Trib. Perugia, sentenza 30/06/2025, n. 819
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Sentenza 30 giugno 2025

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Il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata Agraria, ha pronunciato sentenza nel ricorso proposto da un soggetto acquirente di beni immobili, il quale chiedeva dichiararsi l'inopponibilità nei suoi confronti del contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 14.02.2015 tra il precedente proprietario e la parte resistente, con conseguente condanna al rilascio degli immobili. Il ricorrente esponeva di aver acquistato la piena proprietà degli immobili, consistenti in un appartamento e una corte esclusiva, a seguito di procedura esecutiva conclusasi con decreto di trasferimento dell'8.02.2023. Tali beni risultavano condotti dalla resistente in virtù del contratto di affitto ultranovennale, stipulato in data antecedente al pignoramento e non trascritto. Pertanto, il ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 2923, comma 2, del codice civile, sostenendo che il contratto non fosse più opponibile all'acquirente in vendita forzata, essendo trascorso il termine novennale di efficacia. La parte resistente veniva dichiarata contumace.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda del ricorrente. In punto di fatto, il giudice ha accertato l'esistenza del contratto di affitto di fondo rustico ultranovennale, stipulato il 14.02.2015, registrato il 25.05.2015, con decorrenza dal 01.03.2015 e scadenza al 31.12.2045, e successivamente pignorato in data 20.04.2018, concludendosi con l'aggiudicazione in favore del ricorrente. Il Tribunale ha quindi applicato l'art. 2923, comma 2, c.c., interpretato alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10136/2015), secondo cui le locazioni immobiliari ultranovennali non trascritte anteriormente al pignoramento sono opponibili all'acquirente solo nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione. Nel caso di specie, il contratto, pur avendo data certa anteriore al pignoramento, non risultava trascritto, come provato dalla documentazione prodotta, inclusa una perizia del CTU e visure storiche. Essendo trascorso il termine novennale decorrente dal 01.03.2015, il contratto non era più opponibile al ricorrente. Di conseguenza, il Tribunale ha condannato la resistente al rilascio degli immobili, disponendo che ciò avvenga terminata l'annata agraria del presente anno, e ha posto a suo carico le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Perugia, sentenza 30/06/2025, n. 819
    Giurisdizione : Trib. Perugia
    Numero : 819
    Data del deposito : 30 giugno 2025

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