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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/11/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2517 / 2024
Il Giudice designato AL RI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2517 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
con l'avv.to IANNELLO ANTONIO;
Parte_1 ricorrente
E
Controparte_1
con l'avv.to BONTEMPO PATRIZIA;
[...] resistente
RAGIONI DI FATO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 settembre 2024 ricorrente esponendo di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennizzo per l'inabilità permanente in conseguenza della denunciata malattia professionale, ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto all'indennizzo in conto capitale CP_1 poiché erroneamente valutata dall' e la conseguente condanna di quest'ultimo al CP_1 pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori.
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l' il quale contestava la CP_1 domanda ritenendo corretta l'attribuzione della percentuale di danno biologico accertata, senza diritto pertanto alla richiesta maggiore invalidità permanente, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
Non sussistendo contestazione alcuna sulla insorgenza della malattia professionale, autorizzata CTU medico legale, in esito all'udienza sostituita del 30.10.2025 la causa veniva discussa e decisa.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
Occorre preliminarmente rilevare che l'insorgenza della malattia professionale, come anche l'accertamento del nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta, sono circostanza incontestate tra le parti poiché già trattate in fase amministrativa dall' . CP_1
Ciò detto va osservato che il CTU medico-legale nominato (dr. ha Persona_1 accertato che in conseguenza della malattia professionale insorta che le lesioni accertate a carico della ricorrente (segnatamente: “Spondilodiscoartrosi lombosacrale con protrusioni discali multiple, sofferenza neurogena L4-L5”), hanno determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 6% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Ha quindi così concluso: “La GN , è affetta da malattia Parte_1 professionale tutelata, ascrivibile al punto 193 delle tabelle di legge;
la stessa ha determinato sull'assicurata un grado di danno biologico permanente (così come individuato dall'art. 13 del decreto delegato n. 38 del 23 febbraio 2000, emanato in attuazione della legge delega n.
144 del 17 maggio 1999) nella misura del sei per cento”.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità anche alla luce delle osservazioni depositate dalla parte cui il CTU ha esaurientemente risposto rilevando che:
- il codice 193, cui la parte riconduce la patologia vertebrale, riguarda l'intera colonna vertebrale ed in primis i tratti cervicali e lombari, mentre il caso in esame si richiede l'indennizzo per il solo rachide lombare;
- l'esame obiettivo e documentale ha escluso la presenza di disturbi troficosensitivi anche persistenti: quanto obiettivato dal CTU non può efficacemente essere messo in discussione sulla base di un diverso inquadramento operato dall' in fase amministrativa, posto che CP_1 con il presente giudizio l'accertamento della percentuale di danno biologico è interamente devoluto al giudice, di cui il CTU è ausiliario;
peraltro il nominato CTU ha direttamente accertato che la ricorrente “Presenza di segni strumentali di sofferenza neurogena radicolare
a livello L4-L5, sebbene senza attuali segni clinici di deficit neurologico motorio o sensitivo e assenza di irritazione dei nervi periferici” elemento questo che, accertato strumentalmente non depone per la sussistenza della ritenuta persistenza;
- la discoartrosi pluridistrettuale così come rilevata dalle indagini strumentali non può essere qualificata come di grado medio-grave (risolvendosi una diversa valutazione in un mero dissenso diagnostico).
Alla luce di quanto rilevato, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio debbono essere dichiarate irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata in atti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell' CP_1
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili.
Cassino, data del deposito
Il Giudice
AL RI
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2517 / 2024
Il Giudice designato AL RI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2517 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
con l'avv.to IANNELLO ANTONIO;
Parte_1 ricorrente
E
Controparte_1
con l'avv.to BONTEMPO PATRIZIA;
[...] resistente
RAGIONI DI FATO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 settembre 2024 ricorrente esponendo di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennizzo per l'inabilità permanente in conseguenza della denunciata malattia professionale, ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto all'indennizzo in conto capitale CP_1 poiché erroneamente valutata dall' e la conseguente condanna di quest'ultimo al CP_1 pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori.
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l' il quale contestava la CP_1 domanda ritenendo corretta l'attribuzione della percentuale di danno biologico accertata, senza diritto pertanto alla richiesta maggiore invalidità permanente, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
Non sussistendo contestazione alcuna sulla insorgenza della malattia professionale, autorizzata CTU medico legale, in esito all'udienza sostituita del 30.10.2025 la causa veniva discussa e decisa.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
Occorre preliminarmente rilevare che l'insorgenza della malattia professionale, come anche l'accertamento del nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta, sono circostanza incontestate tra le parti poiché già trattate in fase amministrativa dall' . CP_1
Ciò detto va osservato che il CTU medico-legale nominato (dr. ha Persona_1 accertato che in conseguenza della malattia professionale insorta che le lesioni accertate a carico della ricorrente (segnatamente: “Spondilodiscoartrosi lombosacrale con protrusioni discali multiple, sofferenza neurogena L4-L5”), hanno determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 6% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Ha quindi così concluso: “La GN , è affetta da malattia Parte_1 professionale tutelata, ascrivibile al punto 193 delle tabelle di legge;
la stessa ha determinato sull'assicurata un grado di danno biologico permanente (così come individuato dall'art. 13 del decreto delegato n. 38 del 23 febbraio 2000, emanato in attuazione della legge delega n.
144 del 17 maggio 1999) nella misura del sei per cento”.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità anche alla luce delle osservazioni depositate dalla parte cui il CTU ha esaurientemente risposto rilevando che:
- il codice 193, cui la parte riconduce la patologia vertebrale, riguarda l'intera colonna vertebrale ed in primis i tratti cervicali e lombari, mentre il caso in esame si richiede l'indennizzo per il solo rachide lombare;
- l'esame obiettivo e documentale ha escluso la presenza di disturbi troficosensitivi anche persistenti: quanto obiettivato dal CTU non può efficacemente essere messo in discussione sulla base di un diverso inquadramento operato dall' in fase amministrativa, posto che CP_1 con il presente giudizio l'accertamento della percentuale di danno biologico è interamente devoluto al giudice, di cui il CTU è ausiliario;
peraltro il nominato CTU ha direttamente accertato che la ricorrente “Presenza di segni strumentali di sofferenza neurogena radicolare
a livello L4-L5, sebbene senza attuali segni clinici di deficit neurologico motorio o sensitivo e assenza di irritazione dei nervi periferici” elemento questo che, accertato strumentalmente non depone per la sussistenza della ritenuta persistenza;
- la discoartrosi pluridistrettuale così come rilevata dalle indagini strumentali non può essere qualificata come di grado medio-grave (risolvendosi una diversa valutazione in un mero dissenso diagnostico).
Alla luce di quanto rilevato, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio debbono essere dichiarate irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata in atti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell' CP_1
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili.
Cassino, data del deposito
Il Giudice
AL RI