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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/10/2025, n. 4059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4059 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 87/2018, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Mario Manzo e Rosita Magazzeno, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla via Trieste n. 2, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giuseppe
Stanzione, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Luigi Cacciatore n.
21, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza dell'11/6/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in Cancelleria il 04/1/2018 la Proc. N.R.G.A.C. 87/2018 - Sentenza ha dedotto: di essere titolare del conto corrente n. Parte_1
1360.94 acceso presso la Controparte_1
filiale di Eboli;
che tale rapporto, acceso nel 2008, è stato chiuso nel 2015; che dalla consulenza tecnica di parte espletata è emerso che l'Istituto di credito ha applicato nel corso del rapporto di conto corrente, affetto da nullità per mancanza della forma scritta “ad substantiam” in quanto non sottoscritto dalla Banca, interessi usurari, anatocistici, commissioni di massimo scoperto prive di causa e/o indeterminate e/o indeterminabili, valute cc.dd. “fittizie”, remunerazioni e costi non concordati, interessi ultralegali non pattuiti per iscritto nonché esercitato illegittimanente lo “ius variandi”; che, dunque, chiede accertarsi e dichiararsi la nullità del conto corrente e, previa rideterminazione dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti, una volta epurati gli addebiti illegittimi, condannarsi la
[...]
alla restituzione, in suo favore, delle Controparte_1
somme illegittimamente percepite.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, previa ridterminazione dell'esatto rapport di dare-avere tra le parti;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati
AR ZO e TA AG, dichiaratisi anticipatari.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Controparte_1
deducendo: che nel caso di specie la controversia va
[...]
trattata col rito ordinario e non sommario di cognizione;
che la domanda attorea è improcedibile, per non avere parte attrice provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010; che il contratto bancario c.d. “monofirma” è valido, come chiarito dalle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 898/2018; che sono stati validamente pattuiti gli interessi passivi in misura ultralegale,
Proc. N.R.G.A.C. 87/2018 - Sentenza nonché la c.m.s.; che non sono mai stati applicati interessi usurari, nè voci di costo non convenute;
che, in ogni caso, essa eccepisce la compensazione giudiziale tra quanto dovesse risultare a credito della società attrice e quanto dovesse risultare a suo credito.
In virtù di quanto innanzi esposto la Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare,
[...]
dichiarare improcedibile la domanda attorea;
nel merito, rigettare le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
nella denegata ipotesi ed in via subordinata, disporre, in accoglimento dell'eccepita compensazione giudiziale ex art. 1243, com. 2 cod. civ., la compensazione del credito che in questa sede dovesse eventualmente essere accertato in favore di parte attrice con la quota corrispondente di quello che pure in questa sede dovesse essere accertato in favore della con CP_1
vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza il precedente G.I. disponeva il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario ed assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, disponeva consulenza tecnica d'ufficio contabile.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto;
veniva espletata la C.T.U. contabile e disposta un'integrazione di perizia.
All'udienza dell'11/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO E RIPETIZIONE
DELL'INDEBITO
1. - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda attorea è procedibile, avendo la società attrice assolto alla condizione di procedibilità
Proc. N.R.G.A.C. 87/2018 - Sentenza del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione “ratione temporis” applicabile al presente giudizio, controvertendosi in materia di “contratti bancari” (cfr. verbale negativo di mediazione depositato da parte attrice in allegato alla prima memoria istruttoria).
2. - Parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire accertata e dichiarata la nullità – totale o parziale - del contratto di conto corrente n.
1360.94, in quanto non sottoscritto anche dalla in violazione del CP_1
disposto dell'articolo 117, comma 1, T.U.B., con conseguente nullità dello stesso ed esclusione degli addebiti a titolo di interessi passivi ultralegali, di capitalizzazione trimestrale degli interessi in spregio al divieto di cui all'articolo 1283 c.c., di commissione di massimo scoperto priva di causa e, comunque, indeterminata e/o indeterminabile, nonché valute cc.dd.
“fittizie”, ed applicato interessi usurari. Di conseguenza ha chiesto rideterminarsi l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti e condannare la alla restituzione degli importi Controparte_1
illegittimamente percepiti.
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
2.1. – Preliminarmente, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato, poiché esse appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose della documentazione prodotta dalle parti e delle norme “ratione temporis” applicabili.
2.2. - Ciò posto, occorre rilevare che la doglianza di parte attrice relativa alla nullità del contratto di conto corrente n. 1360.94 per mancanza della forma scritta “ad substantiam” di cui all'articolo 117, comma 1, T.U.B., in quanto non sottoscritto anche dalla Banca, è infondata e va disattesa.
Sul punto la Suprema Corte (“ex multis” Cass. Civ., Sez. I, n. 9196/2021) ha chiarito che “… la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti
Proc. N.R.G.A.C. 87/2018 - Sentenza bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che «il requisito della forma scritta del contrattoquadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez. U, 16/01/2018, n.
898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle
SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per
Proc. N.R.G.A.C. 87/2018 - Sentenza difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018,
n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti.”.
Applicando il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte di
Cassazione al caso di specie, ne consegue che l'unico soggetto, quale cliente-contraente debole, legittimato a dolersi della propria, eventuale, mancata sottoscrizione, è proprio l'attrice mentre il Parte_1
consenso della Banca convenuta può agevolmente rinvenirsi dall'avvenuta esecuzione del contratto stesso (cfr. estratti conto allegati al ricorso introduttivo), atteso che è dimostrato ed incontestato tra le parti che il rapporto di conto corrente contestato ha avuto esecuzione dal 2008 al 2015; tale comportamento attuativo del contratto palesa la chiara ed inequivocabile manifestazione della volontà della originaria mutuante di concludere, sia pure mediante comportamenti concludenti o esecutivi, il contratto stesso.
Parimenti infondata è la domanda diretta ad ottenere l'accertamento e declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente a causa dell'asserita usurarietà degli interessi, nonché della misura ultralegale degli interessi debitori non pattuita per iscritto in violazione del disposto dell'articolo 1284 c.c. e delle valute cc.dd. “fittizie”.
Infatti, come acclarato dall'ausiliario nominato, nel corso del rapporto di conto corrente non sono stati pattuiti nè applicati interessi superiori al tasso soglia usurario, mentre il saggio degli interessi passivi è stato pattuito per iscritto, nella misura del 0,50% nominale, del T.A.E. del 9,843% e del
Proc. N.R.G.A.C. 87/2018 - Sentenza T.A.N. 14,650% e T.A.E. 15,474% per sconfinamenti, con applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
inoltre risultano convenute per iscritto altresì le valute.
2.3. – E' invece fondata la domanda attorea di accertamento e declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente n. 1360.94 per indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola che stabiliva la commissione di massimo scoperto, nonché in relazione agli addebiti delle ulteriori commissioni fino al 10/9/2013, data in cui è presente il primo documento contrattuale (apertura di credito) che reca espressamente per iscritto la previsione pattizia del corrispettivo sull'accordato.
Sul punto il C.T.U. ha evidenziato che “… analizzando il contratto del
09.01.2008, si riscontra solo l'indicazione della misura percentuale della commissione di massimo scoperto ma non si rileva
l'annotazione della periodicità e delle modalità di calcolo;
la mancata indicazione dei criteri di quantificazione fa si che tale elemento delle competenze sia da considerarsi nullo per evidente indeterminatezza/indeterminabilità; pertanto nella ricostruzione delle somme indebite presentata con il primo elaborato depositato, sono stati elisi tutti gli addebiti a tale titolo.
In riferimento al corrispettivo sull'accordato il sottoscritto ha riscontrato la pattuizione di tale onere solo a decorrere dal
10.09.2013; pertanto nella ricostruzione delle somme indebite presentata con il primo elaborato depositato, sono stati elisi tutti gli addebiti a tale titolo fino al 10.09.2013 riconoscendoli, invece, per il periodo successivo.”.
Invero, con riguardo alla c.m.s., questo Giudice ritiene di dover dare continuità all'orientamento di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n.
19825/2022) secondo cui, affinché sia valida e non nulla per indeterminatezza dell'oggetto, la commissione di massimo scoperto non
Proc. N.R.G.A.C. 87/2018 - Sentenza solo deve essere pattuita e indicata nel contratto per iscritto, ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa.
Sicchè deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1418, comma 2, e 1346 c.c., la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, dal momento che in questo caso il correntista non potrà essere in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla Banca.
Applicando tali principi al caso di specie ne deriva che essendo stata indicata la commissione di massimo scoperto soltanto nella misura della sua aliquota percentuale (cfr. all. 2 della produzione di parte convenuta) dello 0,07500%, con l'aliquota aggiuntiva dell'1,2500% in caso di sconfinamento, se autorizzato, mentre non vi è alcuna indicazione della base di calcolo e le relative modalità, nonché la periodicità, la relativa pattuizione è affetta da nullità.
Parimenti non dovuti devono considerarsi gli addebiti a titolo di corrispettivo sull'accordato, in difetto di pattuizione che la preveda a far data dall'entrata in vigore dell'articolo 117 bis T.U.B., atteso che, come constato dal C.T.U., non si rinviene alcuna previsione pattizia in tal senso fino al contratto di apertura di credito del 10/9/2013, ragion per cui l'ausiliario ha escluso che nell'ambito degli estratti conto fosse ravvisabile l'esercizio dello “ius variandi” ai sensi dell'articolo 118 T.U.B. tale da giustificare i relativi addebiti, fermo restando che la previsione “ex novo” di voci di costo e corrispettivi non può avvenire attraverso l'esercizio del diritto potestativo unilaterale di variare le condizioni economiche del contratto di conto corrente, dal momento che la “variazione” presuppone che vi siano già delle condizioni ad essa preesistenti da, appunto, variare, e dunque non
Proc. N.R.G.A.C. 87/2018 - Sentenza può essere ricompreso nell'alveo dell'articolo 118 T.U.B. l'”introduzione” di condizioni economiche che prevedono costi in precedenza assenti.
Ne deriva che va accolta l'ipotesi di calcolo elaborata dall'ausiliario nella relazione originaria, cioè escludendo radicalmente tutti gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, nonché di corrispettivo sull'accordato fino al 10/9/2013, atteso che le ipotesi elaborate in sede di integrazione non corrispondono alle risultanze documentali e, quindi, non possono trovare accoglimento. Sicchè, avendo il C.T.U. ricostruito il saldo del conto corrente n. 1360.94 alla data della chiusura (25/6/2015) in complessivi €
19.212,92 a credito della società attrice, ne deriva che la domanda attorea di condanna alla ripetizione dell'indebito va accolta e la
[...]
va condannata alla restituzione, in favore della Controparte_1
di complessivi € 19.212,92 Parte_1
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è fondata e va accolta e, per l'effetto, va dichiarata la nullità del contratto di conto corrente n. 1360.94 limitatamente alla clausola che prevede la commissione di massimo scoperto in quanto indeterminata e/o indeterminabile e, rideterminato il saldo del conto alla chiusura
(25/6/2015) in complessivi € 19.212,92 a credito della società attrice, la va condannata alla Controparte_1
restituzione, in favore della di complessivi € Parte_1
19.212,92 a titolo di ripetizione dell'indebito.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3. - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, stante l'accoglimento delle domande attoree, sono poste a carico della Controparte_1
e, considerate la natura, il valore (€ 19.212,92, in base al
[...]
criterio del “decisum” – cfr. Cass. Civ., n. 16440/2017) e la complessità delle questioni (media), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
Proc. N.R.G.A.C. 87/2018 - Sentenza n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi €
5.077,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione, consistita in una C.T.U. ed integrazione;
€ 1.701,00 per la fase decisionale), nonché € 221,00 per attività di mediazione (per la sola fase di attivazione), oltre rimborso spese vive pari ad € 286,00 (per C.U.
e marca da da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli Avvocati AR
ZO e TA AG, dichiaratisi anticipatari.
4. - Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente a carico della CP_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie la domanda attorea nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità del contratto di conto corrente n.
1360.94 limitatamente alla clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, ridetermina il saldo del conto corrente alla data della chiusura (25/6/2015) in complessivi € 19.212,92 a credito della società attrice;
2) Condanna la alla Controparte_1
restituzione, in favore della di complessivi € Parte_1
19.212,92 a titolo di ripetizione dell'indebito con riferimento al conto corrente, oltre interessi al tasso di cui all'articolo 1284, comma 4, c.c., dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna la alla Controparte_1
refusione, in favore della delle spese di lite, che Parte_1
si liquidano in complessivi € 5.298,00 per compensi professionali
Proc. N.R.G.A.C. 87/2018 - Sentenza (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), rimborso spese vive pari ad € 286,00, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli Avvocati
AR ZO e TA AG, dichiaratisi anticipatari;
4) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della
[...]
Controparte_1
Così deciso in Salerno il 12/10/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 87/2018 - Sentenza