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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/10/2025, n. 4396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4396 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8753/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8753/2025 promossa da:
, in qualità di procuratrice della sig.ra Controparte_1 [...] con il patrocinio degli avv.ti MONIA MARIANI e GABRIELLA DAMINATO, CP_2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica Em_1 [...]
Email_2
RICORRENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. DEBORA MACELLO, Controparte_3 elettivamente domiciliata in Via Cesare Battisti, 3 10064 Pinerolo (TO) presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo accertamento del diritto della sig.ra ai sensi dell'art.125-sexies TUB (nella versione ratione temporis applicabile), al CP_2 rimborso della quota-parte di oneri ed interessi connessi ai contratti di finanziamento anticipatamente estinti di cui in premessa, per l'effetto condannare la società CP_3
pagina 1 di 9 in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso in favore di Controparte_3 parte ricorrente dell'importo, quantificato in atti secondo il criterio pro rata temporis, di €
10.263,61 (per oneri ed interessi non maturati calcolati secondo il criterio pro rata temporis), ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284, co 4 c.c., disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto (procura speciale in atti, doc.n.1), che il pagamento avvenga alla per conto del sig. CP_1 CP_2
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con richiesta di applicazione dell'aumento fino al 30% previsto dal co 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal
DM n. 147/2022, contenendo il presente atto collegamenti ipertestuali idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti, nonché a consentire la navigazione tra i paragrafi all'interno dell'atto.”
Parti resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
NEL MERITO
- ritenere e dichiarare inammissibili, infondate o con qualsiasi altra statuizione disattendere e rigettare le domande tutte proposte dalla signora nei confronti di CP_2 [...]
Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ulteriormente dovuto un eventuale rimborso da parte della convenuta, applicare per la quantificazione il criterio della curva degli interessi e tenere conto del rimborso di € 158,18 effettuato dalla compagnia assicurativa Cardif in relazione al contratto n. 98471 (ex 430634), e non indicato da controparte.
IN OGNI CASO
- con distrazione dei compensi, IVA e CPA come per legge a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre.”
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , in qualità di Controparte_1 procuratrice della sig.ra ( ”) conveniva in giudizio CP_2 CP_1 [...]
) esponendo: che la sig.ra aveva stipulato con Controparte_3 CP_3 CP_2 tre contratti di finanziamento i quali erano stati tutti estinti anticipatamente con CP_3 versamento del saldo risultante dal conteggio estintivo emesso dalla banca;
che con reclamo contestava alla banca il mancato rimborso pro quota degli oneri economici connessi ai suddetti contratti;
che dava riscontro negativo;
che, tuttavia, la sig.ra aveva diritto al CP_3 CP_2 rimborso pro quota sia dei costi connessi ai contratti di finanziamento sia degli interessi non maturati quantificati secondo il metodo di calcolo pro rata temporis ai senso dell'art. 125 sexies
TUB ratione temporis.
Chiedeva, pertanto, di accertare il suo diritto al rimborso della quota-parte di oneri ed interessi indicati in contratto, in applicazione del criterio di calcolo pro rata temporis e la condanna al rimborso in favore di parte ricorrente dell'importo di € 10.263,61, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata all'effettivo saldo.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando in fatto e Controparte_3 in diritto, le allegazioni e le domande di controparte. Evidenziava, in particolare, che in relazione ai contratti sottoscritti dalla sig.ra le compagnie assicurative avevano già provveduto al CP_2 relativo rimborso;
che in relazione agli interessi aveva provveduto alla restituzione CP_3 tenendo conto del piano di ammortamento alla francese pattuito;
che inoltre, la richiesta di rimborso anche dei costi up front è infondata perché non tiene conto della sentenza della Corte di
Giustizia Europea del 9 febbraio 2023; che, infine, in nessun punto della sentenza c.d. XI né all'interno della direttiva comunitaria 2008/48/CE veniva stabilito il criterio c.d. pro rata temporis.
Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande attoree.
1.3. All'udienza del 25.9.2025, le parti precisano le conclusioni e discutono ex art. 281 sexies c.p.c. e il Giudice riserva il deposito della sentenza entro trenta giorni.
2.1. In relazione alla richiesta di rimborso dei costi up front, secondo il calcolo del criterio pro rata temporis, formulata da parte ricorrente si espone quanto segue.
pagina 3 di 9 La Direttiva n. 48/2008 prevede che il consumatore abbia il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito.
Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D. Lgs. n. 141/2010 introducendo all'interno del TUB l'art. 125 sexies.
Secondo l'interpretazione data dalla Banca d'Italia “solo una parte delle commissioni pagate anticipatamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”.
Di tenore differente è stata invece la decisione della Corte di Giustizia Europea C-383/18, c.d.
XI, la quale, al punto 36, ha chiarito, fissando un criterio uniforme di interpretazione dell'art. 16 della succitata Direttiva, che in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi posti a carico riconoscendo così al cliente la ripetibilità di tutti i costi e non soltanto di quelli c.d. recurring.
Costituendo l'art. 125 sexies TUB la trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 16 della
Direttiva n. 48/2008, lo stesso deve essere interpretato in modo conforme alla medesima
Direttiva, così come interpretata dalla citata sentenza della CGUE. Successivamente il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l'art. 125 sexies TUB introducendo l'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021.
Il nuovo art. 125 sexies TUB prevede la rimborsabilità del costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di
Giustizia Europea nella sentenza c.d. XI, ma, con norma transitoria, ha stabilito che ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge in parola dovesse applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza di Banca d'Italia le quali prevedono la non ripetibilità dei costi up front.
Con la sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co. 1
pagina 4 di 9 Cost. sollevata dal Tribunale di Torino, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies co. 2 D.L.
73/2021, chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza XI devono essere applicati a tutti i contratti, anche antecedenti al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB.
Per di più, l'art. 11 octies co. 2, come riformato dal D.L. n. 104/2023 convertito con L. n.
136/2023, richiama letteralmente il rispetto del diritto dell'Unione Europea e delle pronunce della
Corte di Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del
25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies TUB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. XI.
A sostegno delle proprie difese la resistente ha sostenuto che la sentenza della Corte
Costituzionale n. 263/2022 “non tiene però in considerazione la successiva pronuncia della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023 e il contrasto creatosi tra quest'ultima e la sentenza XI del 11 settembre 2019 C-383/18.” e che “La sentenza della
Corte di Giustizia UE del 9.2.2023, seppur pronunciata nell'ambito di contratti di mutui fondiari, deve infatti essere utilizzata quale parametro interpretativo allo stesso modo di come avviene per la sentenza XI.” (comp. cost. pag. 16).
Quanto sostenuto dalla resistente non si ritiene condivisibile, attesa l'irrilevanza, ai fini del caso in esame, della sentenza c.d. XI Immobiliare, la quale è relativa all'interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) e ha espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d. XI, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir. 2008/48 e 25 Dir. 2014/17.
Ancora, sostiene, in relazione ai costi di intermediazione, che “Ciò trova conferma CP_3 nella irripetibilità di tale costo per il consumatore sancita dal legislatore all'art. 1748, comma 6,
c.c. allorquando stabilisce che l'agente “è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”. Pertanto, semmai la Banca venisse condannata al rimborso del costo sostenuto per
l'Intermediario del credito, non potrebbe agire in regresso contro il soggetto che ha svolto
l'attività di intermediazione” (comp. cost. pag. 20) e, in relazione alle somme versate alle compagnie assicurative, che “[…] l'unico soggetto legittimato passivamente in ordine alla
pagina 5 di 9 domanda di rimborso del premio assicurativo per la parte non goduta è la compagnia assicurativa che ha incassato il detto premio e prestato la relativa copertura, e nulla può essere preteso a tale riguardo nei confronti della banca esponente.” (comp. cost. ag. 26).
Anche tali affermazioni non sono condivisibili, atteso che, come già statuito da questo Tribunale, il finanziatore è tenuto “a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente” l'ammontare di queste voci, con la conseguenza che, “se nel conteggio di estinzione la riduzione…non è accordata o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi [ed è tenuto a restituirla]” (Trib.
Torino n. 4362/2020).
Alla luce delle considerazioni svolte, il cliente, in caso di estinzione anticipata, ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, anche per i contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB, come nel caso in esame, essendo i tre contratti oggetto di causa sottoscritti, due in data 28.9.2011 e uno in data 27.9.2013, dunque prima del 25 luglio 2021 (cfr. doc. 2a, 2b e 2c parte ricorrente), senza distinzione tra costi up front e recurring, dovendosi ritenere nulle le clausole contrattuali che escludono la ripetibilità dei primi (cfr. in tal senso, Trib. Torino n. 3323/2023; Trib. Torino n. 3315/2023; Trib. Torino n.
4009/2024).
Sul tema del criterio di calcolo del rimborso, rileva che “Con la sentenza XI la CP_3
Corte di Giustizia ha quindi stabilito che, in caso di estinzione anticipata del contratto, al consumatore deve essere riconosciuto il rimborso di tutti i costi sostenuti in proporzione alla durata residua del contratto. Null'altro. Contrariamente a quanto vorrebbe far credere controparte, infatti, in nessun punto della sentenza XI o della direttiva Comunitaria
2008/48/CE veniva stabilito un criterio proporzionale lineare, ovvero il c.d. pro rata temporis.” e che “Pertanto, nella denegata e non creduta ipotesi di debenza di un ulteriore rimborso dei costi in favore di parte attrice, tale conteggio dovrà essere effettuato secondo il criterio della curva degli interessi e non secondo il diverso criterio del pro rata temporis” (comp. cost. pagg. 23 e
24) richiamando le decisioni dell'ABF Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 e n.
21676/2021.
Quanto rilevato da parte resistente non è condivisile atteso che, sulla base di quanto stabilito dagli artt. 35 co. 2 Cod. Cons. e 1370 c.c., il criterio della curva degli interessi non risulta per il consumatore il più agevole da verificare.
pagina 6 di 9 Tale criterio non solo richiede calcoli matematici poco intuitivi, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto ai fini della restituzione in caso di estinzione anticipata. Il criterio pro rata temporis, invece, si ritiene più adeguato e favorevole al cliente e, quantunque non espressamente stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. XI, maggiormente in accordo con le esigenze di semplificazione contenute nel considerando 39 della Direttiva 48/2008, nel quale si afferma che il metodo di calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi espressamente richiamati nella citata sentenza c.d. XI
(in tal senso, Corte d'Appello Torino r.g. 336/2021 del 09.02.2023; Corte d'Appello Torino n.
544/2023; Trib. Torino n. 2118/2023; Trib. Torino n. 3762/2024; Trib. Torino n. 570/2024).
Per di più, va osservato come l'art 11 “Estinzione Anticipata” del contratto oggetto di causa stabilisca che in caso di estinzione anticipata il cliente ha “…diritto ad una riduzione del costo totale del credito …secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” …” il quale prevede espressamente per tutta una serie di altre ipotesi di costi ripetibili l'applicazione del criterio pro-rata temporis (cfr. doc. 2a, 2b e 2c parte ricorrente).
2.2. In relazione alla domanda di rimborso degli interessi, secondo il calcolo del criterio pro rata temporis, formulata da parte ricorrente si rileva quanto segue.
Parte resistente, in particolare, evidenzia che “la Banca ha provveduto a restituire a parte resistente gli interessi dovuti tenendo conto del piano di ammortamento pattuito (doc. 2, 9, 15) e di quanto previsto dall'art. 125-sexies del T.U.B. in sede di conteggio estintivo, scomputandoli direttamente dal debito residuo (doc. 5, 11, 18). Dal piano di ammortamento consegnato alla signora (doc. 2), emerge chiaramente che il Cliente e la Banca hanno pattuito un CP_2 piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Tale pattuizione emerge anche all'art. 2 delle condizioni di contratto […] Alla luce di tutte queste evidenze, è del tutto ingiustificato ravvisare alcuna ambiguità nelle previsioni contrattuali solo perché in un unico punto del contratto – allorquando si descrive il criterio di calcolo pro rata temporis con riferimento alla “quota” di oneri “non ancora maturata” – c'è un riferimento anche agli interessi.” (comp. cost. pag. 10).
Sembra opportuno rilevare, come già fatto in precedenza, che, nella fattispecie in esame, tutti i contratti oggetto del presente giudizio prevedono all'art. 11 “ESTINZIONE ANTICIPATA” che pagina 7 di 9 “Il Cedente ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito…avendo in tal caso diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per vita residua del contratto, secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”” (cfr. doc. 2a, 2b e 2c parte ricorrente).
Sembra opportuno precisare, tuttavia, che il modulo richiamato dall'articolo in parola al punto 4, solo nel caso del contratto n. 131325 sottoscritto in data 27.9.2013 dalla signora CP_2 stabilisce che “Il Cliente che rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del contratto deve rimborsare al Finanziatore: - il capitale residuo - gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato. In tal caso il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturati in sede di conteggio di estinzione” (cfr. doc. 2c parte ricorrente).
Ebbene, in relazione al suddetto contratto, contrariamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il punto 4 del modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” prevede in modo chiaro l'obbligo del cliente al rimborso degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione anticipata facendo così riferimento al piano di ammortamento alla francese come previsto al punto 2 del suddetto modulo, ma non prevede di certo l'applicazione del metodo di calcolo pro rata temporis per la restituzione degli interessi.
Pertanto, dall'analisi del conteggio estintivo prodotto da parte resistente, si rileva che l'abbuono degli interessi per anticipata estinzione sia corretto e rappresenti la parte degli interessi non maturati stante l'estinzione anticipata effettuata da parte ricorrente.
Diversamente, in relazione ai contratti n. 98471 e 98385 sottoscritti in data 28.9.2011, il punto 4 del modulo in parola prevede espressamente l'applicazione del metodo di calcolo pro rata temporis anche per la restituzione degli interessi stabilendo che “Se il Cliente rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del Contratto, durante l'ammortamento del finanziamento, i valori esatti di restituzione/ristoro a favore del Cliente per gli oneri che maturano nel corso del rapporto contrattuale sono determinati con le seguenti modalità: i) (e cioè gli interessi come specificato al punto 3 del modulo) a), b), c), g) esclusivamente secondo il principio del pro rata temporis…”
È opportuno rilevare che all'udienza del 25.9.2025 parte ricorrente precisa il petitum nel minor importo di € 10.105,43 essendo pacifico tra le parti l'avvenuto pagamento di € 158,18.
pagina 8 di 9 Ebbene, sulla base di quanto sopra esposto, parte ricorrente ha diritto al rimborso dei soli costi up front secondo il criterio del pro rata temporis, in relazione al contratto n. 131325 sottoscritto in data 27.9.2013 dalla sig.ra attesa l'esclusione degli interessi dal calcolo operato da parte CP_2 ricorrente, per un importo pari a € 1.219,23 (€ 1.943,13 – € 723,90); mentre in relazione ai contratti n. 98471 e 98385 sottoscritti in data 28.9.2011 dalla sig.ra parte ricorrente ha CP_2 diritto al rimborso sia dei costi up front sostenuti sia degli interessi secondo il criterio pro rata temporis, contrattualmente previsto, escluso il pagamento di € 158,18 pacifico tra le parti già effettuato da parte resistente, per un importo pari a € 8.162,3 (€ 2786,05 (contratto n. 98471) + €
5.534,43 (contratto n. 98385) – € 158,18);
In conclusione, parte resistente deve essere condannata al rimborso in favore di parte ricorrente per un importo totale di € 9.381,53, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata
(31.3.2016) all'effettivo saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori medi, con esclusione della fase istruttoria, attesa il suo mancato svolgimento, e con applicazione dei valori minimi solo per la fase decisionale, considerata la limitata attività svolta;
va, altresì, riconosciuto l'aumento del compenso nella misura del 30%, ex art. 4 co. 1bis D.M. n.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente
[...] al rimborso in favore di parte ricorrente Controparte_3 Controparte_1
della somma di € 9.381,53, oltre interessi legali dal 31.3.2016 all'effettivo saldo;
[...]
Condanna, altresì, parte resistente a rimborsare a Controparte_3 parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
3.311,1 (di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase decisionale con aumento del 30% ex art. 4 co. 1bis D.M. n. 55/2014), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8753/2025 promossa da:
, in qualità di procuratrice della sig.ra Controparte_1 [...] con il patrocinio degli avv.ti MONIA MARIANI e GABRIELLA DAMINATO, CP_2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica Em_1 [...]
Email_2
RICORRENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. DEBORA MACELLO, Controparte_3 elettivamente domiciliata in Via Cesare Battisti, 3 10064 Pinerolo (TO) presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo accertamento del diritto della sig.ra ai sensi dell'art.125-sexies TUB (nella versione ratione temporis applicabile), al CP_2 rimborso della quota-parte di oneri ed interessi connessi ai contratti di finanziamento anticipatamente estinti di cui in premessa, per l'effetto condannare la società CP_3
pagina 1 di 9 in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso in favore di Controparte_3 parte ricorrente dell'importo, quantificato in atti secondo il criterio pro rata temporis, di €
10.263,61 (per oneri ed interessi non maturati calcolati secondo il criterio pro rata temporis), ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284, co 4 c.c., disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto (procura speciale in atti, doc.n.1), che il pagamento avvenga alla per conto del sig. CP_1 CP_2
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con richiesta di applicazione dell'aumento fino al 30% previsto dal co 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal
DM n. 147/2022, contenendo il presente atto collegamenti ipertestuali idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti, nonché a consentire la navigazione tra i paragrafi all'interno dell'atto.”
Parti resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
NEL MERITO
- ritenere e dichiarare inammissibili, infondate o con qualsiasi altra statuizione disattendere e rigettare le domande tutte proposte dalla signora nei confronti di CP_2 [...]
Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ulteriormente dovuto un eventuale rimborso da parte della convenuta, applicare per la quantificazione il criterio della curva degli interessi e tenere conto del rimborso di € 158,18 effettuato dalla compagnia assicurativa Cardif in relazione al contratto n. 98471 (ex 430634), e non indicato da controparte.
IN OGNI CASO
- con distrazione dei compensi, IVA e CPA come per legge a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre.”
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , in qualità di Controparte_1 procuratrice della sig.ra ( ”) conveniva in giudizio CP_2 CP_1 [...]
) esponendo: che la sig.ra aveva stipulato con Controparte_3 CP_3 CP_2 tre contratti di finanziamento i quali erano stati tutti estinti anticipatamente con CP_3 versamento del saldo risultante dal conteggio estintivo emesso dalla banca;
che con reclamo contestava alla banca il mancato rimborso pro quota degli oneri economici connessi ai suddetti contratti;
che dava riscontro negativo;
che, tuttavia, la sig.ra aveva diritto al CP_3 CP_2 rimborso pro quota sia dei costi connessi ai contratti di finanziamento sia degli interessi non maturati quantificati secondo il metodo di calcolo pro rata temporis ai senso dell'art. 125 sexies
TUB ratione temporis.
Chiedeva, pertanto, di accertare il suo diritto al rimborso della quota-parte di oneri ed interessi indicati in contratto, in applicazione del criterio di calcolo pro rata temporis e la condanna al rimborso in favore di parte ricorrente dell'importo di € 10.263,61, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata all'effettivo saldo.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando in fatto e Controparte_3 in diritto, le allegazioni e le domande di controparte. Evidenziava, in particolare, che in relazione ai contratti sottoscritti dalla sig.ra le compagnie assicurative avevano già provveduto al CP_2 relativo rimborso;
che in relazione agli interessi aveva provveduto alla restituzione CP_3 tenendo conto del piano di ammortamento alla francese pattuito;
che inoltre, la richiesta di rimborso anche dei costi up front è infondata perché non tiene conto della sentenza della Corte di
Giustizia Europea del 9 febbraio 2023; che, infine, in nessun punto della sentenza c.d. XI né all'interno della direttiva comunitaria 2008/48/CE veniva stabilito il criterio c.d. pro rata temporis.
Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande attoree.
1.3. All'udienza del 25.9.2025, le parti precisano le conclusioni e discutono ex art. 281 sexies c.p.c. e il Giudice riserva il deposito della sentenza entro trenta giorni.
2.1. In relazione alla richiesta di rimborso dei costi up front, secondo il calcolo del criterio pro rata temporis, formulata da parte ricorrente si espone quanto segue.
pagina 3 di 9 La Direttiva n. 48/2008 prevede che il consumatore abbia il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito.
Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D. Lgs. n. 141/2010 introducendo all'interno del TUB l'art. 125 sexies.
Secondo l'interpretazione data dalla Banca d'Italia “solo una parte delle commissioni pagate anticipatamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”.
Di tenore differente è stata invece la decisione della Corte di Giustizia Europea C-383/18, c.d.
XI, la quale, al punto 36, ha chiarito, fissando un criterio uniforme di interpretazione dell'art. 16 della succitata Direttiva, che in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi posti a carico riconoscendo così al cliente la ripetibilità di tutti i costi e non soltanto di quelli c.d. recurring.
Costituendo l'art. 125 sexies TUB la trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 16 della
Direttiva n. 48/2008, lo stesso deve essere interpretato in modo conforme alla medesima
Direttiva, così come interpretata dalla citata sentenza della CGUE. Successivamente il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l'art. 125 sexies TUB introducendo l'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021.
Il nuovo art. 125 sexies TUB prevede la rimborsabilità del costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di
Giustizia Europea nella sentenza c.d. XI, ma, con norma transitoria, ha stabilito che ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge in parola dovesse applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza di Banca d'Italia le quali prevedono la non ripetibilità dei costi up front.
Con la sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co. 1
pagina 4 di 9 Cost. sollevata dal Tribunale di Torino, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies co. 2 D.L.
73/2021, chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza XI devono essere applicati a tutti i contratti, anche antecedenti al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB.
Per di più, l'art. 11 octies co. 2, come riformato dal D.L. n. 104/2023 convertito con L. n.
136/2023, richiama letteralmente il rispetto del diritto dell'Unione Europea e delle pronunce della
Corte di Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del
25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies TUB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. XI.
A sostegno delle proprie difese la resistente ha sostenuto che la sentenza della Corte
Costituzionale n. 263/2022 “non tiene però in considerazione la successiva pronuncia della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023 e il contrasto creatosi tra quest'ultima e la sentenza XI del 11 settembre 2019 C-383/18.” e che “La sentenza della
Corte di Giustizia UE del 9.2.2023, seppur pronunciata nell'ambito di contratti di mutui fondiari, deve infatti essere utilizzata quale parametro interpretativo allo stesso modo di come avviene per la sentenza XI.” (comp. cost. pag. 16).
Quanto sostenuto dalla resistente non si ritiene condivisibile, attesa l'irrilevanza, ai fini del caso in esame, della sentenza c.d. XI Immobiliare, la quale è relativa all'interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) e ha espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d. XI, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir. 2008/48 e 25 Dir. 2014/17.
Ancora, sostiene, in relazione ai costi di intermediazione, che “Ciò trova conferma CP_3 nella irripetibilità di tale costo per il consumatore sancita dal legislatore all'art. 1748, comma 6,
c.c. allorquando stabilisce che l'agente “è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”. Pertanto, semmai la Banca venisse condannata al rimborso del costo sostenuto per
l'Intermediario del credito, non potrebbe agire in regresso contro il soggetto che ha svolto
l'attività di intermediazione” (comp. cost. pag. 20) e, in relazione alle somme versate alle compagnie assicurative, che “[…] l'unico soggetto legittimato passivamente in ordine alla
pagina 5 di 9 domanda di rimborso del premio assicurativo per la parte non goduta è la compagnia assicurativa che ha incassato il detto premio e prestato la relativa copertura, e nulla può essere preteso a tale riguardo nei confronti della banca esponente.” (comp. cost. ag. 26).
Anche tali affermazioni non sono condivisibili, atteso che, come già statuito da questo Tribunale, il finanziatore è tenuto “a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente” l'ammontare di queste voci, con la conseguenza che, “se nel conteggio di estinzione la riduzione…non è accordata o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi [ed è tenuto a restituirla]” (Trib.
Torino n. 4362/2020).
Alla luce delle considerazioni svolte, il cliente, in caso di estinzione anticipata, ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, anche per i contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB, come nel caso in esame, essendo i tre contratti oggetto di causa sottoscritti, due in data 28.9.2011 e uno in data 27.9.2013, dunque prima del 25 luglio 2021 (cfr. doc. 2a, 2b e 2c parte ricorrente), senza distinzione tra costi up front e recurring, dovendosi ritenere nulle le clausole contrattuali che escludono la ripetibilità dei primi (cfr. in tal senso, Trib. Torino n. 3323/2023; Trib. Torino n. 3315/2023; Trib. Torino n.
4009/2024).
Sul tema del criterio di calcolo del rimborso, rileva che “Con la sentenza XI la CP_3
Corte di Giustizia ha quindi stabilito che, in caso di estinzione anticipata del contratto, al consumatore deve essere riconosciuto il rimborso di tutti i costi sostenuti in proporzione alla durata residua del contratto. Null'altro. Contrariamente a quanto vorrebbe far credere controparte, infatti, in nessun punto della sentenza XI o della direttiva Comunitaria
2008/48/CE veniva stabilito un criterio proporzionale lineare, ovvero il c.d. pro rata temporis.” e che “Pertanto, nella denegata e non creduta ipotesi di debenza di un ulteriore rimborso dei costi in favore di parte attrice, tale conteggio dovrà essere effettuato secondo il criterio della curva degli interessi e non secondo il diverso criterio del pro rata temporis” (comp. cost. pagg. 23 e
24) richiamando le decisioni dell'ABF Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 e n.
21676/2021.
Quanto rilevato da parte resistente non è condivisile atteso che, sulla base di quanto stabilito dagli artt. 35 co. 2 Cod. Cons. e 1370 c.c., il criterio della curva degli interessi non risulta per il consumatore il più agevole da verificare.
pagina 6 di 9 Tale criterio non solo richiede calcoli matematici poco intuitivi, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto ai fini della restituzione in caso di estinzione anticipata. Il criterio pro rata temporis, invece, si ritiene più adeguato e favorevole al cliente e, quantunque non espressamente stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. XI, maggiormente in accordo con le esigenze di semplificazione contenute nel considerando 39 della Direttiva 48/2008, nel quale si afferma che il metodo di calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi espressamente richiamati nella citata sentenza c.d. XI
(in tal senso, Corte d'Appello Torino r.g. 336/2021 del 09.02.2023; Corte d'Appello Torino n.
544/2023; Trib. Torino n. 2118/2023; Trib. Torino n. 3762/2024; Trib. Torino n. 570/2024).
Per di più, va osservato come l'art 11 “Estinzione Anticipata” del contratto oggetto di causa stabilisca che in caso di estinzione anticipata il cliente ha “…diritto ad una riduzione del costo totale del credito …secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” …” il quale prevede espressamente per tutta una serie di altre ipotesi di costi ripetibili l'applicazione del criterio pro-rata temporis (cfr. doc. 2a, 2b e 2c parte ricorrente).
2.2. In relazione alla domanda di rimborso degli interessi, secondo il calcolo del criterio pro rata temporis, formulata da parte ricorrente si rileva quanto segue.
Parte resistente, in particolare, evidenzia che “la Banca ha provveduto a restituire a parte resistente gli interessi dovuti tenendo conto del piano di ammortamento pattuito (doc. 2, 9, 15) e di quanto previsto dall'art. 125-sexies del T.U.B. in sede di conteggio estintivo, scomputandoli direttamente dal debito residuo (doc. 5, 11, 18). Dal piano di ammortamento consegnato alla signora (doc. 2), emerge chiaramente che il Cliente e la Banca hanno pattuito un CP_2 piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Tale pattuizione emerge anche all'art. 2 delle condizioni di contratto […] Alla luce di tutte queste evidenze, è del tutto ingiustificato ravvisare alcuna ambiguità nelle previsioni contrattuali solo perché in un unico punto del contratto – allorquando si descrive il criterio di calcolo pro rata temporis con riferimento alla “quota” di oneri “non ancora maturata” – c'è un riferimento anche agli interessi.” (comp. cost. pag. 10).
Sembra opportuno rilevare, come già fatto in precedenza, che, nella fattispecie in esame, tutti i contratti oggetto del presente giudizio prevedono all'art. 11 “ESTINZIONE ANTICIPATA” che pagina 7 di 9 “Il Cedente ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito…avendo in tal caso diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per vita residua del contratto, secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”” (cfr. doc. 2a, 2b e 2c parte ricorrente).
Sembra opportuno precisare, tuttavia, che il modulo richiamato dall'articolo in parola al punto 4, solo nel caso del contratto n. 131325 sottoscritto in data 27.9.2013 dalla signora CP_2 stabilisce che “Il Cliente che rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del contratto deve rimborsare al Finanziatore: - il capitale residuo - gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato. In tal caso il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturati in sede di conteggio di estinzione” (cfr. doc. 2c parte ricorrente).
Ebbene, in relazione al suddetto contratto, contrariamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il punto 4 del modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” prevede in modo chiaro l'obbligo del cliente al rimborso degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione anticipata facendo così riferimento al piano di ammortamento alla francese come previsto al punto 2 del suddetto modulo, ma non prevede di certo l'applicazione del metodo di calcolo pro rata temporis per la restituzione degli interessi.
Pertanto, dall'analisi del conteggio estintivo prodotto da parte resistente, si rileva che l'abbuono degli interessi per anticipata estinzione sia corretto e rappresenti la parte degli interessi non maturati stante l'estinzione anticipata effettuata da parte ricorrente.
Diversamente, in relazione ai contratti n. 98471 e 98385 sottoscritti in data 28.9.2011, il punto 4 del modulo in parola prevede espressamente l'applicazione del metodo di calcolo pro rata temporis anche per la restituzione degli interessi stabilendo che “Se il Cliente rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del Contratto, durante l'ammortamento del finanziamento, i valori esatti di restituzione/ristoro a favore del Cliente per gli oneri che maturano nel corso del rapporto contrattuale sono determinati con le seguenti modalità: i) (e cioè gli interessi come specificato al punto 3 del modulo) a), b), c), g) esclusivamente secondo il principio del pro rata temporis…”
È opportuno rilevare che all'udienza del 25.9.2025 parte ricorrente precisa il petitum nel minor importo di € 10.105,43 essendo pacifico tra le parti l'avvenuto pagamento di € 158,18.
pagina 8 di 9 Ebbene, sulla base di quanto sopra esposto, parte ricorrente ha diritto al rimborso dei soli costi up front secondo il criterio del pro rata temporis, in relazione al contratto n. 131325 sottoscritto in data 27.9.2013 dalla sig.ra attesa l'esclusione degli interessi dal calcolo operato da parte CP_2 ricorrente, per un importo pari a € 1.219,23 (€ 1.943,13 – € 723,90); mentre in relazione ai contratti n. 98471 e 98385 sottoscritti in data 28.9.2011 dalla sig.ra parte ricorrente ha CP_2 diritto al rimborso sia dei costi up front sostenuti sia degli interessi secondo il criterio pro rata temporis, contrattualmente previsto, escluso il pagamento di € 158,18 pacifico tra le parti già effettuato da parte resistente, per un importo pari a € 8.162,3 (€ 2786,05 (contratto n. 98471) + €
5.534,43 (contratto n. 98385) – € 158,18);
In conclusione, parte resistente deve essere condannata al rimborso in favore di parte ricorrente per un importo totale di € 9.381,53, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata
(31.3.2016) all'effettivo saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori medi, con esclusione della fase istruttoria, attesa il suo mancato svolgimento, e con applicazione dei valori minimi solo per la fase decisionale, considerata la limitata attività svolta;
va, altresì, riconosciuto l'aumento del compenso nella misura del 30%, ex art. 4 co. 1bis D.M. n.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente
[...] al rimborso in favore di parte ricorrente Controparte_3 Controparte_1
della somma di € 9.381,53, oltre interessi legali dal 31.3.2016 all'effettivo saldo;
[...]
Condanna, altresì, parte resistente a rimborsare a Controparte_3 parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
3.311,1 (di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase decisionale con aumento del 30% ex art. 4 co. 1bis D.M. n. 55/2014), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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