Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 161
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità derivata dell'intimazione a seguito di annullamento delle cartelle

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, poiché l'intimazione di pagamento era illegittima in quanto basata su cartelle già annullate con precedente sentenza. La mera sospensione delle cartelle non era sufficiente a giustificare l'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 161
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 161
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo