CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4477/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
IA CA Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 29520259008934818000 TASSA RIFIUTI 2006
- INT. PAGAMENTO n. 29520259008934818000 TASSA RIFIUTI 2010 - INT. PAGAMENTO n. 29520259008934818000 TASSA RIFIUTI 2011
- INT. PAGAMENTO n. 29520259008934818000 TASSA RIFIUTI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 06.06.2025, depositato in pari data, Ricorrente_1 ha impugnato l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 29520259008934818/000, notificata in data 04.06.2025, in relazione ai seguenti atti:
1) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29520230033024888000, per la complessiva somma di Euro 56,76,
a titolo di omesso pagamento della raccolta rifiuti inerente all'anno 2006;
2) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29520240034893363000, per la complessiva somma di Euro 734,49,
a titolo di omesso pagamento della raccolta rifiuti inerente agli anni 2010, 2011 e 2012.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1) Omessa notifica cartelle;
2) Prescrizione;
3) Regolare assolvimento del tributo;
4) Intervenuto annullamento giudiziale delle cartelle di pagamento.
Con distrazione delle spese.
Nessuno si è costituito per ATO.
AdER si è costituita il 27.12.2025 chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere avendo provveduto alla sospensione sine die delle cartelle a seguito dell'annullamento delle stesse con sentenza della CGT di primo grado di Messina, depositata in data 22.08.2025. All'udienza del 12.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel merito, non potendosi accedere alla chiesta declaratoria di cessata materia del contendere in assenza di annullamento dei ruoli e mera sospensione sine die delle cartelle.
A fronte dell'avvenuto annullamento delle cartelle oggetto dell'intimazione, quale documentato da parte ricorrente mediante la produzione del dispositivo di sentenza n. 1823/25 depositato il 28.03.2205, deve ritenersi invece qui ritenersi l'illegittimità derivata dell'intimazione che ne sollecita il pagamento.
Le spese vanno poste a carico della sola AdER, che ha emesso l'intimazione successivamente all'intervenuto annullamento delle cartelle (cfr. data dispositivo). Compensazione verso ATO, atteso che AdER ha comunque agito al fine di tutelarne il credito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agente della riscossione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltre accessori e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.
Compensa le spese nei confronti dell'ente impositore.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4477/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
IA CA Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 29520259008934818000 TASSA RIFIUTI 2006
- INT. PAGAMENTO n. 29520259008934818000 TASSA RIFIUTI 2010 - INT. PAGAMENTO n. 29520259008934818000 TASSA RIFIUTI 2011
- INT. PAGAMENTO n. 29520259008934818000 TASSA RIFIUTI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 06.06.2025, depositato in pari data, Ricorrente_1 ha impugnato l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 29520259008934818/000, notificata in data 04.06.2025, in relazione ai seguenti atti:
1) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29520230033024888000, per la complessiva somma di Euro 56,76,
a titolo di omesso pagamento della raccolta rifiuti inerente all'anno 2006;
2) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29520240034893363000, per la complessiva somma di Euro 734,49,
a titolo di omesso pagamento della raccolta rifiuti inerente agli anni 2010, 2011 e 2012.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1) Omessa notifica cartelle;
2) Prescrizione;
3) Regolare assolvimento del tributo;
4) Intervenuto annullamento giudiziale delle cartelle di pagamento.
Con distrazione delle spese.
Nessuno si è costituito per ATO.
AdER si è costituita il 27.12.2025 chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere avendo provveduto alla sospensione sine die delle cartelle a seguito dell'annullamento delle stesse con sentenza della CGT di primo grado di Messina, depositata in data 22.08.2025. All'udienza del 12.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel merito, non potendosi accedere alla chiesta declaratoria di cessata materia del contendere in assenza di annullamento dei ruoli e mera sospensione sine die delle cartelle.
A fronte dell'avvenuto annullamento delle cartelle oggetto dell'intimazione, quale documentato da parte ricorrente mediante la produzione del dispositivo di sentenza n. 1823/25 depositato il 28.03.2205, deve ritenersi invece qui ritenersi l'illegittimità derivata dell'intimazione che ne sollecita il pagamento.
Le spese vanno poste a carico della sola AdER, che ha emesso l'intimazione successivamente all'intervenuto annullamento delle cartelle (cfr. data dispositivo). Compensazione verso ATO, atteso che AdER ha comunque agito al fine di tutelarne il credito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agente della riscossione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltre accessori e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.
Compensa le spese nei confronti dell'ente impositore.