Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2002, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
O L 4 L 7 3 O . ) B N E E , C E 1 9 N A 9 P O 1 I 0 06 34/02 I - Z 1 D A 1 R - E 1 T S 2 C I I . G L D E R 9 U I 3 A G E D 6 E 4 N ud. pubbl. 02.10.2001 . 22158/98 . . n T T T S S E R I ( A giudizio di equità ( art. 113 cpv. c.p.c. ) oggetto REPUBBLICA ITALIANA Слон 1646 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. Gaetano NICASTRO Presidente;
' ' Consigliere;
dott. Roberto PREDEN dott. Francesco SABATINI relatore " "dott. Michele VARRONE ' dott. Margherita "CHIARINI " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE EO OV elett. dom. in Roma via ' ' n. 63 , presso lo studio Pierluigi da Palestrina dell'avv. Mario Contaldi che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Piero Carlo procura a margine del Gallo come da ' ricorso ricorrente 1682
contro
LAVORO e SICURTA' , Agenzia di Serravalle Sesia intimata avverso n. 64 in data 8-13 giugno 1998 la sentenza •del Giudice di Pace di Varallo ( r.g. n. 43/98 ) Udita nella pubblica udienza del 2 ottobre 2001 la relazione del dott. Francesco Sabatini . (1) Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale dott. Alberto Russo Libertino ' che ha chiesto il rigetto del ricorso • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 19 gennaio 1998 , l'agenzia di Serravalle Sesia della società assicuratrice Lavoro e Sicurtà in persona dell'agente Pia GI Calcia , convenne OV De FE dinanzi al Giudice di pace di Varallo e ne chiese la condanna al pagamento di due rate ' dell'importo complessivo di lire 528.000 , scadute e rimaste impagate del contratto di assicurazione contro gli infortuni inter partes Resistendo il convenuto il quale eccepì l'avvenuta cessazione del rischio assicurato ed il scioglimento del contratto ex art.conseguente 1896 C.C. con sentenza del 13 giugno 1998 2 2 l'adito Giudice respinta tale eccezione ' ha ' accolto la domanda ed ha condannato il De FE al pagamento altresì delle spese di lite • E' pervenuto a tale decisione osservando che il contratto era stato stipulato il 28 aprile 1995 per una durata decennale 3 successivamente il De FE ' aveva bensì inviato disdetta basata sull'asserita cessazione del rischio assicurato avendo egli cessato la propria attività di investigatore in forma autonoma per esercitarla invece quale socio di una cooperativa e , tuttavia ' essa non poteva produrre gli effetti da questi invocati giacché la polizza copriva tutti gli infortuni , e non solo quelli professionali ' ed il rischio assicurato non era cessato svolgendo il De FE ancora attività investigativa pur se nella anzidetta diversa qualità di socio;
al massimo , egli avrebbe potuto chiedere una riduzione del premio per la parziale riduzione del rischio . Per la cassazione di tale decisione il De FE ' affidato a quattro proposto ha ricorso intimata non ha svolto attività motivi . L' difensiva . MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con i primi due motivi del ricorso il ricorrente deduce ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. I vizi di motivazione nonché la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1896 C.C. e sostiene che l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale il ' contratto copre tutti gli infortuni e non solo quelli professionali ' è sfornita di adeguata motivazione ed è contrastata dal tenore della polizza in atti parimenti priva di adeguata motivazione è l'affermata persistenza del rischio assicurato giacché diversamente da quanto ' ritenuto in sentenza esso ricorrente non svolge ' più attività investigativa neppure in qualità di socio di cooperativa , essendo egli procuratore di una società che gestisce un albergo;
l'affermata riduzione del rischio è in contrasto con la ritenuta persistenza di esso e detta riduzione non ha formato oggetto in dispositivo I di pronuncia alcuna . Con il terzo motivo il ricorrente allega , con riferimento agli artt. 360 n. 4 e 320 primo comma la nullità della sentenza e/o del c.p.c. ' procedimento per omesso esperimento del tentativo di conciliazione e con il quarto , la violazione degli artt. 75 terzo comma e 182 c.p.c. per difetto le di legittimazione attiva in mancanza della prova ' che la persona fisica che sottoscrisse l'atto di ' avesse la rappresentanza in giudizio citazione della società attrice . -I motivi i quali , strettamente connessi ' - sono inpossono essere esaminati congiuntamente parte inammissibili ed in parte infondati Con sentenza del 15 ottobre 1999 n. 716 S.U. le sezioni unite di questa C.S. componendo ' il contrasto determinatosi nelle sezioni semplici sulla interpretazione dell'art. 113 cpv. c.p.c. ' hanno infatti affermato che nella decisione di controversia di valore non superiore a lire due quale la presente il giudice di pacemilioni - - non deve procedere alia previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie ma ' deve giudicare facendo immediata applicazione dell'equità c.d. formativa ( o sostitutiva ) non ' correttiva ( ° integrativa , fondata su un ' 'giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico con osservanza ai sensi dell'art. 311 c.p.c. delle ' nonché di quelle in cui la norme processuali regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale senza obbligo di rispetto dei principi regolatori 5 della materia e dei principi generali ma osservando le normedell'ordinamento " costituzionali nonché quelle comunitarie , quando siano di rango superiore a quello ordinario • Il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa о una norma di legge perché rispondente ad equità о sia sia limitato ad applicare una norma di legge - , ed è ammissibile per violazione di norme processuali nel senso esposto ( art. 360 comma primo n. 1 2 e 4 c.p.c. ' ) , laddove la censura di violazione di legge ' attinente alla decisione di merito è consentita ' per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria mentre la pronuncia secondo equità non esclude ' poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 cip.c. nei casi di inesistenza della motivazione ovvero ai sensi dell'art. 360 n. allorché l'enunciazione del criterio di 5 c.p.c. equità adottato sia inficiato da un vizio che attenendo ad un punto decisivo della controversia si risolva in un'ipotesi di mera apparenza о di 6 radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione . le allegate violazioni dlela Tanto premesso deducibili nelprocessuale ' per quanto legge giudizio di cassazione avverso sentenza resa secondo equità trattandosi - come è incontestato di causa di valore inferiore a lire 2.000.000 : diversamente la sentenza sarebbe stata appellabile a norma dell'art. 339 primo e terzo comma c.p.c. F - non sussistono e non ricorribile Quanto infatti alla addotta violazione ' ' dell'art. 112 c.p.c. ' diversamente da quanto preteso dal ricorrente nessun provvedimento doveva essere emesso in punto di riduzione del rischio ' non avendo esso formato oggetto di assicurato ' giacché come risulta dalle domanda alcuna ' conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza 'impugnata il convenuto si limitò a chiedere il rigetto della domanda attrice senza avanzare al riguardo , neppure in via subordinata istanze di ' Il cenno che alla riduzione del rischio sorta nondimeno si legge nella sola parte motiva della sentenza si risolve pertanto in una argomentazione le sovrabbondante e prita ' di rilievo ' come tale decisorio . 7 La legge non sanziona con la nullità l'omissione del tentativo di conciliazione prescritto dal novellato primo comma dell'art. 320 c.p.c. talché la relativa censura si pone in contrasto con il disposto del primo comma dell'art. 156 c.p.c. La questione è stata già portata all'esame di questa C.S. e decisa in tal senso con la ' precisazione ' peraltro che detta omissione ' potrebbe produrre la nullità solo se in concreto avesse comportato pregiudizio del diritto di difesa ( sent. 10.3.1999 n. 2064 ) : profilo ' questo non dedotto dal ricorrente e comunque ' escluso dal pieno rispetto del principio dl contraddittorio | risultante dalle vicende processuali riassunte dalla sentenza impugnata . La domanda è stata proposta dall'agenzia di Serravalle Sesia della società Lavoro e Sicurtà ' con la quale l'odierno ricorrente aveva stipulato il contratto di assicurazione posto a fondamento di essa - secondo laLa censura dello stesso ricorrente quale non v'è prova alcuna che la persona fisica che sottoscrisse ла citazione ' avesse la rappresentanza in giudizio della società avente sede in Milano essendo assicuratrice ' ella uno dei due agenti procuratori della predetta agenzia - trascura di considerare che questa fece valere un diritto proprio e non già della sede centrale : se la stessa agenzia fosse a tanto abilitata è questione che investe la titolarità attiva del rapporto , e dunque , di merito e non ' già di legittimazione con la conseguenza che essa inammissibile in questa sede di legittimità è perché non esaminata dalla sentenza impugnata ( e che ad essa non risulta né si afferma essere stata nuova vedansi al e pertanto sottoposta ' riguardo da ultimo , Cass. nn. 2049 e 6420 del ' 2000 ) . Irrilevante è ' conseguentemente la mancanza ' della prova che la GI fosse abilitata ad agire per la sede centrale avendo ella agito per l'agenzia della quale - com'è incontestato era- ' procuratore • 'Passando ad esaminare le censure di merito deve rilevarsi che la sopravvenuta cessazione del rischio assicurato , posta dall'odierno ricorrente fondamento dell'eccezione da lui ritualmente a sollevata nel corso del giudizio è questione di ' fatto che involge 1 l'accertamento tanto della 9 A volontà contrattuale quanto della condotta e dell'attività dell'assicurato . Essendo stata respinta l'eccezione con decisione resa secondo equità e che rispetta il livello minimo di motivazione per essa come sopra richiesto sono inammissibili per quanto premesso le censure avanzate ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nonché l'asserita violazione della legge ordinaria sostanziale : non senza aggiungere che in taluni ' profili il ricorso prospetta sostanzialmente un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 come tale a sua volta inammissibile in c.p.c. ' questa sede • Il ricorso deve pertanto essere respinto senza provvedimenti sulle spese del giudizio di cassazione non avendo l'intimata vittoriosa in esso svolta attività difensiva . (1) Adde : è comparso per il ricorrente l'avv. Ricci per delega , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso .
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso Nulla per le spese • Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 2 ottobre 2001 . ' Fressente I Conseptia est1 Сона-ле выйти ших тници b. Ain IL CANCELLERE C1 10 Depositata in Cancelleria Gina Gasoli joggi, li 2111.02 IL CANCELLIERE C Gine Casol