avv. C.F._1
BARTALUCCI EURO;
in proprio e n.n. di (C.F. Controparte_2 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI PAOLA e dell'avv. C.F._2
BARTALUCCI EURO;
APPELLANTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACI FEDERICA Controparte_3 P.IVA_1
e dell'avv. GALIGANI CLAUDIA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
DINI GIOVANNI;
APPELLATI
(C.F. ) CP_5 C.F._3
1 (C.F. CP_6 C.F._4
(C.F. CP_7 C.F._5
APPELLATE CONTUMACI
avverso la sentenza n. 212/2022 del Tribunale di Pistoia, emessa il 2.3.2022 e pubblicata il
3.3.2022;
con ordinanza del 12.5.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 6.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare la corresponsabilità del per i danni lamentati Controparte_3 dagli appellanti;
accertare e dichiarare che, in dipendenza dei maltrattamenti subiti dal figlio , il Sig. ha subito un danno non patrimoniale di entità non Pt_1 Controparte_1 inferiore ad € 10.000,00 e, per l'effetto, condannare, il , in persona Controparte_3 del Sindaco in carica, legale rappresentate p.t., in solido con le Sig.re CP_8
, al risarcimento di tutti i danni subiti dai Sig.ri
[...] CP_6 CP_7
e in proprio e nella qualità di esercenti la Controparte_1 Controparte_2 responsabilità genitoriale sul loro figlio minore , come quantificati nella Parte_1 sentenza di primo grado e, precisamente, al pagamento dei seguenti importi: a) in favore dei Sig.ri e quali esercenti la Controparte_1 Controparte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , € 50.497,00- in moneta attuale, oltre Pt_1 interessi sulla somma devalutata al momento del fatto (02/12/2009) e via via rivalutata sino alla data della sentenza, nonché interessi sulla somma complessiva dalla data della sentenza al saldo, a titolo di danno non patrimoniale subito da;
b) in Parte_1 favore della Sig.ra € 20.863,00- in moneta attuale, oltre interessi Controparte_2 sulla somma devalutata al momento del fatto (02/12/2009) e via via rivalutata sino alla data della sentenza, nonché interessi sulla somma complessiva dalla data della sentenza al saldo, a titolo di danno non patrimoniale dalla stessa subito;
c) in favore del Sig.
€ 3.148,00- in moneta attuale, oltre interessi sulla somma devalutata Controparte_1 al momento del fatto (02/12/2009) e via via rivalutata sino alla data della sentenza, nonché interessi sulla somma complessiva dalla data della sentenza al saldo, a titolo di
2 danno patrimoniale;
d) in favore del Sig. una somma non inferiore ad Controparte_1
€ 10.000,00- in moneta attuale, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del fatto (02/12/2009) e via via rivalutata sino alla data della sentenza, nonché interessi sulla somma complessiva dalla data della sentenza al saldo, a titolo di danno non patrimoniale dallo stesso subito;
condannare il , in persona del Controparte_3
Sindaco in carica, legale rappresentate p.t., in solido con le Sig.re Controparte_8
, al pagamento delle spese di lite del primo grado di CP_6 CP_7 giudizio, nonché, delle spese di C.T.P. e C.T.U., come liquidate nella sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di appello, oneri accessori e fiscali in rivalsa come per legge. I sottoscritti difensori, ai sensi dell'art.
93/1° c.p.c., formulano espressa richiesta di distrazione in loro favore dei compensi professionali, come da nota spese allegata alla memoria di replica depositata in data
15/04/2024, che dichiarano di non aver riscosso”;
Per parte appellata ( “conclude per il rigetto dell'appello Controparte_3 avversario, con conferma della sentenza Tribunale di Pistoia n. 212/2022. Nella denegata e non ritenuta ipotesi di condanna dell'Amministrazione al risarcimento danni in favore degli appellanti , in riforma della sentenza qui impugnata, si insiste per la Cont condanna della Compagnia Unipolsai Assicurazioni a manlevare e tenere indenne il
da ogni pregiudizio dovesse derivare dall'esito dell'appello, Controparte_3 conseguentemente condannando direttamente la Compagnia a pagare alla parte danneggiata quanto eventualmente liquidato a titolo di risarcimento danni, competenze
e spese. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio da liquidarsi con riferimento agli oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, ai sensi dell'art 1, comma 208 della
L. 266 del 2005, essendo la difesa in giudizio svolta da avvocati interni iscritti all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici”;
Per parte appellata ( : “CONCLUDE Per il rigetto dell'appello, con vittoria CP_4 di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in Controparte_1 Controparte_2 proprio e in qualità di genitori, esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore,
, proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte di Appello contro Parte_1 la sentenza n. 212/2022, emessa il 2.3.2022 e pubblicata il 3.3.2022, con cui il
Tribunale di Pistoia, all'esito del giudizio da essi promosso, anche nei nomi del figlio
3 minore, per ottenere il ristoro dei danni patiti a causa dei maltrattamenti subiti da quest'ultimo all'interno dell'asilo “Giardino dell'Infanzia - Cip e Ciop”, gestito dalla ed accreditato dal aveva così statuito: “a) dichiara la responsabilità CP_8 CP_3 delle convenute , e , in concorso tra Controparte_8 CP_6 CP_7 loro, per il fatto illecito indicato in parte motiva e, per l'effetto, b) condanna
[...]
, e al pagamento, in solido tra loro, in favore CP_8 CP_6 CP_7 di e , in qualità di genitori esercenti la Controparte_1 Controparte_2 responsabilità genitoriale sull'attore , della somma di euro 50.497,00 Parte_1 in moneta attuale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto (2.12.2009)
e via via rivalutata in base agli indici ISTAT anno per anno sino all'attualità; oltre gli ulteriori interessi in misura di legge dal dì della sentenza all'effettivo soddisfo;
c) condanna , e , al pagamento, in solido Controparte_8 CP_6 CP_7 tra loro, in favore di , in proprio, della somma di euro 20.863,00 Controparte_2 in moneta attuale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto (2.12.2009) e via via rivalutata in base agli indici ISTAT anno per anno sino all'attualità; oltre gli ulteriori interessi in misura di legge dal dì della sentenza all'effettivo soddisfo;
d) condanna
, e al pagamento, in solido tra loro, in Controparte_8 CP_6 CP_7 favore di , in proprio, della somma di euro 3.148,00 in moneta attuale Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento dell'effettivo esborso (2018) e via via rivalutata in base agli indici ISTAT anno per anno sino all'attualità; oltre gli ulteriori interessi al tasso legale dal dì della sentenza all'effettivo soddisfo;
e) rigetta la domanda di risarcimento proposta dagli attori nei confronti del ; f) Controparte_3 condanna , e al pagamento, in solido Controparte_8 CP_6 CP_7 tra loro, delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano complessivamente in euro 7.795,00 per compensi, oltre euro 786,00 per esborsi, oltre euro oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute g) condanna , Controparte_8 CP_6
e al pagamento, in solido tra loro, delle spese di CTP di parte attrice CP_7 pari ad euro 6.588,00; h) pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle convenute , e Controparte_8 CP_6 CP_7
, in solido tra loro;
i) compensa integralmente le spese di lite quanto al rapporto
[...] processuale intercorso tra attori e;
l) compensa integralmente le Controparte_3
4 spese di lite quanto al rapporto processuale intercorso tra e Controparte_3 CP_4
[...]
All'esito del giudizio - che si svolgeva anche nel contraddittorio di Controparte_4
chiamata in causa dal - il Tribunale adito premetteva che, a
[...] Controparte_3 sostegno della domanda proposta, gli attori avevano dedotto, da un lato, che le convenute e tra il mese di settembre Controparte_8 CP_6 CP_7 ed il 2 dicembre 2009, avevano tenuto nei confronti dei bambini che frequentavano l'asilo, tra cui il proprio figlio, , gravi condotte vessatorie, sostanziatesi Parte_1 in reiterati maltrattamenti fisici e psicologici, anche nella forma della violenza assistita;
dall'altro, che tali condotte erano state rese possibili ed agevolate dalla negligenza e superficialità con la quale, pur in assenza dei requisiti indicati dalla legge,
l'amministrazione comunale aveva, prima, accreditato la struttura e poi omesso qualsivoglia forma di effettivo controllo sulla sua concreta gestione.
Ciò premesso, osservava che doveva ritenersi provata la responsabilità delle convenute e per il reato di maltrattamenti posti Controparte_8 CP_6 CP_7 in essere nei confronti del minore , in quanto detta responsabilità era Parte_1 già stata accertata in sede penale con sentenze coperte da giudicato.
Nello specifico, l'accertamento della responsabilità penale della e della CP_8 CP_6 era avvenuto con la sentenza del Tribunale di Genova n. 1647/2012, con la quale le due imputate erano state dichiarate colpevoli dei reati loro ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, escluse le aggravanti di cui all'art. 61 nn. 11 e 11 ter c.p. e diminuita la pena ai sensi dell'art. 442 c.p.p., e condannate al risarcimento del danno da liquidarsi in via definitiva in separata sede in favore delle parti civili costituite, tra cui gli odierni attori, nonché al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva a favore, tra gli altri, del minore , pari a € 50.000,00, e dei genitori di Parte_1 quest'ultimo, pari a € 20.000,00, ciascuno. Tale pronuncia era stata confermata, per quanto riguardava l'accertamento della responsabilità penale per i reati ascritti alle imputate e e le richiamate statuizioni civili, dalla Corte d'Appello di CP_8 CP_6
Genova con sentenza n. 1208/2014, depositata in data 21.3.2014, passata in giudicato in data 10.6.2015 a seguito di declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti dalle imputate (cfr. documenti 4 e 5 fascicolo attoreo).
5 A sua volta, l'accertamento della responsabilità penale della convenuta CP_7 era avvenuto con la sentenza del Tribunale di Genova n. 3867/2014, con cui la predetta era stata dichiarata colpevole del reato di maltrattamenti a lei era ascritto, anche nei confronti del minore , “esclusa in relazione ai minori , Parte_1 Persona_1
e l'aggravante di cui all'art. 572 co. 3 primo periodo Controparte_9 CP_10
c.p., escluse le aggravanti di cui all'art. 61 nn. 11 e 11 ter c.p., riconosciute le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., equivalenti alle residue aggravanti contestate” e condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alle parti civili costituite, tra cui gli odierni attori, da liquidarsi in separato giudizio, accordando alle stesse, a titolo di provvisionale, la somma di euro 10.000,00 per ciascun minore e di euro 5.000,00 per ciascun genitore in proprio. Tale pronuncia era stata confermata dalla
Corte d'Appello di Genova con sentenza n. 2273/2016 del 7.7.2016, passata in giudicato in data 20.11.2016.
Tanto premesso, richiamato il disposto dell'art. 651 co. 1 c.p.p., quel giudice deduceva che, sulla base della documentazione presente in atti e della consulenza medico-legale esperita nel corso del giudizio, doveva ritenersi provata la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile nei riguardi del minore , da liquidarsi attraverso Parte_1
i parametri delle tabelle milanesi, nella versione aggiornata all'attualità, con applicazione di una personalizzazione massima del danno biologico, pervenendosi all'importo di € 50.497,00.
Con riferimento alla posizione dei genitori, rilevava che - mentre dovevano ritenersi provate le lesioni psicofisiche subite dalla madre, diagnosticate in un “disturbo d'ansia con somatizzazioni di lieve entità”, causalmente ricollegabili alle pesanti vicissitudini occorse al figlio e quantificate in una compromissione della salute pari all'8%, con personalizzazione massima, per un ammontare risarcitorio pari a € 20.863,00, – altrettanto non poteva dirsi per il padre, nei confronti del quale era da escludersi la sussistenza del danno non patrimoniale con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica tutelata dall'art. 32 Cost.
In proposito, sottolineata l'autonomia del giudizio civile da quello penale, evidenziava che il consulente tecnico d'ufficio, avvalendosi degli esiti degli accertamenti specialistici demandati al consulente psichiatrico ausiliario, aveva escluso la sussistenza di psico- patologie invalidanti in rapporto di causalità con i maltrattamenti sofferti dal figlio e conseguentemente, allo stato attuale, qualsivoglia danno biologico Pt_1
6 permanente alla integrità psico fisica del genitore, né tantomeno aveva potuto indicare alcun periodo di inabilità temporanea totale o parziale, attesa la mancanza di adeguata certificazione medica in atti.
L'unica posta risarcibile in favore di era quella di natura patrimoniale, Controparte_1 desumibile dalla documentazione comprovante le spese mediche, sostenute nella misura di € 3.148,00, valutate congrue dal CTU;
per contro, non potevano venire in rilievo gli altri documenti versati in atti nel corso delle operazioni peritali, in quanto tardivamente prodotti.
Quanto alla domanda di risarcimento proposta nei confronti del il Tribunale CP_3 adito respingeva preliminarmente l'eccezione di giudicato sollevata dall'amministrazione comunale con riferimento all'accertamento definitivo compiuto dal Tribunale di Genova che aveva assolto la dipendente comunale, , da tutti i reati a lei Controparte_11 ascritti “perché il fatto non sussiste”, con la sentenza n. 3867/2014 confermata dalla
Corte d'Appello di Genova (sentenza n. 2273/2016).
Di poi, in seguito ad un ampio excursus della normativa regionale, di fonte legislativa e regolamentare applicabile alla materia ratione temporis, nonché di quella contenuta nel
Regolamento Comunale di attuazione approvato dal C.C. con delibera n. 203 del
15.9.2003, rilevava che tale disciplina in alcun modo poneva a carico dei Comuni una posizione di garanzia a presidio della integrità psico-fisica dei minori affidati ai servizi educativi dell'infanzia, sulla cui base poter ritenere gli stessi gravati dall'obbligo giuridico di impedire la verificazione di fatti illeciti nei confronti dei bambini o comunque eventi lesivi di detto bene.
Con particolare riferimento all'accreditamento nella rete pubblica di servizi integrati alle famiglie, osservava che si trattava di un atto amministrativo che i soggetti pubblici o privati, già autorizzati al funzionamento, dovevano richiedere e ottenere per entrare nella rete dei servizi educativi comunali per l'infanzia e dunque poter stipulare una convenzione con il comune. Ai fini del rilascio di tale atto amministrativo, dovevano essere garantiti più elevati standard qualitativi, relativamente sia ai servizi erogati che al personale impiegato, nonché ulteriori caratteristiche di inclusione rispetto a bambini con disabilità e in situazioni di svantaggio sociale ed economico. Tuttavia, mentre i requisiti tecnico-strutturali e di qualità dovevano essere necessariamente posseduti dalle strutture interessate al momento della richiesta di autorizzazione al funzionamento e la loro sussistenza era oggetto di accertamento da parte dei Comuni, la ricorrenza
7 degli ulteriori requisiti per ottenere l'accreditamento doveva essere semplicemente
“assicurata” da parte delle strutture interessate, senza che quindi fosse richiesto agli enti territoriali un suo vaglio preventivo. Né peraltro lo stesso poteva ritenersi concretamente esigibile atteso che l'effettiva rispondenza dei servizi resi dalle strutture accreditate a determinati standard di qualità non poteva che essere accertata “in corso d'opera” nell'ambito dell'esplicazione delle funzioni di vigilanza.
Sotto quest'ultimo profilo – proseguiva - l'art. 26 del Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia approvato dal Comune di con delibera CC n. 203 del CP_3
15.9.2003 prevedeva che la funzione di vigilanza aveva ad oggetto il mero funzionamento delle strutture autorizzate ed accreditate presenti sul territorio comunale e dunque era unicamente finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni che avevano dato luogo all'autorizzazione e l'accreditamento e, in mancanza,
a procedere alla loro revoca. Inoltre, il regolamento in parola si limitava ad individuare nella Direzione Comunale dei Servizi Educativi per la prima Infanzia la struttura comunale all'uopo competente e a prevedere che tale attività fosse esercitata “anche mediante periodiche ispezioni” delle strutture autorizzate ed accreditate, senza però anche disciplinare più nel dettaglio tempi e relative modalità.
Tanto premesso, riteneva che gli attori non avessero assolto all'onere probatorio su di essi gravante in ordine all'esistenza del necessario nesso eziologico tra la verificazione dell'evento dannoso, costituito dal reato di maltrattamenti commesso nel periodo ricompreso tra il settembre 2009 ed il 2 dicembre 2009 presso l'Asilo Nido Cip Ciop dalle convenute e e già accertato in sede penale, ed il CP_8 CP_6 CP_7 comportamento (attivo o omissivo) della amministrazione convenuta.
In particolare, con riferimento alla dedotta condotta di accreditamento dell'Asilo nido
Cip Ciop ed il conseguente inserimento nella rete pubblica di servizi integrati alle famiglie del , non solo era da escludere che l'accreditamento Controparte_3 costituisse una sorta di “certificazione” resa dal circa il possesso dei livelli di CP_3 qualità dei servizi e del personale propri di una struttura pubblica, rappresentando piuttosto l'inizio di un percorso condiviso tra soggetto privato ed ente verso il raggiungimento di tali standard, ma, soprattutto, gli attori non avevano né indicato né provato che la domanda di iscrizione del bambino era avvenuta in seguito e per effetto dell'avvenuto accreditamento comunale, ed anzi erano stati acquisiti al processo elementi che smentivano tale circostanza.
8 Quanto all'omessa effettuazione dei controlli previsti dall'art. 26 del Regolamento dei
Servizi Educativi per la Prima Infanzia, nella fase successiva all'accreditamento, era emersa l'infondatezza dell'assunto attoreo secondo cui l'attività di controllo, asseritamente omessa o carente da parte del avrebbe potuto far emergere CP_3 situazioni “gravemente deficitarie” relativamente ai profili evidenziati da parte attrice;
né vi era prova che gli atti amministrativi di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento fossero stati adottati senza previo accertamento dei requisiti anzidetti;
infine, relativamente all'attività di controllo da parte dell'ente convenuto nella fase successiva al rilascio dell'autorizzazione, erano da condividere le considerazioni del giudice penale circa l'insussistenza di nesso di causalità tra l'omessa attività di controllo e le condotte di maltrattamenti, connotate da aggressività fisica e psicologica e consistite in percosse, strattonamenti, afferramenti per i capelli, minacce e comunque volte a provocare loro spavento e paura;
laddove, per altre condotte pure integranti fatti di maltrattamenti e, segnatamente, la somministrazione dei pasti fuori orario e l'eliminazione di ogni attività ludico-educativa nei confronti di minori, in mancanza di specifiche segnalazioni o richieste di intervento, era da escludere che fosse concretamente esigibile da parte del l'effettuazione di attività Controparte_3 ispettive nel ristretto arco temporale tra la data dell'accreditamento (agosto 2009) e quella degli episodi di maltrattamento denunziati (da settembre a dicembre 2009).
Infine, con riferimento alla dedotta condotta consistita nell'avere il Controparte_3 omesso di vigilare nei confronti del personale operativo, ribadiva che la funzione di vigilanza affidata ai comuni in materia di servizi educativi riguardava il funzionamento dei soggetti autorizzati ed accreditati ed aveva quale scopo la verifica delle condizioni che avevano dato luogo al rilascio di tali titoli abilitativi e non anche la prevenzione di qualsiasi comportamento illecito posto in essere degli operatori di tali strutture private da effettuarsi mediante un generalizzato potere di controllo su di essi. Peraltro, avuto riguardo alla natura e agli effetti dell'accreditamento rilasciato al , Parte_2 era da escludere che lo stesso avesse comportato l'inserimento di tale struttura nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione convenuta con conseguente esercizio di un potere-dovere di vigilanza e di controllo sui suoi dipendenti, presupposto di fatto cui l'ordinamento collegava l'effetto giuridico della responsabilità di cui all'art. 2049 c.c.
9 Contro la suddetta decisione, e anche nei nomi Controparte_1 Controparte_2 del figlio minore , proponevano tempestiva impugnazione, affidata a Parte_1 due motivi di gravame, con i quali gli stessi deducevano che la sentenza di prime cure:
1) appariva illogica e frutto di una non condivisibile interpretazione della normativa che disciplina la materia dell'accreditamento degli asili nido, nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del;
2) appariva priva di coerenza rispetto alla Controparte_3 liquidazione del risarcimento accordato alla madre di , nella parte in cui aveva Pt_1 escluso la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del padre, . Controparte_1
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse, il e contestando in fatto e Controparte_3 Controparte_4 in diritto i motivi di appello e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite. In denegata ipotesi, il reiterava la domanda di manleva nei confronti Controparte_3 della propria compagnia assicuratrice.
Per contro, non si costituivano le convenute/appellate, e CP_8 CP_6
delle quali, previa verifica della rituale citazione in giudizio, veniva CP_7 dichiarata la contumacia con ordinanza in data 23/24.1.2024.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 23/24.1.2024 (a seguito di udienza cartolare del 16 gennaio 2024); quindi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/10 marzo 2025); infine, con ordinanza del 12 maggio 2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta del 6 maggio 2025) e concessione di termini ridotti (50+20) ex art. 190 c.p.c., veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti contestano il ragionamento del giudice di prime cure, proteso alla esclusione di qualsivoglia forma di responsabilità dell'ente comunale convenuto.
Essi deducono di aver lamentato l'avvenuta concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento ad una struttura, quale quella del Giardino dell'Infanzia Cip e Ciop,
10 gravemente carente sotto il profilo strutturale, organizzativo e dei contenuti didattici, nonché, l'assoluta mancanza di efficaci controlli sul funzionamento della struttura.
In particolare, era stata evidenziata da parte loro: a) una notevole sproporzione tra il numero dei bambini e quello degli operatori, alcuni dei quali, come la , neppure CP_6 abilitati all'insegnamento e, comunque, presenti in un numero inferiore rispetto a quello previsto dalla normativa che regolamenta il rapporto tra minori frequentanti e insegnanti;
b) una totale mancanza di progetti educativi e di attività ludiche.
Ciò detto rispetto alla fase di autorizzazione al funzionamento, del tutto discutibile era stata inoltre - a loro modo di vedere - la successiva ricostruzione del giudice di prime cure basata sull'uso, nella norma, del verbo “assicurano” che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, in realtà implicava un'attività di accertamento del CP_3 chiamato a verificare, in questo caso, non la sussistenza dei requisiti tecnici di funzionamento, bensì, la capacità della struttura di raggiungere i livelli di qualità che le consentivano di rientrare nella rete integrata dei servizi comunali;
attività che, nel caso di specie, era del tutto mancata.
Quanto, infine, all'attività di vigilanza, in sede penale era emerso che, a dispetto degli obblighi previsti a carico dell'ente comunale dal Regolamento CC n° 203/2003, il non aveva mai attuato alcuna forma di controllo sulla qualità dei Controparte_3 servizi offerti dall'asilo gestito dalla limitandosi a compiere una sorveglianza CP_8 tollerante sulle attività e sui servizi erogati ai piccoli ospiti ed effettuando visite periodiche precedute da preavvisi;
laddove, se tali controlli fossero stati effettuati e se vi fosse stata una verifica della qualità dei servizi, sicuramente sarebbero emerse quelle gravi carenze, generatrici del clima alienante in cui erano maturate le aberranti condotte della e delle sue collaboratrici. CP_8
Ancora, il Tribunale di Pistoia aveva ritenuto che le condotte di maltrattamenti non fossero causalmente connesse alle carenze della struttura, bensì, alla particolare personalità della non tenendo in alcun conto la tesi del giudice penale, che CP_8 aveva chiaramente evidenziato come l'assenza di controlli avesse favorito l'esplicazione delle condotte anomale e la loro perpetuazione.
Inoltre, il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che essi attori avessero lamentato tardivamente la sottovalutazione da parte del della segnalazione di CP_3
11 comportamenti inadeguati nei confronti dei bambini, proveniente dalla Sorano, benché tale doglianza fosse stata da loro espressa già nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.
In punto di diritto, infine, non si era considerato che la responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni cagionati da una condotta omissiva, sussisteva non soltanto nel caso in cui detta condotta si fosse concretizzata nella violazione di una specifica norma che prescrive l'obbligo rimasto inadempiuto, ma anche quando essa integrasse la violazione del principio generale di prudenza e diligenza di cui è espressione l'art. 2043
c.c., ovvero, si concretizzasse in violazioni delle regole proprie dell'azione amministrativa, desumibili dai principi costituzionali d'imparzialità e buon andamento, nonché, dalle norme di legge ordinaria in materia di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e dai principi generali dell'ordinamento, quali quelli di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.
I rilievi degli appellanti sono destituiti di fondamento, alla luce delle considerazioni che seguono.
Il giudice di prime cure ha correttamente premesso che gli attori avevano invocato la responsabilità extracontrattuale del per avere l'ente comunale Controparte_3 agevolato e reso possibile la verificazione dell'evento lesivo occorso al piccolo
[...]
, materialmente provocato dal comportamento della titolare dell'asilo, Parte_1
e dalle sue collaboratrici, e per effetto delle seguenti condotte: CP_8 CP_6 CP_7
a) per aver accreditato ed inserito l'asilo nido Cip Ciop nella rete pubblica di servizi integrati alle famiglie del Comune di , così certificando la qualità dei servizi da CP_3 esso erogati e con ciò inducendo in inganno la platea dei fruitori, tra cui i genitori del minore , i quali avevano scelto di iscriverlo a tale struttura proprio in ragione CP_1 di tale accreditamento;
b) per aver omesso, nella fase successiva all'accreditamento, di effettuare i controlli sulla qualità previsti dall'art. 26 del Regolamento dei Servizi
Educativi per la Prima Infanzia approvato dal con delibera CC n. 203 Controparte_3 del 15.9.2003, attuativo della L.R. Toscana 32/2002 e del relativo Regolamento di esecuzione n. 47/R, controlli che avrebbero consentito di accertare “una situazione gravemente deficitaria per inadeguatezza degli spazi, esiguità e mancanza di idonea qualificazione del personale addetto alla vigilanza e all'accudimento dei bambini, totale mancanza di progetti ed attività didattiche ed educative”, limitandosi piuttosto “ad effettuare visite occasionali e sempre concordate, come tali, assolutamente inefficaci”;
c) per aver omesso di vigilare nei confronti del personale operativo ivi insediato.
12 Dopodiché, ha sottolineato che, in base alla disciplina legislativa e regolamentare regionale, vigente ratione temporis, in materia di funzionamento del sistema dei servizi educativi, competeva al Comune rilasciare l'autorizzazione all'istituzione e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia da parte di soggetti pubblici e privati, così come era di spettanza comunale anche il successivo eventuale accreditamento, che costituiva il presupposto per entrare nella rete dei servizi educativi comunali per l'infanzia e per poter, quindi, stipulare rapporti convenzionali con il Comune;
infine, la stessa normativa legislativa e regolamentare affidava ai comuni anche compiti di vigilanza sulle strutture pubbliche e private che erogavano quei servizi.
Contemporaneamente, ha dato atto che la disciplina in materia di autorizzazione, di accreditamento e di vigilanza era contenuta negli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento servizi educativi per la Prima Infanzia adottato dal Comune di con la delibera CP_3
C.C. di n. 203/2003. CP_3
Con riferimento alla fase autorizzativa, gli appellanti hanno rimarcato che il CP_3 appellato avrebbero omesso di ponderare, nel caso di specie, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, e, segnatamente, la corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti, il rapporto numerico fra operatori e bambini previsti, la corrispondenza dei titoli di studio degli operatori assegnati al servizio,
l'elaborazione di progetti e di attività didattiche educative.
Tali carenze erano state accertate in sede penale e a loro modo di vedere non potevano non incidere sull'ordinata gestione della quotidianità all'interno del nido, essendo facilmente immaginabile la difficoltà che incontrava la nel gestire, senza CP_8 personale sufficiente (e non qualificato), un numero di bambini che, stando a quanto riferito dalla teste escussa nel corso del procedimento penale, era in media di Tes_1
22 piccoli ospiti;
allo stesso modo, la mancanza di un progetto educativo rappresentava un motivo in più per rendere l'ambiente inospitale, perché senza uno specifico progetto di cura e programmazione delle attività, era chiaramente impossibile organizzare la gestione di così tanti bambini, in tenerissima età.
La prospettazione degli appellanti non coglie nel segno.
Invero, il giudice di prime cure - dopo aver premesso, sotto il profilo del riparto dell'onus probandi, che, in presenza di una fattispecie qualificata come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombeva sugli attori l'onere di dimostrare la ricorrenza dei relativi elementi costitutivi, e, in particolare la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso al
13 comportamento (attivo o omissivo) della amministrazione convenuta – ha osservato in ordine alla dedotta “situazione gravemente deficitaria per inadeguatezza degli spazi” come, al di là della genericità di una simile allegazione, gli attori non avessero documentato, come era loro onere, che l'autorizzazione al funzionamento dell'asilo Nido
Cip Ciop fosse stata rilasciata malgrado l'insussistenza dei requisiti strutturali previsti dalla citata disciplina regolamentare.
Una tale conclusione - peraltro basata su considerazioni del tutto condivisibili, in quanto pienamente congruente con il profilo omissivo allegato e fondata sulla evidente assenza di qualsivoglia elemento idoneo a confermare l'effettiva corrispondenza dell'allegato deficit con la realtà dei fatti – non solo non è stata confutata dagli odierni appellanti ma non è stata neppure attinta dal gravame.
Ne deriva che, sotto tale aspetto, il motivo di gravame non si correla alle ragioni della decisione impugnata, non ponendosi in rapporto di diretta pertinenza rispetto alla soluzione accolta dal primo giudice e non confrontandosi in modo conferente con il contenuto della stessa.
Analoghe considerazioni s'impongono con riferimento al profilo relativo alla dedotta
“mancanza di idonea qualificazione del personale addetto alla vigilanza e all'accudimento dei bambini”, in relazione al quale il giudice di prime cure, senza venire in alcun modo censurato o contraddetto dagli appellanti, ha evidenziato – con particolare riferimento alla affermazione per cui la , in quanto in possesso della CP_6 sola licenza media, fosse persona non qualificata a ricoprire il ruolo delicato di maestra
- come la predetta convenuta avesse la qualifica non di educatrice bensì di operatrice ausiliaria con mansioni di “collaboratrice inserviente per la pulizia e la cura igienica dei bambini” e che, pertanto, per essa era sufficiente il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 12 del Regolamento regionale 47/2003 richiamato dall'art. 24 co.
2.4 del Regolamento Comunale, sostanzialmente consistenti nel non aver riportato condanne definitive per determinati delitti non colposi.
In ordine agli ulteriori profili oggetto di doglianza inerenti alla “esiguità del personale addetto alla vigilanza e all'accudimento dei bambini” nonché alla “totale mancanza di progetti ed attività didattiche ed educative”, il Tribunale ha osservato, quanto al primo, come gli attori avessero inteso lamentare l'insussistenza di un requisito richiesto anche per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento previsto dalla disciplina regolamentare, e, quanto al secondo che, a ben vedere, esso solo nella parte in cui si
14 affermava la mancanza di un progetto educativo, involgesse una implicita censura circa l'insussistenza di un requisito richiesto per il rilascio ab origine dell'autorizzazione al funzionamento, laddove il dedotto mancato svolgimento di attività didattiche ed educative presso l'asilo nido inevitabilmente assumeva rilievo nella fase successiva all'accreditamento e dunque involgeva la sfera del corretto esercizio del potere di vigilanza da parte dell'ente convenuto.
Ciò premesso, ha quindi rilevato come gli attori non avessero in alcun modo provato che i menzionati requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dell'asilo nido fossero mancanti alle date in cui furono rilasciati autorizzazione (aprile 2005) e accreditamento
(agosto 2009) e che, per converso, “risultava per tabulas che, nel corso dell'iter amministrativo, la aveva comunicato al Comune sia i dati inerenti al numero CP_8 dei bambi iscritti che il numero degli adulti presenti nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio (cfr, missiva del 17.3.2005 – doc. 8 fascicolo CP_8 attoreo) nonché fornito un – per vero scarno ma comunque esistente – progetto educativo (cfr. missiva 21.3.2003 – doc. 8 cit.)”. CP_8
Inoltre: era “poi documentale che i sopralluoghi effettuati dalle competenti strutture comunali avevano verificato la rispondenza a quanto presentato con tale documentazione, con ciò determinando l'adozione il parere favorevole dell'Unità
Operativo Educazione all'Infanzia per quanto attiene i profili divisati, e quindi il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento con determinazione del dirigente del Servizio
Educazione per l'infanzia del 6.4.2005 (cfr. doc. 8 cit.)”
Orbene, è agevole rilevare, alla luce di tale iter motivazionale, come il motivo proposto non dialoghi con gli indicati contenuti e si mostri come non concludente laddove si limita a ribadire in questa sede posizioni già espresse in primo grado, senza confrontarsi in modo conferente con la soluzione accolta dal primo giudice.
Con riferimento alle successive fasi dell'accreditamento e della vigilanza, gli appellanti deducono che anche per l'accreditamento era richiesta una verifica comunale (a monte)
e non il semplice impegno della struttura ad adeguarsi a determinati standard, come erroneamente ritenuto dal primo giudice. In altre parole - a loro modo di vedere - era il Comune che doveva verificare se l'asilo era in grado di “assicurare” quegli standard e non semplicemente aspettarsi che li raggiungesse autonomamente, senza necessità di un “vaglio preventivo”, così come sostenuto in sentenza. Tale verifica della “capacità” dell'asilo era indubbiamente di competenza del ed andava espletata con una CP_3
15 attività di controllo che, invece, era mancata del tutto, nonostante il regolamento comunale contemplasse specifici obblighi di vigilanza “sul funzionamento delle strutture autorizzate ed accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse” (cfr. Art. 26 del Regolamento in esame) prescrivendo la necessità di un costante monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalle strutture accreditate e lo svolgimento di specifiche “funzioni di direzione organizzativo-gestionale e di coordinamento tecnico-pedagogico” che si sarebbero dovute sostanziare (tra l'altro) in
“attività di: - elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
- indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
- promozione e monitoraggio della qualità (cfr. art. 19)”.
La sentenza di prime cure sarebbe quindi censurabile laddove, disattendendo quanto emerso in sede penale in ordine al fatto che il non aveva mai Controparte_3 ottemperato agli obblighi previsti dal Regolamento né in materia di direzione e coordinamento, né in materia di vigilanza e controllo sulle strutture accreditate, era giunta ad escludere la responsabilità del senza tenere in alcun conto la tesi CP_3 del giudice penale che aveva chiaramente evidenziato come l'assenza di controlli avesse favorito l'esplicazione delle condotte anomale e la loro perpetuazione.
Anche in questo caso i rilievi degli appellanti non colgono nel segno.
Ed invero, a fronte delle perspicue conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure in ordine all'assenza di nesso di causalità tra le omissioni imputate e l'evento dannoso realizzato attraverso le condotte di maltrattamenti poste in essere ai danni del minore
, le doglianze mosse dagli appellanti non arrivano neppure a lambire il fulcro CP_1 dell'iter motivazionale della sentenza impugnata.
Basti evidenziare al riguardo, che, al di là di quando avrebbero dovuto essere esplicati i compiti di controllo, di direzione e di vigilanza demandati al (se al momento CP_3 del rilascio dell'accreditamento o successivamente), prevale su tutte la considerazione che il giudice di prime cure, non solo, ha ribadito, anche per l'accreditamento, come gli attori non avessero provato che i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dell'asilo nido fossero concretamente mancanti alle date in cui fu rilasciato l'atto di accreditamento (agosto 2009), ma, soprattutto, ha accertato come dovesse escludersi che l'accreditamento dell'asilo nido Cip Ciop avesse rivestito efficienza causale in ordine alla determinazione degli attori di iscrivere il minore presso tale Parte_1 struttura.
16 In proposito, il primo giudice - dopo aver rilevato che l'accreditamento del Servizio
Educativo per l'Infanzia “Giardino d'infanzia” srl, già autorizzato da parte del
[...]
allo svolgimento dei servizi educativi per la prima infanzia a far data dall'aprile CP_3
2005 (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo), era avvenuto con determina dirigenziale n. 1842 del 3.8.2009, comunicata alla legale rappresentante della società, , in Parte_3 data 13.8.2009 - ha opportunamente evidenziato che non vi era prova né del fatto che già prima della approvazione della predetta delibera dirigenziale gli attori avessero ricevuto assicurazioni circa il buon esito della pratica amministrativa avviata dalla né del fatto che la domanda di iscrizione del bambino, , presso CP_8 Parte_1 tale struttura fosse stata successiva alla data dell'accreditamento.
Invero, gli attori non avevano neppure indicato tale data, che presuntivamente doveva collocarsi molti mesi prima dell'apertura delle scuole in settembre;
tanto più che la stessa nel procedimento penale n. 5009/12 a carico di Controparte_2 CP_11
, aveva dichiarato, con effetti confessori, che il trasferimento del minore
[...]
presso la struttura Cip Ciop era avvenuto oltre due anni prima rispetto Parte_1 all'accreditamento e per ragioni che nulla avevano a che vedere con l'asserito affidamento riposto sulla qualità dei servizi garantiti dal . Controparte_3
Orbene è evidente che, gli appellanti, pur concordando con l'esistenza a loro carico dell'onere della prova del nesso causale, assumono una linea difensiva del tutto disancorata dall'iter motivazionale testé descritto e pertanto non “dialogante” con la sentenza gravata in quanto, bypassando le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e non contestando l'accertata assenza di prova circa il fatto, da loro allegato, che l'accreditamento dell'Asilo nido Cip Ciop avesse avuto efficienza causale nella loro decisione di iscrivere il bambino presso tale struttura, chiedono ciò nonostante di sovvertire il decisum, sulla base della inesplicata, quanto apodittica, affermazione che la tesi del giudice penale dovrebbe essere preferita a quella del primo giudice.
Peraltro, nella verifica della sussistenza del nesso di causalità tra l'omessa attività di controllo e le condotte di maltrattamento poste in essere dalla titolare e dalle operatrici dell'Asilo Nido nel periodo dal settembre al 2 dicembre 2009, il giudice di prime cure ha richiamato e fatte proprie “anche tenuto conto della regola processuale del “più probabile che non” che si applica nel giudizio civile” proprio le considerazioni svolte in sede penale nella sentenza n. 2273/2016 della Corte di Appello di Genova (cfr. pag. 32
17 ss. - doc. 4 fascicolo ) nella parte in cui è stato ritenuto insussistente Controparte_3 il nesso causale fra l'omessa attività di controllo e l'evento lesivo.
Ha quindi condivisibilmente osservato, in primo luogo, che, come evidenziato dal giudice penale, era seriamente dubitabile che la norma regolamentare che individua i rapporti numerici fra maestre e bambini fosse stata prevista quale presidio volto ad evitare la commissione del reato di maltrattamenti. Se era vero, infatti, che il numero massimo di bimbi affidabili a ciascuna maestra era finalizzato a garantire che la stessa potesse compiere serenamente e proficuamente la sua attività di accudimento e pedagogica, il superamento di tale rapporto numerico non implicava necessariamente, e neppure secondo la regola del “più probabile che non”, che le educatrici si determinassero a maltrattare i bambini attraverso condotte, connotate da aggressività fisica e psicologica, consistite - come accertato - in percosse, strattonamenti, afferramenti per i capelli, minacce e comunque volte a provocare loro spavento e paura. Un rapporto tra numero di bambini ed operatrici non congruo, secondo l'id quod plerumque accidit, poteva assumere efficienza causale rispetto a situazioni di abbandono dei minori a se stessi, con assenza di organizzazione di attività partecipate, nonché di mancato controllo dei minori con rischi per la loro incolumità derivante dalle loro stesse azioni, ma non certamente a condotte violente da parte delle educatrici.
In secondo luogo – ha proseguito – proprio in sede penale era rimasto appurato che la spinta che aveva determinato la (e le altre operatrici che avevano concorso con CP_8 lei) ad assumere comportamenti maltrattanti doveva essere individuata nella sua personalità fortemente disturbata, di soggetto anaffettivo, ossessionato dall'ordine e dalla pulizia, preoccupata solo di limitare quanto più possibile, sia nel tempo sia nella qualità, le attività dei bimbi (soprattutto mangiare e giocare) foriere della necessità di pulire e riordinare. In particolare, la Corte di Appello di Genova aveva così argomentato:
“(..) Come rilevato coralmente dal perito nominato dal Tribunale e dai consulenti del PM
e della difesa, il rapporto numerico tra maestre e bimbi è stato del tutto irrilevante rispetto agli impulsi che hanno determinato la commissione dei maltrattamenti, condotta lesiva che si sarebbe verificata in ogni caso, indipendentemente dal numero dei bambini presenti;
significativa al riguardo è la circostanza (rilevabile dai filmati) che le condotte più gravi e violente (soprattutto al momento della somministrazione dei pasti) sono inferte ai bimbi in una situazione di assoluta tranquillità da parte di tutti gli altri presenti, e quindi non certo per la necessità di far fronte ad un eccesso di minori
18 da accudire. In tale quadro si inserisce anche la sola modalità maltrattante addebitabile alla e cioè l'assenza di attività motoria e la collocazione dei bimbi seduti CP_11 lungo i muri, “regime” adottato dalla non perché i bimbi fossero troppi ma CP_8 perché il silenzio e l'assenza di attività che creassero disordine, erano le priorità da lei perseguite. E non è emerso che la particolare causa scatenante la condotta illecita della circa la sua personalità fortemente disturbata, fosse nota (nessuna delle più CP_8 volte richiamate situazioni costituenti “presunti segnali di allarme” ha mai avuto ad oggetto la personalità della né che fosse altrimenti conoscibile dalla CP_8 CP_11
(come non lo era stato per i numerosi genitori che frequentavano quotidianamente
l'asilo ove portavano i figli, intrattenendo contatti con la en più assidui di quelli CP_8 sporadici intrattenuti dall'imputata (..)” (cfr. sentenza Corte d'Appello di Genova n.
2273/2016 del 7.7.2016- doc. 4 fascicolo ). Controparte_3
Anche rispetto a tali argomentazioni, si registra una totale assenza di censure da parte degli appellanti nonostante si tratti di passaggi nodali dell'iter motivazionale concernente l'assenza di nesso causale tra la dedotta mancanza di attività di controllo e le condotte di maltrattamento accertate.
Né può attribuirsi efficacia demolitoria del ragionamento adottato dal Tribunale, al rilievo, del tutto marginale, basato sulla considerazione che il primo giudice avrebbe impropriamente valorizzato il fatto che i genitori non avevano mai sospettato dei maltrattamenti.
Quanto alla lamentata mancanza di ispezioni non precedute da preavviso, gli appellanti si dolgono che erroneamente il primo giudice aveva rilevato che essi attori solo in comparsa conclusionale si erano lamentati della sottovalutazione della segnalazione della SO e che, viceversa, tale specifica circostanza, se fosse stata debitamente considerata, avrebbe fatto emergere il negligente e colpevole mancato approfondimento da parte del CP_3
Orbene, premesso che, nel caso di specie, deve convenirsi con gli appellanti quando affermano che la responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni causati da una condotta omissiva sussiste anche quando detta condotta si ponga come violazione del principio generale di prudenza e diligenza (c.d. obbligo del "neminem laedere"), di cui è espressione l'art. 2043 cod. civ., e non solo quando si concretizzi nella violazione di una specifica norma, istitutiva dell'obbligo inadempiuto (cfr. Sez. 3, Sentenza n.
28460 del 19/12/2013), nondimeno, ciò non esime dal dover valutare, sul piano
19 causale, se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto ed in particolare alle specifiche condotte di maltrattamenti che sono state accertate a carico della e CP_8 delle sue collaboratici.
Orbene, sotto questo profilo, e con specifico riferimento alla segnalazione proveniente dalla SO, questa Corte ha già avuto modo di osservare nella precedente sentenza n. 117/2024 del 9/18.1.2024, emessa all'esito del procedimento n. R.G. 294/2023 avente ad oggetto gli stessi fatti di maltrattamenti - che viene richiamata in questa sede ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. – come nella pronuncia di assoluzione della funzionaria comunale responsabile dell'U.O. Asili Nido del Comune di
Pistoia, i comportamenti riprodotti nelle immagini delle Controparte_11 telecamere installate dagli investigatori nel corso delle indagini avviate dalla Procura di nella metà di novembre 2009 fossero descritti, non come rispondenti a CP_3 preordinati modelli di comportamenti vessatori attuati secondo modalità ripetitive, ma piuttosto, in linea con l'accertata personalità “fortemente disturbata”, “aggressiva ed autoritaria” della come “atti di aggressione e di violenza, anche di improvvisa CP_8 insorgenza, e con accanimento su bambini anche fermi e tranquilli, atti del tutto immotivati e senza particolare stimolo derivante dai loro atteggiamenti o dalla loro quantità (…)”: “(…) il sistema maltrattante prevedeva percosse, strattonamenti, approccio aggressivo, mancata igiene, castighi eccessivi e ingiustificabili, somministrazione violenta del cibo (…)” (cfr pag. 70 e 71 della sentenza del Tribunale di Genova n. 3867/2014, confermata dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza n.
2273/2016).
In tali condizioni, è assai improbabile, sul piano causale, che, qualora fosse stata attuata una visita di controllo a sorpresa presso l'asilo nido, si sarebbe potuto assistere a condotte di tal fatta, essendo ben più verosimile che le operatrici non si sarebbero fatte cogliere in flagranza di reato dai funzionari comunali, trattandosi peraltro di un controllo amministrativo e non di una irruzione delle forze dell'ordine. A ciò si aggiunga che “le indagini penali hanno consentito l'accertamento dei fatti grazie all'installazione di videocamere che hanno ripreso per l'intero arco temporale di plurime giornate scolastiche la vita all'interno del nido, elemento ulteriore che sconfessa l'ipotesi che una ispezione a sorpresa, avente necessariamente durata temporale limitata, avrebbe consentito ai funzionari comunali di constatare la veridicità della segnalazione ricevuta
20 e quindi conseguentemente di attivarsi. (…). Si osserva inoltre come non sarebbe stata sufficiente l'osservazione eventuale nel corso di una singola ispezione, della somministrazione di pasti fuori orario e dell'eliminazione di ogni attività ludico-educativa ad impedire l'evento dannoso, il quale al momento in cui l'amministrazione è venuta a conoscenza della segnalazione della SO (3.11.2009) si era già verificato, attesa la natura di reato abituale del delitto di maltrattamenti e l'arco temporale di tre mesi con decorrenza dal settembre del 2009 al 2 dicembre 2009 in cui si è accertato essere stato commesso. Né infine la sospensione dell'attività dell'asilo nido da parte del CP_3 sarebbe verosimilmente potuta avvenire ad horas, sì da interrompere immediatamente
l'esercizio dell'attività della struttura CIP e CIOP e quindi la perpetuazione delle condotte criminose. Sulla scorta delle argomentazioni esposte, deve dunque escludersi la sussistenza del nesso di causalità anche nelle forme di un concorso colposo ex art. 2055
c.c. fra la l'omesso esercizio di attività di vigilanza del e il danno, pertanto in CP_3 riforma della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento proposta dai signori nei confronti dell'amministrazione appellante deve essere respinta, con Parte_4 conseguente caducazione anche della condanna in manleva della ” (cfr. CP_4 sentenza n. 117/2024 cit. pag. 18).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il motivo di appello va pertanto, nel complesso, disatteso.
Fondato è invece il secondo motivo di gravame.
Con esso, gli appellanti deducono che il Tribunale aveva positivamente accertato la sussistenza di notevoli pregiudizi non patrimoniali a carico del piccolo e della di Pt_1 lui madre, escludendo, tuttavia, il diritto al risarcimento delle analoghe sofferenze nei confronti del padre, , soltanto perché il CTU non aveva riscontato a suo Controparte_1 carico postumi invalidanti permanenti.
Una tale conclusione, a detta degli stessi, sarebbe erronea in quanto “la sofferenza psichica e morale, non necessariamente si evolve in un pregiudizio di natura biologica ma non per questo deve essere ignorata”; di talché, la mancata oggettivazione di danni permanenti a carico del genitore non consentirebbe di escludere che lo stesso, a seguito dei fatti accertati, avesse subito intense sofferenze morali e psichiche “per la semplice
e scontata ragione che un genitore non può restare impassibile di fronte ai maltrattamenti inferti ad un proprio figlio non solo molto piccolo ma anche reso fragile dalla malattia”.
21 Quanto alla prova di siffatto pregiudizio, essi affermano che, in base agli arresti della giurisprudenza di legittimità, essa può essere anche di natura presuntiva e fondarsi semplicemente sullo stretto rapporto di parentela intercorrente tra il danneggiato principale ed i suoi familiari.
Le doglianze degli appellanti vanno condivise.
In base ad un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, la cui prova può essere data anche mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 25843 del 13/11/2020; Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 28220 del 04/11/2019).
Nel caso di specie, i genitori del piccolo hanno allegato, a fondamento della loro Pt_1 domanda risarcitoria, che i maltrattamenti subiti da loro figlio avevano “profondamente turbato anche i suoi genitori”, (…) “avendo, tra l'altro, maturato la consapevolezza che il proprio figlio aveva subito pericolosissime oscillazioni della glicemia, che ne avevano posto in pericolo la vita stessa”.
Gli appellanti, pur non contestando l'esclusione del danno biologico di natura psichica a carico di , hanno correttamente evidenziato che “la sofferenza psichica Controparte_1
e morale, non necessariamente si evolve in un pregiudizio di natura biologica ma non per questo deve essere ignorata” e hanno chiesto che, in conformità del surrichiamato indirizzo giurisprudenziale, sia riconosciuto il danno non patrimoniale, sub specie di sofferenza morale soggettiva, subito dal genitore.
La prospettazione è fondata.
Gli accertamenti medico legali compiuti sulla persona di attestano un Parte_1 quadro di assoluta gravità in termini di conseguenze pregiudizievoli di natura permanente subite dal minore, in tenera età.
Più precisamente – come non ha mancato di rilevare il giudice di prime cure – sono emersi a carico del piccolo per effetto dei comportamenti abusivi e maltrattanti Pt_1 subiti, lesioni psico-fisiche diagnosticate in “disturbo d'ansia con somatizzazioni di grado moderato”.
22 Inoltre, dalla CTU esperita in primo grado è risultato che il bambino, già dall'età di due anni, soffriva di “diabete giovanile insulinodipendente” e che a causa delle violenze fisiche e psicologiche subite aveva riportato conseguenze di carattere psichico – affettivo e di carattere fisico, venendo sottoposto a molteplici controlli psicologici e seguito nel tempo da più specialisti.
Queste le conclusioni del perito nominato dall'ufficio: “In sintesi ha Parte_1 vissuto in età infantile un evento altamente traumatizzante e prolungato nel tempo dovendo subire comportamenti abnormi da parte delle insegnanti dell'asilo che frequentava, violenti sia sul piano verbale che su quello comportamentale. Per molto tempo tali episodi hanno determinato l'insorgenza di un DISTURBO POST-TRAUMATICO
DA STRESS, con incubi notturni, difficoltà alla alimentazione, riduzione dell'autostima e seri problemi nelle relazioni interpersonali. Ancora oggi sono visibili gli effetti di tali fatti con evidente atteggiamento di chiusura nel vivere le proprie emozioni, subendo piuttosto che vivendo i rapporti sociali”.
Inoltre, nella relazione depositata dall'ausiliare psichiatra si legge: “ ho preso visione anche di uno scritto dei genitori, datato 22.03.18: " ... in seguito al trauma subito,
ha iniziato a manifestare alcune reazioni ...: • era irrequieto e mostrava Pt_1 agitazione quotidiana e difficoltà a rispettare le regole;
• era terrorizzato dal nuovo asilo
e l'inserimento non è stato facile;
• si irritava facilmente ... anche con comportamenti punitivi verso sè stesso;
• si addormentava con molta difficoltà; aveva il sonno agitato
e incubi notturni;
chiedeva di dormire con noi genitori ...”.
È allora evidente, dinnanzi ad un quadro di tale gravità, come non possa assolutamente condividersi il giudizio espresso dal Tribunale che ha negato la sussistenza di un danno di natura morale-soggettiva a carico del padre del minore, . Controparte_1
Invero, in disparte il fatto che il CTU, nella relazione medico legale depositata all'esito dell'esame sulla persona di , ha evidenziato: “il periziando ha subito Controparte_1 conseguenze psichiche significative in seguito ai fatti conosciuti, che hanno avuto ricaduta sul rapporto di coppia con la moglie, ma che non sembrano aver avuto conseguenze sul lavoro dal medesimo svolto quale Maresciallo del Corpo dei Vigili del
Fuoco, né sono reperibili sostanzialmente reliquati attuali”, ulteriori considerazioni si impongono a sostegno della fondata tesi degli odierni appellanti.
23 In primo luogo, viene in considerazione la giustificata preoccupazione dei genitori per le gravi ripercussioni sulla salute psicofisica del proprio figlio minore, peraltro, già affetto da patologia diabetica e, come tale, maggiormente esposto a pericoli per la sua salute;
inoltre, è del tutto ragionevole presumere, avuto riguardo allo stretto legame tra genitori e figlio in tenera età, come le sofferenze arrecate a quest'ultimo abbiano prodotto un sentimento di angoscia e di patema d'animo nei primi, unito ad un senso di impotenza e di frustrazione per il dover assistere a comportamenti anomali e disturbati del loro bambino, anche dal punto di vista affettivo, indotti dalle violenze subite;
infine, non è da trascurare anche la sofferenza diretta, verosimilmente patita per essere costretti a privarsi di momenti di gioia e di spensieratezza, sostituiti da percorsi di cure e di terapie psicologiche.
Tutte conseguenze, quelle appena descritte, agevolmente riscontrabili nella vicenda che occupa, che fondano pienamente la domanda risarcitoria proposta da . Controparte_1
In ordine al quantum, trattandosi di conseguenze dannose da liquidare attraverso il criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., si ritiene che, avuto riguardo, all'età della vittima, allo stretto rapporto di parentela ed all'entità delle lesioni subite dal piccolo
, il risarcimento dovuto non possa attestarsi al di sotto di € 10.000,00, già Pt_1 rivalutati ad oggi, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata al momento del fatto (2.12.2009) e via via rivalutata anno per anno fino ad oggi.
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, con conseguente parziale riforma della sentenza appellata limitatamente al capo d) della stessa, dovendo alla condanna delle convenute/appellate, e l pagamento, Controparte_8 CP_6 CP_7 in solido tra loro, in favore di della somma di € 3.148,00, a titolo di Controparte_1 danno patrimoniale, essere aggiunta anche la condanna di € 10.000,00 in moneta attuale, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata al momento del fatto (2.12.2009) e via via rivalutata anno per anno fino ad oggi.
In punto di spese di lite, occorre uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché
24 la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del
01/06/2016).
Ciò premesso, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, valgono le seguenti considerazioni.
Nel rapporto processuale tra gli appellanti e le appellate e CP_8 CP_6 CP_7
l'accoglimento parziale dell'appello non ha determinato una modifica dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), con la conseguenza che, per il primo grado, possono trovare applicazione gli stessi valori di liquidazione. Ugualmente, rimangono a carico delle convenute/appellate le spese di CTU.
Quanto al presente grado, devono essere ugualmente poste a carico delle appellate, in solido tra loro, e vanno liquidate - tenuto conto del valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 del DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00: cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 13145 del
17/05/2025) e dell'impegno difensivo prestato, in assenza di attività istruttoria - in complessivi € 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e in € 1.911,00 per la fase decisoria) e in € 1.237,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Nel rapporto processuale tra gli appellanti ed il e tra quest'ultimo e Controparte_3 ritiene il Collegio, invece, che avuto riguardo alla complessità delle Controparte_4 questioni trattate sul piano giuridico e fattuale, alla presenza di più giudicati penali e di una corposa istruttoria dibattimentale confluita nel giudizio civile, sussistano gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
e in proprio e in qualità di genitori, esercenti la CP_1 Controparte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore, , contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pistoia n. 212/2022, emessa il 2.3.2022 e pubblicata il 3.3.2022, in parziale
25 riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) condanna e in solido tra loro, Controparte_8 CP_6 CP_7 al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di € 10.000,00 Controparte_1 in moneta attuale, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata al momento del fatto (2.12.2009) e via via rivalutata anno per anno, fino ad oggi;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna e in solido tra loro, Controparte_8 CP_6 CP_7 al pagamento in favore degli attori/appellanti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, in € 7.795,00 per compensi e in €
786,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge e, quanto al presente grado di appello, in complessivi € 3.966,00 per compensi e in € 1.237,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
4) pone in via definitiva le spese CTU a carico di e Controparte_8 CP_6
CP_7
5) dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra gli attori/appellanti, il e Controparte_3 Controparte_12
, così decisa nella camera di camera di consiglio del 25.7.2025, su relazione della
[...] dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
26