CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero presidente
Antonio Rizzuti consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile n. 48/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto il reclamo ex art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 contro la sentenza declaratoria dell'apertura della liquidazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F: ), difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Luciano Sgrizzi
Parte reclamante e
Procedura di Liquidazione Giudiziale , Parte_1
imprenditore individuale titolare dell'IMPRESA EDILE DI VETERE
GIUSEPPE (p. iva: ), in persona del curatore pro tempore, P.IVA_1
(C.F.: ), difesa dall'avvocato Parte_2 C.F._2
Raffaela Lavigna
1 , Controparte_1
Crotone e (C.F. ), in persona del l.r.p.t., CP_2 P.IVA_2
difesa dall'avvocato Giuseppe Corea
Reclamate
Conclusioni delle parti
Per la parte reclamante: “in via principale: revocare la liquidazione giudiziale disposta dal Tribunale di Crotone –Sezione Civile –Ufficio esecuzioni e procedure concorsualiemetteva sentenza n.30/2024resa nel procedimento rubricato con RG: 37/2024–Giudice Delegato: Dr. Agostini
Emmanuele –Curatore: per tutte le motivazioni Parte_2
indicate in narrativa;
in via subordinata: in caso di revoca della liquidazione giudiziale, condannare al risarcimento dei danni, CP_1
da valutarsi in via equitativa, per aver colposamente proposto istanza di liquidazione giudiziale, ponendo altresì a carico tutte le spese le spese di procedura ivi anche quelle della curatela;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del costituito difensore ex art 93 c.p.c.”.
Per la Procedura di liquidazione giudiziale: “Che l'Ecc.ma Corte di
Appello adita voglia dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque rigettare il ricorso per reclamo proposto da Parte_1
anche in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e conseguentemente confermare la sentenza n. 30 emessa dal Tribunale di
Crotone in data 26.11.2024, con ogni conseguente pronuncia di legge.
Chiede, altresì, che il ricorrente venga condannato alle spese e competenze del presente giudizio di reclamo.”
Per la Cassa edile: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
2 1) rigettare il reclamo spiegato dal sig. in proprio Parte_1
e quale titolare della omonima ditta individuale, in quanto inammissibile ed infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 30/2024, emessa dal
Tribunale di Crotone, Sezione Civile, Ufficio Esecuzioni e Procedure
Concorsuali, a definizione del procedimento contraddistinto con R.G. n.
37/2024;
2) con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Controparte_1
, Crotone e aveva chiesto al Tribunale di Crotone
[...] CP_2
che fosse dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di imprenditore individuale titolare dell'impresa edile Parte_1
di ritenendo sussistenti i presupposti a tal fine richiesti Parte_1
dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Istruita la causa mediante l'acquisizione dei prospetti delle pendenze della resistente verso l'erario e verso l' con la sentenza CP_3
resa il 26.11.2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 37 P.U.L.G., il
Tribunale di Crotone aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
La reclamante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo la carenza dei requisiti soggettivi, dovendo l'impresa essere ritenuta
“minore” e quindi non soggetta alle norme relative alla liquidazione giudiziale, nonché l'insussistenza dello stato d'insolvenza, vantando l'impresa crediti commerciali per € 211.605,49, nonché ulteriori crediti per € 389.117,00.
3 La Procedura di liquidazione e la si sono costituite in CP_1
giudizio, argomentando per l'infondatezza del reclamo.
All'esito dell'udienza del 12.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Il tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, ritenendo, sul piano soggettivo, non provati i requisiti previsti dall'art. 2 lettera d) d.lgs 14/2019, e, su quello oggettivo, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, tenuto conto dell'entità del credito azionato dall'istante (€ 48.179,25), della persistenza dell'inadempimento, dell'infruttuosità dell'azione esecutiva tentata dall'istante, dell'ingente esposizione debitoria nei confronti dell Controparte_4
(€ 136.981,13, per come emerge dall'informativa dell'Ente), della presenza di protesti per € 49.035,69, della chiusura della sede dell'impresa.
La parte reclamante ha dedotto, invece, l'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi: il primo perché i dati indicati nel conto economico, nonostante il dato meramente numerico, evidenzierebbero come per l'anno 2022 l'impresa non avrebbe in realtà superato la soglia dei ricavi indicata dall'art.2 lett.d) d.lgs 14/2019, in quanto i ricavi avrebbero prodotto “i propri effetti negli anni successivi”; il secondo perché i crediti vantati dall'impresa escluderebbero la sussistenza dello stato di insolvenza.
Occorre precisare che la parte reclamante non ha contestato nessun elemento, in sé considerato, tra quelli posti a fondamento della decisione
4 del tribunale, ma ha chiesto che la corte dia loro una lettura di segno diverso.
Dal quadro probatorio in atti, costituito dalla documentazione allegata ai fascicoli e dalle circostanze non contestate, emerge la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Occorre evidenziare come l'applicazione delle disposizioni inerenti alla liquidazione giudiziale presupponga che l'imprenditore non abbia dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma I lettera d) d.lgs. n. 14/2019, e che sia in stato di insolvenza.
Com'è stato chiarito dalla Corte di cassazione, è l'imprenditore che deve provare la mancanza dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale (ex multis, Cass. civ., sez. I, ord. n. 30516/2018).
L'impresa reclamante non può essere ritenuta “impresa minore” ai sensi dell'art. 2 lettera d) d.lgs 14/2019, e dunque considerata sottratta all'ambito di applicazione delle norme sulla liquidazione giudiziale.
La predetta norma definisce “impresa minore” “l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
5 L'impresa della quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale non può essere considerata “impresa minore”, in quanto dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2022, dunque nel triennio precedente la data dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, emergono attività per € 843.126,10, e per il 2023 attività per €
410.788,60, quindi per importi superiori al limite massimo previsto dalla norma citata.
Né vale a fondare un giudizio di segno contrario la considerazione del reclamante relativa al fatto che alcune somme sarebbero da imputare agli esercizi successivi, in quanto egli non ne specifica la ragione, né
l'esatto ammontare delle somme asseritamente da non considerare quali attività.
Per quanto riguarda la sussistenza del requisito oggettivo, cioè dello stato di insolvenza, la corte condivide la valutazione effettuata dal tribunale.
L'art. 2 lettera b) d.lgs 14/2019 definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il credito azionato dalla è rilevante (€ 48.179,25) e dalla CP_1
documentazione prodotta dalla creditrice (vedasi fascicolo di parte della fase prefallimentare e del reclamo) emerge che l'obbligazione non è stata adempiuta, né che il debitore abbia aderito alla proposta di rateizzazione del debito.
A ciò si aggiunga che l'azione esecutiva tentata dalla è CP_1
risultata infruttuosa, per come si evince dalla dichiarazione di Poste italiane allegata al fascicolo di parte della CP_1
Non può, poi, non tenersi conto della chiusura della sede dell'impresa, evincibile dal fatto che all'indirizzo della sede l'ufficiale
6 giudiziario al momento della notifica dell'atto di precetto ha attestato:
“sconosciuto al civico indicato”.
Occorre considerare anche l'esposizione debitoria nei confronti dell' e dell , per come evincibile CP_3 Controparte_4
dalle domande di insinuazione al passivo prodotte dalla Procedura di liquidazione giudiziale reclamata, rispettivamente per € 6.549,77 ed €
157.196,38.
A fronte di tale quadro probatorio, non inficia il giudizio di sussistenza dello stato di insolvenza la circostanza che l'impresa abbia corrisposto l'importo relativo agli assegni indicati nella visura personale protesti (pari a € 49.035,69) - circostanza dalla quale secondo il reclamante dovrebbe desumersi come la ditta individuale, senza ricorrere a mezzi straordinari, fosse in grado di provvedere all'adempimento delle proprie obbligazioni -, in quanto gli elementi prima elencati, complessivamente considerati, inducono la corte a ritenere che l'impresa versasse effettivamente in stato di insolvenza.
Il reclamante non ha provato l'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, che invece la corte ritiene sussistenti.
Ne deriva il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo – con esclusione della fase istruttoria, essendo stata la causa trattenuta in decisione alla prima udienza -, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile - complessità bassa), disponendo che il pagamento si effettui a favore dell'Erario per la somma liquidata a favore della Procedura di liquidazione giudiziale.
7 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte reclamante al pagamento in favore di ciascuna delle reclamate delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi
€ 3.473,00, oltre accessori di legge, disponendo che il pagamento degli onorari liquidati a favore della Procedura di liquidazione giudiziale si effettui a favore dell'Erario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
8
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero presidente
Antonio Rizzuti consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile n. 48/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto il reclamo ex art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 contro la sentenza declaratoria dell'apertura della liquidazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F: ), difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Luciano Sgrizzi
Parte reclamante e
Procedura di Liquidazione Giudiziale , Parte_1
imprenditore individuale titolare dell'IMPRESA EDILE DI VETERE
GIUSEPPE (p. iva: ), in persona del curatore pro tempore, P.IVA_1
(C.F.: ), difesa dall'avvocato Parte_2 C.F._2
Raffaela Lavigna
1 , Controparte_1
Crotone e (C.F. ), in persona del l.r.p.t., CP_2 P.IVA_2
difesa dall'avvocato Giuseppe Corea
Reclamate
Conclusioni delle parti
Per la parte reclamante: “in via principale: revocare la liquidazione giudiziale disposta dal Tribunale di Crotone –Sezione Civile –Ufficio esecuzioni e procedure concorsualiemetteva sentenza n.30/2024resa nel procedimento rubricato con RG: 37/2024–Giudice Delegato: Dr. Agostini
Emmanuele –Curatore: per tutte le motivazioni Parte_2
indicate in narrativa;
in via subordinata: in caso di revoca della liquidazione giudiziale, condannare al risarcimento dei danni, CP_1
da valutarsi in via equitativa, per aver colposamente proposto istanza di liquidazione giudiziale, ponendo altresì a carico tutte le spese le spese di procedura ivi anche quelle della curatela;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del costituito difensore ex art 93 c.p.c.”.
Per la Procedura di liquidazione giudiziale: “Che l'Ecc.ma Corte di
Appello adita voglia dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque rigettare il ricorso per reclamo proposto da Parte_1
anche in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e conseguentemente confermare la sentenza n. 30 emessa dal Tribunale di
Crotone in data 26.11.2024, con ogni conseguente pronuncia di legge.
Chiede, altresì, che il ricorrente venga condannato alle spese e competenze del presente giudizio di reclamo.”
Per la Cassa edile: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
2 1) rigettare il reclamo spiegato dal sig. in proprio Parte_1
e quale titolare della omonima ditta individuale, in quanto inammissibile ed infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 30/2024, emessa dal
Tribunale di Crotone, Sezione Civile, Ufficio Esecuzioni e Procedure
Concorsuali, a definizione del procedimento contraddistinto con R.G. n.
37/2024;
2) con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Controparte_1
, Crotone e aveva chiesto al Tribunale di Crotone
[...] CP_2
che fosse dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di imprenditore individuale titolare dell'impresa edile Parte_1
di ritenendo sussistenti i presupposti a tal fine richiesti Parte_1
dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Istruita la causa mediante l'acquisizione dei prospetti delle pendenze della resistente verso l'erario e verso l' con la sentenza CP_3
resa il 26.11.2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 37 P.U.L.G., il
Tribunale di Crotone aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
La reclamante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo la carenza dei requisiti soggettivi, dovendo l'impresa essere ritenuta
“minore” e quindi non soggetta alle norme relative alla liquidazione giudiziale, nonché l'insussistenza dello stato d'insolvenza, vantando l'impresa crediti commerciali per € 211.605,49, nonché ulteriori crediti per € 389.117,00.
3 La Procedura di liquidazione e la si sono costituite in CP_1
giudizio, argomentando per l'infondatezza del reclamo.
All'esito dell'udienza del 12.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Il tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, ritenendo, sul piano soggettivo, non provati i requisiti previsti dall'art. 2 lettera d) d.lgs 14/2019, e, su quello oggettivo, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, tenuto conto dell'entità del credito azionato dall'istante (€ 48.179,25), della persistenza dell'inadempimento, dell'infruttuosità dell'azione esecutiva tentata dall'istante, dell'ingente esposizione debitoria nei confronti dell Controparte_4
(€ 136.981,13, per come emerge dall'informativa dell'Ente), della presenza di protesti per € 49.035,69, della chiusura della sede dell'impresa.
La parte reclamante ha dedotto, invece, l'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi: il primo perché i dati indicati nel conto economico, nonostante il dato meramente numerico, evidenzierebbero come per l'anno 2022 l'impresa non avrebbe in realtà superato la soglia dei ricavi indicata dall'art.2 lett.d) d.lgs 14/2019, in quanto i ricavi avrebbero prodotto “i propri effetti negli anni successivi”; il secondo perché i crediti vantati dall'impresa escluderebbero la sussistenza dello stato di insolvenza.
Occorre precisare che la parte reclamante non ha contestato nessun elemento, in sé considerato, tra quelli posti a fondamento della decisione
4 del tribunale, ma ha chiesto che la corte dia loro una lettura di segno diverso.
Dal quadro probatorio in atti, costituito dalla documentazione allegata ai fascicoli e dalle circostanze non contestate, emerge la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Occorre evidenziare come l'applicazione delle disposizioni inerenti alla liquidazione giudiziale presupponga che l'imprenditore non abbia dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma I lettera d) d.lgs. n. 14/2019, e che sia in stato di insolvenza.
Com'è stato chiarito dalla Corte di cassazione, è l'imprenditore che deve provare la mancanza dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale (ex multis, Cass. civ., sez. I, ord. n. 30516/2018).
L'impresa reclamante non può essere ritenuta “impresa minore” ai sensi dell'art. 2 lettera d) d.lgs 14/2019, e dunque considerata sottratta all'ambito di applicazione delle norme sulla liquidazione giudiziale.
La predetta norma definisce “impresa minore” “l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
5 L'impresa della quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale non può essere considerata “impresa minore”, in quanto dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2022, dunque nel triennio precedente la data dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, emergono attività per € 843.126,10, e per il 2023 attività per €
410.788,60, quindi per importi superiori al limite massimo previsto dalla norma citata.
Né vale a fondare un giudizio di segno contrario la considerazione del reclamante relativa al fatto che alcune somme sarebbero da imputare agli esercizi successivi, in quanto egli non ne specifica la ragione, né
l'esatto ammontare delle somme asseritamente da non considerare quali attività.
Per quanto riguarda la sussistenza del requisito oggettivo, cioè dello stato di insolvenza, la corte condivide la valutazione effettuata dal tribunale.
L'art. 2 lettera b) d.lgs 14/2019 definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il credito azionato dalla è rilevante (€ 48.179,25) e dalla CP_1
documentazione prodotta dalla creditrice (vedasi fascicolo di parte della fase prefallimentare e del reclamo) emerge che l'obbligazione non è stata adempiuta, né che il debitore abbia aderito alla proposta di rateizzazione del debito.
A ciò si aggiunga che l'azione esecutiva tentata dalla è CP_1
risultata infruttuosa, per come si evince dalla dichiarazione di Poste italiane allegata al fascicolo di parte della CP_1
Non può, poi, non tenersi conto della chiusura della sede dell'impresa, evincibile dal fatto che all'indirizzo della sede l'ufficiale
6 giudiziario al momento della notifica dell'atto di precetto ha attestato:
“sconosciuto al civico indicato”.
Occorre considerare anche l'esposizione debitoria nei confronti dell' e dell , per come evincibile CP_3 Controparte_4
dalle domande di insinuazione al passivo prodotte dalla Procedura di liquidazione giudiziale reclamata, rispettivamente per € 6.549,77 ed €
157.196,38.
A fronte di tale quadro probatorio, non inficia il giudizio di sussistenza dello stato di insolvenza la circostanza che l'impresa abbia corrisposto l'importo relativo agli assegni indicati nella visura personale protesti (pari a € 49.035,69) - circostanza dalla quale secondo il reclamante dovrebbe desumersi come la ditta individuale, senza ricorrere a mezzi straordinari, fosse in grado di provvedere all'adempimento delle proprie obbligazioni -, in quanto gli elementi prima elencati, complessivamente considerati, inducono la corte a ritenere che l'impresa versasse effettivamente in stato di insolvenza.
Il reclamante non ha provato l'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, che invece la corte ritiene sussistenti.
Ne deriva il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo – con esclusione della fase istruttoria, essendo stata la causa trattenuta in decisione alla prima udienza -, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile - complessità bassa), disponendo che il pagamento si effettui a favore dell'Erario per la somma liquidata a favore della Procedura di liquidazione giudiziale.
7 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte reclamante al pagamento in favore di ciascuna delle reclamate delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi
€ 3.473,00, oltre accessori di legge, disponendo che il pagamento degli onorari liquidati a favore della Procedura di liquidazione giudiziale si effettui a favore dell'Erario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
8