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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5376 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3525/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 25.9.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Iacomini, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
, c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppina Nuzzo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, , deducendo Parte_1 CP_1 che:
- con atto di compravendita del 9.11.2007, aveva acquistato, dal , alcune porzioni CP_1 immobiliari site nel Comune di Magliano de' Marsi (AQ);
- successivamente, a seguito di verifica presso gli uffici comunali, era risultato che una delle porzioni immobiliari (quota parte della particella 577) interessava il demanio stradale del foglio 58 dello stesso Comune;
- al fine di regolarizzare la situazione, l'attore, in futuro, si sarebbe, pertanto, visto costretto a richiedere all'Ente l'acquisizione della detta porzione del fondo, con conseguente esborso di danaro, che doveva essere addebitato al venditore, alla luce della idonea e ampia garanzia da questi prestata all'art. 3 del contratto di compravendita;
- quanto alla porzione immobiliare di più recente costruzione, già oggetto di condono edilizio, a seguito del sisma dell'aprile 2009 che aveva colpito la provincia di L'Aquila, erano stati rilevati “danni consistiti in lesioni verticali in corrispondenza dell'attacco del fabbricato più vecchio e lesioni orizzontali sul solaio di copertura”, come da perizia tecnica a firma dell'ing.
CP_2
- all'esito delle indagini compiute, era emersa la non conformità della suddetta porzione immobiliare con la normativa sismica vigente al momento del rilascio del permesso a costruire in sanatoria n. 14/2004 e a quella attualmente in vigore nel Comune;
- le lesioni, riconducibili alla mancanza di un opportuno giunto tecnico tra i due corpi, erano l'ovvia conseguenza dell'incapacità dell'ampliamento di resistere in maniera autonoma alle sollecitazioni orizzontali del sisma;
- il costo complessivo dell'intervento necessario per eliminare i vizi occulti del bene compravenduto ammontava a complessivi € 39.200,00.
Chiedeva quindi la condanna del convenuto al rimborso delle somme necessarie per l'acquisizione della proprietà insistente sul demanio stradale, nonché al pagamento della somma di € 39.200,00, o di quella, maggiore o minore, risultante dovuta all'esito del giudizio,
a titolo di risarcimento per i vizi occulti, taciuti al momento della stipula.
***
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che: CP_1
pagina 2 di 11 - l'acquirente era stato reso edotto, fin dal contratto preliminare, della situazione di fatto della particella 577 e il venditore si era sempre detto disponibile a farsi carico degli esborsi necessari a fronte di eventuali richieste economiche da parte del Comune;
- nonostante il tempo trascorso dalla vendita, non risultava agli atti la presentazione di alcuna istanza di cessione formulata dal al Comune, né tantomeno alcuna Pt_1 azione di rivendica da parte di quest'ultimo;
- quanto alla domanda di condanna al risarcimento per vizi occulti, tardiva era la denuncia dei pretesi vizi, fatta a distanza di tre anni dalla scoperta delle asserite lesioni strutturali e di cinque anni dalla compravendita;
- inoltre, l'immobile era conforme alla normativa antisismica all'epoca vigente, dal momento che l'Ufficio Tecnico del Genio Civile aveva regolarmente rilasciato il certificato di idoneità sismica successivamente ai lavori di ampliamento eseguiti nel
1979, sicché la causa delle lesioni era da imputare unicamente al sisma del 2009.
***
Con sentenza n. 21005/2019, R.G. n. 57637/2014, pubblicata in data 31.10.2019, il Tribunale respingeva le domande e compensava le spese di lite, ponendo definitivamente a carico delle parti le spese di c.t.u. “al 50% ciascuna, in via solidale”, così motivando:
‹‹… Le domande proposte dall'attore vanno respinte perché infondate.
Va disattesa, anzitutto, la richiesta di condanna, del venditore convenuto, al rimborso delle spese da sostenere con il Comune di Magliano de' Marsi, per l'acquisto, anche sotto il profilo formale, del piccolo pezzo di terreno scosceso di mq. 33, che risulta di proprietà del demanio stradale e che, lo stesso convenuto aveva sempre dichiarato di essere disponibile a rimborsare, ogni eventuale spesa in ossequio della specifica pattuizione contrattuale.
In realtà, nessuna spesa è stata mai sostenuta dall'attore al riguardo e, d'altra parte, come detto, neppure il
Comune si è mai interessato al problema, rivendicando la detta superficie, sempre goduta pacificamente dal
Pt_1
Per quanto attiene poi, alla domanda di risarcimento per i vizi occulti dell'opera, anche questa deve essere respinta.
Occorre, anzitutto, osservare che l'immobile, acquistato nel 2007, subiva le lesioni solo dopo il gravissimo terremoto dell'aprile 2009, mentre soltanto nella seconda parte del 2012, l'attore lamentava il danno, agendo poi in giudizio nel settembre 2014 a circa cinque anni dal verificarsi del devastante evento.
Si aggiunga, inoltre, che lo stesso CTU ha accertato che il Comune, dopo l'ampliamento del fabbricato eseguito dal , aveva rilasciato un certificato di idoneità dell'opera di ampliamento, realizzata nel rispetto della CP_1 normativa sismica vigente al momento dell'intervento (ciò anche ai fini del successivo rilascio della sanatoria).
pagina 3 di 11 Il CTU, tuttavia, rilevava che il terremoto non era stata la sola causa (e a suo parere, solo minoritaria) del danno patito dall'acquirente, dovendo il detto danno ritenersi dovuto, quanto meno in prevalenza, al difetto della costruzione nella fase di ampliamento, in violazione della normativa sismica dell'epoca.
L'ampliamento, infatti, – precisava il perito - è stato realizzato erroneamente sia per mancanza di un giunto tecnico che doveva essere interposto tra l'edificio vecchio e il nuovo acquistato dall'attore, sia per i vizi del cordolo accertati sulle murature portanti, non costituenti un cordolo chiuso indispensabile e sostenere i carichi del sovrastante solaio ed a distribuirli uniformemente sulle murature sottostanti per assicurarne la stabilità.
Il ctu, ing. ha poi affermato che, presumibilmente, il certificato di idoneità sismica rilasciato dal Comune Per_1 era dipeso da un errore o da una distrazione del tecnico comunale che vi aveva provveduto, non avendo ben valutato l'inadeguatezza del cordolo edificato.
Tale considerazione, tuttavia, non può trovare ingresso nella presente decisione, sia perché il documento è pubblico e, come tale, non contestabile in questa sede, sia perché le lesioni si sono manifestate solo dopo il terremoto, ovvero dopo ben trenta anni dalla realizzazione dell'ampliamento avvenuta nel 1979, facendo presumere, di conseguenza, che i danni denunciati siano da attribuirsi al terremoto medesimo, senza potersi, comunque, evidenziare alcuna responsabilità del venditore, che ha ceduto un immobile condonato ed in regola, quanto meno formalmente, con la normativa antisismica vigente all'epoca, tanto più che lo stesso CTU ha riconosciuto che parte del danno sia da collegarsi all'evento eccezionale verificatosi››.
***
Ha proposto appello , chiedendo alla Corte di riformare la sentenza impugnata e Parte_1 di accogliere le conclusioni già formulate in primo grado.
***
Si è costituito, in data 27.10.2020, , chiedendo di dichiarare inammissibile, o CP_1 rigettare nel merito, l'appello e di riformare la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite;
in via subordinata e condizionata, ha riproposto le eccezioni di prescrizione del diritto e decadenza dall'azione, già formulate in primo grado.
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 2.4.2025 la causa è stata rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., all'udienza del 25.9.2025, con termine fino a trenta giorni prima per note conclusionali (depositate solo dall'appellante principale).
***
I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
pagina 4 di 11 Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. che è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
***
Ciò detto, il primo motivo dell'appello principale è rubricato ‹‹Sulla ritenuta infondatezza della domanda dell'appellante relativa alla condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennità per la necessaria acquisizione presso il Comune di Magliano dè Marsi (AQ) della porzione immobiliare insistente su demanio strade››.
Lamenta l'appellante l'illogicità e l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda relativa alla porzione di mq. 33 di proprietà del demanio stradale sul presupposto che nessuna spesa era mai stata sostenuta dal e che il Comune non si era mai Pt_1 interessato del problema, rivendicando detta superficie;
era certo, infatti, che le spese per l'acquisizione della porzione di area comunale “andranno in ogni caso sostenute, considerato che la regolarizzazione della proprietà immobiliare costituisce presupposto per una eventuale cessione a terzi della stessa proprietà”; inoltre, il aveva prestato, ex art. 3 del contratto di compravendita, CP_1
pagina 5 di 11 idonea garanzia per l'evizione, garantendo che quanto venduto fosse libero da pesi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e vincoli di ogni altro genere, anche fiscali, sicché dall'accertamento della proprietà altrui in capo alla porzione di terreno compravenduto conseguiva de plano, ex art. 1480 c.c., la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno;
fra l'altro, l'appellato non aveva mai censurato la fondatezza della domanda, ma, al contrario, aveva aderito alla stessa, sia pur giustificando il proprio inadempimento contrattuale per il fatto che aveva reso edotto di tale circostanza l'acquirente in sede di trattative, senza però aver mai messo a disposizione del il quantum necessario per Pt_1 provvedere a regolarizzare tale anomalia.
***
Il motivo è infondato.
Va precisato che il non ha mai chiesto in giudizio la riduzione del prezzo, ma solo il Pt_1 risarcimento del danno.
Va poi premesso che la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi;
la garanzia è infatti prevista in considerazione e per effetto del mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato dal compratore, tale da comportare l'alterazione del sinallagma contrattuale (Cass. n. 20316 del 20/07/2025, che richiama, tra le varie, Cass. n. 20877/2011, Cass. n. 5561/2015, Cass. n. 28136/2022, non massimata, Cass.
n. 2330/2025, non massimata).
Pur non rilevando la consapevolezza dell'acquirente, occorre, tuttavia, che l'evizione si verifichi.
In sostanza, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'elemento caratterizzante la garanzia per evizione, sia in relazione a vendita volontaria che a vendita forzata, è dato dall'intervento rivendicativo o espropriativo da parte del terzo, pertanto, non si ha evizione, con conseguente sorgere del diritto alla garanzia, per la sola affermazione della esistenza del diritto di proprietà da parte del terzo, indipendentemente da ogni azione di quest'ultimo, ma occorre che il terzo si attivi per recuperare il diritto nella propria sfera patrimoniale e che il suo diritto sia accertato definitivamente (cfr. Cass. n. 7294/2003; cfr. anche Cass. n. 7024/2019, con cui si è ribadito che l'operatività della garanzia per evizione presuppone l'esperimento positivo, da parte di un terzo, dell'azione di rivendica e cioè la pagina 6 di 11 privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto o in parte della proprietà del bene acquistato).
Nella specie, pur essendo irrilevante che l'acquirente fosse a conoscenza del fatto che una parte della porzione immobiliare (terreno di mq 33) risultava di proprietà del Comune (come emerge dal contratto preliminare, sub lett. a), deve osservarsi che, pacificamente, la proprietà non è mai stata rivendicata dall'ente.
A tanto si aggiunga che il non ha mai chiesto al Comune di acquisire la proprietà del Pt_1 bene e, conseguentemente, non ha sostenuto alcun esborso.
Pertanto, il primo giudice, nel rigettare la domanda non è incorso in errore, poiché ha attribuito rilievo non solo al fatto che nessuna spesa era mai stata sostenuta dal per Pt_1
l'acquisto della porzione immobiliare dal Comune, ma anche al fatto che il Comune non aveva rivendicato la proprietà del bene, il che, come si è visto, esclude la possibilità di far valere la garanzia per evizione.
Ne discende che il motivo deve essere respinto.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹Sulla ritenuta infondatezza della domanda dell'appellante relativa alla condanna al pagamento di una somma di denaro quale risarcimento del danno per i vizi occulti dell'immobile››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale aveva dato atto (come accertato dal C.T.U.) che: 1) i danni erano, in misura pressoché esclusiva, derivati non dal sisma del 2009 ma dal difetto di costruzione nella fase di ampliamento ed erano direttamente ricollegabili alla violazione della normativa sismica (“assenza del necessario giunto tecnico tra i due corpi di fabbrica e vizi del cordolo accertati sulle murature portanti per inidoneità dello stesso a sostenere i carichi del sovrastante solaio ed a distribuirli uniformemente sulle murature sottostanti per assicurarne la stabilità”); 2) il certificato di idoneità sismica, presupposto per il rilascio del permesso in sanatoria della porzione immobiliare realizzata in aggiunta a quella preesistente, era frutto di un errore o di una distrazione del tecnico comunale;
nonostante ciò, con ragionamento assolutamente non condivisibile e gravemente censurabile in materia urbanistica, aveva escluso qualsivoglia responsabilità in capo al venditore appellato;
peraltro, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il certificato di idoneità sismica non è atto della Pubblica
Amministrazione, ma proviene direttamente dal privato, nella specie dal tecnico incaricato dal
; inoltre, la P.A. non verifica il contenuto e ne prende soltanto atto;
infine, documento CP_1 pubblico è il permesso in sanatoria, ma non il certificato di idoneità sismica;
quanto ai difetti questi erano non conosciuti né conoscibili dal al momento della compravendita, Pt_1
pagina 7 di 11 costituendo vizi occulti dell'immobile, certamente preesistenti alla vendita;
a nulla rilevava il sisma del 2009, che aveva soltanto evidenziato i vizi occulti dell'opera, come chiaramente esplicitato dal C.T.U.
***
Anche questo motivo deve essere rigettato, nei termini e con le precisazioni di seguito indicati.
Si ribadisce che l'attore non ha chiesto la risoluzione o la riduzione del prezzo ex art. 1490
c.c. ma solo il risarcimento dei danni per vizi occulti ex art. 1494 c.c.
L'art. 1494 c.c. riconosce al compratore il diritto al risarcimento del danno, a meno che il venditore non dimostri di aver ignorato senza sua colpa l'esistenza dei vizi;
dunque, mentre i rimedi di cui all'art. 1492 c.c. sono azionabili per il solo fatto oggettivo dell'esistenza dei vizi, la responsabilità risarcitoria del venditore presuppone che egli versi in una situazione di colpa
(tra le tante, cfr. Cass. n. 3425/2001).
In tema di azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., ove sia sorta l'obbligazione di garanzia, trattandosi di vizi non facilmente riconoscibili, grava sul venditore una presunzione di loro conoscenza, per superare la quale non è sufficiente provare di non averli conosciuti, occorrendo invece la dimostrazione di averli ignorati senza colpa (Cass. n. 4300/2024).
Orbene, ad avviso della Corte, il convenuto ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di colpa ex art. 1494 c.c.
È in atti il certificato di idoneità sismica per opera abusiva, sottoscritto dal tecnico arch. Per_2
(all. 5 alla c.t.u.), depositato al Genio Civile il 9.10.2002 e posto a fondamento del successivo permesso di costruire in sanatoria n. 14 del 26.2.2004 (all. 3 alla c.t.u.), richiesto da R_
(dante causa del convenuto) per le opere eseguite tra il 30.1.1977 e l'1.11.1983.
[...]
In particolare, il tecnico incaricato aveva certificato che l'opera doveva considerarsi idonea a resistere alle azioni sismiche come definite dalle norme vigenti;
non presentava segni di cedimento, dissesti e lesioni nelle parti strutturali;
i materiali impiegati erano di buona qualità; il terreno limitrofo non presentava segni di dissesto, sicché l'ampliamento del fabbricato destinato a civile abitazione di proprietà del signor era sismicamente idoneo. Persona_3
Il C.T.U. ha accertato che l'immobile, realizzato abusivamente e ultimato nel 1979, aveva ottenuto, antecedentemente al sisma del 2009, il permesso di costruire in sanatoria n. 14 del
26.2.2004, rilasciato dal Comune sulla scorta del certificato di idoneità sismica, ai sensi dell'art. 35 Legge n. 47/85, specificando che “A seguito del deposito da parte del tecnico, in data pagina 8 di 11 09.10.2002, di tale certificato di idoneità sismica presso la sede del Genio Civile, lo stesso Ufficio ha rilasciato in data 24.10.2002 la ricevuta di avvenuto deposito che è poi pervenuta al Sindaco di Magliano de' Marsi il
30.10.2002 e dallo stesso trasmessa ai competenti tecnici incaricati dell'istruttoria del condono, in data
04.11.2012”.
L'ausiliare ha poi affermato che “tale concessione dell'Ufficio Condono, sulla base di quanto accertato dallo stesso consulente nell'ambito del suo accesso agli atti del 23.06.2006, risulta regolare in quanto la documentazione - da presentare da parte del richiedente la concessione e trasmessa all'Ufficio tecnico del
Comune - risultava conforme ai requisiti necessari per l'ottenimento del Permesso di Costruire in Sanatoria.
Riguardo al particolare requisito di idoneità sismica delle costruzioni da condonare, secondo il protocollo comunale dell'istruttoria, era da presentare al Comune stesso non la presentazione del "certificato di idoneità sismica" sottoscritto da tecnico abilitato ma la solo ricevuta del suo avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio
Civile (All.5). Verificata tale ricevuta quindi, trasmessa direttamente dal Genio Civile al Comune, il Comune stesso ha proceduto anche sotto l'aspetto antisismico a concedere il condono.”.
Il C.T.U. ha quindi dato atto della regolarità della documentazione e ha spiegato che l'errore era dipeso dal fatto che l'architetto all'epoca incaricato, “sicuramente in assenza di lesioni rivelatrici alla data della sua ispezione”, non si era accorto della totale mancanza dell'indispensabile giunto tecnico e della inadeguatezza del cordolo in cemento armato, in sommità dei muri portanti, discontinuo e mal collegato agli angoli, elementi esplicitamente regolamentati dalle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" approvate con DM 3 marzo 1975.
Ha specificato, inoltre, il C.T.U. che “Nell'ampliamento di causa, invece, il CTU - indubbiamente facilitato dalle evidenti lesioni apparse a seguito del sisma del 2009 e forse assenti all'epoca della certificazione di idoneità sismica - ha constatato una inadeguata modalità esecutiva dei cordoli …”.
Non rileva qui, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, che detto certificato sia o meno un atto pubblico.
Ciò che rileva è che l'idoneità sismica aveva comunque passato il vaglio del Genio Civile e del Comune, a nulla rilevando che il Genio Civile era tenuto poi a trasmettere al Comune la sola ricevuta di avvenuto deposito del certificato e non il certificato.
Tra l'altro, se la mancanza di lesioni visibili, emerse solo a seguito del terremoto, ha potuto indurre il tecnico incaricato in errore, a maggior ragione esclude che il venditore potesse essere in grado, con la diligenza richiesta, di individuare la non conformità sismica della nuova costruzione realizzata dal padre, , nel 1979. Persona_3
In conclusione, deve ritenersi provato che il venditore, il quale (come affermato dal Tribunale) ha alienato nel 2007 un immobile condonato e in regola, quanto meno formalmente, con la normativa antisismica vigente all'epoca, ha ignorato senza colpa i vizi costruttivi del bene, sicché deve escludersi la responsabilità del medesimo ai sensi dell'art. 1494 c.c. pagina 9 di 11 ***
L'appello principale deve quindi essere respinto.
***
In quanto sopra rimangono assorbite le eccezioni di prescrizione del diritto e di decadenza dall'azione, riproposte in via subordinata e condizionata dall'appellato.
***
Venendo all'appello incidentale, si ritiene opportuno riportarne testualmente il contenuto:
‹‹… Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, il SIg. , come sopra rappresentato, CP_1 difeso e domiciliato, in considerazione della ingiusta compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale di Roma, in violazione dell'art. 92 cpc nel testo applicabile ratione temporis, propone
APPELLO INCIDENTALE
Affinchè la Corte d'Appello aditaa, in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, Voglia disporre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio››.
***
L'appello è inammissibile per difetto di specificità.
Il Tribunale ha ritenuto che ricorressero giusti motivi per compensare integralmente le spese in considerazione del fatto che le valutazioni del C.T.U. erano favorevoli per lo più all'attore e tenuto conto della “resistenza delle parti ad addivenire ad una equa transazione più volte inutilmente suggerita dall'istruttore nel corso del procedimento”.
L'appellante incidentale non ha in alcun modo censurato tale ragionamento, essendosi limitato in maniera del tutto generica a ritenere l'operata compensazione ingiusta e in violazione dell'art. 92 c.p.c.
Com'è noto, pur non occorrendo formule sacramentali (come già detto), i motivi di appello devono tradursi sempre nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico – giuridico;
dopodiché
l'appellante, una volta denunciato esattamente l'errore commesso dal primo giudice, deve anche offrire la prova della fondatezza del motivo, in ossequio alla regola, due volte ribadita dalle sezioni unite della S.C. (Cass. SS.UU. n. 28498/2005 e Cass. SS.UU. n. 3033/2013), che vuole l'appellante onerato della prova dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione.
Pertanto, in assenza di specifiche e puntuali censure, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
***
pagina 10 di 11 In ragione della soccombenza reciproca, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione, per intero, tra le parti, delle spese del presente grado di giudizio.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata e che l'impugnazione incidentale è stata dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass.
S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21005/2019, R.G. n. 57637/2014, pubblicata in data 31.10.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3) compensa per intero, tra e , le spese del presente grado di Parte_1 CP_1 giudizio;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Roma, 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3525/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 25.9.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Iacomini, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
, c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppina Nuzzo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, , deducendo Parte_1 CP_1 che:
- con atto di compravendita del 9.11.2007, aveva acquistato, dal , alcune porzioni CP_1 immobiliari site nel Comune di Magliano de' Marsi (AQ);
- successivamente, a seguito di verifica presso gli uffici comunali, era risultato che una delle porzioni immobiliari (quota parte della particella 577) interessava il demanio stradale del foglio 58 dello stesso Comune;
- al fine di regolarizzare la situazione, l'attore, in futuro, si sarebbe, pertanto, visto costretto a richiedere all'Ente l'acquisizione della detta porzione del fondo, con conseguente esborso di danaro, che doveva essere addebitato al venditore, alla luce della idonea e ampia garanzia da questi prestata all'art. 3 del contratto di compravendita;
- quanto alla porzione immobiliare di più recente costruzione, già oggetto di condono edilizio, a seguito del sisma dell'aprile 2009 che aveva colpito la provincia di L'Aquila, erano stati rilevati “danni consistiti in lesioni verticali in corrispondenza dell'attacco del fabbricato più vecchio e lesioni orizzontali sul solaio di copertura”, come da perizia tecnica a firma dell'ing.
CP_2
- all'esito delle indagini compiute, era emersa la non conformità della suddetta porzione immobiliare con la normativa sismica vigente al momento del rilascio del permesso a costruire in sanatoria n. 14/2004 e a quella attualmente in vigore nel Comune;
- le lesioni, riconducibili alla mancanza di un opportuno giunto tecnico tra i due corpi, erano l'ovvia conseguenza dell'incapacità dell'ampliamento di resistere in maniera autonoma alle sollecitazioni orizzontali del sisma;
- il costo complessivo dell'intervento necessario per eliminare i vizi occulti del bene compravenduto ammontava a complessivi € 39.200,00.
Chiedeva quindi la condanna del convenuto al rimborso delle somme necessarie per l'acquisizione della proprietà insistente sul demanio stradale, nonché al pagamento della somma di € 39.200,00, o di quella, maggiore o minore, risultante dovuta all'esito del giudizio,
a titolo di risarcimento per i vizi occulti, taciuti al momento della stipula.
***
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che: CP_1
pagina 2 di 11 - l'acquirente era stato reso edotto, fin dal contratto preliminare, della situazione di fatto della particella 577 e il venditore si era sempre detto disponibile a farsi carico degli esborsi necessari a fronte di eventuali richieste economiche da parte del Comune;
- nonostante il tempo trascorso dalla vendita, non risultava agli atti la presentazione di alcuna istanza di cessione formulata dal al Comune, né tantomeno alcuna Pt_1 azione di rivendica da parte di quest'ultimo;
- quanto alla domanda di condanna al risarcimento per vizi occulti, tardiva era la denuncia dei pretesi vizi, fatta a distanza di tre anni dalla scoperta delle asserite lesioni strutturali e di cinque anni dalla compravendita;
- inoltre, l'immobile era conforme alla normativa antisismica all'epoca vigente, dal momento che l'Ufficio Tecnico del Genio Civile aveva regolarmente rilasciato il certificato di idoneità sismica successivamente ai lavori di ampliamento eseguiti nel
1979, sicché la causa delle lesioni era da imputare unicamente al sisma del 2009.
***
Con sentenza n. 21005/2019, R.G. n. 57637/2014, pubblicata in data 31.10.2019, il Tribunale respingeva le domande e compensava le spese di lite, ponendo definitivamente a carico delle parti le spese di c.t.u. “al 50% ciascuna, in via solidale”, così motivando:
‹‹… Le domande proposte dall'attore vanno respinte perché infondate.
Va disattesa, anzitutto, la richiesta di condanna, del venditore convenuto, al rimborso delle spese da sostenere con il Comune di Magliano de' Marsi, per l'acquisto, anche sotto il profilo formale, del piccolo pezzo di terreno scosceso di mq. 33, che risulta di proprietà del demanio stradale e che, lo stesso convenuto aveva sempre dichiarato di essere disponibile a rimborsare, ogni eventuale spesa in ossequio della specifica pattuizione contrattuale.
In realtà, nessuna spesa è stata mai sostenuta dall'attore al riguardo e, d'altra parte, come detto, neppure il
Comune si è mai interessato al problema, rivendicando la detta superficie, sempre goduta pacificamente dal
Pt_1
Per quanto attiene poi, alla domanda di risarcimento per i vizi occulti dell'opera, anche questa deve essere respinta.
Occorre, anzitutto, osservare che l'immobile, acquistato nel 2007, subiva le lesioni solo dopo il gravissimo terremoto dell'aprile 2009, mentre soltanto nella seconda parte del 2012, l'attore lamentava il danno, agendo poi in giudizio nel settembre 2014 a circa cinque anni dal verificarsi del devastante evento.
Si aggiunga, inoltre, che lo stesso CTU ha accertato che il Comune, dopo l'ampliamento del fabbricato eseguito dal , aveva rilasciato un certificato di idoneità dell'opera di ampliamento, realizzata nel rispetto della CP_1 normativa sismica vigente al momento dell'intervento (ciò anche ai fini del successivo rilascio della sanatoria).
pagina 3 di 11 Il CTU, tuttavia, rilevava che il terremoto non era stata la sola causa (e a suo parere, solo minoritaria) del danno patito dall'acquirente, dovendo il detto danno ritenersi dovuto, quanto meno in prevalenza, al difetto della costruzione nella fase di ampliamento, in violazione della normativa sismica dell'epoca.
L'ampliamento, infatti, – precisava il perito - è stato realizzato erroneamente sia per mancanza di un giunto tecnico che doveva essere interposto tra l'edificio vecchio e il nuovo acquistato dall'attore, sia per i vizi del cordolo accertati sulle murature portanti, non costituenti un cordolo chiuso indispensabile e sostenere i carichi del sovrastante solaio ed a distribuirli uniformemente sulle murature sottostanti per assicurarne la stabilità.
Il ctu, ing. ha poi affermato che, presumibilmente, il certificato di idoneità sismica rilasciato dal Comune Per_1 era dipeso da un errore o da una distrazione del tecnico comunale che vi aveva provveduto, non avendo ben valutato l'inadeguatezza del cordolo edificato.
Tale considerazione, tuttavia, non può trovare ingresso nella presente decisione, sia perché il documento è pubblico e, come tale, non contestabile in questa sede, sia perché le lesioni si sono manifestate solo dopo il terremoto, ovvero dopo ben trenta anni dalla realizzazione dell'ampliamento avvenuta nel 1979, facendo presumere, di conseguenza, che i danni denunciati siano da attribuirsi al terremoto medesimo, senza potersi, comunque, evidenziare alcuna responsabilità del venditore, che ha ceduto un immobile condonato ed in regola, quanto meno formalmente, con la normativa antisismica vigente all'epoca, tanto più che lo stesso CTU ha riconosciuto che parte del danno sia da collegarsi all'evento eccezionale verificatosi››.
***
Ha proposto appello , chiedendo alla Corte di riformare la sentenza impugnata e Parte_1 di accogliere le conclusioni già formulate in primo grado.
***
Si è costituito, in data 27.10.2020, , chiedendo di dichiarare inammissibile, o CP_1 rigettare nel merito, l'appello e di riformare la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite;
in via subordinata e condizionata, ha riproposto le eccezioni di prescrizione del diritto e decadenza dall'azione, già formulate in primo grado.
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Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 2.4.2025 la causa è stata rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., all'udienza del 25.9.2025, con termine fino a trenta giorni prima per note conclusionali (depositate solo dall'appellante principale).
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I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
pagina 4 di 11 Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
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Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. che è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
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Ciò detto, il primo motivo dell'appello principale è rubricato ‹‹Sulla ritenuta infondatezza della domanda dell'appellante relativa alla condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennità per la necessaria acquisizione presso il Comune di Magliano dè Marsi (AQ) della porzione immobiliare insistente su demanio strade››.
Lamenta l'appellante l'illogicità e l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda relativa alla porzione di mq. 33 di proprietà del demanio stradale sul presupposto che nessuna spesa era mai stata sostenuta dal e che il Comune non si era mai Pt_1 interessato del problema, rivendicando detta superficie;
era certo, infatti, che le spese per l'acquisizione della porzione di area comunale “andranno in ogni caso sostenute, considerato che la regolarizzazione della proprietà immobiliare costituisce presupposto per una eventuale cessione a terzi della stessa proprietà”; inoltre, il aveva prestato, ex art. 3 del contratto di compravendita, CP_1
pagina 5 di 11 idonea garanzia per l'evizione, garantendo che quanto venduto fosse libero da pesi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e vincoli di ogni altro genere, anche fiscali, sicché dall'accertamento della proprietà altrui in capo alla porzione di terreno compravenduto conseguiva de plano, ex art. 1480 c.c., la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno;
fra l'altro, l'appellato non aveva mai censurato la fondatezza della domanda, ma, al contrario, aveva aderito alla stessa, sia pur giustificando il proprio inadempimento contrattuale per il fatto che aveva reso edotto di tale circostanza l'acquirente in sede di trattative, senza però aver mai messo a disposizione del il quantum necessario per Pt_1 provvedere a regolarizzare tale anomalia.
***
Il motivo è infondato.
Va precisato che il non ha mai chiesto in giudizio la riduzione del prezzo, ma solo il Pt_1 risarcimento del danno.
Va poi premesso che la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi;
la garanzia è infatti prevista in considerazione e per effetto del mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato dal compratore, tale da comportare l'alterazione del sinallagma contrattuale (Cass. n. 20316 del 20/07/2025, che richiama, tra le varie, Cass. n. 20877/2011, Cass. n. 5561/2015, Cass. n. 28136/2022, non massimata, Cass.
n. 2330/2025, non massimata).
Pur non rilevando la consapevolezza dell'acquirente, occorre, tuttavia, che l'evizione si verifichi.
In sostanza, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'elemento caratterizzante la garanzia per evizione, sia in relazione a vendita volontaria che a vendita forzata, è dato dall'intervento rivendicativo o espropriativo da parte del terzo, pertanto, non si ha evizione, con conseguente sorgere del diritto alla garanzia, per la sola affermazione della esistenza del diritto di proprietà da parte del terzo, indipendentemente da ogni azione di quest'ultimo, ma occorre che il terzo si attivi per recuperare il diritto nella propria sfera patrimoniale e che il suo diritto sia accertato definitivamente (cfr. Cass. n. 7294/2003; cfr. anche Cass. n. 7024/2019, con cui si è ribadito che l'operatività della garanzia per evizione presuppone l'esperimento positivo, da parte di un terzo, dell'azione di rivendica e cioè la pagina 6 di 11 privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto o in parte della proprietà del bene acquistato).
Nella specie, pur essendo irrilevante che l'acquirente fosse a conoscenza del fatto che una parte della porzione immobiliare (terreno di mq 33) risultava di proprietà del Comune (come emerge dal contratto preliminare, sub lett. a), deve osservarsi che, pacificamente, la proprietà non è mai stata rivendicata dall'ente.
A tanto si aggiunga che il non ha mai chiesto al Comune di acquisire la proprietà del Pt_1 bene e, conseguentemente, non ha sostenuto alcun esborso.
Pertanto, il primo giudice, nel rigettare la domanda non è incorso in errore, poiché ha attribuito rilievo non solo al fatto che nessuna spesa era mai stata sostenuta dal per Pt_1
l'acquisto della porzione immobiliare dal Comune, ma anche al fatto che il Comune non aveva rivendicato la proprietà del bene, il che, come si è visto, esclude la possibilità di far valere la garanzia per evizione.
Ne discende che il motivo deve essere respinto.
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Il secondo motivo è rubricato ‹‹Sulla ritenuta infondatezza della domanda dell'appellante relativa alla condanna al pagamento di una somma di denaro quale risarcimento del danno per i vizi occulti dell'immobile››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale aveva dato atto (come accertato dal C.T.U.) che: 1) i danni erano, in misura pressoché esclusiva, derivati non dal sisma del 2009 ma dal difetto di costruzione nella fase di ampliamento ed erano direttamente ricollegabili alla violazione della normativa sismica (“assenza del necessario giunto tecnico tra i due corpi di fabbrica e vizi del cordolo accertati sulle murature portanti per inidoneità dello stesso a sostenere i carichi del sovrastante solaio ed a distribuirli uniformemente sulle murature sottostanti per assicurarne la stabilità”); 2) il certificato di idoneità sismica, presupposto per il rilascio del permesso in sanatoria della porzione immobiliare realizzata in aggiunta a quella preesistente, era frutto di un errore o di una distrazione del tecnico comunale;
nonostante ciò, con ragionamento assolutamente non condivisibile e gravemente censurabile in materia urbanistica, aveva escluso qualsivoglia responsabilità in capo al venditore appellato;
peraltro, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il certificato di idoneità sismica non è atto della Pubblica
Amministrazione, ma proviene direttamente dal privato, nella specie dal tecnico incaricato dal
; inoltre, la P.A. non verifica il contenuto e ne prende soltanto atto;
infine, documento CP_1 pubblico è il permesso in sanatoria, ma non il certificato di idoneità sismica;
quanto ai difetti questi erano non conosciuti né conoscibili dal al momento della compravendita, Pt_1
pagina 7 di 11 costituendo vizi occulti dell'immobile, certamente preesistenti alla vendita;
a nulla rilevava il sisma del 2009, che aveva soltanto evidenziato i vizi occulti dell'opera, come chiaramente esplicitato dal C.T.U.
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Anche questo motivo deve essere rigettato, nei termini e con le precisazioni di seguito indicati.
Si ribadisce che l'attore non ha chiesto la risoluzione o la riduzione del prezzo ex art. 1490
c.c. ma solo il risarcimento dei danni per vizi occulti ex art. 1494 c.c.
L'art. 1494 c.c. riconosce al compratore il diritto al risarcimento del danno, a meno che il venditore non dimostri di aver ignorato senza sua colpa l'esistenza dei vizi;
dunque, mentre i rimedi di cui all'art. 1492 c.c. sono azionabili per il solo fatto oggettivo dell'esistenza dei vizi, la responsabilità risarcitoria del venditore presuppone che egli versi in una situazione di colpa
(tra le tante, cfr. Cass. n. 3425/2001).
In tema di azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., ove sia sorta l'obbligazione di garanzia, trattandosi di vizi non facilmente riconoscibili, grava sul venditore una presunzione di loro conoscenza, per superare la quale non è sufficiente provare di non averli conosciuti, occorrendo invece la dimostrazione di averli ignorati senza colpa (Cass. n. 4300/2024).
Orbene, ad avviso della Corte, il convenuto ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di colpa ex art. 1494 c.c.
È in atti il certificato di idoneità sismica per opera abusiva, sottoscritto dal tecnico arch. Per_2
(all. 5 alla c.t.u.), depositato al Genio Civile il 9.10.2002 e posto a fondamento del successivo permesso di costruire in sanatoria n. 14 del 26.2.2004 (all. 3 alla c.t.u.), richiesto da R_
(dante causa del convenuto) per le opere eseguite tra il 30.1.1977 e l'1.11.1983.
[...]
In particolare, il tecnico incaricato aveva certificato che l'opera doveva considerarsi idonea a resistere alle azioni sismiche come definite dalle norme vigenti;
non presentava segni di cedimento, dissesti e lesioni nelle parti strutturali;
i materiali impiegati erano di buona qualità; il terreno limitrofo non presentava segni di dissesto, sicché l'ampliamento del fabbricato destinato a civile abitazione di proprietà del signor era sismicamente idoneo. Persona_3
Il C.T.U. ha accertato che l'immobile, realizzato abusivamente e ultimato nel 1979, aveva ottenuto, antecedentemente al sisma del 2009, il permesso di costruire in sanatoria n. 14 del
26.2.2004, rilasciato dal Comune sulla scorta del certificato di idoneità sismica, ai sensi dell'art. 35 Legge n. 47/85, specificando che “A seguito del deposito da parte del tecnico, in data pagina 8 di 11 09.10.2002, di tale certificato di idoneità sismica presso la sede del Genio Civile, lo stesso Ufficio ha rilasciato in data 24.10.2002 la ricevuta di avvenuto deposito che è poi pervenuta al Sindaco di Magliano de' Marsi il
30.10.2002 e dallo stesso trasmessa ai competenti tecnici incaricati dell'istruttoria del condono, in data
04.11.2012”.
L'ausiliare ha poi affermato che “tale concessione dell'Ufficio Condono, sulla base di quanto accertato dallo stesso consulente nell'ambito del suo accesso agli atti del 23.06.2006, risulta regolare in quanto la documentazione - da presentare da parte del richiedente la concessione e trasmessa all'Ufficio tecnico del
Comune - risultava conforme ai requisiti necessari per l'ottenimento del Permesso di Costruire in Sanatoria.
Riguardo al particolare requisito di idoneità sismica delle costruzioni da condonare, secondo il protocollo comunale dell'istruttoria, era da presentare al Comune stesso non la presentazione del "certificato di idoneità sismica" sottoscritto da tecnico abilitato ma la solo ricevuta del suo avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio
Civile (All.5). Verificata tale ricevuta quindi, trasmessa direttamente dal Genio Civile al Comune, il Comune stesso ha proceduto anche sotto l'aspetto antisismico a concedere il condono.”.
Il C.T.U. ha quindi dato atto della regolarità della documentazione e ha spiegato che l'errore era dipeso dal fatto che l'architetto all'epoca incaricato, “sicuramente in assenza di lesioni rivelatrici alla data della sua ispezione”, non si era accorto della totale mancanza dell'indispensabile giunto tecnico e della inadeguatezza del cordolo in cemento armato, in sommità dei muri portanti, discontinuo e mal collegato agli angoli, elementi esplicitamente regolamentati dalle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" approvate con DM 3 marzo 1975.
Ha specificato, inoltre, il C.T.U. che “Nell'ampliamento di causa, invece, il CTU - indubbiamente facilitato dalle evidenti lesioni apparse a seguito del sisma del 2009 e forse assenti all'epoca della certificazione di idoneità sismica - ha constatato una inadeguata modalità esecutiva dei cordoli …”.
Non rileva qui, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, che detto certificato sia o meno un atto pubblico.
Ciò che rileva è che l'idoneità sismica aveva comunque passato il vaglio del Genio Civile e del Comune, a nulla rilevando che il Genio Civile era tenuto poi a trasmettere al Comune la sola ricevuta di avvenuto deposito del certificato e non il certificato.
Tra l'altro, se la mancanza di lesioni visibili, emerse solo a seguito del terremoto, ha potuto indurre il tecnico incaricato in errore, a maggior ragione esclude che il venditore potesse essere in grado, con la diligenza richiesta, di individuare la non conformità sismica della nuova costruzione realizzata dal padre, , nel 1979. Persona_3
In conclusione, deve ritenersi provato che il venditore, il quale (come affermato dal Tribunale) ha alienato nel 2007 un immobile condonato e in regola, quanto meno formalmente, con la normativa antisismica vigente all'epoca, ha ignorato senza colpa i vizi costruttivi del bene, sicché deve escludersi la responsabilità del medesimo ai sensi dell'art. 1494 c.c. pagina 9 di 11 ***
L'appello principale deve quindi essere respinto.
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In quanto sopra rimangono assorbite le eccezioni di prescrizione del diritto e di decadenza dall'azione, riproposte in via subordinata e condizionata dall'appellato.
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Venendo all'appello incidentale, si ritiene opportuno riportarne testualmente il contenuto:
‹‹… Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, il SIg. , come sopra rappresentato, CP_1 difeso e domiciliato, in considerazione della ingiusta compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale di Roma, in violazione dell'art. 92 cpc nel testo applicabile ratione temporis, propone
APPELLO INCIDENTALE
Affinchè la Corte d'Appello aditaa, in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, Voglia disporre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio››.
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L'appello è inammissibile per difetto di specificità.
Il Tribunale ha ritenuto che ricorressero giusti motivi per compensare integralmente le spese in considerazione del fatto che le valutazioni del C.T.U. erano favorevoli per lo più all'attore e tenuto conto della “resistenza delle parti ad addivenire ad una equa transazione più volte inutilmente suggerita dall'istruttore nel corso del procedimento”.
L'appellante incidentale non ha in alcun modo censurato tale ragionamento, essendosi limitato in maniera del tutto generica a ritenere l'operata compensazione ingiusta e in violazione dell'art. 92 c.p.c.
Com'è noto, pur non occorrendo formule sacramentali (come già detto), i motivi di appello devono tradursi sempre nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico – giuridico;
dopodiché
l'appellante, una volta denunciato esattamente l'errore commesso dal primo giudice, deve anche offrire la prova della fondatezza del motivo, in ossequio alla regola, due volte ribadita dalle sezioni unite della S.C. (Cass. SS.UU. n. 28498/2005 e Cass. SS.UU. n. 3033/2013), che vuole l'appellante onerato della prova dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione.
Pertanto, in assenza di specifiche e puntuali censure, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
***
pagina 10 di 11 In ragione della soccombenza reciproca, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione, per intero, tra le parti, delle spese del presente grado di giudizio.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata e che l'impugnazione incidentale è stata dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass.
S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21005/2019, R.G. n. 57637/2014, pubblicata in data 31.10.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3) compensa per intero, tra e , le spese del presente grado di Parte_1 CP_1 giudizio;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Roma, 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
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